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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7968/2021 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Buccarella, come da mandato in atti Parte_1
OPPONENTE
E
, quale mandataria di in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da mandato in atti
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 16.10.2021 proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 1758/2021, notificato in data 13.8.2021, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 77.967,00 - oltre agli interessi e alle spese della procedura di ingiunzione - asseritamente dovuta quale importo rinveniente da un contratto di finanziamento;
eccepiva l'avvenuta parziale prescrizione del diritto di credito, stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 2943 c.c. rispetto ad alcuni ratei;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria vantata ai propri danni, la violazione dell'art. 633 c.p.c. per carenza delle condizioni di ammissibilità della procedura monitoria- segnatamente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; prospettava, ancora, la violazione dell'art. 50 T.U.B. , assumendo che non fosse stata fornita adeguata della prova scritta;
rilevava, infine,
l'illegittimità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione dei maggiori oneri in caso di mora, nonché l'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati al rapporto di finanziamento stesso;
instava, pertanto, per la revoca del provvedimento monitorio, previo accertamento delle violazioni contestate, con vittoria di spese di lite.
, costituendosi con comparsa depositata in data 26.1.2022, negava l'avvenuta di Controparte_2
prescrizione del credito;
assumeva di aver dato la prova dell'esposizione a carico dell'opponente, rimarcando che il contratto di finanziamento presentasse tutti i requisiti di validità di cui all'art. 125 bis del T.U.B ed indicasse analiticamente le condizioni economiche applicabili al rapporto;
rilevava che la contestazione inerente i tassi di interesse compensativi e moratori fosse estremamente generica;
invocava, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per mero errore materiale emesso a beneficio della propria mandataria.
Con ordinanza del 21.7.2022 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva accolta;
nel corso del procedimento, risultando esplorativa l'invocata ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.4.2024 il solo procuratore della parte opposta curava detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, preme osservare come non appaia suscettibile di condivisione l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente: invero, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica, sicchè il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
in particolare, dal pagamento rateale non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une dalle altre;
piuttosto, la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo consente di considerare queste prestazioni, indipendentemente dalla durata del rapporto stesso, l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria, quella dell'unico debito derivante dal mutuo;
conseguentemente, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass.
Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798; Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232).
Nel caso di specie, la data di scadenza fissata per il pagamento dell'ultima rata era all'1.12.2015, data che rappresenta il dies a quo da cui decorre il termine decennale della prescrizione;
al momento della proposizione del giudizio, pertanto, il credito non risultava prescritto.
La domanda di pagamento articolata in sede monitoria appare suscettibile di accoglimento nel merito.
Il contratto di finanziamento allegato alla comparsa di costituzione e risposta indica chiaramente le obbligazioni oggetto del contratto, specificandone l'ammontare e il numero di singole rate gravanti sulla parte debitrice e il tasso di interesse da applicare, anche nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti;
l'opposto, quindi, risulta avere adempito documentalmente all'onere della prova di cui era gravato, inerente la fonte del proprio diritto.
Non può, invece, trovare accoglimento la notazione afferente all'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati al rapporto di finanziamento, attesa l'estrema evasività delle relative notazioni: ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020).
Nel caso di specie l'opponente, limitatosi a proporre rilievi generici, è rimasto inottemperante rispetto al carico allegativo di cui era gravato;
in ossequio ai rilievi che precedono, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della lite, della consistenza dell'attività professionale svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che il medesimo risulti emesso in favore di della quale è Controparte_2 Controparte_1
mandataria;
- Condanna alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida Parte_1
in € 7.000,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 30.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo