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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/07/2024, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3383/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 05/07/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare SA DA, in sostituzione dell'avv. Daniela
Tinteri, la quale nell'interesse di parte attrice conferma le conclusioni in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
È pure comparso l'avv. AR US, il quale, nell'interesse del conferma le Parte_1
conclusioni già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
I procuratori chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3383/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] giorno 07.09.1932, C.F. ivi residente nella via Giacomo Parte_2 Pt_1 C.F._1
Leopardi n. 20, in persona del suo Amministratore di sostegno e legale rappresentante sig. nato a Parte_3
il giorno 09.12.1947, C.F. , autorizzato con provvedimento del Giudice Tutelare Pt_1 C.F._2
presso il Tribunale di Sassari nel procedimento recante n.r. 3237/16 V.G., elettivamente domiciliato in Pt_1
via Cavour n. 33, presso lo studio dell'avv. Daniela Tinteri, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione del 01.10.2019, ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo, Anna Maria Antonietta Piredda, TO SE e AR US,
in virtù di procura speciale conferita in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del
17.12.2019, CONVENUTO
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice (come precisate nella prima memoria istruttoria ex art.183 c.p.c. in data
25.03.2021): pagina 2 di 11 Voglia disattendere ogni contraria istanza e accertare e dichiarare che la signora (come in atti Parte_2
generalizzata e rappresentata) è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito
nella via Giacomo Leopardi n°20 di distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 72, Pt_1 Pt_1
Particella 1589 sub. 1, categoria A/6, vani 4,5, rendita € 209,17, via Sabaudia n.4 (oggi Via Giacomo Leopardi
n. 20), piano T;
conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di con esonero da Pt_1
ogni responsabilità, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con applicazione delle agevolazioni
tributarie previste per l'acquisto della prima casa. Con vittoria del compenso professionale di cui fin da ora si
chiede la liquidazione.
Nell'interesse del convenuto (come precisate all'udienza del 28.02.2023):
dichiarare infondata la domanda e per l'effetto rigettare la stessa e per ulteriore effetto condannare parte attrice
all'immediato rilascio dell'immobile con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 01.10.2019 ha citato in giudizio il esponendo di possedere Parte_2 Parte_1
da oltre vent'anni - in modo continuo, ininterrotto, pacifico e uti dominus - l'immobile sito in via Pt_1
Giacomo Leopardi n.20, come distinto in atti, il cui intestatario catastale risulta essere il Parte_1
convenuto. In particolare, ha assunto l'attrice di essere nata e di essere sempre vissuta in tale immobile,
esercitandovi il possesso come proprietaria, precisando che, dopo il decesso dei genitori, e _1
, avvenuto rispettivamente in data 03.08.1977 e in data 10.01.1998, ha continuato a viverci e a Persona_1
prendersene cura, sostituendo la serratura e le chiavi della porta d'ingresso in seguito al decesso della madre;
occupandosi di tutte le riparazioni necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
pagando le relative imposte comunali e intestandosi le utenze già intestate al padre.
Ha esposto, altresì, l'attrice di aver ha fissato la propria residenza, invariata per tutta la sua vita,
nell'immobile de quo senza subire molestie da parte di alcuno, rilevando come il Comune non abbia mai compiuto validi atti interruttivi del possesso;
non abbia mai esercitato alcuna facoltà né alcun potere corrispondenti alla sua titolarità; non abbia mai curato l'adeguamento catastale di tale bene.
Ha, dunque, chiesto l'attrice l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
pagina 3 di 11 - Con comparsa in data 10.01.2020 si è costituito in giudizio il eccependo in via Parte_1
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento della previa procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010.
Nel merito, ha esposto l'Amministrazione convenuta che la domanda è infondata, rilevando che agli atti del
Comune di risulta che l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di un contratto di locazione Pt_1
sottoscritto in data 19 agosto 1938 tra il Commissario Prefettizio (per la temporanea amministrazione del ed il signor , padre dell'attrice, al quale quest'ultima, in virtù di Parte_1 Persona_2
quanto disposto nel suddetto contratto, è succeduta nella titolarità dei relativi diritti ed obblighi, rilevando che tale titolo costituisce idonea prova contraria alla presunzione iuris tantum stabilita all'art. 1141, primo comma, cod. civ., e che pertanto il potere di fatto che l'attrice ha esercitato sull'immobile non può essere qualificato come possesso bensì come mera detenzione, ancorché qualificata.
Ha esposto, altresì, il Comune di Sassari che nemmeno può parlarsi nel caso di specie di avvenuta interversione della detenzione in possesso nei termini stabiliti dall'art. 1141, secondo comma, cod. civ.,
atteso che le attività - che l'attrice ha allegato di avere compiuto sull'immobile - non possono essere configurate quali atti di interversione, trattandosi di semplici atti adempitivi del contratto di locazione o comunque ascrivibili nell'alveo delle prerogative spettanti al soggetto locatario.
Ha, dunque, chiesto il l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Parte_1
- Con provvedimento reso all'udienza del 04.02.2020, vista l'eccezione di improcedibilità della domanda come spiegata dal è stata disposta la mediazione, dando atto che tale procedura ha avuto Parte_1
esito negativo (cfr. allegato alla nota in data 12.10.2020 fascicolo parte attrice)
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 05.07.2024 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attrice ha prodotto idonea certificazione, da cui risulta che l'intestataria dell'immobile oggetto di causa è l'Amministrazione convenuta. Il contraddittorio, dunque, deve ritenersi correttamente esteso al soggetto che potrebbe far valere pretese reali sul bene oggetto di causa.
pagina 4 di 11 Nel merito, ha chiesto di essere dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile Parte_2
indicato in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre vent'anni. Il Pt_1
per contro, ha contestato la pretesa dell'attrice, assumendo che quest'ultima utilizza l'immobile a Parte_1
titolo di detenzione in virtù del contratto di locazione stipulato dal di lei padre a cui la Persona_2
medesima è subentrata;
ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda con condanna al rilascio dell'immobile de
quo. L'attrice ha dichiarato di disconoscere il contratto di locazione, unitamente a tutti i documenti versati in atti dall'Amministrazione convenuta, contestando - in particolare - che tale atto sia mai esistito e comunque che lo stesso sia stato “vergato di pugno” dal di lei padre o che sia stato da quest'ultimo sottoscritto.
Orbene, quanto alla domanda di rilascio dell'immobile come formulata da parte convenuta all'udienza del
28.02.2023, la stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non proposta nei termini di legge;
dunque tardivamente. Si rileva, difatti, che la precisazione delle conclusioni può avvenire nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie integrative, richiamando - sul punto - quanto disposto dall'art. 183 c.p.c.,
che consente alle parti di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” nella prima udienza o, se richieste, nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Occorre ora fare riferimento, per la valutazione della relativa rilevanza secondo il ragionamento logico e giuridico adottato da questo giudice rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa, al contratto in data
19.08.1938 (cfr. allegato n. 1 fascicolo parte convenuta), avente ad oggetto la locazione dell'immobile identificato come “Casa Rurale n. 4 in Baddimanna”, stipulato dal Commissario Prefettizio “per la temporanea
amministrazione del quale parte locatrice, e il sig. , indicato Pt_1 Parte_1 Persona_2
dall'Amministrazione convenuta come il padre dell'attrice e come il soggetto che avrebbe dunque iniziato ad utilizzare lo stesso immobile quale conduttore/detentore; utilizzo questo proseguito, sempre secondo gli assunti di parte convenuta, con le stesse modalità dall'attrice. Quest'ultima, come più sopra detto, ha dichiarato di disconoscere tale atto, eccependo che lo stesso non può essere posto alla base della decisione del presente giudizio, atteso che il pur affermando di volersene avvalere, non ha proposto l'istanza di Parte_1
verificazione.
Ebbene, l'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta alla scrittura privata dall'art. 2702 cod. civ. attiene soltanto a quella proveniente da una delle parti del giudizio, mentre la scrittura proveniente da terzi è priva pagina 5 di 11 dell'idoneità a costituire prova legale e, pertanto, non può formare oggetto né di disconoscimento, né di verificazione. Le scritture di terzi hanno, dunque, un'efficacia meramente indiziaria e possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito, nonché concorrere, in presenza di altre risultanze, a fondare la decisione del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 6650/20).
Il predetto contratto di locazione è stato allegato in copia conforme all'originale rilasciata in data 04.02.1952 dal
“Segretario Generale regg.”, osservando che ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. le copie di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Fermo quanto già detto in tema di scrittura proveniente da un terzo, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale; tuttavia,
non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. Civ. n. 12737/2018).
Dunque, il contratto di locazione de quo risulta essere stato stipulato da , quale parte Persona_2
conduttrice. L'Amministrazione convenuta ha versato in atti la scheda anagrafica da cui risulta che lo stesso è
nato a [...] [...] e coniugato con (cfr. doc. n. 27 fascicolo parte convenuta); dall'altra Pt_1 Persona_1
scheda (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte convenuta) risulta che lo stesso nato il Persona_2
09.02.1899, è residente nella “Via G. Leopardi 20” e coniugato “ ”. Persona_1
L'attrice nell'atto di citazione ha affermato di essere nata e di essere sempre vissuta nell'abitazione sita in via Giacomo Leopardi n. 20 (la stessa abitazione di e la stessa, dunque, oggetto Pt_1 Persona_2
di causa), e di aver continuato a viverci dopo il decesso dei genitori ” e “ ”, occorso _1 Persona_1
rispettivamente in data 03.08.1977 e 10.01.1998.
Inoltre, sempre parte attrice ha prodotto delle bollette relative all'utenze domestiche dell'abitazione di via
Leopardi n. 20, il cui intestatario originario risulta essere ” o ”, _1 Persona_2
pagina 6 di 11 quest'ultimo con codice cliente n. 989705784 (cfr. bolletta 2004); stesso codice presente nelle bollette successive intestate all'attrice . Parte_2
Ebbene, dal contenuto dei documenti sopra richiamati e dal loro raffronto con le deduzioni e le produzioni dell'attrice, appare del tutto ragionevole ritenere che sia effettivamente il padre Persona_2
dell'attrice e colui che ha iniziato la conduzione dell'immobile oggetto di causa sulla base del contratto di locazione dallo stesso sottoscritto in data 19.08.1938, così come diversi altri soggetti per altre case rurali (cfr.
doc. nn.
4-19 fascicolo parte convenuta) a seguito dello stesso provvedimento del Commissario Prefettizio in data 22.03.1938 (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte convenuta).
Ne consegue che risulta altrettanto ragionevole ritenere che l'attrice sia subentrata nell'utilizzo di tale bene con
Per_ le stesse modalità esercitate dai genitori, atteso che - come più sopra detto - è stata la stessa signora ad affermare di aver continuato a viverci e a prendersene cura dopo il decesso dei genitori “senza soluzione di
continuità”, in particolare dopo il decesso della di lei madre occorso nel 1998 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Era, dunque, onere dell'attrice dare la prova circa la cosiddetta “interversione nel possesso” ai sensi dell'art.1141, secondo comma, cod. civ. (“... Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può
acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il possessore”), ossia dell'utilizzo del bene come dominus e non come detentore laddove la medesima ha promosso il presente giudizio per vedere riconosciuta in suo favore l'avvenuta prescrizione acquisitiva di quella che è stata, per sua stessa ammissione, la casa familiare. La suddetta norma al primo comma pone, difatti, una presunzione di possesso utile ad usucapionem, che trova tuttavia un limite laddove la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, quale può essere un contratto di locazione, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
Occorre ora valutare se l'attrice abbia o meno assolto all'onere di cui sopra dando la prova degli elementi costitutivi in tema di usucapione invocata in suo favore, rilevando che ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e,
pagina 7 di 11 dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi
che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem
richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ.
n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (come la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigettata atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e dunque che l'attrice abbia esercitato sullo stesso bene - uti dominus - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, i testi di parte attrice hanno riferito circa la presenza dell'attrice nell'immobile per cui è causa (peraltro incontestata), senza tuttavia riferire di comportamenti specifici atti a qualificarli come idonei ai fini dell'usucapione per cui è causa.
In particolare.
pagina 8 di 11 Il teste , nato il [...], ha riferito di aver visto nell'abitazione di via Leopardi n. 20 la signora Tes_1
Per_ fino al 1982; di ricordare che i genitori si chiamavano e;
di aver avuto circa 13 anni (ossia Per_1 Per_2
nell'anno 1967) quando “stavano rifacendo il tetto ed io ho aiutato a passare qualche tegola ai muratori;
non
Per_ ricordo se all'epoca ci fossero solo i genitori della signora oppure solo lei”; tutti periodi di tempo irrilevanti stante la presenza della madre dell'attrice fino al 1998 (data del decesso).
Il teste , nato il [...], nel riferire di conoscere l'immobile per cui è causa e di aver sempre Testimone_2
visto l'attrice abitarvi, ha dichiarato di confermare circostanze a lui riferite dalla stessa attrice (essere l'erede dei genitori relativamente all'immobile per cui è causa;
essersi opposta verbalmente alla demolizione di tale bene;
avere sostituito la serratura e le chiavi) e dunque non dallo stesso conosciute in maniera diretta.
Per_ Il teste nato il [...], ha confermato anch'egli la presenza della signora nell'immobile Testimone_3
per cui è causa, avendo frequentato i luoghi quando aveva 25 anni (quindi nel 1988), riferendo di averci parlato
“un paio di volte”; di ricordare “vagamente” di aver sentito il fratello dell'attrice dire - in una occasione (nel capo di prova indicato come occorso nel 1997) - che avrebbe chiamato i Carabinieri;
di aver visto degli operai andare via dopo tali affermazioni;
di aver visto imbiancare la facciata della casa “sarà una decina di anni fa
circa”.
Il teste , nel dichiarare di conoscere “dal 1995” l'attrice in quanto quest'ultima zia della moglie Tes_4 Pt_4
ha confermato che nell'estate del 2016 la stessa ospitò nella casa in via Leopardi n. 20 la pronipote
[...] Per_3
fatto questo incontestato tanto che la stessa pronipote risulta inserita nello stato di famiglia della stessa
[...]
attrice (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte attrice).
Il teste , nipote dell'attrice in quanto figlio del fratello , nulla ha riferito sulla Tes_5 Persona_4
presenza di nella casa dell'attrice. Persona_3
La teste , cognata dell'attrice in quanto moglie del fratello (amministratore di Testimone_6 Parte_3
sostegno), ha anch'ella riferito sulla presenza della signora nella casa in via Leopardi n. 20, senza Persona_3
indicare esattamente il periodo, come ospite della zia . Parte_2
Il teste ha dichiarato di aver visto personalmente l'attrice nella casa di via Leopardi n. 20, Testimone_7
riferendo circa la ristrutturazione effettuata da quest'ultima nello stesso immobile, avendo egli fornito i relativi materiali di cui ha rilasciato i relativi buoni di trasporto, compreso un portoncino blindato, nonché circa talune pagina 9 di 11 Per_ circostanze a lui riferite dalla signora (fra cui la presenza di operai del dalla medesima Parte_1
allontanati).
In merito a tali ultime dichiarazioni si osserva che le stesse sono risultate del tutto generiche circa i periodi di riferimento in mancanza dei documenti di trasporto relativi ai materiali impiegati nei lavori di ristrutturazione citati dallo stesso teste, rilevando che parte attrice ha versato in atti soltanto due ricevute, peraltro neppure confermate in udienza dai sottoscrittori;
comunque, la prima del 31.12.1999, relativa a “lavori di riparazione
piastrelle”; la seconda del febbraio 2002, “per riparazione del tetto”.
Dunque, è risultato che l'attrice non ha fornito la prova, di cui aveva l'onere, di aver compiuto validi atti tesi alla dimostrazione del cambiamento del proprio animo, osservando che anche le asserite opere di manutenzione
(generiche e comunque non provate da alcun valido documento), non hanno fatto luce sul possesso valido ad usucapire, qui ricordando che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi
habendi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno così da vantare per sé il diritto esercitato, convertendo in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata (cfr. tra le tante: Cass. Civ. n.27411/2019).
Si rileva in merito che sono considerati inidonei anche gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, come il mancato pagamento dei canoni
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale), ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene) (cfr. Cass. Civ. n. 2392/2009; Cass. Civ. n. 26327/2016),
Per_ rilevando anche che a questo giudicante appare perlomeno curioso che già in data 26.07.2017 la nipote pagina 10 di 11 qualificatasi come erede dell'attrice, abbia chiesto al di formalizzare il contratto di Per_3 Parte_1
locazione a suo nome (cfr. allegato n. 26 fascicolo parte convenuta).
In conclusione, il materiale probatorio offerto dall'attrice a fronte delle contestazioni mosse dall'Amministrazione convenuta induce al rigetto della domanda e dunque, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la sua condanna al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore di parte convenuta, liquidati sulla base dei parametri previsti dai D.M. 55/2014 e
D.M. 147/2022 (per parte della fase istruttoria e per la fase decisionale), tenuto conto che il valore della causa come indicato in citazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita,
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese e compensi di lite in favore del convenuto Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore, che si liquidano in euro 3.779,00, oltre Parte_1
rimborso forf. 15% e accessori di legge.
Sassari, 05.07.2024
Il Giudice onorario dott.ssa Lorenza Manca
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 05/07/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare SA DA, in sostituzione dell'avv. Daniela
Tinteri, la quale nell'interesse di parte attrice conferma le conclusioni in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
È pure comparso l'avv. AR US, il quale, nell'interesse del conferma le Parte_1
conclusioni già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
I procuratori chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3383/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] giorno 07.09.1932, C.F. ivi residente nella via Giacomo Parte_2 Pt_1 C.F._1
Leopardi n. 20, in persona del suo Amministratore di sostegno e legale rappresentante sig. nato a Parte_3
il giorno 09.12.1947, C.F. , autorizzato con provvedimento del Giudice Tutelare Pt_1 C.F._2
presso il Tribunale di Sassari nel procedimento recante n.r. 3237/16 V.G., elettivamente domiciliato in Pt_1
via Cavour n. 33, presso lo studio dell'avv. Daniela Tinteri, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione del 01.10.2019, ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo, Anna Maria Antonietta Piredda, TO SE e AR US,
in virtù di procura speciale conferita in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del
17.12.2019, CONVENUTO
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice (come precisate nella prima memoria istruttoria ex art.183 c.p.c. in data
25.03.2021): pagina 2 di 11 Voglia disattendere ogni contraria istanza e accertare e dichiarare che la signora (come in atti Parte_2
generalizzata e rappresentata) è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito
nella via Giacomo Leopardi n°20 di distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 72, Pt_1 Pt_1
Particella 1589 sub. 1, categoria A/6, vani 4,5, rendita € 209,17, via Sabaudia n.4 (oggi Via Giacomo Leopardi
n. 20), piano T;
conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di con esonero da Pt_1
ogni responsabilità, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con applicazione delle agevolazioni
tributarie previste per l'acquisto della prima casa. Con vittoria del compenso professionale di cui fin da ora si
chiede la liquidazione.
Nell'interesse del convenuto (come precisate all'udienza del 28.02.2023):
dichiarare infondata la domanda e per l'effetto rigettare la stessa e per ulteriore effetto condannare parte attrice
all'immediato rilascio dell'immobile con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 01.10.2019 ha citato in giudizio il esponendo di possedere Parte_2 Parte_1
da oltre vent'anni - in modo continuo, ininterrotto, pacifico e uti dominus - l'immobile sito in via Pt_1
Giacomo Leopardi n.20, come distinto in atti, il cui intestatario catastale risulta essere il Parte_1
convenuto. In particolare, ha assunto l'attrice di essere nata e di essere sempre vissuta in tale immobile,
esercitandovi il possesso come proprietaria, precisando che, dopo il decesso dei genitori, e _1
, avvenuto rispettivamente in data 03.08.1977 e in data 10.01.1998, ha continuato a viverci e a Persona_1
prendersene cura, sostituendo la serratura e le chiavi della porta d'ingresso in seguito al decesso della madre;
occupandosi di tutte le riparazioni necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
pagando le relative imposte comunali e intestandosi le utenze già intestate al padre.
Ha esposto, altresì, l'attrice di aver ha fissato la propria residenza, invariata per tutta la sua vita,
nell'immobile de quo senza subire molestie da parte di alcuno, rilevando come il Comune non abbia mai compiuto validi atti interruttivi del possesso;
non abbia mai esercitato alcuna facoltà né alcun potere corrispondenti alla sua titolarità; non abbia mai curato l'adeguamento catastale di tale bene.
Ha, dunque, chiesto l'attrice l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
pagina 3 di 11 - Con comparsa in data 10.01.2020 si è costituito in giudizio il eccependo in via Parte_1
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento della previa procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010.
Nel merito, ha esposto l'Amministrazione convenuta che la domanda è infondata, rilevando che agli atti del
Comune di risulta che l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di un contratto di locazione Pt_1
sottoscritto in data 19 agosto 1938 tra il Commissario Prefettizio (per la temporanea amministrazione del ed il signor , padre dell'attrice, al quale quest'ultima, in virtù di Parte_1 Persona_2
quanto disposto nel suddetto contratto, è succeduta nella titolarità dei relativi diritti ed obblighi, rilevando che tale titolo costituisce idonea prova contraria alla presunzione iuris tantum stabilita all'art. 1141, primo comma, cod. civ., e che pertanto il potere di fatto che l'attrice ha esercitato sull'immobile non può essere qualificato come possesso bensì come mera detenzione, ancorché qualificata.
Ha esposto, altresì, il Comune di Sassari che nemmeno può parlarsi nel caso di specie di avvenuta interversione della detenzione in possesso nei termini stabiliti dall'art. 1141, secondo comma, cod. civ.,
atteso che le attività - che l'attrice ha allegato di avere compiuto sull'immobile - non possono essere configurate quali atti di interversione, trattandosi di semplici atti adempitivi del contratto di locazione o comunque ascrivibili nell'alveo delle prerogative spettanti al soggetto locatario.
Ha, dunque, chiesto il l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Parte_1
- Con provvedimento reso all'udienza del 04.02.2020, vista l'eccezione di improcedibilità della domanda come spiegata dal è stata disposta la mediazione, dando atto che tale procedura ha avuto Parte_1
esito negativo (cfr. allegato alla nota in data 12.10.2020 fascicolo parte attrice)
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 05.07.2024 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attrice ha prodotto idonea certificazione, da cui risulta che l'intestataria dell'immobile oggetto di causa è l'Amministrazione convenuta. Il contraddittorio, dunque, deve ritenersi correttamente esteso al soggetto che potrebbe far valere pretese reali sul bene oggetto di causa.
pagina 4 di 11 Nel merito, ha chiesto di essere dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile Parte_2
indicato in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre vent'anni. Il Pt_1
per contro, ha contestato la pretesa dell'attrice, assumendo che quest'ultima utilizza l'immobile a Parte_1
titolo di detenzione in virtù del contratto di locazione stipulato dal di lei padre a cui la Persona_2
medesima è subentrata;
ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda con condanna al rilascio dell'immobile de
quo. L'attrice ha dichiarato di disconoscere il contratto di locazione, unitamente a tutti i documenti versati in atti dall'Amministrazione convenuta, contestando - in particolare - che tale atto sia mai esistito e comunque che lo stesso sia stato “vergato di pugno” dal di lei padre o che sia stato da quest'ultimo sottoscritto.
Orbene, quanto alla domanda di rilascio dell'immobile come formulata da parte convenuta all'udienza del
28.02.2023, la stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non proposta nei termini di legge;
dunque tardivamente. Si rileva, difatti, che la precisazione delle conclusioni può avvenire nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie integrative, richiamando - sul punto - quanto disposto dall'art. 183 c.p.c.,
che consente alle parti di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” nella prima udienza o, se richieste, nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Occorre ora fare riferimento, per la valutazione della relativa rilevanza secondo il ragionamento logico e giuridico adottato da questo giudice rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa, al contratto in data
19.08.1938 (cfr. allegato n. 1 fascicolo parte convenuta), avente ad oggetto la locazione dell'immobile identificato come “Casa Rurale n. 4 in Baddimanna”, stipulato dal Commissario Prefettizio “per la temporanea
amministrazione del quale parte locatrice, e il sig. , indicato Pt_1 Parte_1 Persona_2
dall'Amministrazione convenuta come il padre dell'attrice e come il soggetto che avrebbe dunque iniziato ad utilizzare lo stesso immobile quale conduttore/detentore; utilizzo questo proseguito, sempre secondo gli assunti di parte convenuta, con le stesse modalità dall'attrice. Quest'ultima, come più sopra detto, ha dichiarato di disconoscere tale atto, eccependo che lo stesso non può essere posto alla base della decisione del presente giudizio, atteso che il pur affermando di volersene avvalere, non ha proposto l'istanza di Parte_1
verificazione.
Ebbene, l'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta alla scrittura privata dall'art. 2702 cod. civ. attiene soltanto a quella proveniente da una delle parti del giudizio, mentre la scrittura proveniente da terzi è priva pagina 5 di 11 dell'idoneità a costituire prova legale e, pertanto, non può formare oggetto né di disconoscimento, né di verificazione. Le scritture di terzi hanno, dunque, un'efficacia meramente indiziaria e possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito, nonché concorrere, in presenza di altre risultanze, a fondare la decisione del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 6650/20).
Il predetto contratto di locazione è stato allegato in copia conforme all'originale rilasciata in data 04.02.1952 dal
“Segretario Generale regg.”, osservando che ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. le copie di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Fermo quanto già detto in tema di scrittura proveniente da un terzo, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale; tuttavia,
non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. Civ. n. 12737/2018).
Dunque, il contratto di locazione de quo risulta essere stato stipulato da , quale parte Persona_2
conduttrice. L'Amministrazione convenuta ha versato in atti la scheda anagrafica da cui risulta che lo stesso è
nato a [...] [...] e coniugato con (cfr. doc. n. 27 fascicolo parte convenuta); dall'altra Pt_1 Persona_1
scheda (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte convenuta) risulta che lo stesso nato il Persona_2
09.02.1899, è residente nella “Via G. Leopardi 20” e coniugato “ ”. Persona_1
L'attrice nell'atto di citazione ha affermato di essere nata e di essere sempre vissuta nell'abitazione sita in via Giacomo Leopardi n. 20 (la stessa abitazione di e la stessa, dunque, oggetto Pt_1 Persona_2
di causa), e di aver continuato a viverci dopo il decesso dei genitori ” e “ ”, occorso _1 Persona_1
rispettivamente in data 03.08.1977 e 10.01.1998.
Inoltre, sempre parte attrice ha prodotto delle bollette relative all'utenze domestiche dell'abitazione di via
Leopardi n. 20, il cui intestatario originario risulta essere ” o ”, _1 Persona_2
pagina 6 di 11 quest'ultimo con codice cliente n. 989705784 (cfr. bolletta 2004); stesso codice presente nelle bollette successive intestate all'attrice . Parte_2
Ebbene, dal contenuto dei documenti sopra richiamati e dal loro raffronto con le deduzioni e le produzioni dell'attrice, appare del tutto ragionevole ritenere che sia effettivamente il padre Persona_2
dell'attrice e colui che ha iniziato la conduzione dell'immobile oggetto di causa sulla base del contratto di locazione dallo stesso sottoscritto in data 19.08.1938, così come diversi altri soggetti per altre case rurali (cfr.
doc. nn.
4-19 fascicolo parte convenuta) a seguito dello stesso provvedimento del Commissario Prefettizio in data 22.03.1938 (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte convenuta).
Ne consegue che risulta altrettanto ragionevole ritenere che l'attrice sia subentrata nell'utilizzo di tale bene con
Per_ le stesse modalità esercitate dai genitori, atteso che - come più sopra detto - è stata la stessa signora ad affermare di aver continuato a viverci e a prendersene cura dopo il decesso dei genitori “senza soluzione di
continuità”, in particolare dopo il decesso della di lei madre occorso nel 1998 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Era, dunque, onere dell'attrice dare la prova circa la cosiddetta “interversione nel possesso” ai sensi dell'art.1141, secondo comma, cod. civ. (“... Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può
acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il possessore”), ossia dell'utilizzo del bene come dominus e non come detentore laddove la medesima ha promosso il presente giudizio per vedere riconosciuta in suo favore l'avvenuta prescrizione acquisitiva di quella che è stata, per sua stessa ammissione, la casa familiare. La suddetta norma al primo comma pone, difatti, una presunzione di possesso utile ad usucapionem, che trova tuttavia un limite laddove la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, quale può essere un contratto di locazione, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
Occorre ora valutare se l'attrice abbia o meno assolto all'onere di cui sopra dando la prova degli elementi costitutivi in tema di usucapione invocata in suo favore, rilevando che ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e,
pagina 7 di 11 dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi
che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem
richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ.
n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (come la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigettata atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e dunque che l'attrice abbia esercitato sullo stesso bene - uti dominus - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, i testi di parte attrice hanno riferito circa la presenza dell'attrice nell'immobile per cui è causa (peraltro incontestata), senza tuttavia riferire di comportamenti specifici atti a qualificarli come idonei ai fini dell'usucapione per cui è causa.
In particolare.
pagina 8 di 11 Il teste , nato il [...], ha riferito di aver visto nell'abitazione di via Leopardi n. 20 la signora Tes_1
Per_ fino al 1982; di ricordare che i genitori si chiamavano e;
di aver avuto circa 13 anni (ossia Per_1 Per_2
nell'anno 1967) quando “stavano rifacendo il tetto ed io ho aiutato a passare qualche tegola ai muratori;
non
Per_ ricordo se all'epoca ci fossero solo i genitori della signora oppure solo lei”; tutti periodi di tempo irrilevanti stante la presenza della madre dell'attrice fino al 1998 (data del decesso).
Il teste , nato il [...], nel riferire di conoscere l'immobile per cui è causa e di aver sempre Testimone_2
visto l'attrice abitarvi, ha dichiarato di confermare circostanze a lui riferite dalla stessa attrice (essere l'erede dei genitori relativamente all'immobile per cui è causa;
essersi opposta verbalmente alla demolizione di tale bene;
avere sostituito la serratura e le chiavi) e dunque non dallo stesso conosciute in maniera diretta.
Per_ Il teste nato il [...], ha confermato anch'egli la presenza della signora nell'immobile Testimone_3
per cui è causa, avendo frequentato i luoghi quando aveva 25 anni (quindi nel 1988), riferendo di averci parlato
“un paio di volte”; di ricordare “vagamente” di aver sentito il fratello dell'attrice dire - in una occasione (nel capo di prova indicato come occorso nel 1997) - che avrebbe chiamato i Carabinieri;
di aver visto degli operai andare via dopo tali affermazioni;
di aver visto imbiancare la facciata della casa “sarà una decina di anni fa
circa”.
Il teste , nel dichiarare di conoscere “dal 1995” l'attrice in quanto quest'ultima zia della moglie Tes_4 Pt_4
ha confermato che nell'estate del 2016 la stessa ospitò nella casa in via Leopardi n. 20 la pronipote
[...] Per_3
fatto questo incontestato tanto che la stessa pronipote risulta inserita nello stato di famiglia della stessa
[...]
attrice (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte attrice).
Il teste , nipote dell'attrice in quanto figlio del fratello , nulla ha riferito sulla Tes_5 Persona_4
presenza di nella casa dell'attrice. Persona_3
La teste , cognata dell'attrice in quanto moglie del fratello (amministratore di Testimone_6 Parte_3
sostegno), ha anch'ella riferito sulla presenza della signora nella casa in via Leopardi n. 20, senza Persona_3
indicare esattamente il periodo, come ospite della zia . Parte_2
Il teste ha dichiarato di aver visto personalmente l'attrice nella casa di via Leopardi n. 20, Testimone_7
riferendo circa la ristrutturazione effettuata da quest'ultima nello stesso immobile, avendo egli fornito i relativi materiali di cui ha rilasciato i relativi buoni di trasporto, compreso un portoncino blindato, nonché circa talune pagina 9 di 11 Per_ circostanze a lui riferite dalla signora (fra cui la presenza di operai del dalla medesima Parte_1
allontanati).
In merito a tali ultime dichiarazioni si osserva che le stesse sono risultate del tutto generiche circa i periodi di riferimento in mancanza dei documenti di trasporto relativi ai materiali impiegati nei lavori di ristrutturazione citati dallo stesso teste, rilevando che parte attrice ha versato in atti soltanto due ricevute, peraltro neppure confermate in udienza dai sottoscrittori;
comunque, la prima del 31.12.1999, relativa a “lavori di riparazione
piastrelle”; la seconda del febbraio 2002, “per riparazione del tetto”.
Dunque, è risultato che l'attrice non ha fornito la prova, di cui aveva l'onere, di aver compiuto validi atti tesi alla dimostrazione del cambiamento del proprio animo, osservando che anche le asserite opere di manutenzione
(generiche e comunque non provate da alcun valido documento), non hanno fatto luce sul possesso valido ad usucapire, qui ricordando che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi
habendi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno così da vantare per sé il diritto esercitato, convertendo in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata (cfr. tra le tante: Cass. Civ. n.27411/2019).
Si rileva in merito che sono considerati inidonei anche gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, come il mancato pagamento dei canoni
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale), ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene) (cfr. Cass. Civ. n. 2392/2009; Cass. Civ. n. 26327/2016),
Per_ rilevando anche che a questo giudicante appare perlomeno curioso che già in data 26.07.2017 la nipote pagina 10 di 11 qualificatasi come erede dell'attrice, abbia chiesto al di formalizzare il contratto di Per_3 Parte_1
locazione a suo nome (cfr. allegato n. 26 fascicolo parte convenuta).
In conclusione, il materiale probatorio offerto dall'attrice a fronte delle contestazioni mosse dall'Amministrazione convenuta induce al rigetto della domanda e dunque, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la sua condanna al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore di parte convenuta, liquidati sulla base dei parametri previsti dai D.M. 55/2014 e
D.M. 147/2022 (per parte della fase istruttoria e per la fase decisionale), tenuto conto che il valore della causa come indicato in citazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita,
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese e compensi di lite in favore del convenuto Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore, che si liquidano in euro 3.779,00, oltre Parte_1
rimborso forf. 15% e accessori di legge.
Sassari, 05.07.2024
Il Giudice onorario dott.ssa Lorenza Manca
pagina 11 di 11