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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16737 R. G. per l'anno 2021 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Ferdinando Gelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli alla Traversa Maroder n. 3;
-ricorrente-
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
l' , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55;
-resistente- Oggetto: Ricostruzione carriera;
differenze retributive.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26 dicembre 2023 , la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del Controparte_2 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Assistente amministrativo
[...] di ruolo presso l'istituto statale “Elsa Morante” di Napoli dall'anno scolastico 2013/2014 e di prestare attualmente servizio presso la Scuola Media Statale Viale delle Acacie - Napoli;
- di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, prima dell'immissione in ruolo, in virtù di plurimi e continuativi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Cont per periodi indicati analiticamente in sede di ricorso, svolgendo le medesime mansioni svolte dai colleghi di ruolo;
- di aver visto riconosciuto, con decreto prot. n. 4811 del 25.08.2016 del D.S. dell'Istituto "Romeo" di Casavatore il proprio inquadramento con un'anzianità, alla data del 01.09.2013, l'anzianità di anni 8 mesi 7 e giorni 2 mentre la residua anzianità pre-ruolo di anni 1 mesi 11 giorni 17 è stata considerata utile a soli fini economici;
- di essere stata collocata, per effetto di tale inquadramento, nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal mese di gennaio
2015 ed in quella corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni di cui alle tabelle retributive del CCNL Scuola solo a partire dal gennaio 2021, laddove in base
1 all'anzianità maturata, valutata per intero a fini giuridici ed economici, ne avrebbe avuto diritto sin dal mese di febbraio 2019;.
- di aver subito una disparità di trattamento retributivo rispetto a quei dipendenti che abbiano maturato la medesima anzianità di servizio esclusivamente in virtù di contratti di lavoro a tempo indeterminato svolgendo identiche mansioni.
Ciò premesso, lamentando l'illegittimità della anzianità riconosciuta con ricaduta sulle differenze economiche maturate dal febbraio 2019 , derivante da un inesatto computo degli anni pre-ruolo, non calcolati per intero nonché il mancato allineamento stipendiale ai dipendenti di ruolo con uguale progressione economica nonostante l'identità dei compiti, ha invocato, altresì, l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'accordo sindacale del 4 agosto 2011 .
Dolendosi del trattamento discriminatorio in violazione della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato ha ampiamente argomentato in diritto concludendo che fosse accertato e dichiarato:
a) il diritto a vedersi valutare per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo;
b) il diritto a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni quantomeno sin dal mese di febbraio 2019;
c) per l'effetto, venisse condannata la P.A. al pagamento in suo favore della somma di € 2.781,75 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli credito al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto, nel costituirsi tempestivamente CP_1 ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, in via principale l'infondatezza della domanda attorea. Infine, in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle differente retributive anteriori al 2018 col favore delle spese.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa mediante sentenza, previo deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento secondo quanto appresso. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Invero, quest'ultima sussiste considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del
2 personale dipendente del MIM che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio , trasponibile all'evidenza anche al personale ATA, secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. ...(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto ... è sufficiente richiamare il contenuto degli artt.
34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina
e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.
9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, i Dirigenti preposti alle singole Cont Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è CP_1 responsabile (cfr. Trib. Napoli n. 2454/2020).
Venendo al merito, si osserva che la vicenda lavorativa della ricorrente è quella di una dipendente, appartenente al personale ATA, stabilizzata dal 1.9.2014, con una pregressa attività lavorativa pre-ruolo, in virtù di contratti a termine, susseguitisi dal
08.01.2001 al 31.08.2013.
In fatto è provato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine per i periodi dedotti ed è stata stabilizzata dal 01.09.2014, all'esito del positivo esperimento dell'anno di prova.
Le spetta, pertanto, la medesima progressione economica riconosciuta al personale della scuola a tempo indeterminato.
3 Per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio effettivamente reso anche con contratto a termine, ai fini dell'attribuzione della progressione stipendiale, parte ricorrente ha maturato il diritto a percepire le differenze retributive maturate cumulando i periodi di lavoro pre-ruolo.
In particolare, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire la differenze economiche correlate alla esatta posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni quantomeno sin dal mese di febbraio 2019 e non già a decorrere dal gennaio 2021.
Sotto il profilo economico, il trattamento economico fondamentale del personale
ATA (così come del personale docente) è stato articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione era legata all'anzianità di servizio che sono rimaste divise in sette fasce (c.d. gradoni) sino all'entrata in vigore del CCNL del 4 agosto
2011 che le ha ridotte al numero di sei: 1) 0-8 anni che ha assorbito le previgenti due fasce da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni;
2) 9-14 anni;
3) 15-20 anni;
4) 21-27 anni;
5) 28-
35 anni;
6) da 35 anni in poi. È altresì noto, che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare,
“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria precedente Persona_1 giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo
4 determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. La Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha
5 richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha soggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_5 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi
6 interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come
«ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. È incontestato fra le parti che alla ricorrente collaboratore scolastico assunta ripetutamente a tempo determinato sino al settembre 2014, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL
1994/1998 ( art. 53) secondo cui al personale ATA non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione; nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Al contrario, il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
La Corte di Giustizia ha ribadito il proprio orientamento con ordinanza del 4.9.2014
(causa C-152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e Parte_2 sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dalla ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, deriva il diritto alle differenze stipendiali maturate in relazione al periodo di causa in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli
7 effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
Sul punto la Corte Suprema ha statuito che "in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, del D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass. 28 novembre 2019, n.
31150);
Da quanto detto consegue, altresì, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Sulla scorta delle risultanze del processo, va riconosciuto per intero l'effettivo servizio non di ruolo prestato. Deve pertanto riconoscersi l'intera anzianità̀ ai fini giuridici ed economici considerando l'effettivo servizio prestato ai fini del computo.
Il conteggio delle differenze retributive, operato da parte ricorrente, maturate a far data dal febbraio 2019 merita essere integralmente recepito anche perché non fatto oggetto di specifica contestazione di natura contabile;
ne segue la reiezione dell'eccezione di prescrizione proposta da parte resistente in ordine alle differenze retributive maturate in data anteriore all'anno 2018, periodo non domandato.
Sul punto, si rileva risolutivo evidenziare che la ricorrente ha opportunamente azionato crediti retributivi far data dall'anno 2019, rispetto ai quali il corso della prescrizione risulta interrotto da un atto di messa in mora stragiudiziale notificato in data 21.12.2023.
Il va pertanto condannato , per la causale sin qui esposta , al pagamento in CP_1 favore delle ricorrente dell'importo di € € 2.781,75 . Su tale somma spettano gli interessi da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724 del 1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione secondo i valori medi tenendo conto della natura seriale della causa , con esclusione della fase di discussione che è mancata per la trattazione cartolare.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
8 -accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato intercorsi dal'8.1.2001 fino all'immissione in ruolo;
-accerta il diritto della ricorrente al collocamento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con decorrenza dal febbraio 2019;
-per l'effetto condanna, il MIM. al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 2.781,75 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli credito al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate in CP_3 complessivi euro 1.700,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 31.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Eleonora
Arciello
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16737 R. G. per l'anno 2021 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Ferdinando Gelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli alla Traversa Maroder n. 3;
-ricorrente-
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
l' , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55;
-resistente- Oggetto: Ricostruzione carriera;
differenze retributive.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26 dicembre 2023 , la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del Controparte_2 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Assistente amministrativo
[...] di ruolo presso l'istituto statale “Elsa Morante” di Napoli dall'anno scolastico 2013/2014 e di prestare attualmente servizio presso la Scuola Media Statale Viale delle Acacie - Napoli;
- di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, prima dell'immissione in ruolo, in virtù di plurimi e continuativi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Cont per periodi indicati analiticamente in sede di ricorso, svolgendo le medesime mansioni svolte dai colleghi di ruolo;
- di aver visto riconosciuto, con decreto prot. n. 4811 del 25.08.2016 del D.S. dell'Istituto "Romeo" di Casavatore il proprio inquadramento con un'anzianità, alla data del 01.09.2013, l'anzianità di anni 8 mesi 7 e giorni 2 mentre la residua anzianità pre-ruolo di anni 1 mesi 11 giorni 17 è stata considerata utile a soli fini economici;
- di essere stata collocata, per effetto di tale inquadramento, nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal mese di gennaio
2015 ed in quella corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni di cui alle tabelle retributive del CCNL Scuola solo a partire dal gennaio 2021, laddove in base
1 all'anzianità maturata, valutata per intero a fini giuridici ed economici, ne avrebbe avuto diritto sin dal mese di febbraio 2019;.
- di aver subito una disparità di trattamento retributivo rispetto a quei dipendenti che abbiano maturato la medesima anzianità di servizio esclusivamente in virtù di contratti di lavoro a tempo indeterminato svolgendo identiche mansioni.
Ciò premesso, lamentando l'illegittimità della anzianità riconosciuta con ricaduta sulle differenze economiche maturate dal febbraio 2019 , derivante da un inesatto computo degli anni pre-ruolo, non calcolati per intero nonché il mancato allineamento stipendiale ai dipendenti di ruolo con uguale progressione economica nonostante l'identità dei compiti, ha invocato, altresì, l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'accordo sindacale del 4 agosto 2011 .
Dolendosi del trattamento discriminatorio in violazione della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato ha ampiamente argomentato in diritto concludendo che fosse accertato e dichiarato:
a) il diritto a vedersi valutare per intero tutto il servizio maturato con contratti a termine quale servizio utile a fini giuridici ed economici ai fini del suo inquadramento retributivo come dipendente di ruolo;
b) il diritto a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni quantomeno sin dal mese di febbraio 2019;
c) per l'effetto, venisse condannata la P.A. al pagamento in suo favore della somma di € 2.781,75 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli credito al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto, nel costituirsi tempestivamente CP_1 ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, in via principale l'infondatezza della domanda attorea. Infine, in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle differente retributive anteriori al 2018 col favore delle spese.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa mediante sentenza, previo deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento secondo quanto appresso. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Invero, quest'ultima sussiste considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del
2 personale dipendente del MIM che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio , trasponibile all'evidenza anche al personale ATA, secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. ...(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto ... è sufficiente richiamare il contenuto degli artt.
34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina
e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.
9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, i Dirigenti preposti alle singole Cont Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è CP_1 responsabile (cfr. Trib. Napoli n. 2454/2020).
Venendo al merito, si osserva che la vicenda lavorativa della ricorrente è quella di una dipendente, appartenente al personale ATA, stabilizzata dal 1.9.2014, con una pregressa attività lavorativa pre-ruolo, in virtù di contratti a termine, susseguitisi dal
08.01.2001 al 31.08.2013.
In fatto è provato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine per i periodi dedotti ed è stata stabilizzata dal 01.09.2014, all'esito del positivo esperimento dell'anno di prova.
Le spetta, pertanto, la medesima progressione economica riconosciuta al personale della scuola a tempo indeterminato.
3 Per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio effettivamente reso anche con contratto a termine, ai fini dell'attribuzione della progressione stipendiale, parte ricorrente ha maturato il diritto a percepire le differenze retributive maturate cumulando i periodi di lavoro pre-ruolo.
In particolare, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire la differenze economiche correlate alla esatta posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni quantomeno sin dal mese di febbraio 2019 e non già a decorrere dal gennaio 2021.
Sotto il profilo economico, il trattamento economico fondamentale del personale
ATA (così come del personale docente) è stato articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione era legata all'anzianità di servizio che sono rimaste divise in sette fasce (c.d. gradoni) sino all'entrata in vigore del CCNL del 4 agosto
2011 che le ha ridotte al numero di sei: 1) 0-8 anni che ha assorbito le previgenti due fasce da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni;
2) 9-14 anni;
3) 15-20 anni;
4) 21-27 anni;
5) 28-
35 anni;
6) da 35 anni in poi. È altresì noto, che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare,
“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria precedente Persona_1 giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo
4 determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. La Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha
5 richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha soggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_5 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi
6 interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come
«ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. È incontestato fra le parti che alla ricorrente collaboratore scolastico assunta ripetutamente a tempo determinato sino al settembre 2014, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL
1994/1998 ( art. 53) secondo cui al personale ATA non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione; nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Al contrario, il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
La Corte di Giustizia ha ribadito il proprio orientamento con ordinanza del 4.9.2014
(causa C-152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e Parte_2 sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dalla ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, deriva il diritto alle differenze stipendiali maturate in relazione al periodo di causa in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli
7 effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
Sul punto la Corte Suprema ha statuito che "in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, del D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass. 28 novembre 2019, n.
31150);
Da quanto detto consegue, altresì, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Sulla scorta delle risultanze del processo, va riconosciuto per intero l'effettivo servizio non di ruolo prestato. Deve pertanto riconoscersi l'intera anzianità̀ ai fini giuridici ed economici considerando l'effettivo servizio prestato ai fini del computo.
Il conteggio delle differenze retributive, operato da parte ricorrente, maturate a far data dal febbraio 2019 merita essere integralmente recepito anche perché non fatto oggetto di specifica contestazione di natura contabile;
ne segue la reiezione dell'eccezione di prescrizione proposta da parte resistente in ordine alle differenze retributive maturate in data anteriore all'anno 2018, periodo non domandato.
Sul punto, si rileva risolutivo evidenziare che la ricorrente ha opportunamente azionato crediti retributivi far data dall'anno 2019, rispetto ai quali il corso della prescrizione risulta interrotto da un atto di messa in mora stragiudiziale notificato in data 21.12.2023.
Il va pertanto condannato , per la causale sin qui esposta , al pagamento in CP_1 favore delle ricorrente dell'importo di € € 2.781,75 . Su tale somma spettano gli interessi da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724 del 1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione secondo i valori medi tenendo conto della natura seriale della causa , con esclusione della fase di discussione che è mancata per la trattazione cartolare.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
8 -accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato intercorsi dal'8.1.2001 fino all'immissione in ruolo;
-accerta il diritto della ricorrente al collocamento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con decorrenza dal febbraio 2019;
-per l'effetto condanna, il MIM. al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 2.781,75 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli credito al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate in CP_3 complessivi euro 1.700,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 31.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Eleonora
Arciello
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