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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1294/2022; promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Lanzo Torinese (TO) alla Via Cibrario n. 44 rappresentata e difesa dall'avv. Natascia Taormina giusta procura allegata in calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
(CF /P.IVA Controparte_1 CP_2 C.F._2
) in persona del dr. corrente in Borgaro Torinese (TO), alla Via Lanzo n. 175 P.IVA_1 CP_2
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, Contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi la prova per interpello del dr. nonché per testi sulle circostanze dedotte in CP_2 narrativa da intendersi come capi di prova preceduti dal rituale “vero che”; con espressa riserva di ricapitolazione ed integrazione della lista testimoniale nei termini di legge, all'esito della disamina della difesa avversaria;
- ordinarsi ex art. 210 c.p.c. allo Studio Dentistico dr. ed al dr. tutta la CP_2 Per_1
documentazione medica e referti della signora Parte_1
- ammettersi, al bisogno, CTU medico-legale sul seguente quesito:
1. Accerti il CTU le condizioni di salute della perizianda prima e dopo gli interventi praticati dal dr.
o comunque eseguiti per conto dello Studio dentistico del dr. ; Per_1 CP_2
2. tenuto conto delle condizioni preesistenti della stessa, accerti se i trattamenti terapeutici praticati, con particolare riguardo all'inserimento di tre unità implantoprotesiche all'arcata inferiore uno in regione molare destra e gli altri due a sinistra ed alla ricostruzione dei denti frontali inferiori cariati siano stati correttamente eseguiti e se si rendessero necessari o idonei in base alle conoscenze della scienza;
3. accerti la sussistenza di un rapporto di causalità fra gli interventi e le terapie somministrate ed i danni lamentati dalla parte attrice;
4. dica se i danni riportati siano conseguenza di violazione ed in quale misura, dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, tenuto conto del grado di difficoltà delle prestazioni svolte;
accerti in particolare se praticando gli stessi il medico abbia omesso di attenersi alle regole scientifiche e pratiche proprie del settore e della specialità;
5. accerti se i danni riportati costituissero conseguenze probabili e ordinarie degli interventi eseguiti
o dei postumi degli stessi, prevedibile anteriormente, specificando se e quali interventi alternativi avrebbero dovuto essere praticati per la cura della patologia;
6. descriva la natura ed entità delle lesioni riportate da parte attrice, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca le notizie utili su questa evoluzione
e sul grado di probabilità;
7. Stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità psicofisica del soggetto, determinandone la durata, temporanea
e/o permanente, quantificandone la percentuale, con conseguenza menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago, menomazioni tutte costituenti concrete ragioni di vita soppresse o limitate dall'evento traumatico;
8. Analizzi la congruità delle cure - terapie riabilitative - interventi protesici - terapeutici già effettuati
e ricavabili dagli atti;
indichi l'ammontare delle spese e di cura da sostenere per rimediare agli errori professionali riscontrati;
9. Precisi quale tra le prestazioni eseguite non siano conformi alle regole dell'arte e abbiano cagionato i danni lamentati da parte attrice, indicandone il relativo costo;
10. Verifichi se il modulo di “consenso informato” sottoscritto dalla paziente: a) contenga un'informazione chiara, dettagliata e completa circa le caratteristiche, la tecnica di esecuzione, gli esiti prevedibili ed i rischi dell'intervento in questione;
b) prospetti le (eventuali) alternative terapeutiche (contemplate dalle linee guida accreditate), specificando quali diversi reliquati le stesse avrebbero determinato sull'integrità psico-fisica del paziente (anche in termini di invalidità temporanea).
11. accerti quant'altro utile o necessario per l'espletamento del mandato.
NEL MERITO Accertare l'inadempimento contrattuale dello in persona del dr. ; Controparte_3 CP_2 dichiarare la risoluzione del contratto stipulato fra le parti ed avente ad oggetto l'inserimento di tre unità implantoprotesiche all'arcata inferiore uno in regione molare destra e gli altri due a sinistra, oltre alla ricostruzione dei denti frontali inferiori cariati;
dichiarare la responsabilità ex art. 1218 e
1228 c.c. dello in persona del dr. per i fatti per cui è causa Controparte_3 CP_2 condannare, per l'effetto, lo in persona del dr. : Controparte_4 CP_2
1. Alla restituzione dell'importo di euro 3.002,00 portato nella ricevuta fiscale n. 165/17 versato dall'attrice in acconto sugli interventi all'arcata inferiore;
2. Al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non come descritti in narrativa e quantificati in €
12.058,35, già dedotto l'acconto di euro 7.500,00 versato dalla compagnia o in CP_5 quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa;
3. Alla corresponsione, su tale importo, della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto fino alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
4. Alla refusione delle spese legali stragiudiziali, pari ad euro 1.890,00 oltre accessori e delle spese relative alla fase di avvio della negoziazione assistita, pari ad euro 420,00 oltre accessori di legge.
Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio.”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26 aprile 2022, ritualmente notificato, la Sig.ra ha evocato Parte_1 in giudizio innanzi all'adito Tribunale di Ivrea lo Controparte_4 affinché venissero accolte le conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha premesso, in fatto, le seguenti circostanze:
• Nel gennaio 2017 la sig. i è rivolta allo studio odontoiatrico del Dott. per sottoporsi Pt_1 CP_2 ad un intervento di riabilitazione implantoprotesica per il quale, a seguito di analisi ed esami, il convenuto ha proposto trattamenti di ripristino delle arcate dentarie per una spesa preventivata in euro 10.000 circa.
• Tali prestazioni sono state affidate e svolte per conto del convenuto da altri due professionisti, il
Dott. e il Dott. . Per_1 CP_6
• In seguito, all' intervento svolto nell'ottobre 2017 dal Dott. di estrazione di alcune radici e Per_1 di coevo inserimento di tre impianti, la sig. a iniziato a lamentare forti dolori e gonfiori nella Pt_1 zona mandibolare decidendo, pertanto, di sottoporsi ad un nuovo intervento non programmato di rimozione di uno degli impianti di sinistra e di estrazione non programmata di denti incisivi inferiori con l'inserimento di altri due impianti in sede incisiva post-estrattiva.
• Persistendo il dolore, parte attrice si è sottoposta ad ulteriori esami di radiografia di controllo al cui esito sono seguite operazioni, alcune delle quali senza preventivo consenso di parte, durante le quali all'attrice sono stati rimossi altri denti naturali e si è proceduto all' installazione di ulteriori impianti.
• Data l'inefficacia dei plurimi interventi eseguiti, nel 2018 la Sig.ra si è recata presso altri Pt_1 due specialisti del settore per ottenere differenti pareri medici in merito alle operazioni subite;
dalle visite effettuate è emersa l'incongruità ed erroneità delle prestazioni eseguite e il consequenziale danno al paziente. Sentiti i pareri e immutato il dolore, la sig. ha richiesto, quindi, il Pt_1 risarcimento del danno subito allo studio dentistico del Dott. , nonché ai professionisti che CP_2 avevano effettuato i vari interventi per conto di quest'ultimo.
Ciò premesso, in punto di fatto, parte attrice ha allegato altresì che la compagnia assicurativa del dottore aveva proceduto ai necessari accertamenti diagnostici visitando la sig.ra CP_5 CP_2 stimando un risarcimento a favore della stessa di euro 7.500,00, somma che parte attrice Pt_1 aveva trattenuto come acconto sul maggior dovuto.
Non ricevendo riscontro alcuno da parte convenuta, parte attrice si è vista costretta a radicare il presente giudizio chiedendo venisse accertata la responsabilità contrattuale del dott. e CP_2 pronunciata la risoluzione del contratto, con restituzione dei compensi che sono stati corrisposti al convenuto oltre il risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice e quantificati prudenzialmente nell'importo di Euro 12.058,35.
Radicato il contraddittorio, all'udienza del 21 settembre 2022, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e disposto un rinvio al 12.10.2022 per accertare l'esperimento della mediazione.
La causa, istruita documentalmente con il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI e con le prove orali esperite, perviene oggi in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 12.02.2025 e concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha radicato la presente controversia chiedendo -preliminarmente- che venisse accertato l'inadempimento del dott. cure odontoiatriche Controparte_7 CP_8 da questi eseguite in favore dell'attrice e venisse condannato quest'ultimo alla restituzione dei compensi erogati dalla sig.ra Pt_1
Parte attrice ha domandato, altresì, che sempre il convenuto (pur non avendo fattivamente eseguito gli interventi descritti ma delegati invece ad asseriti altri due professionisti dello studio medico ) venisse condannato al risarcimento del danno per le lesioni subite ovvero per CP_2
l'inadeguatezza delle cure mediche prestate, facendo presente che la compagnia assicurativa del dott. aveva già erogato anche un acconto a titolo di indennizzo assicurativo per il danno CP_2 subito. Orbene, la narrativa attorea è totalmente priva di riscontri documentali non potendo essere supplita, si badi bene, da un mero interpello di parte convenuta contumace, interpello dal quale dovrebbe ricavarsi -anche per via indiretta- la responsabilità di soggetti terzi (dott. e Per_1
) che secondo le allegazioni attoree avrebbero curato gli interventi alle arcate inferiori e CP_6 superiori con l'innesto della relativa implantologia.
Non è agli atti alcun preventivo, né format di consenso informato sulla tipologia degli interventi subiti, non è provato che le predette prestazioni, così come allegate e descritte, siano state effettivamente demandate a questi professionisti, né è certo chi abbia effettuato una cura piuttosto che un'altra prestazione dentistica.
Gli unici documenti depositati, asseritamente provenienti dalla parte convenuta, sono delle mere ricevute fiscali (scarsamente leggibili) che non documentano nulla, né rappresentano prova che le predette prestazioni, ivi descritte, siano state eseguite.
Non sono documentati i pagamenti, peraltro, avvenuti come descritto nella narrativa attorea, in contanti, né è stata prodotta la matrice dell'assegno asseritamente consegnato al professionista convenuto. Né è documentato o evincibile che i predetti compensi siano stati incamerati direttamente dal Dott. , così come prospettato secondo le allegazioni attoree. CP_2
Non vi è, poi, alcuna prova dell'istruttoria della compagnia assicurativa;
né dell'acconto CP_5 ricevuto da parte attrice.
La carenza probatoria non è stata nemmeno colmata dall'istruttoria orale esperita.
E' stato sentito il perito di parte che ha redatto la perizia in atti (doc. 5) il quale laconicamente ha riferito di aver avuto contezza delle circostanze capitolate dalle dichiarazioni rese da parte attrice:
“sono e mi chiamo , nato a [...], [...], professione medico specialista in Testimone_1 odontoiatria e medicina legale, io ho avuto un rapporto professionale con la sig.ra che si Pt_1 era rivolta a me per una consulenza “
Capo 1 “ così mi ha riferito la sig.ra Io l'ho visitata in data 30.05.2018 e mi ha riferito che si Pt_1 era rivolta in precedenza al dott. ” CP_2
Capo 2 “ così mi è stato riferito ma non ho conoscenza diretta della circostanza”
Capo 4” non sono a conoscenza della circostanza ripeto questo è quanto mi ha detto la sig.ra
Pt_1
Capo 5 “ vero me l 'ha detto “
Capo 6 “ mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 8 2 mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 9 “mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 10 “mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 11 “ la sig.ra quando è stata da me visitata aveva una protesi provvisoria all'arcata inferiore”
Capo 12 “ vero confermo, sulla base di quello che mi è stato esibito ovvero una cartella del dott.
il quale aveva fatto una visita e fatto una cartella con varia documentazione ove riassumeva Per_2 il quadro clinico della sig.ra Preciso, altresì, di aver visto delle fatture intestate alla sig.ra Pt_1 rovenienti dallo studio dentistico del dott. che corrispondono in parte agli interventi Pt_1 CP_2 eseguiti all'arcata superiore e la terza riguarda l'arcata inferiore”
La predetta testimonianza, oltre a non validare nulla in ordine alle allegazioni attoree, si fonda, per larga parte, non su conoscenza diretta dei fatti di causa ma si innesta su dichiarazioni e/o informazioni ex latere actoris;
dichiarazioni alle quali la giurisprudenza notoriamente non ancòra nessun valore probatorio in assenza di altri elementi da valorizzare a riscontro.
In questo senso vedasi la massima di seguito riportata: “La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità.” Sez. 2, Sentenza n. 18352 del
31/07/2013 (Rv. 627364 - 01).
Nel caso in scrutinio non vi è alcun principio di prova a discapito di quanto sostenuto nell'atto introduttivo.
Assente la prova del contratto e del consenso infomrato, della delega ai professionisti e CP_6
(non sono note nemmeno le generalità), dei compensi erogati e delle prestazioni Per_1 eseguite, delle tempistiche di detti interventi;
non va sottaciuto infatti che la sig.ra si è Pt_1 sottoposta a plurimi interventi, stratificatesi nel tempo e non sono nemmeno attribuibili ai singoli professionisti i vari interventi che sono stati asseritamente eseguiti.
Ad ulteriore conferma dell'assai lacunoso quadro probatorio sopra descritto va evidenziato che non
è provato nemmeno che la compagnia assicurativa del Dott. abbia effettivamente istruito il CP_2 sinistro, né che sia stato erogato un indennizzo.
In ultimo non pare accoglibile nemmeno la richiesta di esibizione della asserita documentazione medica in disponibilità al convenuto.
E' principio notorio che lo strumento processuale dell'istanza ex art. 210 c.p.c. secondo il costante orientamento della Suprema Corte integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011). In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice. Nella specie trattandosi di asserita documentazione sanitaria, contenente peraltro informazioni sensibili del paziente nulla avrebbe impedito alla stessa di richiederla al medico (non vi è prova che sia stata richiesta) e appare opinabile che parte attrice non abbia conservato nulla della documentazione sanitaria che riguarda le prestazioni eseguite.
L'istanza formulata dunque non è accoglibile atteso che oltre che generica (si parla di referti senza precisazione alcuna) la documentazione di cui si domanda l'esibizione poteva essere ottenuta con un'ordinaria istanza da rivolgere allo studio dentistico, non potendo lo strumento in parola essere suppletivo dell'inerzia di una parte.
Concludendo nel ragionamento occorre avere a mente che la contumacia del convenuto non supplisce all'onere probatorio che grava su chi introduce l'azione: “la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 1648 del 02/03/1996 (Rv. 496107 - 01)
Per le surriferite ragioni le domande di parte attrice debbono essere integralmente rigettate.
Nulla in punto spese essendo la parte vittoriosa contumace. (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza n. 20869/17; depositata il 6 settembre).
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1294/2022 R.G., così provvede:
a) RIGETTA la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in motivazione b) NULLA in punto spese
Così deciso in Ivrea, il 01.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1294/2022; promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Lanzo Torinese (TO) alla Via Cibrario n. 44 rappresentata e difesa dall'avv. Natascia Taormina giusta procura allegata in calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
(CF /P.IVA Controparte_1 CP_2 C.F._2
) in persona del dr. corrente in Borgaro Torinese (TO), alla Via Lanzo n. 175 P.IVA_1 CP_2
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, Contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi la prova per interpello del dr. nonché per testi sulle circostanze dedotte in CP_2 narrativa da intendersi come capi di prova preceduti dal rituale “vero che”; con espressa riserva di ricapitolazione ed integrazione della lista testimoniale nei termini di legge, all'esito della disamina della difesa avversaria;
- ordinarsi ex art. 210 c.p.c. allo Studio Dentistico dr. ed al dr. tutta la CP_2 Per_1
documentazione medica e referti della signora Parte_1
- ammettersi, al bisogno, CTU medico-legale sul seguente quesito:
1. Accerti il CTU le condizioni di salute della perizianda prima e dopo gli interventi praticati dal dr.
o comunque eseguiti per conto dello Studio dentistico del dr. ; Per_1 CP_2
2. tenuto conto delle condizioni preesistenti della stessa, accerti se i trattamenti terapeutici praticati, con particolare riguardo all'inserimento di tre unità implantoprotesiche all'arcata inferiore uno in regione molare destra e gli altri due a sinistra ed alla ricostruzione dei denti frontali inferiori cariati siano stati correttamente eseguiti e se si rendessero necessari o idonei in base alle conoscenze della scienza;
3. accerti la sussistenza di un rapporto di causalità fra gli interventi e le terapie somministrate ed i danni lamentati dalla parte attrice;
4. dica se i danni riportati siano conseguenza di violazione ed in quale misura, dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, tenuto conto del grado di difficoltà delle prestazioni svolte;
accerti in particolare se praticando gli stessi il medico abbia omesso di attenersi alle regole scientifiche e pratiche proprie del settore e della specialità;
5. accerti se i danni riportati costituissero conseguenze probabili e ordinarie degli interventi eseguiti
o dei postumi degli stessi, prevedibile anteriormente, specificando se e quali interventi alternativi avrebbero dovuto essere praticati per la cura della patologia;
6. descriva la natura ed entità delle lesioni riportate da parte attrice, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca le notizie utili su questa evoluzione
e sul grado di probabilità;
7. Stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità psicofisica del soggetto, determinandone la durata, temporanea
e/o permanente, quantificandone la percentuale, con conseguenza menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago, menomazioni tutte costituenti concrete ragioni di vita soppresse o limitate dall'evento traumatico;
8. Analizzi la congruità delle cure - terapie riabilitative - interventi protesici - terapeutici già effettuati
e ricavabili dagli atti;
indichi l'ammontare delle spese e di cura da sostenere per rimediare agli errori professionali riscontrati;
9. Precisi quale tra le prestazioni eseguite non siano conformi alle regole dell'arte e abbiano cagionato i danni lamentati da parte attrice, indicandone il relativo costo;
10. Verifichi se il modulo di “consenso informato” sottoscritto dalla paziente: a) contenga un'informazione chiara, dettagliata e completa circa le caratteristiche, la tecnica di esecuzione, gli esiti prevedibili ed i rischi dell'intervento in questione;
b) prospetti le (eventuali) alternative terapeutiche (contemplate dalle linee guida accreditate), specificando quali diversi reliquati le stesse avrebbero determinato sull'integrità psico-fisica del paziente (anche in termini di invalidità temporanea).
11. accerti quant'altro utile o necessario per l'espletamento del mandato.
NEL MERITO Accertare l'inadempimento contrattuale dello in persona del dr. ; Controparte_3 CP_2 dichiarare la risoluzione del contratto stipulato fra le parti ed avente ad oggetto l'inserimento di tre unità implantoprotesiche all'arcata inferiore uno in regione molare destra e gli altri due a sinistra, oltre alla ricostruzione dei denti frontali inferiori cariati;
dichiarare la responsabilità ex art. 1218 e
1228 c.c. dello in persona del dr. per i fatti per cui è causa Controparte_3 CP_2 condannare, per l'effetto, lo in persona del dr. : Controparte_4 CP_2
1. Alla restituzione dell'importo di euro 3.002,00 portato nella ricevuta fiscale n. 165/17 versato dall'attrice in acconto sugli interventi all'arcata inferiore;
2. Al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non come descritti in narrativa e quantificati in €
12.058,35, già dedotto l'acconto di euro 7.500,00 versato dalla compagnia o in CP_5 quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa;
3. Alla corresponsione, su tale importo, della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto fino alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
4. Alla refusione delle spese legali stragiudiziali, pari ad euro 1.890,00 oltre accessori e delle spese relative alla fase di avvio della negoziazione assistita, pari ad euro 420,00 oltre accessori di legge.
Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio.”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26 aprile 2022, ritualmente notificato, la Sig.ra ha evocato Parte_1 in giudizio innanzi all'adito Tribunale di Ivrea lo Controparte_4 affinché venissero accolte le conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha premesso, in fatto, le seguenti circostanze:
• Nel gennaio 2017 la sig. i è rivolta allo studio odontoiatrico del Dott. per sottoporsi Pt_1 CP_2 ad un intervento di riabilitazione implantoprotesica per il quale, a seguito di analisi ed esami, il convenuto ha proposto trattamenti di ripristino delle arcate dentarie per una spesa preventivata in euro 10.000 circa.
• Tali prestazioni sono state affidate e svolte per conto del convenuto da altri due professionisti, il
Dott. e il Dott. . Per_1 CP_6
• In seguito, all' intervento svolto nell'ottobre 2017 dal Dott. di estrazione di alcune radici e Per_1 di coevo inserimento di tre impianti, la sig. a iniziato a lamentare forti dolori e gonfiori nella Pt_1 zona mandibolare decidendo, pertanto, di sottoporsi ad un nuovo intervento non programmato di rimozione di uno degli impianti di sinistra e di estrazione non programmata di denti incisivi inferiori con l'inserimento di altri due impianti in sede incisiva post-estrattiva.
• Persistendo il dolore, parte attrice si è sottoposta ad ulteriori esami di radiografia di controllo al cui esito sono seguite operazioni, alcune delle quali senza preventivo consenso di parte, durante le quali all'attrice sono stati rimossi altri denti naturali e si è proceduto all' installazione di ulteriori impianti.
• Data l'inefficacia dei plurimi interventi eseguiti, nel 2018 la Sig.ra si è recata presso altri Pt_1 due specialisti del settore per ottenere differenti pareri medici in merito alle operazioni subite;
dalle visite effettuate è emersa l'incongruità ed erroneità delle prestazioni eseguite e il consequenziale danno al paziente. Sentiti i pareri e immutato il dolore, la sig. ha richiesto, quindi, il Pt_1 risarcimento del danno subito allo studio dentistico del Dott. , nonché ai professionisti che CP_2 avevano effettuato i vari interventi per conto di quest'ultimo.
Ciò premesso, in punto di fatto, parte attrice ha allegato altresì che la compagnia assicurativa del dottore aveva proceduto ai necessari accertamenti diagnostici visitando la sig.ra CP_5 CP_2 stimando un risarcimento a favore della stessa di euro 7.500,00, somma che parte attrice Pt_1 aveva trattenuto come acconto sul maggior dovuto.
Non ricevendo riscontro alcuno da parte convenuta, parte attrice si è vista costretta a radicare il presente giudizio chiedendo venisse accertata la responsabilità contrattuale del dott. e CP_2 pronunciata la risoluzione del contratto, con restituzione dei compensi che sono stati corrisposti al convenuto oltre il risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice e quantificati prudenzialmente nell'importo di Euro 12.058,35.
Radicato il contraddittorio, all'udienza del 21 settembre 2022, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e disposto un rinvio al 12.10.2022 per accertare l'esperimento della mediazione.
La causa, istruita documentalmente con il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI e con le prove orali esperite, perviene oggi in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 12.02.2025 e concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha radicato la presente controversia chiedendo -preliminarmente- che venisse accertato l'inadempimento del dott. cure odontoiatriche Controparte_7 CP_8 da questi eseguite in favore dell'attrice e venisse condannato quest'ultimo alla restituzione dei compensi erogati dalla sig.ra Pt_1
Parte attrice ha domandato, altresì, che sempre il convenuto (pur non avendo fattivamente eseguito gli interventi descritti ma delegati invece ad asseriti altri due professionisti dello studio medico ) venisse condannato al risarcimento del danno per le lesioni subite ovvero per CP_2
l'inadeguatezza delle cure mediche prestate, facendo presente che la compagnia assicurativa del dott. aveva già erogato anche un acconto a titolo di indennizzo assicurativo per il danno CP_2 subito. Orbene, la narrativa attorea è totalmente priva di riscontri documentali non potendo essere supplita, si badi bene, da un mero interpello di parte convenuta contumace, interpello dal quale dovrebbe ricavarsi -anche per via indiretta- la responsabilità di soggetti terzi (dott. e Per_1
) che secondo le allegazioni attoree avrebbero curato gli interventi alle arcate inferiori e CP_6 superiori con l'innesto della relativa implantologia.
Non è agli atti alcun preventivo, né format di consenso informato sulla tipologia degli interventi subiti, non è provato che le predette prestazioni, così come allegate e descritte, siano state effettivamente demandate a questi professionisti, né è certo chi abbia effettuato una cura piuttosto che un'altra prestazione dentistica.
Gli unici documenti depositati, asseritamente provenienti dalla parte convenuta, sono delle mere ricevute fiscali (scarsamente leggibili) che non documentano nulla, né rappresentano prova che le predette prestazioni, ivi descritte, siano state eseguite.
Non sono documentati i pagamenti, peraltro, avvenuti come descritto nella narrativa attorea, in contanti, né è stata prodotta la matrice dell'assegno asseritamente consegnato al professionista convenuto. Né è documentato o evincibile che i predetti compensi siano stati incamerati direttamente dal Dott. , così come prospettato secondo le allegazioni attoree. CP_2
Non vi è, poi, alcuna prova dell'istruttoria della compagnia assicurativa;
né dell'acconto CP_5 ricevuto da parte attrice.
La carenza probatoria non è stata nemmeno colmata dall'istruttoria orale esperita.
E' stato sentito il perito di parte che ha redatto la perizia in atti (doc. 5) il quale laconicamente ha riferito di aver avuto contezza delle circostanze capitolate dalle dichiarazioni rese da parte attrice:
“sono e mi chiamo , nato a [...], [...], professione medico specialista in Testimone_1 odontoiatria e medicina legale, io ho avuto un rapporto professionale con la sig.ra che si Pt_1 era rivolta a me per una consulenza “
Capo 1 “ così mi ha riferito la sig.ra Io l'ho visitata in data 30.05.2018 e mi ha riferito che si Pt_1 era rivolta in precedenza al dott. ” CP_2
Capo 2 “ così mi è stato riferito ma non ho conoscenza diretta della circostanza”
Capo 4” non sono a conoscenza della circostanza ripeto questo è quanto mi ha detto la sig.ra
Pt_1
Capo 5 “ vero me l 'ha detto “
Capo 6 “ mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 8 2 mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 9 “mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 10 “mi richiamo a quanto detto sopra”
Capo 11 “ la sig.ra quando è stata da me visitata aveva una protesi provvisoria all'arcata inferiore”
Capo 12 “ vero confermo, sulla base di quello che mi è stato esibito ovvero una cartella del dott.
il quale aveva fatto una visita e fatto una cartella con varia documentazione ove riassumeva Per_2 il quadro clinico della sig.ra Preciso, altresì, di aver visto delle fatture intestate alla sig.ra Pt_1 rovenienti dallo studio dentistico del dott. che corrispondono in parte agli interventi Pt_1 CP_2 eseguiti all'arcata superiore e la terza riguarda l'arcata inferiore”
La predetta testimonianza, oltre a non validare nulla in ordine alle allegazioni attoree, si fonda, per larga parte, non su conoscenza diretta dei fatti di causa ma si innesta su dichiarazioni e/o informazioni ex latere actoris;
dichiarazioni alle quali la giurisprudenza notoriamente non ancòra nessun valore probatorio in assenza di altri elementi da valorizzare a riscontro.
In questo senso vedasi la massima di seguito riportata: “La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità.” Sez. 2, Sentenza n. 18352 del
31/07/2013 (Rv. 627364 - 01).
Nel caso in scrutinio non vi è alcun principio di prova a discapito di quanto sostenuto nell'atto introduttivo.
Assente la prova del contratto e del consenso infomrato, della delega ai professionisti e CP_6
(non sono note nemmeno le generalità), dei compensi erogati e delle prestazioni Per_1 eseguite, delle tempistiche di detti interventi;
non va sottaciuto infatti che la sig.ra si è Pt_1 sottoposta a plurimi interventi, stratificatesi nel tempo e non sono nemmeno attribuibili ai singoli professionisti i vari interventi che sono stati asseritamente eseguiti.
Ad ulteriore conferma dell'assai lacunoso quadro probatorio sopra descritto va evidenziato che non
è provato nemmeno che la compagnia assicurativa del Dott. abbia effettivamente istruito il CP_2 sinistro, né che sia stato erogato un indennizzo.
In ultimo non pare accoglibile nemmeno la richiesta di esibizione della asserita documentazione medica in disponibilità al convenuto.
E' principio notorio che lo strumento processuale dell'istanza ex art. 210 c.p.c. secondo il costante orientamento della Suprema Corte integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011). In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice. Nella specie trattandosi di asserita documentazione sanitaria, contenente peraltro informazioni sensibili del paziente nulla avrebbe impedito alla stessa di richiederla al medico (non vi è prova che sia stata richiesta) e appare opinabile che parte attrice non abbia conservato nulla della documentazione sanitaria che riguarda le prestazioni eseguite.
L'istanza formulata dunque non è accoglibile atteso che oltre che generica (si parla di referti senza precisazione alcuna) la documentazione di cui si domanda l'esibizione poteva essere ottenuta con un'ordinaria istanza da rivolgere allo studio dentistico, non potendo lo strumento in parola essere suppletivo dell'inerzia di una parte.
Concludendo nel ragionamento occorre avere a mente che la contumacia del convenuto non supplisce all'onere probatorio che grava su chi introduce l'azione: “la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 1648 del 02/03/1996 (Rv. 496107 - 01)
Per le surriferite ragioni le domande di parte attrice debbono essere integralmente rigettate.
Nulla in punto spese essendo la parte vittoriosa contumace. (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza n. 20869/17; depositata il 6 settembre).
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1294/2022 R.G., così provvede:
a) RIGETTA la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in motivazione b) NULLA in punto spese
Così deciso in Ivrea, il 01.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)