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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. VINATTIERI ELISABETTA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. GROSSI Controparte_1 P.IVA_1
RITA ) e l'avv. MAZZETTI GIULIA ( C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
(C.F./P.IVA con l'avv. DINI GIOVANNI Controparte_2 P.IVA_2
( . C.F._5
PARTE TERZA CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di lavoro ec art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis accertate le circostanze di cui alle premesse accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio del 13.03.2013 riconducibile a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., presenta postumi fisiogeni e psicogeni permanenti valutabili nel 32%, con un'invalidità temporanea per un periodo di complessivi giorni 180 (periodo 2015-2020) e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante sedente in Pistoia via di Badia 14 loc. Controparte_1
Bottegone PI al pagamento a titolo di risarcimento del danno differenziale-differenza tra il danno P.IVA_1 complessivamente subito da calcolarsi secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall CP_3 nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione obbligatoria – in favore del sig. di tutti i danni non Parte_1 patrimoniali e patrimoniali nella misura di € 135.283 o in somma diversa maggiore o minore come di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interesse dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto quanto segue: di essere stato assunto alle dipendenze della Società con contratto a tempo pieno e indeterminato del 26.08.1999, con qualifica di operaio specializzato, inquadrato al secondo livello del CCNL Agricoltura;
che in data 16.03.2013 alle ore 21:00, trovandosi a lavoro presso la società rimaneva ferito mentre era Controparte_1 intento nelle operazioni di scarico-carico di piante ad alto fusto, trasferendole dal pianale del muletto sul camion di destinazione;
che, più nello specifico, al fine di disporre correttamente il carico, doveva man mano salire sui vasi che si stavano accatastando e, giunto quasi al termine delle prescritte operazioni, nello spostarsi per poter fissare e chiudere il telone di copertura, si appoggiava alla doppia sponda di sinistra e cadeva al suolo da un'altezza di circa mt. 3,5; che, a seguito della caduta, perdeva i sensi e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pistoia, dove, ricoverato, gli venivano diagnosticate numerose lesioni, quali la frattura pluri-frammentata epifisi distale del radio a sinistra, la frattura branca ileo pubica sinistra e la frattura chiusa della parete inferiore orbita e del mascellare sinistro;
che il medico curante, dr. lo dichiarava guarito con postumi in data 16.10.2023; che, Pt_2 avviato l'iter di accertamento dell'infortunio sul lavoro, l' , in un primo momento, per la CP_3 permanente menomazione dell'integrità fisica, gli riconosceva un danno biologico pari al 10%; che, in forza del perdurante stato di malessere psico-fisico quantificato dal medico legale dr. in Persona_1 un danno biologico non inferiore al 25%, presentava opposizione alla determinazione , all'esito CP_3 della quale l'istituto gli riconosceva un quantum di danno biologico pari al 14%; che tale ultima valutazione veniva confermata da anche a seguito di ulteriore ricorso in opposizione del sig. CP_3
che, pertanto, al fine di conseguire una diversa e più elevata quantificazione dei danni, adiva il Pt_1
Tribunale di Pistoia, che, all'esito di CTU, riconosceva una quota di danno psichico nella misura del
6% e un valore di danno biologico pari a 18% con ammissione a rendita;
che, a causa del peggioramento del disturbo soprattutto di tipo psichico, successiva relazione medico legale del dr.
attestava una più grave portata permanente dei danni lavorativi fino al 32% e, Persona_1 conseguentemente, un danno differenziale corrispondente al 13%, oltre la risarcibilità dei danni
“morali” da illecito non facenti parte della capitalizzazione e dei giorni di temporanea CP_3 invalidità, nonché il danno patrimoniale emergente e rimborso per le spese di cura patite;
di avere, nel corso di questi anni, reiteratamente richiesto il risarcimento del danno al proprio datore di lavoro, contestando la ricostruzione dell'evento con particolare riferimento all'altezza della caduta e la violazione delle normative dettate in materia di tema di sicurezza delle lavorazioni a cui era addetto;
che la somma di euro 15,450,00 corrisposta, nel febbraio 2014, da al sig. Controparte_4
a saldo definitivo del sinistro e in rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, sia oggi da considerarsi un Pt_1 mero acconto da scomputare nel calcolo del danno, essendo il ricorrente, all'epoca dei fatti, inconsapevole dei propri diritti e delle conseguenze del sinistro.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente società Controparte_1 contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario, e invocando in ogni caso la chiamata in manleva e garanzia della propria assicurazione La società Controparte_4 convenuta, dunque, ha così concluso: “- in via preliminare: accogliere l'istanza di chiamata in causa dell'impresa assicuratrice per la responsabilità civile della Società oggi , in Controparte_5 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 – p. iva e, per P.IVA_2
l'effetto, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, comma 2 c.p.c., differita l'udienza del 15.6.2023 già fissata, emettere un nuovo decreto di fissazione della prima udienza;
- in tesi: respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
- in ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del ricorso avversario, condannare a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi somma Controparte_5 venisse riconosciuta in favore del Ricorrente, deducendo comunque da quanto assegnato a questi l'importo della rendita già versata da . Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”. CP_3
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed in Controparte_4 diritto del ricorso avversario e chiedendone, quindi, il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Svolta istruttoria orale e documentale e a mezzo CTU medico-legale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Tribunale che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., lungi dal configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 26495/2018), sussiste ogni qualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass.
3785/2009; Cass. 6018/2000, 1579/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi da tempo chiarito come la responsabilità per infortunio sul lavoro ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del pregiudizio ad esso conseguente ha l'onere di allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (ex multis Cass. 16869/2020).
Nella specie, il ricorrente ha assolto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Anzitutto si rileva che è pacifica la sussistenza, all'epoca del sinistro (16.3.2013), del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente.
Parimenti pacifica è la verificazione dell'evento lesivo occorso ai danni del ricorrente durante l'orario di lavoro.
All'esito dell'istruttoria orale espletata ha poi trovato piena dimostrazione la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e malattia pienamente dimostrato.
In particolare, dalle testimonianze raccolte può ritenersi provato che in data 16.03.2013, alle ore 21.00, il ricorrente si trovava a lavoro presso la datrice di lavoro sita in Pistoia Controparte_1 via Badia 14-16, ove era intento nelle operazioni di carico su un camion di piante ad alto fusto di varia grandezza, trasferendole dal pianale di un muletto sul camion. Nel corso delle operazioni di carico, il lavoratore è salito sui vasi che si stavano accatastando sul camion e, nello spostarsi, ha appoggiato un piede su una tavola di legno del camion, così cadendo a terra da una altezza di circa mt. 2,00 (cfr. teste oculare : “sono dipendente della da quando sono arrivato in Italia e Tes_1 Controparte_1 quindi quasi 30 anni e faccio operaio agricolo. (..) Io mi ricordo che era nel 2013 e credo fosse proprio il 16.03.2013 verso le 9 di sera. Io ero presente e ero insieme a in quel momento. Io mi ricordo Pt_1 che stavamo caricando le piante sul camion. Eravamo tutti e due sopra il camion e stava Pt_1 sistemando le piante sul camion e io gliele passavo. Stavamo utilizzando delle ceste che sono delle casse di 1,5 mt per 1,5 mt e servono per caricare le piante sul camion. Io mi ricordo che ho posato una di queste ceste sul camion e poi si cominciava a caricare le piante sul camion levandole dalle ceste. Il camion si carica prima le piante grosse e poi via via le piante più piccole perché si tratta di camion frigo con delle tavole. Il ha quindi messo i piedi sulla tavola del camion ed è caduto giù giù in Pt_1 terra, fuori dal camion. Per quanto a mia conoscenza il è caduto a terra da un'altezza che sarà Pt_1 stata di circa 2 mt. Per montare sul camion vi è una scaletta dietro al camion e poi una volta sopra il camion si caricano prima le piante più grosse e poi via via quelle più piccole in alto e per arrivare in alto ci si appoggia sui vasi già caricati e posizionati. Il camion ha i teloni che però erano aperti. (..) il leka è caduto mentre stava appoggiando il piede sulla seconda tavola del camion e poi credo che Pt_1 sia scivolato cadendo a terra. L'altro piede era sulle piante e un piede appoggiato alla seconda tavola del camion”).
A seguito della caduta il ricorrente ha perso i sensi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pistoia, ove gli sono state diagnosticate le seguenti lesioni: frattura pluri frammentata epifisi distale del radio a sinistra, frattura branca ileo pubica sinistra, frattura chiusa della parete inferiore orbita e del mascellare sinistro. Prognosi di giorni 60 (cfr. .doc. 1 fasc. ric.).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, occorre evidenziare che parte datoriale non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla medesima gravante ex art. 2087 c.c.
Più precisamente, dall'istruttoria orale espletata è emerso che la descritta procedura di carico del camion, che ha portato alla caduta del ricorrente, è avvenuta su disposizione impartita dalla società convenuta (cfr. teste : “il camion si carica così e non vi sono altre maniere e questo Tes_1 veniva fatto agli ordini di .. Per caricare il camion non vi sono altri versi ..). Parte_3
Quanto alla diversa procedura di carico dei mezzi di trasposto, emergente dal documento di valutazione dei rischi prodotto dalla resistente (cfr. doc. 2 fasc. resist.), si osserva che quest'ultima non ha tuttavia dato prova, in questo giudizio, di aver effettivamente vigilato sulla sua osservanza.
Al riguardo si rammentate che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. n. 5695 del 2015; Cass. n. 27127 del
2013; Cass. n. 9661 del 2012; Cass. n. 5493 del 2006).
Tanto evidenziato, è da ritenere violato da parte del datore di lavoro il disposto di cui all'art. 2087 c.c., che contempla la responsabilità del datore di lavoro che non ha preservato la integrità psico-fisica del proprio dipendente nonché la responsabilità dello stesso per i danni che possano capitare ai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni, non avendo adeguatamente vigilato.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere provata la responsabilità del datore di lavoro. CP_ Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che l' ha riconosciuto il fatto lesivo occorso al ricorrente come infortunio sul lavoro e accertato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica nell'ordine del 10% (cfr. doc. 8 fasc. ric.), aumentato poi al
14% all'esito di vista collegiale (cfr. doc. 14 fasc. ric.), con corresponsione del conseguente indennizzo. CP_ Merita altresì evidenziare che, nel corso di altro procedimento introdotto nei confronti di è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio medico legale che ha accertato una quota di danno psichico nella misura del 6% in ambito e, per le modalità di calcolo reduzionistico, il valore globale del danno CP_3 biologico permanente è stato ricalcolato nel 18%, con ammissione a rendita (cfr. doc. 23 fasc. ric.).
Ciò appurato si osserva che in questo giudizio, che ha ad oggetto il risarcimento del danno differenziale, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di dare risposta anzitutto al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa e visitato il ricorrente, lette anche le deposizioni testimoniali in atti, verifichi il CTU la natura e l'entità delle lesioni subite di cui all'infortunio verificatosi il 13.03.2013 nonché il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dallo stesso lavoratore al momento dell'evento dannoso e in caso di esito positivo, provveda anche alla determinazione di tutte le voci di danno, anche in relazione alla capacità lavorativa specifica presente sull'incidenza futura. Calcoli infine l'entità del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato allo CP_ stesso dall' .
Il CTU incaricato, dott. il quale si è avvalso quale ausiliario dello specialista in Persona_2
Psichiatria dott. all'esito degli accertamenti medico-legali compiuti, ha svolto le Persona_3 seguenti considerazioni:
“Dopo aver esaminato gli atti segnalo che prevalentemente vi è documentazione medica specialistica riguardante la branca psichiatrica, mentre la documentazione medica della componente osteo articolare è meno rappresentata. In relazione all'esame obiettivo effettuato, alla visione della documentazione medica presente in atti, in particolare ai ricorsi in ambito giudiziario, oltre alle testimonianze rese e presenti in atti, mi accingo ad esaminare il punteggio riconosciuto e liquidato dall' . Per quanto attiene alle lesioni osteo-articolari, dopo aver CP_3 eseguito anche l'esame obiettivo, posso concludere che non ravviso sostanziali differente rispetto al punteggio espresso da parte dell' in ambito collegiale. Trattasi infatti di CP_3 patologie oramai stabilizzate e cronicizzate.
Per meglio esaminare la componente di giudizio e specifica sezione in ambito psichiatrico ho ritenuto necessario associare una figura specialistica psichiatrica, che in accordo con le parti, ho scelto nella persona del Dott. Persona_3
A tal proposito ho effettuato una successiva seduta peritale alla quale hanno partecipato tutti gli specialisti psichiatri nominati in atti.
Da segnalare che in tale occasione il Sig. veniva assistito dal figlio in qualità di traduttore, Pt_1 sebbene il p. riferisce di essersi trasferito in Italia da 25 anni. Nella detta seduta il Sig. è Pt_1 stato visitato e gli sono state rivolte, anche dalle parti in causa, domande inerenti il suo stato di salute prevalentemente riguardante la patologia psichiatrica.
Il p. si è presentato tranquillo, adeguato all'ambiente e alla persone, disponibile al colloquio e collaborativo.
Il p. riferisce che nel 16.03.13 subiva il grave infortunio lavorativo in oggetto e nel 2015 veniva espressa diagnosi di depressione quale conseguenza del trauma riportato. Tale diagnosi risulta del tutto plausibile e ben diagnosticata. Su tale affermazione posso esprimere alcune osservazioni: la detta patologia risulta esser stata evidenziata in un periodo ben superiore ai tre mesi rispetto a quanto richiede il DSM per poter esser considerata quale diretta conseguenza del trauma. In sostanza il lasso di tempo trascorso risulta particolarmente lungo per poter collegare con legame di nesso di causa ed effetto il detto trauma e la patologia depressiva.
Di contro faccio presente che spesso il riferimento da parte dei pazienti non sempre è molto attendibile e chiaro, soprattutto non databile con sicurezza. Spesso il paziente non manifesta chiaramente ed immediatamente il disturbo e le alterazioni patologiche e le minimizzate anche per lunghi periodi. Quindi il periodo di tre mesi non può essere rappresentato quale data rigida ed incontrovertibile. Da non sottovalutare che il popolo albanese è una etnia caratterizzata da carattere chiuso e riservato per quanto attiene alle loro condizioni psicofisiche, specialmente radicate nel sesso maschile. Una menomazione, sebbene modesta, nel momento in cui viene diagnosticata, sarebbe da loro intesa quale segno ed indice di debolezza che colpirebbe negativamente l'integrità indiscussa del ruolo di capofamiglia. Nel caso in oggetto posso considerare che la depressione può essere derivata dal trauma in discussione sebbene accertata in tempi più lunghi rispetto a quanto previsto dal nomenclatore.
Ne è prova che nelle certificazioni redatte dal Dott. viene precisato che i disturbi erano Per_4 presenti da molto tempo, sebbene non segnalati adeguatamente. Discorso diverso è riguardante il disturbo dell'adattamento, evidenziato dal dott. nel 2015 e non evidenziato nelle Per_4 certificazioni antecedenti da parte dei sanitari. Non viene neppure rilevato nel 2018 in Cont occasione della visita presso l'
Sono pertanto propenso a non valutare tale deficit nell'abito del danno depressivo già esaminato.
Anche in ambito lavorativo una qualsiasi menomazione dell'integrità psico-fisica avrebbe determinato in detta persona una diminuzione dell' autorevolezza nei confronti degli altri colleghi albanesi;
il Sig. sembra esser stato il collegamento tra il datore di lavoro ed i Pt_1 colleghi albanesi, quindi persona referenziata ed autorevole oltre a trasmettere importanti disposizioni lavorative.
In tutti i casi il nesso di causa tra trauma e disturbo depressivo mi trova in accordo nel suo riconoscimento, anche perchè quest'ultimo non è stato contestato dalle parti in causa, sebbene siano trascorsi diversi anni.
In conclusione la depressione è da riconoscersi quale diretta conseguenza dell'infortunio.
In risposta ai quesiti a me proposti, sono a determinare se vi siano state o meno alterazioni psichiatriche tali da determinare una compromissione della capacità lavorativa specifica. Nel corso della visita peritale il Sig. riferisce che negli ultimi tempi della propria Pt_1 permanenza lavorativa, quindi ben dopo la data dell'infortunio, svolgeva attività manuale leggera e di minore importanza a ridotto impegno fisico, pur rimanendo lo stipendio di uguale entità.
Tale benevolo atteggiamento da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore può essere inteso quale gratifica per il valido lavoro svolto nel corso degli anni, atteggiamento effettuato fino alla data dell' 01.09.2021, momento della cessazione del lavoro per raggiunti limiti di età.
Appare evidente, ma soprattutto non ho avuto notizia, che la cessazione lavorativa sia da imputare all'infortunio lamentato, quantomeno alla componente psichiatrica. Da notizie assunte in corso di operazioni peritali preciso che la capacità di guida di veicoli a motore non è stata modificata dalla patologia psichiatrica in quanto il p. ha rinnovato recentemente la propria patente di categoria B e la stessa è stata prorogata fino al 24.02.27.
Tale risultato mi spinge a ritenere che la componente psichiatrica, sebbene presente, non ha influito in maniera significativa nella conduzione dei veicoli a motore.
Anche al momento della ripresa lavorativa, avvenuta in data 26.07.13 su indicazione , CP_3 non viene effettuata alcuna indicazione alla componente psichiatrica.
Che la patologia depressiva sia stata rilevata, diagnosticata e valutata mi trova in accordo.
Mi risulta più difficile poter riconoscere un chiaro peggioramento della stessa nel corso degli anni trascorsi dopo l'infortunio.
A tal proposito esamino la certificazione redatta dal Medico Competente dell'Azienda la quale valuta nel corso del tempo ( certificati 27.07.13; 21.11.14; 16.11.15; 12.12.16; 10.01.18 e
01.12.20) l'idoneità lavorativa del p. In un primo momento avveniva la prescrizione di non eseguire la movimentazione manuale dei carichi ma successivamente esprimeva l'idoneità completa alla mansione specifica. In tal caso non ravviso elementi tali da poter affermare che la patologia psichiatrica possa aver pregiudicato lo svolgimento lavorativo specifico.
Prendo ora in esame la certificazione specialistica psichiatrica redatta dal Dott. nelle Per_4 seguenti date: 24.06.2015, 06.03.2017 e 15.01.2021.
Dall'esame di detta certificazione non rilevo peggioramento significativo nel corso del tempo.
Infatti il effettua una regolare descrizione dei disturbi con presentazione della Pt_4 situazione psicopatologica che non si discosta sostanzialmente da quella descritta negli anni antecedenti. Soprattutto non vengono menzionati fatti o eventi patologici nuovi che avessero potuto alterare lo stato di salute, quali valutazioni testistiche, comparsa di crisi, eventuali accessi al Pronto Soccorso o quanto altro. Faccio anche presente che i controlli sono stati eseguiti in maniera diluita nel corso degli anni.
Anche la somministrazione della terapia farmacologica psichiatrica risulta in fase iniziale non particolarmente aggressiva e l'aumento del dosaggio risulta di non particolare significato diagnostico. Inoltre non ho certezza, o quantomeno non ho alcuna certificazione medica di conferma, che il Sig. abbia assunto regolarmente nel corso degli anni (dal 2015 alla data Pt_1 odierna) la suddetta terapia farmacologica, soprattutto nei modi e nei tempi prescritti dai
Sanitari.
Anche visionando la relazione specialistica del Dott. ricordo presente alle operazioni Per_3 peritali, ha redatto un documento nel quale conferma la diagnosi di depressione, ma che non ravvisa significativi peggioramenti rispetto a quanto rilevato precedentemente nella certificazione specialistica. Si esprime infatti in termini di: quadro stabilizzato dalla terapia in atto.
Ho anche esaminato le testimonianze. Tali prove non mi hanno fornito rilievi significativi per poter segnalare un significativo peggioramento delle condizioni cliniche del Sig. Pt_1
Trattasi in diversi casi di descrizione da parte di conoscenti che a distanza di molti anni hanno nuovamente incontrato il p. ma presumibilmente non sono descrizioni di persone che hanno avuto stretti rapporti quotidiani per molto tempo, tali da poter osservare significative variazioni comportamentali in diretta conseguenza del grave traumatismo subito. Tali alterazioni potevano essere derivate anche da traumi extra lavorativi. Tali segnalazioni hanno fatto riferimento a caratteristiche comportamentali del Sig. nel corso di decenni, variazioni che Pt_1 ciascuno di noi presenta in relazione all'incedere del tempo anche in assenza di patologie apprezzabili.
Sulla base di tali osservazioni ritengo che non vi siano modifiche né peggiorative né migliorative nell'ambito psicopatologico rispetto a quanto precedentemente valutato in ambito
. CP_3
Segnalo che all'interno degli atti non ravviso documentazione di spese mediche inerenti la causa in oggetto.
Sulla base di quanto espresso posso confermare che la percentuale valutativa inerente il danno psichiatrico espressa a suo tempo dall' mi trova concorde e non ho significativi CP_3 elementi per modificarla. Posso affermare che i postumi conseguenti all'infortunio non hanno alterato a capacità lavorativa di tipo specifica. Tale mia affermazione in quanto le visite CP_ mediche operate dal Medico nei mesi successivi all'evento, fino alla data della ripresa lavorativa ( 27.07.2013 ) non ravvisavano prescrizioni nelle mansioni lavorative a causa della detta patologia. Anche i successivi controlli annuali espletati dal Medico Competente non hanno mai rilevato limitazioni lavorative per detta patologia. Le limitazioni sono state espresse per le patologie extrapsichiatriche”.
Le esposte considerazioni medico legali appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte ricorrente, che di seguito si richiamano:
“L'Ausiliario Psichiatra riporta le sue osservazioni e considerazioni specialistiche dopo aver assistito al colloquio avvenuto alla presenza del Sig. oltre alla visione da remoto del Parte_1
Collega Psichiatra Dott. Entrambi gli Specialisti concordano che la patologia psichiatrica Per_5 del p. si sia oramai cronicizzata, proprio in relazione al lungo lasso di tempo trascorso e alla modestia della terapia farmacologica somministrata fin dall'inizio del disturbo. Non abbiamo elementi certi per sostenere la regolarità della somministrazione dei farmaci negli anni e niente ci fa pensare che tale somministrazione sia stata regolare fino alla data odierna e che continui anche adesso. Posso soltanto precisare di aver visionato soltanto le prescrizioni mediche del
Dott. diluite nel corso degli anni. Per_4
Per quanto attiene alla valutazione medico-legale del danno psichiatrico il fa Pt_4 riferimento a baremes pubblicati e utilizzati in quel periodo, distanti molti anni dalla realtà attuale. La detta patologia è stata considerata e valutata a quel momento. Attualmente non abbiamo rilevato elementi tali da giustificare un apprezzabile peggioramento e pertanto tali osservazioni decadono nel nulla. Abbiamo precisato di aver riconfermato il punteggio valutativo espresso da parte dei Sanitari che hanno esaminato lo stato clinico del Sig. Pt_1
[...]
A conferma della nostra valutazione possiamo sottolineare che nel lungo arco degli anni trascorsi il p. ha raggiunto la data della pensione e pertanto l'allontanamento dal lavoro ha sicuramente rappresentato un alleggerimento dello stato depressivo-ansiogeno e non un suo peggioramento.
Sempre per sottolineare la nostra decisione, siamo a visionare quelle poche certificazioni del
Dott. redatte a distanza di anni tra di loro che ci confermano lo stato depressivo ma Per_4 non ci portano niente di nuovo per poter valutare chiaramente e significativamente un peggioramento.
A tal proposito rappresentavamo l'eventualità della somministrazioni di test o quanto altro, quale esempio per poter acquisire nuovi elementi tali da poter giustificare un eventuale aggravamento della situazione clinica. Niente di tutto questo è stato fatto o quanto meno prodotto.
Quindi siamo costretti a riconfermare la cronicizzazione della patologia riscontrata ma non un suo peggioramento.
Il Dott. Masini dichiara:”...il trattamento non fu incrementato per non incidere sulle performance lavorative del paziente..”. Questa dichiarazione non risulta un elemento giustificativo, anzi. Se il p. veramente avesse avuto un peggioramento del proprio stato, sarebbe stato preciso dovere del Medico aggiustare in plus la terapia farmacologica, proprio per produrre un miglioramento della sintomatologia. Il non averlo effettuato, ci spinge a ritenere che lo stato di benessere del Sig. fosse ben compensato dalla terapia somministrata fino a Pt_1 quel momento. Almeno è quello che ci appare chiaramente dopo la suddetta precisazione. Da visionare nel dettaglio la risposta prodotta dal Dott. e riportata per intero poco sopra. Per_3
Inoltre, sempre in risposta al Dott. che mi accusa di accettare e condividere Per_4 passivamente la relazione dello psichiatra Dott. preciso che ne ho condiviso il Per_3 contenuto perchè da me ritenuto attinente ed esaustivo della situazione clinica riscontrata.
Proprio perchè la materia del contendere era di ambito specialistico psichiatrico, ho ritenuto opportuno avvalermi dell'opera professionale del Collega.
L'aspetto valutativo medico-legale è invece stato da me esaminato, in quanto specialista di questo settore. Preciso che il nome del Dott. è stato accettato da tutti non esistendo Per_3 motivo di esclusione.
In conclusione: ribadiamo che la sindrome depressiva è stata a suo tempo adeguatamente valutata.
Secondo il Collegio non si ravvedono chiari elementi peggiorativi anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, la scarsa certificazione prodotta e la terapia farmacologica prescritta che risulta di non particolare rilievo.
Il lungo lasso di tempo trascorso ha determinato la cronicizzazione dei disturbi.
Si conferma pertanto il punteggio a suo tempo espresso e valutato dai Colleghi in una precedente CTU”.
Il CTU ha quindi così definitivamente risposto al quesito assegnato: “Ho espletato le operazioni peritali secondo la criteriologia medico-legale e secondo le disposizioni impartite dal Giudice relatore, coadiuvato dallo Specialista Psichiatra Dott. Posso concludere l'elaborato peritale Persona_3 riconoscendo al Sig. la stessa entità numerica già riconosciuta e liquidata dall' per Parte_1 CP_3 quanto attiene al danno biologico in ambito psichiatrico in quanto non ravviso significative variazioni della patologia esaminata. Per quanto attiene alla valutazione del danno extra psichiatrico mi avvalgo della documentazione contenuta in atti, sebbene eseguita diversi anni addietro;
anch'essa la posso ritenere corrispondente alla valutazione percentuale espressa dall' . Non ravviso CP_3 compromissione della capacità lavorativa specifica” (cfr. relazioni peritale p. 25.2.2025).
Alla luce di tali conclusioni deve allora procedersi a quantificare in ambito civilistico il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro denunziato, tenuto conto dell'entità del Danno Biologico Permanente (DBP) stimata in misura pari al 18%, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011).
Orbene, tenuto conto dell'età (anni 59) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 18% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 3.570,28 nonché il demoltiplicatore di 0,710 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 45.628,00.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno, essendo indubitabilmente emerso un peggioramento della vita quotidiana in conseguenza dell'infortunio subito (cfr. teste Tes_2
“Dopo l'infortunio al per me è cambiato parecchio perché qualche volta lo chiamo per andare a Pt_1 vedere le partite o prendere un caffè ma lui mi rispondere di no. adesso ci sentiamo poco, perché dopo che per due/tre volte mi ha detto che non voleva uscire con me, per non disturbarlo non lo chiamo”; teste e i quali hanno confermato i seguenti capitoli: “10) DVC dal giorno Tes_3 Testimone_4 dell'infortunio non vuole uscire per spese domestiche con la moglie riferendo che lo star fuori in mezzo alla gente lo fa star male”; 11)DVC dal giorno dell'infortunio non segue più le vicende della sua
Patria di origine, non più partecipa alle feste o ricorrenze organizzate dalla comunità albanese”).
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione in misura al 25% sulle somme liquidate a titolo di danno biologico permanente (euro 45.628,00), talché il relativo importo va determinato in complessivi euro 57.035,00.
Nulla deve essere liquidato a titolo di Danno Biologico Temporaneo (DBT), in quanto non riscontrato dalla CTU.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dal ricorrente e, segnatamente, al danno morale, o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico- relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, nella specie, considerato che il sinistro di cui è causa integra astrattamente gli estremi di un reato, nonché tenuto di quanto emerso in sede istruttoria (cfr. teste “ Questo cambio Tes_3 di umore c'è stato dopo l'infortunio e avendo un carattere che nasconde il dolore e per cui io ho scoperto questo suo stato d'animo cercando di parlare con lui e questo dopo un po' di tempo che però non so quantificare. All'inizio non è stato facile capirlo”), compete al ricorrente anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento").
Stante la carenza in ricorso di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, nonché mancando elementi probatori sui cui fondare la prospettata “sofferenza di grado elevato nel breve periodo e medio-elevata nel lungo”, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando un incremento del 34% per sofferenza soggettiva indicata nelle Tabelle di Milano sul punto danno biologico liquidato, talché il relativo importo va determinato in euro 15.514,00.
La consulenza tecnica d'ufficio medico legale ha escluso la sussistenza di danno da perdita di capacità lavorativa specifica.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_3
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass.
3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_3 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la CP_3 ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass.
20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza CP_3 strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. CP_3
22021/2022).
Conseguentemente, considerato che valore capitale della rendita al 4.3.2025, limitatamente al solo danno biologico è di euro 24.329,58 e che gli acconti ed i ratei già versati a tale titolo ammontano alla CP_ stessa data ad euro 14.396,25 (cfr. comunicazione del 5.3.2025 – in atti), quindi per un totale di euro 38.725,83, considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 57.035,00, inclusa la personalizzazione, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 18.309,17 a titolo di danno differenziale.
Deve essere inoltre riconosciuto in favore del ricorrente l'importo di euro 15.514,00 per danno morale, in quanto escluso dall'indennizzo (cfr. Cass. 26117/2021). CP_3
Il danno che parte resistente è tenuta a risarcire va allora determinato in complessivi euro 33.823,17 (
-18.309,17 per danno biologico permanente + euro 15.514,00 per danno morale).
Da tale importo va detratta la somma di euro 15,450,00 corrisposta , nel febbraio 2014, dalla compagnia di assicurazioni terza chiamata e già percepita dal lavoratore a titolo di acconto sul maggior avere in relazione al sinistro di cui è causa.
In conclusione, la deve corrispondere al sig. la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 18.373,17 (=33.823,17 -15,450,00), quale differenza tra il danno complessivamente subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13.3.2013 calcolato secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall' nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione CP_3 obbligatoria.
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (13.3.2013), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. La domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata CP_4 basata sul contratto di assicurazione versato in atti (cfr. doc. 2 fascicolo terza chiamata), risulta fondata alla luce delle pattuizioni previste all'art. 12 lett. B) delle Condizioni Generali che espressamente garantiscono l'assicurato per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro in relazione a “quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche”.
Viste le conclusioni raggiunte in ordine alla responsabilità della società datrice di lavoro e accertata la sussistenza di un rapporto di garanzia operante con riguardo alla concreta vicenda oggetto del presente contenzioso, deve essere accolta la domanda di manleva spiegata dalla resistente con condanna della compagnia terza chiamata a rilevare indenne costei per la somma che deve corrispondere al ricorrente in conseguenze dall'infortunio sul lavoro di cui è causa, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste.
3. Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza della seconda e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro 5.200 ad euro 26.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite.
Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e terza chiamata., le spese di lite si compensano.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 18.373,17, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
2. condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 5.388,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
3. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
4. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
5. condanna la compagnia terza chiamata a manlevare la resistente da quanto essa deve corrispondere alla parte ricorrente per effetto dei capi che precedono, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste;
6. rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 14 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. VINATTIERI ELISABETTA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. GROSSI Controparte_1 P.IVA_1
RITA ) e l'avv. MAZZETTI GIULIA ( C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
(C.F./P.IVA con l'avv. DINI GIOVANNI Controparte_2 P.IVA_2
( . C.F._5
PARTE TERZA CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di lavoro ec art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis accertate le circostanze di cui alle premesse accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio del 13.03.2013 riconducibile a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., presenta postumi fisiogeni e psicogeni permanenti valutabili nel 32%, con un'invalidità temporanea per un periodo di complessivi giorni 180 (periodo 2015-2020) e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante sedente in Pistoia via di Badia 14 loc. Controparte_1
Bottegone PI al pagamento a titolo di risarcimento del danno differenziale-differenza tra il danno P.IVA_1 complessivamente subito da calcolarsi secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall CP_3 nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione obbligatoria – in favore del sig. di tutti i danni non Parte_1 patrimoniali e patrimoniali nella misura di € 135.283 o in somma diversa maggiore o minore come di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interesse dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto quanto segue: di essere stato assunto alle dipendenze della Società con contratto a tempo pieno e indeterminato del 26.08.1999, con qualifica di operaio specializzato, inquadrato al secondo livello del CCNL Agricoltura;
che in data 16.03.2013 alle ore 21:00, trovandosi a lavoro presso la società rimaneva ferito mentre era Controparte_1 intento nelle operazioni di scarico-carico di piante ad alto fusto, trasferendole dal pianale del muletto sul camion di destinazione;
che, più nello specifico, al fine di disporre correttamente il carico, doveva man mano salire sui vasi che si stavano accatastando e, giunto quasi al termine delle prescritte operazioni, nello spostarsi per poter fissare e chiudere il telone di copertura, si appoggiava alla doppia sponda di sinistra e cadeva al suolo da un'altezza di circa mt. 3,5; che, a seguito della caduta, perdeva i sensi e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pistoia, dove, ricoverato, gli venivano diagnosticate numerose lesioni, quali la frattura pluri-frammentata epifisi distale del radio a sinistra, la frattura branca ileo pubica sinistra e la frattura chiusa della parete inferiore orbita e del mascellare sinistro;
che il medico curante, dr. lo dichiarava guarito con postumi in data 16.10.2023; che, Pt_2 avviato l'iter di accertamento dell'infortunio sul lavoro, l' , in un primo momento, per la CP_3 permanente menomazione dell'integrità fisica, gli riconosceva un danno biologico pari al 10%; che, in forza del perdurante stato di malessere psico-fisico quantificato dal medico legale dr. in Persona_1 un danno biologico non inferiore al 25%, presentava opposizione alla determinazione , all'esito CP_3 della quale l'istituto gli riconosceva un quantum di danno biologico pari al 14%; che tale ultima valutazione veniva confermata da anche a seguito di ulteriore ricorso in opposizione del sig. CP_3
che, pertanto, al fine di conseguire una diversa e più elevata quantificazione dei danni, adiva il Pt_1
Tribunale di Pistoia, che, all'esito di CTU, riconosceva una quota di danno psichico nella misura del
6% e un valore di danno biologico pari a 18% con ammissione a rendita;
che, a causa del peggioramento del disturbo soprattutto di tipo psichico, successiva relazione medico legale del dr.
attestava una più grave portata permanente dei danni lavorativi fino al 32% e, Persona_1 conseguentemente, un danno differenziale corrispondente al 13%, oltre la risarcibilità dei danni
“morali” da illecito non facenti parte della capitalizzazione e dei giorni di temporanea CP_3 invalidità, nonché il danno patrimoniale emergente e rimborso per le spese di cura patite;
di avere, nel corso di questi anni, reiteratamente richiesto il risarcimento del danno al proprio datore di lavoro, contestando la ricostruzione dell'evento con particolare riferimento all'altezza della caduta e la violazione delle normative dettate in materia di tema di sicurezza delle lavorazioni a cui era addetto;
che la somma di euro 15,450,00 corrisposta, nel febbraio 2014, da al sig. Controparte_4
a saldo definitivo del sinistro e in rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, sia oggi da considerarsi un Pt_1 mero acconto da scomputare nel calcolo del danno, essendo il ricorrente, all'epoca dei fatti, inconsapevole dei propri diritti e delle conseguenze del sinistro.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente società Controparte_1 contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario, e invocando in ogni caso la chiamata in manleva e garanzia della propria assicurazione La società Controparte_4 convenuta, dunque, ha così concluso: “- in via preliminare: accogliere l'istanza di chiamata in causa dell'impresa assicuratrice per la responsabilità civile della Società oggi , in Controparte_5 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 – p. iva e, per P.IVA_2
l'effetto, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, comma 2 c.p.c., differita l'udienza del 15.6.2023 già fissata, emettere un nuovo decreto di fissazione della prima udienza;
- in tesi: respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
- in ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del ricorso avversario, condannare a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi somma Controparte_5 venisse riconosciuta in favore del Ricorrente, deducendo comunque da quanto assegnato a questi l'importo della rendita già versata da . Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”. CP_3
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed in Controparte_4 diritto del ricorso avversario e chiedendone, quindi, il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Svolta istruttoria orale e documentale e a mezzo CTU medico-legale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Tribunale che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., lungi dal configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 26495/2018), sussiste ogni qualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass.
3785/2009; Cass. 6018/2000, 1579/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi da tempo chiarito come la responsabilità per infortunio sul lavoro ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del pregiudizio ad esso conseguente ha l'onere di allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (ex multis Cass. 16869/2020).
Nella specie, il ricorrente ha assolto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Anzitutto si rileva che è pacifica la sussistenza, all'epoca del sinistro (16.3.2013), del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente.
Parimenti pacifica è la verificazione dell'evento lesivo occorso ai danni del ricorrente durante l'orario di lavoro.
All'esito dell'istruttoria orale espletata ha poi trovato piena dimostrazione la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e malattia pienamente dimostrato.
In particolare, dalle testimonianze raccolte può ritenersi provato che in data 16.03.2013, alle ore 21.00, il ricorrente si trovava a lavoro presso la datrice di lavoro sita in Pistoia Controparte_1 via Badia 14-16, ove era intento nelle operazioni di carico su un camion di piante ad alto fusto di varia grandezza, trasferendole dal pianale di un muletto sul camion. Nel corso delle operazioni di carico, il lavoratore è salito sui vasi che si stavano accatastando sul camion e, nello spostarsi, ha appoggiato un piede su una tavola di legno del camion, così cadendo a terra da una altezza di circa mt. 2,00 (cfr. teste oculare : “sono dipendente della da quando sono arrivato in Italia e Tes_1 Controparte_1 quindi quasi 30 anni e faccio operaio agricolo. (..) Io mi ricordo che era nel 2013 e credo fosse proprio il 16.03.2013 verso le 9 di sera. Io ero presente e ero insieme a in quel momento. Io mi ricordo Pt_1 che stavamo caricando le piante sul camion. Eravamo tutti e due sopra il camion e stava Pt_1 sistemando le piante sul camion e io gliele passavo. Stavamo utilizzando delle ceste che sono delle casse di 1,5 mt per 1,5 mt e servono per caricare le piante sul camion. Io mi ricordo che ho posato una di queste ceste sul camion e poi si cominciava a caricare le piante sul camion levandole dalle ceste. Il camion si carica prima le piante grosse e poi via via le piante più piccole perché si tratta di camion frigo con delle tavole. Il ha quindi messo i piedi sulla tavola del camion ed è caduto giù giù in Pt_1 terra, fuori dal camion. Per quanto a mia conoscenza il è caduto a terra da un'altezza che sarà Pt_1 stata di circa 2 mt. Per montare sul camion vi è una scaletta dietro al camion e poi una volta sopra il camion si caricano prima le piante più grosse e poi via via quelle più piccole in alto e per arrivare in alto ci si appoggia sui vasi già caricati e posizionati. Il camion ha i teloni che però erano aperti. (..) il leka è caduto mentre stava appoggiando il piede sulla seconda tavola del camion e poi credo che Pt_1 sia scivolato cadendo a terra. L'altro piede era sulle piante e un piede appoggiato alla seconda tavola del camion”).
A seguito della caduta il ricorrente ha perso i sensi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pistoia, ove gli sono state diagnosticate le seguenti lesioni: frattura pluri frammentata epifisi distale del radio a sinistra, frattura branca ileo pubica sinistra, frattura chiusa della parete inferiore orbita e del mascellare sinistro. Prognosi di giorni 60 (cfr. .doc. 1 fasc. ric.).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, occorre evidenziare che parte datoriale non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla medesima gravante ex art. 2087 c.c.
Più precisamente, dall'istruttoria orale espletata è emerso che la descritta procedura di carico del camion, che ha portato alla caduta del ricorrente, è avvenuta su disposizione impartita dalla società convenuta (cfr. teste : “il camion si carica così e non vi sono altre maniere e questo Tes_1 veniva fatto agli ordini di .. Per caricare il camion non vi sono altri versi ..). Parte_3
Quanto alla diversa procedura di carico dei mezzi di trasposto, emergente dal documento di valutazione dei rischi prodotto dalla resistente (cfr. doc. 2 fasc. resist.), si osserva che quest'ultima non ha tuttavia dato prova, in questo giudizio, di aver effettivamente vigilato sulla sua osservanza.
Al riguardo si rammentate che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. n. 5695 del 2015; Cass. n. 27127 del
2013; Cass. n. 9661 del 2012; Cass. n. 5493 del 2006).
Tanto evidenziato, è da ritenere violato da parte del datore di lavoro il disposto di cui all'art. 2087 c.c., che contempla la responsabilità del datore di lavoro che non ha preservato la integrità psico-fisica del proprio dipendente nonché la responsabilità dello stesso per i danni che possano capitare ai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni, non avendo adeguatamente vigilato.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere provata la responsabilità del datore di lavoro. CP_ Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che l' ha riconosciuto il fatto lesivo occorso al ricorrente come infortunio sul lavoro e accertato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica nell'ordine del 10% (cfr. doc. 8 fasc. ric.), aumentato poi al
14% all'esito di vista collegiale (cfr. doc. 14 fasc. ric.), con corresponsione del conseguente indennizzo. CP_ Merita altresì evidenziare che, nel corso di altro procedimento introdotto nei confronti di è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio medico legale che ha accertato una quota di danno psichico nella misura del 6% in ambito e, per le modalità di calcolo reduzionistico, il valore globale del danno CP_3 biologico permanente è stato ricalcolato nel 18%, con ammissione a rendita (cfr. doc. 23 fasc. ric.).
Ciò appurato si osserva che in questo giudizio, che ha ad oggetto il risarcimento del danno differenziale, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di dare risposta anzitutto al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa e visitato il ricorrente, lette anche le deposizioni testimoniali in atti, verifichi il CTU la natura e l'entità delle lesioni subite di cui all'infortunio verificatosi il 13.03.2013 nonché il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dallo stesso lavoratore al momento dell'evento dannoso e in caso di esito positivo, provveda anche alla determinazione di tutte le voci di danno, anche in relazione alla capacità lavorativa specifica presente sull'incidenza futura. Calcoli infine l'entità del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato allo CP_ stesso dall' .
Il CTU incaricato, dott. il quale si è avvalso quale ausiliario dello specialista in Persona_2
Psichiatria dott. all'esito degli accertamenti medico-legali compiuti, ha svolto le Persona_3 seguenti considerazioni:
“Dopo aver esaminato gli atti segnalo che prevalentemente vi è documentazione medica specialistica riguardante la branca psichiatrica, mentre la documentazione medica della componente osteo articolare è meno rappresentata. In relazione all'esame obiettivo effettuato, alla visione della documentazione medica presente in atti, in particolare ai ricorsi in ambito giudiziario, oltre alle testimonianze rese e presenti in atti, mi accingo ad esaminare il punteggio riconosciuto e liquidato dall' . Per quanto attiene alle lesioni osteo-articolari, dopo aver CP_3 eseguito anche l'esame obiettivo, posso concludere che non ravviso sostanziali differente rispetto al punteggio espresso da parte dell' in ambito collegiale. Trattasi infatti di CP_3 patologie oramai stabilizzate e cronicizzate.
Per meglio esaminare la componente di giudizio e specifica sezione in ambito psichiatrico ho ritenuto necessario associare una figura specialistica psichiatrica, che in accordo con le parti, ho scelto nella persona del Dott. Persona_3
A tal proposito ho effettuato una successiva seduta peritale alla quale hanno partecipato tutti gli specialisti psichiatri nominati in atti.
Da segnalare che in tale occasione il Sig. veniva assistito dal figlio in qualità di traduttore, Pt_1 sebbene il p. riferisce di essersi trasferito in Italia da 25 anni. Nella detta seduta il Sig. è Pt_1 stato visitato e gli sono state rivolte, anche dalle parti in causa, domande inerenti il suo stato di salute prevalentemente riguardante la patologia psichiatrica.
Il p. si è presentato tranquillo, adeguato all'ambiente e alla persone, disponibile al colloquio e collaborativo.
Il p. riferisce che nel 16.03.13 subiva il grave infortunio lavorativo in oggetto e nel 2015 veniva espressa diagnosi di depressione quale conseguenza del trauma riportato. Tale diagnosi risulta del tutto plausibile e ben diagnosticata. Su tale affermazione posso esprimere alcune osservazioni: la detta patologia risulta esser stata evidenziata in un periodo ben superiore ai tre mesi rispetto a quanto richiede il DSM per poter esser considerata quale diretta conseguenza del trauma. In sostanza il lasso di tempo trascorso risulta particolarmente lungo per poter collegare con legame di nesso di causa ed effetto il detto trauma e la patologia depressiva.
Di contro faccio presente che spesso il riferimento da parte dei pazienti non sempre è molto attendibile e chiaro, soprattutto non databile con sicurezza. Spesso il paziente non manifesta chiaramente ed immediatamente il disturbo e le alterazioni patologiche e le minimizzate anche per lunghi periodi. Quindi il periodo di tre mesi non può essere rappresentato quale data rigida ed incontrovertibile. Da non sottovalutare che il popolo albanese è una etnia caratterizzata da carattere chiuso e riservato per quanto attiene alle loro condizioni psicofisiche, specialmente radicate nel sesso maschile. Una menomazione, sebbene modesta, nel momento in cui viene diagnosticata, sarebbe da loro intesa quale segno ed indice di debolezza che colpirebbe negativamente l'integrità indiscussa del ruolo di capofamiglia. Nel caso in oggetto posso considerare che la depressione può essere derivata dal trauma in discussione sebbene accertata in tempi più lunghi rispetto a quanto previsto dal nomenclatore.
Ne è prova che nelle certificazioni redatte dal Dott. viene precisato che i disturbi erano Per_4 presenti da molto tempo, sebbene non segnalati adeguatamente. Discorso diverso è riguardante il disturbo dell'adattamento, evidenziato dal dott. nel 2015 e non evidenziato nelle Per_4 certificazioni antecedenti da parte dei sanitari. Non viene neppure rilevato nel 2018 in Cont occasione della visita presso l'
Sono pertanto propenso a non valutare tale deficit nell'abito del danno depressivo già esaminato.
Anche in ambito lavorativo una qualsiasi menomazione dell'integrità psico-fisica avrebbe determinato in detta persona una diminuzione dell' autorevolezza nei confronti degli altri colleghi albanesi;
il Sig. sembra esser stato il collegamento tra il datore di lavoro ed i Pt_1 colleghi albanesi, quindi persona referenziata ed autorevole oltre a trasmettere importanti disposizioni lavorative.
In tutti i casi il nesso di causa tra trauma e disturbo depressivo mi trova in accordo nel suo riconoscimento, anche perchè quest'ultimo non è stato contestato dalle parti in causa, sebbene siano trascorsi diversi anni.
In conclusione la depressione è da riconoscersi quale diretta conseguenza dell'infortunio.
In risposta ai quesiti a me proposti, sono a determinare se vi siano state o meno alterazioni psichiatriche tali da determinare una compromissione della capacità lavorativa specifica. Nel corso della visita peritale il Sig. riferisce che negli ultimi tempi della propria Pt_1 permanenza lavorativa, quindi ben dopo la data dell'infortunio, svolgeva attività manuale leggera e di minore importanza a ridotto impegno fisico, pur rimanendo lo stipendio di uguale entità.
Tale benevolo atteggiamento da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore può essere inteso quale gratifica per il valido lavoro svolto nel corso degli anni, atteggiamento effettuato fino alla data dell' 01.09.2021, momento della cessazione del lavoro per raggiunti limiti di età.
Appare evidente, ma soprattutto non ho avuto notizia, che la cessazione lavorativa sia da imputare all'infortunio lamentato, quantomeno alla componente psichiatrica. Da notizie assunte in corso di operazioni peritali preciso che la capacità di guida di veicoli a motore non è stata modificata dalla patologia psichiatrica in quanto il p. ha rinnovato recentemente la propria patente di categoria B e la stessa è stata prorogata fino al 24.02.27.
Tale risultato mi spinge a ritenere che la componente psichiatrica, sebbene presente, non ha influito in maniera significativa nella conduzione dei veicoli a motore.
Anche al momento della ripresa lavorativa, avvenuta in data 26.07.13 su indicazione , CP_3 non viene effettuata alcuna indicazione alla componente psichiatrica.
Che la patologia depressiva sia stata rilevata, diagnosticata e valutata mi trova in accordo.
Mi risulta più difficile poter riconoscere un chiaro peggioramento della stessa nel corso degli anni trascorsi dopo l'infortunio.
A tal proposito esamino la certificazione redatta dal Medico Competente dell'Azienda la quale valuta nel corso del tempo ( certificati 27.07.13; 21.11.14; 16.11.15; 12.12.16; 10.01.18 e
01.12.20) l'idoneità lavorativa del p. In un primo momento avveniva la prescrizione di non eseguire la movimentazione manuale dei carichi ma successivamente esprimeva l'idoneità completa alla mansione specifica. In tal caso non ravviso elementi tali da poter affermare che la patologia psichiatrica possa aver pregiudicato lo svolgimento lavorativo specifico.
Prendo ora in esame la certificazione specialistica psichiatrica redatta dal Dott. nelle Per_4 seguenti date: 24.06.2015, 06.03.2017 e 15.01.2021.
Dall'esame di detta certificazione non rilevo peggioramento significativo nel corso del tempo.
Infatti il effettua una regolare descrizione dei disturbi con presentazione della Pt_4 situazione psicopatologica che non si discosta sostanzialmente da quella descritta negli anni antecedenti. Soprattutto non vengono menzionati fatti o eventi patologici nuovi che avessero potuto alterare lo stato di salute, quali valutazioni testistiche, comparsa di crisi, eventuali accessi al Pronto Soccorso o quanto altro. Faccio anche presente che i controlli sono stati eseguiti in maniera diluita nel corso degli anni.
Anche la somministrazione della terapia farmacologica psichiatrica risulta in fase iniziale non particolarmente aggressiva e l'aumento del dosaggio risulta di non particolare significato diagnostico. Inoltre non ho certezza, o quantomeno non ho alcuna certificazione medica di conferma, che il Sig. abbia assunto regolarmente nel corso degli anni (dal 2015 alla data Pt_1 odierna) la suddetta terapia farmacologica, soprattutto nei modi e nei tempi prescritti dai
Sanitari.
Anche visionando la relazione specialistica del Dott. ricordo presente alle operazioni Per_3 peritali, ha redatto un documento nel quale conferma la diagnosi di depressione, ma che non ravvisa significativi peggioramenti rispetto a quanto rilevato precedentemente nella certificazione specialistica. Si esprime infatti in termini di: quadro stabilizzato dalla terapia in atto.
Ho anche esaminato le testimonianze. Tali prove non mi hanno fornito rilievi significativi per poter segnalare un significativo peggioramento delle condizioni cliniche del Sig. Pt_1
Trattasi in diversi casi di descrizione da parte di conoscenti che a distanza di molti anni hanno nuovamente incontrato il p. ma presumibilmente non sono descrizioni di persone che hanno avuto stretti rapporti quotidiani per molto tempo, tali da poter osservare significative variazioni comportamentali in diretta conseguenza del grave traumatismo subito. Tali alterazioni potevano essere derivate anche da traumi extra lavorativi. Tali segnalazioni hanno fatto riferimento a caratteristiche comportamentali del Sig. nel corso di decenni, variazioni che Pt_1 ciascuno di noi presenta in relazione all'incedere del tempo anche in assenza di patologie apprezzabili.
Sulla base di tali osservazioni ritengo che non vi siano modifiche né peggiorative né migliorative nell'ambito psicopatologico rispetto a quanto precedentemente valutato in ambito
. CP_3
Segnalo che all'interno degli atti non ravviso documentazione di spese mediche inerenti la causa in oggetto.
Sulla base di quanto espresso posso confermare che la percentuale valutativa inerente il danno psichiatrico espressa a suo tempo dall' mi trova concorde e non ho significativi CP_3 elementi per modificarla. Posso affermare che i postumi conseguenti all'infortunio non hanno alterato a capacità lavorativa di tipo specifica. Tale mia affermazione in quanto le visite CP_ mediche operate dal Medico nei mesi successivi all'evento, fino alla data della ripresa lavorativa ( 27.07.2013 ) non ravvisavano prescrizioni nelle mansioni lavorative a causa della detta patologia. Anche i successivi controlli annuali espletati dal Medico Competente non hanno mai rilevato limitazioni lavorative per detta patologia. Le limitazioni sono state espresse per le patologie extrapsichiatriche”.
Le esposte considerazioni medico legali appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte ricorrente, che di seguito si richiamano:
“L'Ausiliario Psichiatra riporta le sue osservazioni e considerazioni specialistiche dopo aver assistito al colloquio avvenuto alla presenza del Sig. oltre alla visione da remoto del Parte_1
Collega Psichiatra Dott. Entrambi gli Specialisti concordano che la patologia psichiatrica Per_5 del p. si sia oramai cronicizzata, proprio in relazione al lungo lasso di tempo trascorso e alla modestia della terapia farmacologica somministrata fin dall'inizio del disturbo. Non abbiamo elementi certi per sostenere la regolarità della somministrazione dei farmaci negli anni e niente ci fa pensare che tale somministrazione sia stata regolare fino alla data odierna e che continui anche adesso. Posso soltanto precisare di aver visionato soltanto le prescrizioni mediche del
Dott. diluite nel corso degli anni. Per_4
Per quanto attiene alla valutazione medico-legale del danno psichiatrico il fa Pt_4 riferimento a baremes pubblicati e utilizzati in quel periodo, distanti molti anni dalla realtà attuale. La detta patologia è stata considerata e valutata a quel momento. Attualmente non abbiamo rilevato elementi tali da giustificare un apprezzabile peggioramento e pertanto tali osservazioni decadono nel nulla. Abbiamo precisato di aver riconfermato il punteggio valutativo espresso da parte dei Sanitari che hanno esaminato lo stato clinico del Sig. Pt_1
[...]
A conferma della nostra valutazione possiamo sottolineare che nel lungo arco degli anni trascorsi il p. ha raggiunto la data della pensione e pertanto l'allontanamento dal lavoro ha sicuramente rappresentato un alleggerimento dello stato depressivo-ansiogeno e non un suo peggioramento.
Sempre per sottolineare la nostra decisione, siamo a visionare quelle poche certificazioni del
Dott. redatte a distanza di anni tra di loro che ci confermano lo stato depressivo ma Per_4 non ci portano niente di nuovo per poter valutare chiaramente e significativamente un peggioramento.
A tal proposito rappresentavamo l'eventualità della somministrazioni di test o quanto altro, quale esempio per poter acquisire nuovi elementi tali da poter giustificare un eventuale aggravamento della situazione clinica. Niente di tutto questo è stato fatto o quanto meno prodotto.
Quindi siamo costretti a riconfermare la cronicizzazione della patologia riscontrata ma non un suo peggioramento.
Il Dott. Masini dichiara:”...il trattamento non fu incrementato per non incidere sulle performance lavorative del paziente..”. Questa dichiarazione non risulta un elemento giustificativo, anzi. Se il p. veramente avesse avuto un peggioramento del proprio stato, sarebbe stato preciso dovere del Medico aggiustare in plus la terapia farmacologica, proprio per produrre un miglioramento della sintomatologia. Il non averlo effettuato, ci spinge a ritenere che lo stato di benessere del Sig. fosse ben compensato dalla terapia somministrata fino a Pt_1 quel momento. Almeno è quello che ci appare chiaramente dopo la suddetta precisazione. Da visionare nel dettaglio la risposta prodotta dal Dott. e riportata per intero poco sopra. Per_3
Inoltre, sempre in risposta al Dott. che mi accusa di accettare e condividere Per_4 passivamente la relazione dello psichiatra Dott. preciso che ne ho condiviso il Per_3 contenuto perchè da me ritenuto attinente ed esaustivo della situazione clinica riscontrata.
Proprio perchè la materia del contendere era di ambito specialistico psichiatrico, ho ritenuto opportuno avvalermi dell'opera professionale del Collega.
L'aspetto valutativo medico-legale è invece stato da me esaminato, in quanto specialista di questo settore. Preciso che il nome del Dott. è stato accettato da tutti non esistendo Per_3 motivo di esclusione.
In conclusione: ribadiamo che la sindrome depressiva è stata a suo tempo adeguatamente valutata.
Secondo il Collegio non si ravvedono chiari elementi peggiorativi anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, la scarsa certificazione prodotta e la terapia farmacologica prescritta che risulta di non particolare rilievo.
Il lungo lasso di tempo trascorso ha determinato la cronicizzazione dei disturbi.
Si conferma pertanto il punteggio a suo tempo espresso e valutato dai Colleghi in una precedente CTU”.
Il CTU ha quindi così definitivamente risposto al quesito assegnato: “Ho espletato le operazioni peritali secondo la criteriologia medico-legale e secondo le disposizioni impartite dal Giudice relatore, coadiuvato dallo Specialista Psichiatra Dott. Posso concludere l'elaborato peritale Persona_3 riconoscendo al Sig. la stessa entità numerica già riconosciuta e liquidata dall' per Parte_1 CP_3 quanto attiene al danno biologico in ambito psichiatrico in quanto non ravviso significative variazioni della patologia esaminata. Per quanto attiene alla valutazione del danno extra psichiatrico mi avvalgo della documentazione contenuta in atti, sebbene eseguita diversi anni addietro;
anch'essa la posso ritenere corrispondente alla valutazione percentuale espressa dall' . Non ravviso CP_3 compromissione della capacità lavorativa specifica” (cfr. relazioni peritale p. 25.2.2025).
Alla luce di tali conclusioni deve allora procedersi a quantificare in ambito civilistico il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro denunziato, tenuto conto dell'entità del Danno Biologico Permanente (DBP) stimata in misura pari al 18%, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011).
Orbene, tenuto conto dell'età (anni 59) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 18% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 3.570,28 nonché il demoltiplicatore di 0,710 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 45.628,00.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno, essendo indubitabilmente emerso un peggioramento della vita quotidiana in conseguenza dell'infortunio subito (cfr. teste Tes_2
“Dopo l'infortunio al per me è cambiato parecchio perché qualche volta lo chiamo per andare a Pt_1 vedere le partite o prendere un caffè ma lui mi rispondere di no. adesso ci sentiamo poco, perché dopo che per due/tre volte mi ha detto che non voleva uscire con me, per non disturbarlo non lo chiamo”; teste e i quali hanno confermato i seguenti capitoli: “10) DVC dal giorno Tes_3 Testimone_4 dell'infortunio non vuole uscire per spese domestiche con la moglie riferendo che lo star fuori in mezzo alla gente lo fa star male”; 11)DVC dal giorno dell'infortunio non segue più le vicende della sua
Patria di origine, non più partecipa alle feste o ricorrenze organizzate dalla comunità albanese”).
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione in misura al 25% sulle somme liquidate a titolo di danno biologico permanente (euro 45.628,00), talché il relativo importo va determinato in complessivi euro 57.035,00.
Nulla deve essere liquidato a titolo di Danno Biologico Temporaneo (DBT), in quanto non riscontrato dalla CTU.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dal ricorrente e, segnatamente, al danno morale, o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico- relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, nella specie, considerato che il sinistro di cui è causa integra astrattamente gli estremi di un reato, nonché tenuto di quanto emerso in sede istruttoria (cfr. teste “ Questo cambio Tes_3 di umore c'è stato dopo l'infortunio e avendo un carattere che nasconde il dolore e per cui io ho scoperto questo suo stato d'animo cercando di parlare con lui e questo dopo un po' di tempo che però non so quantificare. All'inizio non è stato facile capirlo”), compete al ricorrente anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento").
Stante la carenza in ricorso di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, nonché mancando elementi probatori sui cui fondare la prospettata “sofferenza di grado elevato nel breve periodo e medio-elevata nel lungo”, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando un incremento del 34% per sofferenza soggettiva indicata nelle Tabelle di Milano sul punto danno biologico liquidato, talché il relativo importo va determinato in euro 15.514,00.
La consulenza tecnica d'ufficio medico legale ha escluso la sussistenza di danno da perdita di capacità lavorativa specifica.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_3
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass.
3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_3 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la CP_3 ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass.
20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza CP_3 strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. CP_3
22021/2022).
Conseguentemente, considerato che valore capitale della rendita al 4.3.2025, limitatamente al solo danno biologico è di euro 24.329,58 e che gli acconti ed i ratei già versati a tale titolo ammontano alla CP_ stessa data ad euro 14.396,25 (cfr. comunicazione del 5.3.2025 – in atti), quindi per un totale di euro 38.725,83, considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 57.035,00, inclusa la personalizzazione, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 18.309,17 a titolo di danno differenziale.
Deve essere inoltre riconosciuto in favore del ricorrente l'importo di euro 15.514,00 per danno morale, in quanto escluso dall'indennizzo (cfr. Cass. 26117/2021). CP_3
Il danno che parte resistente è tenuta a risarcire va allora determinato in complessivi euro 33.823,17 (
-18.309,17 per danno biologico permanente + euro 15.514,00 per danno morale).
Da tale importo va detratta la somma di euro 15,450,00 corrisposta , nel febbraio 2014, dalla compagnia di assicurazioni terza chiamata e già percepita dal lavoratore a titolo di acconto sul maggior avere in relazione al sinistro di cui è causa.
In conclusione, la deve corrispondere al sig. la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 18.373,17 (=33.823,17 -15,450,00), quale differenza tra il danno complessivamente subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13.3.2013 calcolato secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall' nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione CP_3 obbligatoria.
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (13.3.2013), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. La domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata CP_4 basata sul contratto di assicurazione versato in atti (cfr. doc. 2 fascicolo terza chiamata), risulta fondata alla luce delle pattuizioni previste all'art. 12 lett. B) delle Condizioni Generali che espressamente garantiscono l'assicurato per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro in relazione a “quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche”.
Viste le conclusioni raggiunte in ordine alla responsabilità della società datrice di lavoro e accertata la sussistenza di un rapporto di garanzia operante con riguardo alla concreta vicenda oggetto del presente contenzioso, deve essere accolta la domanda di manleva spiegata dalla resistente con condanna della compagnia terza chiamata a rilevare indenne costei per la somma che deve corrispondere al ricorrente in conseguenze dall'infortunio sul lavoro di cui è causa, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste.
3. Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza della seconda e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro 5.200 ad euro 26.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite.
Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e terza chiamata., le spese di lite si compensano.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 18.373,17, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
2. condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 5.388,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
3. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
4. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
5. condanna la compagnia terza chiamata a manlevare la resistente da quanto essa deve corrispondere alla parte ricorrente per effetto dei capi che precedono, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste;
6. rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 14 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo