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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2324 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti Mario Mancino e Salvatore
Raucci ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Persico giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n°
02820219005355654000, ricevuta il 22.02.2022, ha proposto opposizione contro l'avviso di addebito n. 32820120001979213000 ad essa sotteso, relativo a contributi IVS anni
2006-2007, asseritamente notificato il 30.06.2012. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'omessa notifica del titolo impugnato e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione CP_ dei crediti azionati dall' , formulando altresì plurimi rilievi sulla correttezza della procedura seguita dal Concessionario della riscossione.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendone variamente l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Ciò posto, poiché l'intimazione contro cui la ricorrente reagisce prelude all'esecuzione forzata, l'azione che ha promosso integra opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui involge le questioni concernenti la regolarità della procedura esecutiva, con la conseguenza che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti a quest'ultima dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
(nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l.
n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni).
Sicché l'opposizione, essendo stata proposta il 30.03.2022, ossia oltre il predetto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il
22.02.2022), deve ritenersi in parte qua inammissibile.
Cionondimeno, giova osservare che la giurisprudenza ha chiarito, riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo, e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito.
L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica, il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (cfr. Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010).
In altre parole, l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione, che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella.
CP_ Ebbene – tornando al caso di specie – l , confermando l'assunto attoreo, non ha fornito prova dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito n°
32820120001979213000 nella data riportata dall'impugnato atto di intimazione, ossia il
30.06.2012.
È quindi fondata l'eccezione di prescrizione del credito per contributi IVS anni 2006-2007 tempestivamente formulata dal ricorrente, giacché il termine di prescrizione quinquennale del credito relativo a dette annualità era ormai interamente decorso alla data di emissione dell'intimazione di pagamento del 22.02.2022, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo intermedio: non vi è prova, infatti, che il procedimento notificatorio della precedente intimazione di pagamento datata 21.10.2016 si sia regolarmente concluso (cfr. produz.
A.d.E.R.); fermo restando che a quella data i contributi IVS 2006-2007 erano già interamente prescritti.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contestati dall'opponente nei CP_ confronti dell' e l'annullamento dell'avviso di addebito n° 32820120001979213000 sotteso all'intimazione di pagamento opposta.
L'inammissibilità delle censure per vizi formali giustifica, comunque, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Annulla l'avviso di addebito n° 32820120001979213000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese. S.M.C.V., 30.04.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino