Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°886/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - sezione VIIIa civile - in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere rel.
3) dott. Alberto Canale Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G. avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049,
2051 e 2052 c.c., vertente
T R A
, nata ad [...] il [...] e residente a[...], (C.F. , elettivamente domiciliata in Afragola CodiceFiscale_1 alla via P. Mattarella n°31, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Russo, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , già elettivamente Controparte_1 domiciliato in Frattamaggiore alla via Roma n°266, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Pezone, difensore costituito in primo grado;
APPELLATA CONTUMACE
E
1
con sede legale a Mogliano Veneto (TV), via Parte_2
Marocchesa n. 14 (iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e n P. IVA
), in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. e P.IVA_2 Controparte_2 dott. , rapp.ta e difesa, giusta procura speciale versata in atti, Controparte_3 dall'Avv. Crescenzo Di Tommaso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Angelo D'Alife (CE), alla via S. Maria n. 177;
APPELLATA
A V V E R S O la sentenza n°28/2024 del Tribunale Civile di Napoli Nord, emessa il 02/01/2024, depositata in pari data, in tema di responsabilità ex art. 2049-2050-2051.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proposto appello avverso la predetta sentenza con citazione notificata telematicamente il 20.02.2024, non si costituiva, sebbene ritualmente evocata in giudizio, l'appellata così che ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia, (c.f.r. ricevuta di avvenuta notifica prodotta in allegato all'atto di appello).
Con decreto del 16.10.2024 era disposta la trattazione scritta della prima udienza del 25.10.2024 e l'appellante non depositava nel termine assegnato note scritte. Pertanto, con ordinanza del 25.10.2024, la Corte, ritenuto che il mancato deposito delle note equivalesse alla mancata presentazione dell'appellante costituito alla prima udienza di comparizione, rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 24.01.2025. Anche in occasione di quest'ultima udienza l'appellante non ha depositato nel termine assegnato note illustrative sicché la Corte ritiene che si sia verificata la situazione processuale sanzionata con l'improcedibilità dell'appello dall'art. 348, comma 2°,
c.p.c.. Le spese del giudizio di appello, stante anche la contumacia dell'appellata, rimangono a carico dell'appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIII sez. civ., definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei Parte_1 confronti di nonché delle in persona Controparte_1 Parte_2
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dei rispettivi, legali rappresentanti p.t. con citazione notificata aa mezzo p.e.c. in data 20.2.24, previa dichiarazione di contumacia della prima appellata, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) dichiara non ripetibili le spese e competenze del giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, in data 24.01.25.
IL Consigliere Estensore
Dott. Antonio Quaranta Il Presidente
Dott. Alessandro Cocchiara
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