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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Fabio Aloia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Casciaro n.28;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 la sig.ra , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile o in subordine all'assegno d'invalidità civile.
Contestate le conclusioni del CTU, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla pensione d'invalidità civile o in subordine all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia, con contestuale condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa, matura per la decisione, è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento. L'unico motivo di contestazione della relazione peritale riguarda la valutazione dell'incidenza degli esiti di tiroidectomia per adenoma di Plummer. Reputa l'istante, che il CTU abbia minimizzato tale patologia, esprimendo una diagnosi restrittiva e penalizzante, utilizzando il codice 9322, il quale si applica ai
1 pazienti affetti da “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” laddove , il costante controllo con terapia farmaceutica determina una grave compromissione funzionale.
Opina la ricorrente che il CTU avrebbe dovuto individuare e catalogare la fattispecie con il codice 9323 delle tabelle dell'invalidità civile rubricata “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” con percentuale fissa del 70% e laddove non avesse voluto attribuire una percentuale del 70% avrebbe potuto comunque applicare per analogia il codice 9323 e attribuire una percentuale più bassa, più precisamente del 30%.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto diversamente valutare tale specifica patologia.
Ora, dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott.ssa aspecialista in Medicina Persona_2
Legale, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: • esiti di tiroidectomia per adenoma di Plummer, • ipoacusia bilaterale, • glaucoma, • asma bronchiale allergico Il CTU, infatti, ha precisato che: “A questo punto si potrà procedere al calcolo della percentuale di invalidità complessiva del soggetto avuto riguardo agli orientamenti valutativi che si evincono dalle tabelle ufficiali emanate dal D.M. del 5/2/92: • Gli esiti di tiroidectomia sono valutabili in misura del 11% (cfr cod 9322 per analogia) • L'ipoacusia è valutabile in misura del 38% (cfr cod 4005) • L'asma bronchiale allergico è valutabile in misura del 21% (cfr cod 6003) • Il glaucoma è valutabile in misura del 20% (cfr cod 5106).
Alla luce di quanto finora esposto, applicando la formula riduzionistica alle percentuali suddette, si giunge ad una valutazione complessiva della percentuale di invalidità civile del soggetto pari al 67% (sessantasette%). Tale condizione è da considerarsi esistente dal momento della domanda essendo all'epoca già presenti tutte la patologie”
Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del
67%, a far data dalla domanda di aggravamento del 07.09.2023.
Le valutazioni del CTU sono state espresse sia sulla base della documentazione medica a disposizione, sia sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente ( Anamnesi patologica: riferisce che da molti anni è in cura per glaucoma, senza deficit visivi; nel 2019 intervento di tiroidectomia, inoltre soffre di ipoacusia e asma bronchiale.
Allo stato attuale lamenta: deficit uditivo
Quanto alla durata della visita, che sarebbe durata solo pochi minuti,si tratta di circostanza del tutto irrilevante e che il difensore non può attestare non avendo partecipato alle operazioni peritali .
Si aggiunga che alla data della visita peritale del 24/6/24, il CTU ha raccolto la documentazione prodotta ove la più recente era costituita da “ copia certificato del
2 27.09.23 visita allergologica ASLNA1 DS 33: rinocongiuntivite e asma bronchiale moderato”. In verità, anche l'ultima documentazione depositata in atti, quella del 26.2.2025, attestante una “Visita generale “ presso ambulatorio di endocrinologia, non conforta per niente la tesi attorea, in quanto ivi si attesta dell'intervento di Tireroidectomia aggiungendosi “Non è in possesso di esami per valutazione funzionale. Continui la terapia riferita” documenti .
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
3 Si comunichi.
Napoli, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Fabio Aloia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Casciaro n.28;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 la sig.ra , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile o in subordine all'assegno d'invalidità civile.
Contestate le conclusioni del CTU, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla pensione d'invalidità civile o in subordine all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia, con contestuale condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa, matura per la decisione, è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento. L'unico motivo di contestazione della relazione peritale riguarda la valutazione dell'incidenza degli esiti di tiroidectomia per adenoma di Plummer. Reputa l'istante, che il CTU abbia minimizzato tale patologia, esprimendo una diagnosi restrittiva e penalizzante, utilizzando il codice 9322, il quale si applica ai
1 pazienti affetti da “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” laddove , il costante controllo con terapia farmaceutica determina una grave compromissione funzionale.
Opina la ricorrente che il CTU avrebbe dovuto individuare e catalogare la fattispecie con il codice 9323 delle tabelle dell'invalidità civile rubricata “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” con percentuale fissa del 70% e laddove non avesse voluto attribuire una percentuale del 70% avrebbe potuto comunque applicare per analogia il codice 9323 e attribuire una percentuale più bassa, più precisamente del 30%.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto diversamente valutare tale specifica patologia.
Ora, dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott.ssa aspecialista in Medicina Persona_2
Legale, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: • esiti di tiroidectomia per adenoma di Plummer, • ipoacusia bilaterale, • glaucoma, • asma bronchiale allergico Il CTU, infatti, ha precisato che: “A questo punto si potrà procedere al calcolo della percentuale di invalidità complessiva del soggetto avuto riguardo agli orientamenti valutativi che si evincono dalle tabelle ufficiali emanate dal D.M. del 5/2/92: • Gli esiti di tiroidectomia sono valutabili in misura del 11% (cfr cod 9322 per analogia) • L'ipoacusia è valutabile in misura del 38% (cfr cod 4005) • L'asma bronchiale allergico è valutabile in misura del 21% (cfr cod 6003) • Il glaucoma è valutabile in misura del 20% (cfr cod 5106).
Alla luce di quanto finora esposto, applicando la formula riduzionistica alle percentuali suddette, si giunge ad una valutazione complessiva della percentuale di invalidità civile del soggetto pari al 67% (sessantasette%). Tale condizione è da considerarsi esistente dal momento della domanda essendo all'epoca già presenti tutte la patologie”
Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del
67%, a far data dalla domanda di aggravamento del 07.09.2023.
Le valutazioni del CTU sono state espresse sia sulla base della documentazione medica a disposizione, sia sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente ( Anamnesi patologica: riferisce che da molti anni è in cura per glaucoma, senza deficit visivi; nel 2019 intervento di tiroidectomia, inoltre soffre di ipoacusia e asma bronchiale.
Allo stato attuale lamenta: deficit uditivo
Quanto alla durata della visita, che sarebbe durata solo pochi minuti,si tratta di circostanza del tutto irrilevante e che il difensore non può attestare non avendo partecipato alle operazioni peritali .
Si aggiunga che alla data della visita peritale del 24/6/24, il CTU ha raccolto la documentazione prodotta ove la più recente era costituita da “ copia certificato del
2 27.09.23 visita allergologica ASLNA1 DS 33: rinocongiuntivite e asma bronchiale moderato”. In verità, anche l'ultima documentazione depositata in atti, quella del 26.2.2025, attestante una “Visita generale “ presso ambulatorio di endocrinologia, non conforta per niente la tesi attorea, in quanto ivi si attesta dell'intervento di Tireroidectomia aggiungendosi “Non è in possesso di esami per valutazione funzionale. Continui la terapia riferita” documenti .
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
3 Si comunichi.
Napoli, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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