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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Efisia Gaviano Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3646 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CASTELLANO GIUSEPPE ), studio in CORSO ITALIA 53 C.F._2
80065 SANT'AGNELLO, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. DONNARUMMA ENRICO ), studio in Via C.F._4
Bonifica Vic.Langellotti 21 84018 SCAFATI, come da mandato in atti;
appellato
con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello e appello incidentale.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2020 chiese pronunziarsi la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio contratto l'8 maggio 2014, in Pimonte, con dal quale era Parte_1 nata, il 3 ottobre 2015, la figlia , e chiese che venisse disposto l'affidamento condiviso della Per_1 minore, con residenza prevalente presso l'abitazione materna, disposta una modifica delle modalità di incontri con la bambina, tenuto conto dei suoi impegni lavorativi e, infine, ridotto il contributo al mantenimento di quest'ultima a € 200,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili e resistette nel Pt_1 merito. Chiese che venisse confermato l'affidamento della figlia ad entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, regolamentati gli incontri con il padre, posto a carico di quest'ultimo la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della minore, nonché di €
200,00 quale assegno divorzile e vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sei, cod. proc. civ., rigettate le richieste istruttoria, precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con ordinanza del 26 settembre 2023, previa concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civile.
Provvedendo con sentenza del 3 gennaio, depositata il 31 gennaio 2024, il Tribunale dispose l'affidamento della figlia ad entrambe i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione Per_1 materna, disciplinò il calendario di incontri con il padre che obbligò al versamento in favore della dell'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore, da rivalutarsi annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie e, infine, dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1. La figlia minore doveva essere affidata ai genitori in maniera condivisa, così come da loro richiesto concordemente, atteso che dagli accertamenti compiuti dagli operatori sociali dei comuni di S.
Maria La Carità e di Pimonte, attraverso l'osservazione del legame tra le parti e nonché Per_1 dell'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, non erano emerse difficoltà nell'espletamento del ruolo.
2. Tenuto conto dell'età della minore e delle correlate necessità, nonché delle richieste delle parti, il padre poteva vederla e tenerla con sé due pomeriggi durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 20, o, nel periodo di cessazione dell'attività scolastica, dalle ore 16 alle ore 21,30; a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, alle
21,30 nel periodo di chiusura della scuola;
ad anni alterni, dalle ore 9 del 24 dicembre alle ore 21,30 del
30 dicembre, oppure dalle ore 9 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 6 gennaio;
ad anni alterni, il giovedì santo, il lunedì in albis ed il martedì, oppure dal venerdì alla domenica di Pasqua, dalle ore 9 alle ore
20,00; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico di;
con il padre il 19 marzo ed Per_1 il giorno del compleanno e dell'onomastico di questi;
ad anni alterni, il 25 aprile e il 2 giugno oppure l'1 maggio e l'8 dicembre dalle ore 9 alle ore 20; il giorno del carnevale ad anni alterni dalle ore 13 alle ore
20. 3. La natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio giustificavano l'integrale compensazione delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con atto del 30 luglio 2024, la Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia stabilire che durante le ferie estive la minore trascorra con il padre quattordici giorni, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
con la madre la festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, con possibilità di recupero per il Castellano nella prima giornata antecedente o successiva;
che durante il periodo estivo, il genitore con il quale non si trova la minore è facultato a farle visita, con vittoria di spese.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il Castellano, costituitosi in giudizio con comparsa dell'8 novembre 2024, non si opponeva alle modifiche al diritto di visita richieste con la proposta impugnazione e, in via incidentale, chiedeva a sua volta che venisse stabilito che il padre possa tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, da individuarsi in caso di disaccordo nel martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00 ovvero dalle ore 16:00 alle ore
21:30 (in periodo non scolastico), con espressa previsione che nel caso di impossibilità sopravvenuta per motivazioni personali, relative alla minore o alla madre, nell'esercizio del diritto di visita nei suddetti giorni il padre possa recuperare il giorno perduto nella prima giornata libera successiva, con vittoria di spese in caso di ingiustificata opposizione.
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
Con l'unico motivo di gravame la censura l'impugnata sentenza laddove i primi giudici Pt_1 avrebbero omesso di regolamentare alcune modalità di incontri tra la figlia e la madre nonostante fosse stato espressamente richiesto.
A sua volta l'appellato ha chiesto, in via incidentale, di modificare alcune delle previsioni inerenti il diritto di visita al fine di maggiormente intensificare la relazione con la minore.
Orbene, le parti non si sono opposte alle reciproche istanze, ritenendole confacenti all'interesse della piccola . Per_1
Deve osservarsi al riguardo che la locuzione "diritto di visita", non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto a quello alla relazione familiare, ma è piuttosto una modalità del suo concreto esercizio, in quanto attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge.
Si tratta quindi di un periodo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possa effettivamente esercitare il ruolo genitoriale da ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo dell'incontro o dello svago ad essa eventualmente connesso. In tale prospettiva, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in relazione alla cura della stessa nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. E proprio la maggiore responsabilità che comporta tale modalità di affidamento impone ai genitori di concordare, evitando conflittualità e contrasti, i giorni ed orari nell'interesse dei figli, non essendo necessaria una specificazione particolarmente dettagliata anche in relazione ai recuperi delle giornate, per cui ritiene la Corte che le parti debbano essere invitate a collaborare in ordine alla regolamentazione delle visite con la necessaria duttilità che assicuri la serenità della minore.
Osserva, quindi, la Corte che, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale e di quella incidentale, considerati i poteri ufficiosi del giudice in relazione alle decisioni che ineriscono i figli minori, il calendario degli incontri tra il padre e , tenuto conto dell'interesse di quest'ultima ad Per_1 una stabilità di vita correlata anche all'età, dieci anni, nonché delle esigenze dei genitori, può essere così disciplinato:
a)il padre potrà tenere con sé la minore il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 20, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore 16,30 sino alle 21,30. Qualora non sia possibile per esigenze della minore in uno dei suindicati giorni, gli incontri avverranno il mercoledì;
b)a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, o 21,30 nei periodi di chiusura della scuola;
c)ad anni alterni, dalle ore 9 del 24 dicembre alle ore 21,30 del 30 dicembre, oppure dalle ore 9 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 6 gennaio;
d)ad anni alterni il giovedì santo, il lunedì in albis ed il martedì, oppure dal venerdì alla domenica di
Pasqua, dalle ore 9 alle ore 20,00;
e)nel periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio o agosto, la minore starà con il padre per quindici giorni ed analogo diritto è riconosciuto alla madre, con periodi da concordarsi entro il 31 maggio;
f)ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore. Qualora la permanenza ad anni alterni presso la madre in tali giorni leda il diritto di visita del padre, questi recupererà il giorno in quello immediatamente successivo o antecedente la festività;
g)il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno del Castellano;
h)la minore starà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, che se coincidente con un giorno di spettanza del padre, verrà recuperato in quello immediatamente antecedente o successivo;
i)ad anni alterni, il 25 aprile ed il 2 giugno oppure l'1 maggio e l'8 dicembre dalle ore 9 alle ore 20 e qualora la permanenza in tali giorni con la madre coincida in uno di pertinenza del padre, verrà recuperato in quello immediatamente antecedente o successivo;
l)ad anni alterni, il martedì di carnevale dalle ore 9 alle ore 20. Tenuto conto dell'esito della controversia le spese processuali del doppio grado del giudizio debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 31 gennaio 2024, così Controparte_1 provvede:
a)in parziale riforma dell'impugnata sentenza, regolamenta gli incontri tra il padre e la minore nei termini indicati in parte motiva,
b)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Efisia Gaviano Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3646 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CASTELLANO GIUSEPPE ), studio in CORSO ITALIA 53 C.F._2
80065 SANT'AGNELLO, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. DONNARUMMA ENRICO ), studio in Via C.F._4
Bonifica Vic.Langellotti 21 84018 SCAFATI, come da mandato in atti;
appellato
con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello e appello incidentale.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2020 chiese pronunziarsi la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio contratto l'8 maggio 2014, in Pimonte, con dal quale era Parte_1 nata, il 3 ottobre 2015, la figlia , e chiese che venisse disposto l'affidamento condiviso della Per_1 minore, con residenza prevalente presso l'abitazione materna, disposta una modifica delle modalità di incontri con la bambina, tenuto conto dei suoi impegni lavorativi e, infine, ridotto il contributo al mantenimento di quest'ultima a € 200,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili e resistette nel Pt_1 merito. Chiese che venisse confermato l'affidamento della figlia ad entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, regolamentati gli incontri con il padre, posto a carico di quest'ultimo la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della minore, nonché di €
200,00 quale assegno divorzile e vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sei, cod. proc. civ., rigettate le richieste istruttoria, precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con ordinanza del 26 settembre 2023, previa concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civile.
Provvedendo con sentenza del 3 gennaio, depositata il 31 gennaio 2024, il Tribunale dispose l'affidamento della figlia ad entrambe i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione Per_1 materna, disciplinò il calendario di incontri con il padre che obbligò al versamento in favore della dell'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore, da rivalutarsi annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie e, infine, dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1. La figlia minore doveva essere affidata ai genitori in maniera condivisa, così come da loro richiesto concordemente, atteso che dagli accertamenti compiuti dagli operatori sociali dei comuni di S.
Maria La Carità e di Pimonte, attraverso l'osservazione del legame tra le parti e nonché Per_1 dell'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, non erano emerse difficoltà nell'espletamento del ruolo.
2. Tenuto conto dell'età della minore e delle correlate necessità, nonché delle richieste delle parti, il padre poteva vederla e tenerla con sé due pomeriggi durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 20, o, nel periodo di cessazione dell'attività scolastica, dalle ore 16 alle ore 21,30; a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, alle
21,30 nel periodo di chiusura della scuola;
ad anni alterni, dalle ore 9 del 24 dicembre alle ore 21,30 del
30 dicembre, oppure dalle ore 9 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 6 gennaio;
ad anni alterni, il giovedì santo, il lunedì in albis ed il martedì, oppure dal venerdì alla domenica di Pasqua, dalle ore 9 alle ore
20,00; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico di;
con il padre il 19 marzo ed Per_1 il giorno del compleanno e dell'onomastico di questi;
ad anni alterni, il 25 aprile e il 2 giugno oppure l'1 maggio e l'8 dicembre dalle ore 9 alle ore 20; il giorno del carnevale ad anni alterni dalle ore 13 alle ore
20. 3. La natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio giustificavano l'integrale compensazione delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con atto del 30 luglio 2024, la Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia stabilire che durante le ferie estive la minore trascorra con il padre quattordici giorni, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
con la madre la festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, con possibilità di recupero per il Castellano nella prima giornata antecedente o successiva;
che durante il periodo estivo, il genitore con il quale non si trova la minore è facultato a farle visita, con vittoria di spese.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il Castellano, costituitosi in giudizio con comparsa dell'8 novembre 2024, non si opponeva alle modifiche al diritto di visita richieste con la proposta impugnazione e, in via incidentale, chiedeva a sua volta che venisse stabilito che il padre possa tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, da individuarsi in caso di disaccordo nel martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00 ovvero dalle ore 16:00 alle ore
21:30 (in periodo non scolastico), con espressa previsione che nel caso di impossibilità sopravvenuta per motivazioni personali, relative alla minore o alla madre, nell'esercizio del diritto di visita nei suddetti giorni il padre possa recuperare il giorno perduto nella prima giornata libera successiva, con vittoria di spese in caso di ingiustificata opposizione.
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
Con l'unico motivo di gravame la censura l'impugnata sentenza laddove i primi giudici Pt_1 avrebbero omesso di regolamentare alcune modalità di incontri tra la figlia e la madre nonostante fosse stato espressamente richiesto.
A sua volta l'appellato ha chiesto, in via incidentale, di modificare alcune delle previsioni inerenti il diritto di visita al fine di maggiormente intensificare la relazione con la minore.
Orbene, le parti non si sono opposte alle reciproche istanze, ritenendole confacenti all'interesse della piccola . Per_1
Deve osservarsi al riguardo che la locuzione "diritto di visita", non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto a quello alla relazione familiare, ma è piuttosto una modalità del suo concreto esercizio, in quanto attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge.
Si tratta quindi di un periodo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possa effettivamente esercitare il ruolo genitoriale da ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo dell'incontro o dello svago ad essa eventualmente connesso. In tale prospettiva, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in relazione alla cura della stessa nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. E proprio la maggiore responsabilità che comporta tale modalità di affidamento impone ai genitori di concordare, evitando conflittualità e contrasti, i giorni ed orari nell'interesse dei figli, non essendo necessaria una specificazione particolarmente dettagliata anche in relazione ai recuperi delle giornate, per cui ritiene la Corte che le parti debbano essere invitate a collaborare in ordine alla regolamentazione delle visite con la necessaria duttilità che assicuri la serenità della minore.
Osserva, quindi, la Corte che, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale e di quella incidentale, considerati i poteri ufficiosi del giudice in relazione alle decisioni che ineriscono i figli minori, il calendario degli incontri tra il padre e , tenuto conto dell'interesse di quest'ultima ad Per_1 una stabilità di vita correlata anche all'età, dieci anni, nonché delle esigenze dei genitori, può essere così disciplinato:
a)il padre potrà tenere con sé la minore il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 20, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore 16,30 sino alle 21,30. Qualora non sia possibile per esigenze della minore in uno dei suindicati giorni, gli incontri avverranno il mercoledì;
b)a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, o 21,30 nei periodi di chiusura della scuola;
c)ad anni alterni, dalle ore 9 del 24 dicembre alle ore 21,30 del 30 dicembre, oppure dalle ore 9 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 6 gennaio;
d)ad anni alterni il giovedì santo, il lunedì in albis ed il martedì, oppure dal venerdì alla domenica di
Pasqua, dalle ore 9 alle ore 20,00;
e)nel periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio o agosto, la minore starà con il padre per quindici giorni ed analogo diritto è riconosciuto alla madre, con periodi da concordarsi entro il 31 maggio;
f)ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore. Qualora la permanenza ad anni alterni presso la madre in tali giorni leda il diritto di visita del padre, questi recupererà il giorno in quello immediatamente successivo o antecedente la festività;
g)il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno del Castellano;
h)la minore starà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, che se coincidente con un giorno di spettanza del padre, verrà recuperato in quello immediatamente antecedente o successivo;
i)ad anni alterni, il 25 aprile ed il 2 giugno oppure l'1 maggio e l'8 dicembre dalle ore 9 alle ore 20 e qualora la permanenza in tali giorni con la madre coincida in uno di pertinenza del padre, verrà recuperato in quello immediatamente antecedente o successivo;
l)ad anni alterni, il martedì di carnevale dalle ore 9 alle ore 20. Tenuto conto dell'esito della controversia le spese processuali del doppio grado del giudizio debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 31 gennaio 2024, così Controparte_1 provvede:
a)in parziale riforma dell'impugnata sentenza, regolamenta gli incontri tra il padre e la minore nei termini indicati in parte motiva,
b)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente