Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 630
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1954
Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1954-55, sono autorizzate le seguenti spese:
lire 100.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
lire 10.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
lire 130.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione, e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 50.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;
lire 15.900.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglierica, motorizzazione e genio militare;
lire 31.700.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento dei personale dell'Esercito;
lire 2.700.000.000 per il potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi e armamenti navali, delle telecomunicazioni, delle basi e delle difese;
lire 1.400.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento del personale della Marina;
lire 11.610.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici della Aeronautica militare, costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;
lire 18.690.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento del personale dell'Aeronautica;
lire 427.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dei Carabinieri, armi e munizioni, motorizzazione e genio;
lire 903.000.000 per il potenziamento e scorte dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento dei Carabinieri;
lire 100.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito;
lire 1.000.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale.
Entrata in vigore il 29 agosto 1954