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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 313/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], Parte_1
e
, nata a [...] in data [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maria Luisa Testino che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO DEL GIUDIZIO: modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto di questo
Tribunale n. 4046/2019 dell'11.04.2019, dando atto che: - dall'omologa della separazione sono cambiati gli orari di rientro dei figli presso l'abitazione materna dopo i periodi di visita presso il padre, e, segnatamente, il rientro è stato fissato rispettivamente nelle ore 22,00 del martedì e del giovedì, per le visite infrasettimanali, e nella giornata di lunedì alle ore 8,00, dopo il weekend trascorso con il padre;
- il soggetto legittimato ad incassare il 100% dell'assegno unico è la SI.ra e non più Parte_2
il SI. ; Pt_1
- dal mese di dicembre 2024 la SI.ra ha intrapreso una nuova stabile convivenza e, Parte_2 pertanto, le parti hanno concordato la revoca dell'assegno di mantenimento (previsto in euro
300,00) a favore di quest'ultima;
- le parti hanno concordemente previsto un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli minorenni (da euro 300 a figlio) ad euro 1.000,00 complessivi (333,33 euro a figlio);
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dalle parti sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica del decreto di omologa della separazione n. del 4046/2019 del 15.04.2019 di questo Tribunale alle condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Fermo il resto.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 313/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], Parte_1
e
, nata a [...] in data [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maria Luisa Testino che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO DEL GIUDIZIO: modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto di questo
Tribunale n. 4046/2019 dell'11.04.2019, dando atto che: - dall'omologa della separazione sono cambiati gli orari di rientro dei figli presso l'abitazione materna dopo i periodi di visita presso il padre, e, segnatamente, il rientro è stato fissato rispettivamente nelle ore 22,00 del martedì e del giovedì, per le visite infrasettimanali, e nella giornata di lunedì alle ore 8,00, dopo il weekend trascorso con il padre;
- il soggetto legittimato ad incassare il 100% dell'assegno unico è la SI.ra e non più Parte_2
il SI. ; Pt_1
- dal mese di dicembre 2024 la SI.ra ha intrapreso una nuova stabile convivenza e, Parte_2 pertanto, le parti hanno concordato la revoca dell'assegno di mantenimento (previsto in euro
300,00) a favore di quest'ultima;
- le parti hanno concordemente previsto un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli minorenni (da euro 300 a figlio) ad euro 1.000,00 complessivi (333,33 euro a figlio);
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dalle parti sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica del decreto di omologa della separazione n. del 4046/2019 del 15.04.2019 di questo Tribunale alle condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Fermo il resto.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi