Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04915/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4915 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Renino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
di atto di data sconosciuta, mai notificato o comunque formalmente comunicato dalla Parte Pubblica con cui la scuola “ Istituto Comprensivo -OMISSIS-”, ha assegnato per l’anno scolastico 2023-2024 , al minore -OMISSIS- 18 ore di insegnante di sostegno in assenza di PEI – Piano Educativo Individualizzato, per numero di ore inferiore a quello altrimenti previsto per gli altri alunni, (30 settimanali) tra l’altro disapplicando l’ultimo PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO emesso con riguardo al minore per il precedente anno scolastico, 2022/2023, ed in contrasto con quanto ordinato dal TAR Campania – Sede di Napoli con cui è stato riconosciuto al minore, alunno -OMISSIS- un numero di ore di insegnamento di sostegno pari a 24 settimanali e di ogni atto conseguente e/o preordinato a quelli qui indicati , oltre che per il risarcimento del danno conseguente alla violate previsioni normative e per la pregiudizievole condotta dell’Istituto scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti, in qualità di genitori dell’alunno minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, impugnano l’atto, di data sconosciuta, mai notificato o comunque formalmente comunicato, con cui l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- gli ha assegnato per l’anno scolastico 2023-2024, 18 ore di sostegno scolastico malgrado il predetto handicap.
Lamentano che a seguito dell’asserita minore disponibilità dell’insegnante di sostegno, sono stati invitati dall’Istituto a recarsi presso lo stesso, sistematicamente, al fine di vedersi riconsegnato l’alunno. In pratica, mentre il resto della classe continuava le lezioni, -OMISSIS-era costretto ad uscire e tornare a casa, previa riconsegna ai genitori preavvertiti.
I deducenti agiscono inoltre per la condanna dei convenuti resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal minore per effetto dell’assegnazione di sole 18 ore di sostegno – che ritengono insufficienti a garantire la sua piena integrazione scolastica - nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella misura che il Tribunale vorrà quantificare equitativamente.
Rilevato che l’amministrazione si è costituita con memoria di stile della difesa erariale del 18 novembre 2023 poi producendo gli atti procedimentali il 27 novembre 2023;
Rammentato che la Sezione con ordinanza n. 2228 del 30 novembre 2023 accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame:
“Rilevato che, come osservato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-02-2023, n. 986), le ore di insegnamento di sostegno attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI che, allo stato, pur essendo scaduto il termine previsto dal decreto interministeriale 182/2020 (art. Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, comma 1 “ Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo” ) non risulta versato in giudizio;
Osservato che la giurisprudenza ha già autorevolmente affermato che, dopo l’adozione del PEI da parte del predetto organo dotato delle competenze specialistiche necessarie, il dirigente scolastico è tenuto ad assegnare le ore ivi stabilite e, nell’ipotesi in cui, non siano assegnati dall’Ufficio competente gli insegnanti di sostegno in numero sufficiente ed “in deroga” rispetto all’organico di diritto, deve comunque attivarsi con le misure adeguate, avendo anche precisato al riguardo che “ qualora risulti la notifica di un ricorso, proposto al giudice civile o al giudice amministrativo, col quale sia lamentata la mancata fruizione delle ore di sostegno formalmente attribuite, a causa dell'insufficienza delle risorse rese disponibili dagli Uffici scolastici o dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve trasmettere una relazione alla competente Procura della Corte dei Conti, per le valutazioni di sua competenza ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16/06/2017, n. 2943);
Rilevato, d’altro canto, che la controversia giudiziaria citata dalle parti attiene al precedente anno scolastico e non ha efficacia “ pro futuro ”;
Osservato che, né sulla base del ricorso introduttivo, né sulla base della relazione depositata in data 27 novembre 2023, emerge con quale specifico atto siano state assegnate le ore 18 di insegnamento, non avendo l’amministrazione prodotto alcun atto al riguardo;
Ritenuto pertanto opportuno sollecitare l’amministrazione a depositare il PEI per l’anno 2023-2024 il cui termine è già scaduto, disponendo che l’amministrazione assegni temporaneamente - e fino all’adozione del predetto atto cui spetta la determinazione sulla quantificazione per l’anno in corso– le ore di insegnamento idonee a coprire la frequentazione scolastica;
Ritenuto opportuno che parte ricorrente rappresenti tempestivamente prima della prossima camera di consiglio se persiste l’interesse alla coltivazione del giudizio, in caso di atti sopravvenuti”;
la Sezione con la riportata ordinanza così disponeva “Accoglie nei limiti di cui in motivazione e fissa la camera di consiglio del 20 marzo 2024 al fine di verificare l’ottemperanza alla presente ordinanza, riservando all’esito la regolazione sulle spese di lite”;
Rammentato altresì che con successiva ordinanza cautelare n. 575 del 21 marzo 2024, la Sezione prendeva atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare, così motivando:
“Rilevato che:
- il minore indicato in epigrafe è affetto da patologie ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
- con ordinanza n. 2228 del 30 novembre 2023, il Collegio ha disposto che “ Osservato che, né sulla base del ricorso introduttivo, né sulla base della relazione depositata in data 27 novembre 2023, emerge con quale specifico atto siano state assegnate le ore 18 di insegnamento, non avendo l’amministrazione prodotto alcun atto al riguardo;
Ritenuto pertanto opportuno sollecitare l’amministrazione a depositare il PEI per l’anno 2023-2024 il cui termine è già scaduto, disponendo che l’amministrazione assegni temporaneamente - e fino all’adozione del predetto atto cui spetta la determinazione sulla quantificazione per l’anno in corso– le ore di insegnamento idonee a coprire la frequentazione scolastica ”;
Rilevato che, dopo la pubblicazione della predetta ordinanza, non vi è stato il deposito di alcun documento o memoria e che, alla camera di consiglio del 20 marzo 2024, parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare, chiedendo unicamente la decisione in ordine alla regolazione delle spese di fase;
Ritenuto che tali spese possano essere regolate all’esito della cognizione di merito e degli eventuali approfondimenti istruttori anche in relazione all’atto di determinazione delle ore di insegnamento, allo stato non prodotto”;
Pervenuto l’affare all’Udienza pubblica di trattazione del merito del 20 novembre 2024, il Presidente rilevava l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla richiesta di annullamento relativa al sostegno, stante la decorrenza dell'anno cui si riferiva il ricorso e assegnava la causa in decisione;
Ritenuto, come preannunciato ex art. 73, co.3, c.p.a., mediante rilievo a verbale in ordine all’eventuale improcedibilità del ricorso per la chiusura dell’a.s. 2023/2024, che il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché ha ad oggetto provvedimenti regolanti l’assegnazione al minore per cui è causa del sostegno scolastico per l’a.s. 2023/2024 che è terminato;
Conseguendone, pertanto, che anche l’eventuale accoglimento del ricorso e il consequenziale annullamento dell’atto che ne forma oggetto, alcun vantaggio sarebbe idoneo a recare alla sfera giuridica dei ricorrenti a cagione della ormai intervenuta conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 in funzione del quale è stato introdotto il gravame in trattazione onde assicurare al minore per cui è causa, la piena integrazione scolastica e la somministrazione di un insegnante di sostegno per tutto l’orario di frequenza settimanale di un anno scolastico ormai giunto al termine;
Ritenuto che debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l’illegittima privazione del minore dell’integralità del sostegno scolastico, al riguardo evidenziandosi che la colpa dell’Amministrazione discende dal contrasto dell’impugnato provvedimento, con l’evidente necessità dell’alunno di integrale sostegno scolastico, dovendosi annettere rilevo e valenza probatoria e tali fini, ai verbali di accertamento dell’handicap grave;
Rammentato, infatti, al riguardo che con ordinanza cautelare n. 575 del 21 marzo 2024 la Sezione statuiva che:
“ - il minore indicato in epigrafe è affetto da patologie ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
- con ordinanza n. 2228 del 30 novembre 2023, il Collegio ha disposto che “ Osservato che, né sulla base del ricorso introduttivo, né sulla base della relazione depositata in data 27 novembre 2023, emerge con quale specifico atto siano state assegnate le ore 18 di insegnamento, non avendo l’amministrazione prodotto alcun atto al riguardo”;
Ricordato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Ritenuto, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege IA de AM , che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza;
Rilevato, quanto al nesso causale, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
Segnalato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di € 1000,00 per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Giova rammentare al riguardo, in punto di diritto, che nel giudizio risarcitorio non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, fondato sull’allegazione da parte del danneggiato di elementi di prova cui possa poi sopperire il giudice acquisendo in via istruttoria elementi di certezza non allegati, ma vige pienamente il principio dispositivo, che onera l’attore di fornire piena prova degli elementi della fattispecie risarcitoria. Si è infatti anche di recente, ribadito che “Nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (..)” (Consiglio di Stato, Sez.VII , 15ovembre 2023 , n. 9796; in terminis, Consiglio di Stato, sez. IV , 11/09/2023, n. 8259; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 18 maggio 2023, n. 8451)
Con la precisazione, peraltro, che nel caso, come quello di specie, di quantificazione equitativa del danno, il principio dispositivo e il correlato onere della prova in capo al danneggiato declina sul versante dell’acclaramento della durata del pregiudizio patito, evidenziandosi la singolarità del caso all’esame, nel quale non è certa la data dell’atto di privazione dell’integralità del sostegno scolastico al minore per cui è causa;
Ritenuto quindi che l’Amministrazione, che in accoglimento della domanda attorea viene condannata al risarcimento del danno per l’illegittima privazione della totalità del sostegno scolastico ai danni del minore -OMISSIS-, debba altresì essere onerata (criterio di determinazione del quantum dettato ai sensi dell’art. 30, co.4, c.p.a.), di calcolare l’importo di € 1000,00 (mille) da riconoscere alla parte ricorrente per ogni mese di privazione dell’integralità del sostegno scolastico al minore per cui è causa, con decorrenza dal primo atto di privazione, fino al termine dell’anno scolastico 2023/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Amministrazione nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Accoglie la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione scolastica resistente al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, in applicazione del criterio di cui in parte motiva, maggiorato di interessi legali e rivalutazione maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza all’effettivo soddisfo.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.