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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice BI SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3826/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 come da procura in atti, dall'avv. dott. PRANTL MARKUS e dall'avv. dott. VON
WOHLGEMUTH FELIX, con studio in VIALE A. DUCA D'AOSTA 74/A, 39100 BOLZANO, presso il quale hanno eletto domicilio;
-attori- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._4 atti, dall'avv. dott. DALLO SONIA, con studio in PIAZZA MAZZINI 2, I- 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_4 C.F._5 dall'avv. dott. DE PASCALIS MAURO e dall'avv. dott. SANDOLI ANDREA, con studio in
PIAZZA MAZZINI 49, I- 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
- convenuti-
e nei confronti di:
(C.F. ; CP_2 C.F._6
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.; creditori ipotecari chiamati in causa ex art. 1113 c.c. non costituiti- in punto: scioglimento di comunione;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc sino al
18.12.2025 (con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc), in ordine alle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI congiunte delle parti costituite: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accogliere la domanda di divisione giudiziale della p.ed. 1547 in P.T. 4381/II
CC ES e per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione e ordinare l'intavolazione:
Ø del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 1 e 2 a favore sig. , C.F. Parte_2
nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva delle C.F._7 pp.mm. 3 e 4 al sig. , C.F. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(BZ); Ø del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 5 e 6 al Sig. , C.F. Parte_4
, nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva C.F._5 delle pp.mm. 7 e 8 al Sig. C.F. , nato il [...] a [...] C.F._4
BO (BZ); Ø del diritto di proprietà della p.m. 9 al sig. C.F. CP_1
, nato il [...] a [...] e al sig. , C.F. C.F._4 Parte_4
, nato il [...] a [...], per la quota indivisa di ½ ciascuno;
Ø C.F._5 del diritto di proprietà della p.m. 10 al sig. , C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
05.12.1969 a BO (BZ) e sig. , C.F. nato il [...] a [...] C.F._7
BO (BZ), per la quota indivisa di ½ ciascuno;
Ø del diritto di proprietà della p.m. 12
(giardino ed 1 cortile) al sig. , C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
BO (BZ) e sig. , C.F. nato il [...] a [...]_2 C.F._7
(BZ), per la quota indivisa di ½ ciascuno;
Ø del diritto di proprietà della p.m. 13 (giardino ed 1 cortile) al sig. C.F. , nato il [...] a [...] e al CP_1 C.F._4 sig. , C.F. , nato il [...] a [...], per la quota Parte_4 C.F._5 indivisa di ½ ciascuno;
2) Accogliere la domanda di divisione giudiziale delle pp.ff. sub P.T. 1486/II CC ES e per
l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione e ordinare l'intavolazione: Ø del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/109 e la p.f 1/113 al sig. , C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva p.f. C.F._1
1/110 al sig. , C.F. nato il [...] a [...]; Ø Parte_2 C.F._7 del diritto di proprietà esclusiva p.f. 1/111 al sig. C.F. , CP_1 C.F._4 nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/80, al sig.
, C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_4 C.F._5
pagina 2 di 10 3) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli, a carico della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES e a favore della pp.ff. 1/80, 1/111,
1/110, 1/109 in P.T. 1486/II C.C. ES, su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici come da planimetria dd. 05.11.2025 redatta dal CodiceFiscale_8 geom. depositata in PCT in data 25.11.2025 (documento “Servitù p.ed. Controparte_4
1547.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
4) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/111, p.f. 1/110 ed p.f.
1/109 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici A - B - C - D - H - K - L - M – A come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata in PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2. pdf”) Controparte_4 da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
5) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/110 ed p.f. 1/109 in PT
1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici D - E -
F - H – D come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata in Controparte_4
PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
6) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/110 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109 e 1/80 in PT
1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici F – G -
I - H – F come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata in Controparte_4
PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
7) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/111 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109, p.f. 1/110 e 1/80 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici I
- J - K - H – I come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. Controparte_4 depositata in PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza
pagina 3 di 10 8) Darsi atto della intervenuta rinuncia delle parti alla divisione/assegnazione delle p.f. 1/112 e
p.f. 1/9 in P.T. 1486/II CC ES, nonché la rinuncia alla divisione/assegnazione della pm 11 della p.ed. 1547 in PT 4381/II CC ES, che per l'effetto rimangono in comproprietà ai sig.ri
, e per la quota di 9/36 ciascuno;
Parte_4 CP_1 Parte_2 Parte_1
9) Tutto con la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata originariamente da , Parte_1
e al fine di procedere alla divisione dei seguenti beni, di Parte_2 Parte_3 comproprietà per quote indivise di 9/36 ciascuna, di , Parte_4 CP_1 Parte_2
e : Parte_1
1. P.ed. 1547 in P.T. 4381/II CC ES (terreno edificabile con garage e cantine)
2. P.f. 1/9 in P.T. 1486/II CC ES (terreno improduttivo)
3. P.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES (meleto)
1.2. Risulta da quanto dichiarato in sede di conclusioni congiunte di questo procedimento, che in data 24.07.2024 usufruttuaria delle quote di proprietà dei propri figli Parte_3 Parte_1
(9/36) e (9/36) sulla p.f. 1/80 sub P.T. 1486/II CC ES risulta deceduta (cfr. Parte_2 certificato di morte depositato dagli attori in data 25.11.2025); risulta pertanto venuto meno l'interesse, anche dei suoi eredi, alle domande da essa formulate nella sua veste di mera usufruttuaria (art. 979 c.c.).
1.3. Al momento dell'introduzione della presente causa, mediante atto di citazione d.d.
15.10.2021, la quota di proprietà di 9/36 degli immobili intestati al convenuto CP_1 risultava gravata da una ipoteca giudiziale di primo grado iscritta sub G.N. 3691 dd. 15.04.2019 per un importo massimo di € 250.000,00 a favore di e € 250.000,00 a favore di Parte_4
(P.T. accessoria, annotazione di simultaneità con l'iscrizione principale sub P.T. CP_2
4350/II P.M. 2, G.N. 3691) e da una prenotazione di ipoteca giudiziale (di secondo grado, se successivamente giustificata), iscritta sub G.N. 4094 dd. 30.04.2019 per l'importo di €
818.358.65.- oltre interessi e spese legali a favore della (v- Controparte_3 docc. 1 e 2 degli attori), per cui e la risultano CP_2 Controparte_3 essere stati chiamati in causa ex art. 1113 c.c.; peraltro, in base agli estratti tavolari aggiornati depositati nel giudizio, non risultano, allo stato, iscrizioni pregiudizievoli al tavolare (cfr. estratto pagina 4 di 10 tavolare della P.T. 1486/ II d.d. 17.12.2025 ed estratto tavolare della P.T. 4381/II C.C. ES
d.d. 25-11-2025, depositati dagli attori nelle date 25.11.- 18.12.2025).
1.4. Nel corso del giudizio è stata assunta una consulenza tecnica d'ufficio, da parte del c.t.u. geom. , che ha depositato il suo elaborato scritto in data 26.6.2023. Per_1
1.5. Di seguito le parti, al dichiarato fine di facilitare le operazioni di scioglimento e divisione dei beni oggetto del giudizio, hanno provveduto ad attuare concordemente il frazionamento della p.ed 1547 in P.T. 4381/II, creando nuove porzioni materiali (PM 11, 12 e 13) ai fini della divisione, porzioni materiali che quindi, attualmente, risultando di comproprietà tra gli attori
, e i convenuti e per quote indivise di Parte_1 Parte_2 Parte_4 CP_1
9/36 ciascuno (cfr. documentazione allegata alle conclusioni congiunte depositate in data
18.12.2025).
Il predetto frazionamento risulta già stato attuato al catasto fabbricati della Provincia di BO
(VARIAZIONE n. 24760.001.2025; 25-11-2025 in atti dal 10-12-2025), mentre al libro fondiario
è stata presentata domanda sub GN 9982/2025 (cfr. sempre documentazione allegata alle note scritte d.d. 18.12.2025).
Allo stesso modo le parti hanno provveduto a dividere la p.f. 1/80 in P.T. 1486/II, oggetto di causa, con divisione che risulta attuata sia al catasto fondiario (in data 10/10/2025), nonché all'ufficio tavolare (in data 05.12.2025), per cui la P.T. 1486/II risulta attualmente costituita dalle p.f. 1/9, p.f. 1/80, p.f. 1/109, p.f. 1/110, p.f. 1/111, p.f. 1/112 e p.f. 1/113, tutte in comproprietà tra le predetti parti in causa per la quota di 9/36 ciascuno (cfr. documenti depositati dagli attori in data 18.12.2025).
1.6. Per permettere l'accesso a pedoni e a veicoli alle particelle fondiarie in P.T. 1486/II e quindi attuare la divisione, come richiesta, le parti chiedono concordemente di costituire le servitù necessarie, come specificate nelle conclusioni congiunte.
2. In diritto.
2.1. In ordine ai terreni oggetto della presente causa, gli attori hanno depositato in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 D.P.R. Nr. 380/2001 (secondo il quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
pagina 5 di 10 interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati”), in data
11.12.2025 un attuale certificato di destinazione urbanistica del Comune di ES d.d.
10.12.2025, il quale costituisce, per quanto necessario, parte integrante della presente sentenza.
Da tale certificato risulta, non solo, che nel vigente piano urbanistico comunale la p.ed. 1547 C.C.
ES con circa 10 m2 si trova in area classificata come: Strada comunale – Tipo C, mentre la restante superficie della p.ed. 1547 C.C. ES si trova in area classificata come zona residenziale B3, Zona di completamento, ma— per quanto riguarda in particolare le particelle fondiarie oggetto di causa— che la p.f. 1/112 C.C. ES si trova in area classificata come “Art.
41 Strada comunale – Tipo A, la p.f. 1/111 C.C. ES con circa 180 m2 si trova in area classificata come “Art. 35- Zona di verde pubblico”, la restante superficie della p.f. 1/111 C.C.
ES si trova in area classificata come “Art. 36 Parco giochi per bambini”, le pp.ff. 1/80, 1/109,
1/110 e 1/113 C.C. ES si trovano in area classificata come “Art. 36 Parco giochi per bambini”
e, nel vigente piano paesaggistico comunale la p.ed. 1547 e le pp.ff. 1/80, 1/109, 1/110, 1/111,
1/112 e 1/113 C.C. ES si trovano in area classificata come “Zona esclusa da vincolo paesaggistico”; secondo la stessa certificazione, nel vigente piano delle zone di pericolo comunale la p.ed. 1547 e le pp.ff. 1/80, 1/109, 1/110, 1/111, 1/112 e 1/113 C.C. ES si trovano in area classificata come: “Esaminata e non pericolosa”.
2.2. In sede di conclusioni congiunte depositate dagli attori in data 11.12.2025, nonché dai due convenuti nelle date 10.12.2025, rispettivamente 17.12.2025, le parti personalmente hanno dichiarato che la presente vertenza ha ad oggetto la divisione di beni immobili qualificati come cantine / posti auto / cortile e terreni e, pertanto, non vi è necessità di attestazione di prestazione energetica ai fini della divisione essendo tali categorie catastali espressamente escluse dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 192/2005, oltre a dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 della legge n. 52/1985, che “le unità immobiliari oggetto del presente atto corrispondono alle planimetrie catastali depositate in catasto. Le parti dichiarano, altresì che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformità̀ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
che, in generale l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle
pagina 6 di 10 risultanze dei registri immobiliari;
che, più in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della Legge 52/1995. “
2.3. Inoltre, sempre gli attori e convenuti personalmente, hanno dichiarato, nei predetti atti che ai
“sensi dell'art 47 del DPR 06.06.2001 n.380 le parti assumendosi ogni responsabilità, dichiarano che le opere di costruzione e di realizzazione del fabbricato di cui alla p.ed. 1547 in
P.T. 4381/II CC ES (terreno edificabile con garage e cantine) è avvenuta in forza ed in conformità̀ alla concessione edilizia n. 38/1972 di data 26 aprile 1973 e successiva concessione edilizia in variante di data 17 marzo 1975, entrambe rilasciate dal Comune di ES;
la licenza
d'uso relativa agli edifici oggetto del presente atto è stata rilasciata dal Comune di ES in data 19 maggio 1975; limitatamente alle p.m. 9 e 10 successiva concessione edilizia n. 8/2016, pratica d.d. 9/3/2016 e rilascio abitabilità/agibilità per la concessione edilizia in sanatoria con pratica n. 26/2024 del 12.4.2024. Dichiarano inoltre le parti di non aver effettuato sugli immobili oggetto del presente atto di divisione interventi edilizi in contrasto alle disposizioni urbanistiche
o in difetto dei necessari permessi amministrativi e garantiscono la regolarità̀ urbanistica degli stessi.”.
2.4. Devono ritenersi quindi verificate le condizioni, previste a pena di nullità, per procedere al richiesto scioglimento, come da, ormai concordi, domande delle parti condividendi, assegnando le porzioni materiali e i terreni come da loro domanda, il tutto senza previsione di conguagli in denaro.
2.5. Restano escluse dallo scioglimento della comunione le p.f. 1/112 e p.f. 1/9 in P.T. 1486/II
CC ES, nonché la pm 11 della p.ed. 1547 in PT 4381/II CC ES, avendo le parti rinunciato allo scioglimento della comproprietà in ordine alle stesse.
3. Spese di lite.
3.1. Come d'accordo tra le parti costituite, le spese di lite vanno tra loro compensate integralmente (art. 92 cpc).
3.2. Le spese per il c.t.u., come liquidate con decreto d.d. 19.10.2023, vengono poste definitivamente a carico delle parti condividendi , , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, per un quarto (1/4) ciascuno. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 10 in accoglimento delle domande congiunte delle parti,
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in ordine alle porzioni materiali
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 e 13 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES, mediante assegnazione
(senza previsione di conguagli in denaro),
a) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a favore di , C.F. nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._7
b) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 3 e 4 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES
a favore di , C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
c) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 5 e 6 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._5
d) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 7 e 8 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES
a favore di C.F. , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._4
e) del diritto di proprietà della p.m. 9 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a favore di
C.F. , nato il [...] a [...] e a favore di CP_1 C.F._4
, C.F. , nato il [...] a [...], per la quota Parte_4 C.F._5 indivisa di ½ ciascuno,
f) del diritto di proprietà della p.m. 10 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a favore di
, C.F. , nato il [...] a [...] e a favore di Parte_1 C.F._1
, C.F. nato il [...] a [...], per la quota Parte_2 C.F._7 indivisa di ½ ciascuno;
g) del diritto di proprietà della p.m. 12 (giardino ed 1 cortile) della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC
ES a favore di , C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BZ) e a favore di , C.F. nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._7 per la quota indivisa di ½ ciascuno;
h) del diritto di proprietà della p.m. 13 (giardino ed 1 cortile) della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC
ES a favore di C.F. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._4
(BZ) e a favore di , C.F. , nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._5 per la quota indivisa di ½ ciascuno;
2) dichiara lo scioglimento della comunione delle particelle fondiarie 1/80, 1/109, 1/110, 1/111 e la 1/113 in P.T. 1486/II CC ES, mediante l'assegnazione (senza previsione di conguagli in denaro),
pagina 8 di 10 a) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/109 e la p.f 1/113 in P.T. 1486/II CC ES a
, C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
b) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/110 in P.T. 1486/II CC ES a , Parte_2
C.F. nato il [...] a [...]; C.F._7
c) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/111 in P.T. 1486/II CC ES al Pisetta Walter,
C.F. , nato il [...] a [...]; C.F._4
d) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES, al , C.F. Parte_4
, nato il [...] a [...]; C.F._5
3) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli, a carico della p.ed 1547 in P.T.
4381/II CC ES e a favore della pp.ff. 1/80, 1/111, 1/110, 1/109 in P.T. 1486/II C.C. ES, su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici come CodiceFiscale_8 da planimetria dd. 05.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente Controparte_4 nel giudizio da parte degli attori in data 25.11.2025 (documento “Servitù p.ed. 1547.pdf”), da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
4) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/80 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/111, p.f. 1/110 ed p.f. 1/109 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici A - B - C - D - H - K - L -
M – A come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata Controparte_4 telematicamente nel giudizio da parte degli attori in data 25.11.2025 (documento
“LageplanServitut2. pdf”) da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
5) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/80 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/110 ed p.f. 1/109 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici D - E - F - H – D come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente nel Controparte_4 giudizio da parte degli attori in data in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”), da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
6) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/110 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109 e 1/80 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici F – G - I - H – F come da planimetria dd.
06.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente nel giudizio da parte Controparte_4 degli attori in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante pagina 9 di 10 della presente sentenza;
7) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/111 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109, p.f. 1/110 e 1/80 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici I - J - K - H – I come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente nel Controparte_4 giudizio da parte degli attori in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
8) ordina ai competenti conservatori tavolari di procedere alle intavolazioni/iscrizioni conseguenti a quanto precede;
9) dà atto della intervenuta rinuncia delle parti alla divisione/assegnazione delle p.f. 1/112 e p.f.
1/9 in P.T. 1486/II CC ES, nonché della rinuncia delle parti alla divisione/assegnazione della pm 11 della p.ed. 1547 in PT 4381/II CC ES, che per l'effetto rimangono in comproprietà alle parti , e per la quota di 9/36 ciascuno;
Parte_4 CP_1 Parte_2 Parte_1
10) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti;
11) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico definitivo delle parti , Parte_4
e per la quota di 1/4 ciascuno. CP_1 Parte_2 Parte_1
BO, 22 dicembre 2025
La Giudice
BI SC
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice BI SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3826/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 come da procura in atti, dall'avv. dott. PRANTL MARKUS e dall'avv. dott. VON
WOHLGEMUTH FELIX, con studio in VIALE A. DUCA D'AOSTA 74/A, 39100 BOLZANO, presso il quale hanno eletto domicilio;
-attori- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._4 atti, dall'avv. dott. DALLO SONIA, con studio in PIAZZA MAZZINI 2, I- 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_4 C.F._5 dall'avv. dott. DE PASCALIS MAURO e dall'avv. dott. SANDOLI ANDREA, con studio in
PIAZZA MAZZINI 49, I- 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
- convenuti-
e nei confronti di:
(C.F. ; CP_2 C.F._6
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.; creditori ipotecari chiamati in causa ex art. 1113 c.c. non costituiti- in punto: scioglimento di comunione;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc sino al
18.12.2025 (con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc), in ordine alle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI congiunte delle parti costituite: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accogliere la domanda di divisione giudiziale della p.ed. 1547 in P.T. 4381/II
CC ES e per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione e ordinare l'intavolazione:
Ø del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 1 e 2 a favore sig. , C.F. Parte_2
nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva delle C.F._7 pp.mm. 3 e 4 al sig. , C.F. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(BZ); Ø del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 5 e 6 al Sig. , C.F. Parte_4
, nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva C.F._5 delle pp.mm. 7 e 8 al Sig. C.F. , nato il [...] a [...] C.F._4
BO (BZ); Ø del diritto di proprietà della p.m. 9 al sig. C.F. CP_1
, nato il [...] a [...] e al sig. , C.F. C.F._4 Parte_4
, nato il [...] a [...], per la quota indivisa di ½ ciascuno;
Ø C.F._5 del diritto di proprietà della p.m. 10 al sig. , C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
05.12.1969 a BO (BZ) e sig. , C.F. nato il [...] a [...] C.F._7
BO (BZ), per la quota indivisa di ½ ciascuno;
Ø del diritto di proprietà della p.m. 12
(giardino ed 1 cortile) al sig. , C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
BO (BZ) e sig. , C.F. nato il [...] a [...]_2 C.F._7
(BZ), per la quota indivisa di ½ ciascuno;
Ø del diritto di proprietà della p.m. 13 (giardino ed 1 cortile) al sig. C.F. , nato il [...] a [...] e al CP_1 C.F._4 sig. , C.F. , nato il [...] a [...], per la quota Parte_4 C.F._5 indivisa di ½ ciascuno;
2) Accogliere la domanda di divisione giudiziale delle pp.ff. sub P.T. 1486/II CC ES e per
l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione e ordinare l'intavolazione: Ø del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/109 e la p.f 1/113 al sig. , C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva p.f. C.F._1
1/110 al sig. , C.F. nato il [...] a [...]; Ø Parte_2 C.F._7 del diritto di proprietà esclusiva p.f. 1/111 al sig. C.F. , CP_1 C.F._4 nato il [...] a [...]; Ø del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/80, al sig.
, C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_4 C.F._5
pagina 2 di 10 3) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli, a carico della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES e a favore della pp.ff. 1/80, 1/111,
1/110, 1/109 in P.T. 1486/II C.C. ES, su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici come da planimetria dd. 05.11.2025 redatta dal CodiceFiscale_8 geom. depositata in PCT in data 25.11.2025 (documento “Servitù p.ed. Controparte_4
1547.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
4) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/111, p.f. 1/110 ed p.f.
1/109 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici A - B - C - D - H - K - L - M – A come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata in PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2. pdf”) Controparte_4 da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
5) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/110 ed p.f. 1/109 in PT
1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici D - E -
F - H – D come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata in Controparte_4
PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
6) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/110 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109 e 1/80 in PT
1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici F – G -
I - H – F come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata in Controparte_4
PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza.
7) Accogliere la domanda e per l'effetto costituire la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli
a carico della p.f. 1/111 in P.T. 1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109, p.f. 1/110 e 1/80 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici I
- J - K - H – I come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. Controparte_4 depositata in PCT in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della emenanda sentenza
pagina 3 di 10 8) Darsi atto della intervenuta rinuncia delle parti alla divisione/assegnazione delle p.f. 1/112 e
p.f. 1/9 in P.T. 1486/II CC ES, nonché la rinuncia alla divisione/assegnazione della pm 11 della p.ed. 1547 in PT 4381/II CC ES, che per l'effetto rimangono in comproprietà ai sig.ri
, e per la quota di 9/36 ciascuno;
Parte_4 CP_1 Parte_2 Parte_1
9) Tutto con la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata originariamente da , Parte_1
e al fine di procedere alla divisione dei seguenti beni, di Parte_2 Parte_3 comproprietà per quote indivise di 9/36 ciascuna, di , Parte_4 CP_1 Parte_2
e : Parte_1
1. P.ed. 1547 in P.T. 4381/II CC ES (terreno edificabile con garage e cantine)
2. P.f. 1/9 in P.T. 1486/II CC ES (terreno improduttivo)
3. P.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES (meleto)
1.2. Risulta da quanto dichiarato in sede di conclusioni congiunte di questo procedimento, che in data 24.07.2024 usufruttuaria delle quote di proprietà dei propri figli Parte_3 Parte_1
(9/36) e (9/36) sulla p.f. 1/80 sub P.T. 1486/II CC ES risulta deceduta (cfr. Parte_2 certificato di morte depositato dagli attori in data 25.11.2025); risulta pertanto venuto meno l'interesse, anche dei suoi eredi, alle domande da essa formulate nella sua veste di mera usufruttuaria (art. 979 c.c.).
1.3. Al momento dell'introduzione della presente causa, mediante atto di citazione d.d.
15.10.2021, la quota di proprietà di 9/36 degli immobili intestati al convenuto CP_1 risultava gravata da una ipoteca giudiziale di primo grado iscritta sub G.N. 3691 dd. 15.04.2019 per un importo massimo di € 250.000,00 a favore di e € 250.000,00 a favore di Parte_4
(P.T. accessoria, annotazione di simultaneità con l'iscrizione principale sub P.T. CP_2
4350/II P.M. 2, G.N. 3691) e da una prenotazione di ipoteca giudiziale (di secondo grado, se successivamente giustificata), iscritta sub G.N. 4094 dd. 30.04.2019 per l'importo di €
818.358.65.- oltre interessi e spese legali a favore della (v- Controparte_3 docc. 1 e 2 degli attori), per cui e la risultano CP_2 Controparte_3 essere stati chiamati in causa ex art. 1113 c.c.; peraltro, in base agli estratti tavolari aggiornati depositati nel giudizio, non risultano, allo stato, iscrizioni pregiudizievoli al tavolare (cfr. estratto pagina 4 di 10 tavolare della P.T. 1486/ II d.d. 17.12.2025 ed estratto tavolare della P.T. 4381/II C.C. ES
d.d. 25-11-2025, depositati dagli attori nelle date 25.11.- 18.12.2025).
1.4. Nel corso del giudizio è stata assunta una consulenza tecnica d'ufficio, da parte del c.t.u. geom. , che ha depositato il suo elaborato scritto in data 26.6.2023. Per_1
1.5. Di seguito le parti, al dichiarato fine di facilitare le operazioni di scioglimento e divisione dei beni oggetto del giudizio, hanno provveduto ad attuare concordemente il frazionamento della p.ed 1547 in P.T. 4381/II, creando nuove porzioni materiali (PM 11, 12 e 13) ai fini della divisione, porzioni materiali che quindi, attualmente, risultando di comproprietà tra gli attori
, e i convenuti e per quote indivise di Parte_1 Parte_2 Parte_4 CP_1
9/36 ciascuno (cfr. documentazione allegata alle conclusioni congiunte depositate in data
18.12.2025).
Il predetto frazionamento risulta già stato attuato al catasto fabbricati della Provincia di BO
(VARIAZIONE n. 24760.001.2025; 25-11-2025 in atti dal 10-12-2025), mentre al libro fondiario
è stata presentata domanda sub GN 9982/2025 (cfr. sempre documentazione allegata alle note scritte d.d. 18.12.2025).
Allo stesso modo le parti hanno provveduto a dividere la p.f. 1/80 in P.T. 1486/II, oggetto di causa, con divisione che risulta attuata sia al catasto fondiario (in data 10/10/2025), nonché all'ufficio tavolare (in data 05.12.2025), per cui la P.T. 1486/II risulta attualmente costituita dalle p.f. 1/9, p.f. 1/80, p.f. 1/109, p.f. 1/110, p.f. 1/111, p.f. 1/112 e p.f. 1/113, tutte in comproprietà tra le predetti parti in causa per la quota di 9/36 ciascuno (cfr. documenti depositati dagli attori in data 18.12.2025).
1.6. Per permettere l'accesso a pedoni e a veicoli alle particelle fondiarie in P.T. 1486/II e quindi attuare la divisione, come richiesta, le parti chiedono concordemente di costituire le servitù necessarie, come specificate nelle conclusioni congiunte.
2. In diritto.
2.1. In ordine ai terreni oggetto della presente causa, gli attori hanno depositato in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 D.P.R. Nr. 380/2001 (secondo il quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
pagina 5 di 10 interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati”), in data
11.12.2025 un attuale certificato di destinazione urbanistica del Comune di ES d.d.
10.12.2025, il quale costituisce, per quanto necessario, parte integrante della presente sentenza.
Da tale certificato risulta, non solo, che nel vigente piano urbanistico comunale la p.ed. 1547 C.C.
ES con circa 10 m2 si trova in area classificata come: Strada comunale – Tipo C, mentre la restante superficie della p.ed. 1547 C.C. ES si trova in area classificata come zona residenziale B3, Zona di completamento, ma— per quanto riguarda in particolare le particelle fondiarie oggetto di causa— che la p.f. 1/112 C.C. ES si trova in area classificata come “Art.
41 Strada comunale – Tipo A, la p.f. 1/111 C.C. ES con circa 180 m2 si trova in area classificata come “Art. 35- Zona di verde pubblico”, la restante superficie della p.f. 1/111 C.C.
ES si trova in area classificata come “Art. 36 Parco giochi per bambini”, le pp.ff. 1/80, 1/109,
1/110 e 1/113 C.C. ES si trovano in area classificata come “Art. 36 Parco giochi per bambini”
e, nel vigente piano paesaggistico comunale la p.ed. 1547 e le pp.ff. 1/80, 1/109, 1/110, 1/111,
1/112 e 1/113 C.C. ES si trovano in area classificata come “Zona esclusa da vincolo paesaggistico”; secondo la stessa certificazione, nel vigente piano delle zone di pericolo comunale la p.ed. 1547 e le pp.ff. 1/80, 1/109, 1/110, 1/111, 1/112 e 1/113 C.C. ES si trovano in area classificata come: “Esaminata e non pericolosa”.
2.2. In sede di conclusioni congiunte depositate dagli attori in data 11.12.2025, nonché dai due convenuti nelle date 10.12.2025, rispettivamente 17.12.2025, le parti personalmente hanno dichiarato che la presente vertenza ha ad oggetto la divisione di beni immobili qualificati come cantine / posti auto / cortile e terreni e, pertanto, non vi è necessità di attestazione di prestazione energetica ai fini della divisione essendo tali categorie catastali espressamente escluse dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 192/2005, oltre a dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 della legge n. 52/1985, che “le unità immobiliari oggetto del presente atto corrispondono alle planimetrie catastali depositate in catasto. Le parti dichiarano, altresì che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformità̀ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
che, in generale l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle
pagina 6 di 10 risultanze dei registri immobiliari;
che, più in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della Legge 52/1995. “
2.3. Inoltre, sempre gli attori e convenuti personalmente, hanno dichiarato, nei predetti atti che ai
“sensi dell'art 47 del DPR 06.06.2001 n.380 le parti assumendosi ogni responsabilità, dichiarano che le opere di costruzione e di realizzazione del fabbricato di cui alla p.ed. 1547 in
P.T. 4381/II CC ES (terreno edificabile con garage e cantine) è avvenuta in forza ed in conformità̀ alla concessione edilizia n. 38/1972 di data 26 aprile 1973 e successiva concessione edilizia in variante di data 17 marzo 1975, entrambe rilasciate dal Comune di ES;
la licenza
d'uso relativa agli edifici oggetto del presente atto è stata rilasciata dal Comune di ES in data 19 maggio 1975; limitatamente alle p.m. 9 e 10 successiva concessione edilizia n. 8/2016, pratica d.d. 9/3/2016 e rilascio abitabilità/agibilità per la concessione edilizia in sanatoria con pratica n. 26/2024 del 12.4.2024. Dichiarano inoltre le parti di non aver effettuato sugli immobili oggetto del presente atto di divisione interventi edilizi in contrasto alle disposizioni urbanistiche
o in difetto dei necessari permessi amministrativi e garantiscono la regolarità̀ urbanistica degli stessi.”.
2.4. Devono ritenersi quindi verificate le condizioni, previste a pena di nullità, per procedere al richiesto scioglimento, come da, ormai concordi, domande delle parti condividendi, assegnando le porzioni materiali e i terreni come da loro domanda, il tutto senza previsione di conguagli in denaro.
2.5. Restano escluse dallo scioglimento della comunione le p.f. 1/112 e p.f. 1/9 in P.T. 1486/II
CC ES, nonché la pm 11 della p.ed. 1547 in PT 4381/II CC ES, avendo le parti rinunciato allo scioglimento della comproprietà in ordine alle stesse.
3. Spese di lite.
3.1. Come d'accordo tra le parti costituite, le spese di lite vanno tra loro compensate integralmente (art. 92 cpc).
3.2. Le spese per il c.t.u., come liquidate con decreto d.d. 19.10.2023, vengono poste definitivamente a carico delle parti condividendi , , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, per un quarto (1/4) ciascuno. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 10 in accoglimento delle domande congiunte delle parti,
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in ordine alle porzioni materiali
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 e 13 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES, mediante assegnazione
(senza previsione di conguagli in denaro),
a) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a favore di , C.F. nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._7
b) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 3 e 4 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES
a favore di , C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
c) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 5 e 6 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._5
d) del diritto di proprietà esclusiva delle pp.mm. 7 e 8 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES
a favore di C.F. , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._4
e) del diritto di proprietà della p.m. 9 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a favore di
C.F. , nato il [...] a [...] e a favore di CP_1 C.F._4
, C.F. , nato il [...] a [...], per la quota Parte_4 C.F._5 indivisa di ½ ciascuno,
f) del diritto di proprietà della p.m. 10 della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC ES a favore di
, C.F. , nato il [...] a [...] e a favore di Parte_1 C.F._1
, C.F. nato il [...] a [...], per la quota Parte_2 C.F._7 indivisa di ½ ciascuno;
g) del diritto di proprietà della p.m. 12 (giardino ed 1 cortile) della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC
ES a favore di , C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BZ) e a favore di , C.F. nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._7 per la quota indivisa di ½ ciascuno;
h) del diritto di proprietà della p.m. 13 (giardino ed 1 cortile) della p.ed 1547 in P.T. 4381/II CC
ES a favore di C.F. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._4
(BZ) e a favore di , C.F. , nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._5 per la quota indivisa di ½ ciascuno;
2) dichiara lo scioglimento della comunione delle particelle fondiarie 1/80, 1/109, 1/110, 1/111 e la 1/113 in P.T. 1486/II CC ES, mediante l'assegnazione (senza previsione di conguagli in denaro),
pagina 8 di 10 a) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/109 e la p.f 1/113 in P.T. 1486/II CC ES a
, C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
b) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/110 in P.T. 1486/II CC ES a , Parte_2
C.F. nato il [...] a [...]; C.F._7
c) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/111 in P.T. 1486/II CC ES al Pisetta Walter,
C.F. , nato il [...] a [...]; C.F._4
d) del diritto di proprietà esclusiva della p.f. 1/80 in P.T. 1486/II CC ES, al , C.F. Parte_4
, nato il [...] a [...]; C.F._5
3) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli, a carico della p.ed 1547 in P.T.
4381/II CC ES e a favore della pp.ff. 1/80, 1/111, 1/110, 1/109 in P.T. 1486/II C.C. ES, su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici come CodiceFiscale_8 da planimetria dd. 05.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente Controparte_4 nel giudizio da parte degli attori in data 25.11.2025 (documento “Servitù p.ed. 1547.pdf”), da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
4) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/80 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/111, p.f. 1/110 ed p.f. 1/109 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici A - B - C - D - H - K - L -
M – A come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata Controparte_4 telematicamente nel giudizio da parte degli attori in data 25.11.2025 (documento
“LageplanServitut2. pdf”) da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
5) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/80 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/110 ed p.f. 1/109 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici D - E - F - H – D come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente nel Controparte_4 giudizio da parte degli attori in data in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”), da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
6) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/110 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109 e 1/80 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici F – G - I - H – F come da planimetria dd.
06.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente nel giudizio da parte Controparte_4 degli attori in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante pagina 9 di 10 della presente sentenza;
7) costituisce la servitù di diritto di passo pedonale e veicoli a carico della p.f. 1/111 in P.T.
1486/II CC ES ed a favore delle p.f. 1/109, p.f. 1/110 e 1/80 in PT 1486/II CC ES su una fascia di terreno con larghezza di m 3,00 compresa tra i vertici I - J - K - H – I come da planimetria dd. 06.11.2025 redatta dal geom. depositata telematicamente nel Controparte_4 giudizio da parte degli attori in data 25.11.2025 (documento “LageplanServitut2.pdf”) da ritenersi parte integrante della presente sentenza;
8) ordina ai competenti conservatori tavolari di procedere alle intavolazioni/iscrizioni conseguenti a quanto precede;
9) dà atto della intervenuta rinuncia delle parti alla divisione/assegnazione delle p.f. 1/112 e p.f.
1/9 in P.T. 1486/II CC ES, nonché della rinuncia delle parti alla divisione/assegnazione della pm 11 della p.ed. 1547 in PT 4381/II CC ES, che per l'effetto rimangono in comproprietà alle parti , e per la quota di 9/36 ciascuno;
Parte_4 CP_1 Parte_2 Parte_1
10) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti;
11) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico definitivo delle parti , Parte_4
e per la quota di 1/4 ciascuno. CP_1 Parte_2 Parte_1
BO, 22 dicembre 2025
La Giudice
BI SC
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