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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2023
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 promossa con ricorso in appello depositato il 25.1.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAMONTI VINICIO Parte_1 C.F._1
( ) Indirizzo Telematico C.F._2
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONADIES MASSIMO, dell'avv. CICCOLA CP_1 P.IVA_1
MANUELA ( ) dell'avv. CORSALINI GUGLIELMO ( C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato in C/O VIA PIAVE N.25 60100 ANCONA CP_1
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro n° 309/2022 del
15.12.2022 e depositata in pari data, e notificata il 12.01.2023
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, respingeva la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'aggravamento degli esiti ritenuti conseguenti e connessi alla malattia professionale a suo tempo denunciata in data 02.01.2015 per “ernia discale L5-S1”, già riconosciuta in precedente giudizio con Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro n. 337/2017, e liquidata dall'Istituto con pagina 1 di 4 un gradiente invalidante nella misura del 10% ex D.lgs. 38/2000.
La sentenza giungeva a tale conclusione, ritenendo condivisibili le conclusioni espresse dal
C.T.U. Dott. , avvalsosi anche dell'ausilio di uno specialista neurologo, che Persona_1 escludeva che il pur riscontrabile aggravamento della malattia, verificatosi dal 2017 all'epoca della perizia, potesse ritenersi correlato con l'attività lavorativa svolta.
Avverso tale sentenza interpone appello il lamentando l'infondatezza della stessa in Pt_1 fatto ed in diritto in quanto il Giudice: “a) Ha erroneamente interpretato e valutato le carte processuali
e tutta la documentazione clinica e medico-legale prodotta, senza verificare, nonostante le numerose evidenze, la loro attendibilità, quindi le diverse valutazioni del caso al fine di ritenere il documentato aggravamento riconducibile alle lavorazioni svolte;
b) Non ha provveduto come richiesto al rinnovo della CTU Medica, nonostante fossero state avanzate documentate ed attendibili contestazioni tali da renderlo doveroso;
c) Non ha infine ben motivato il rigetto della domanda, adagiandosi acriticamente su una CTU contraddittoria e lacunosa, priva di quel rigorismo obiettivo proprio del Metodo medico- legale atta a renderla idonea ad essere posta a fondamento della Sentenza di primo grado” Resiste in giudizio l'appellato , ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, anche alla luce dei risultati della nuova perizia disposta in questo grado, si appalesa infondato.
Si premette che la sentenza di primo grado ha respinto la domanda del ricorrente sulla Pt_1 scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU dott. il quale, premesse le attività di lavoro Persona_1 del medesimo quale orologiaio nei periodi 1989 – 2005 e dal 2013 ad oggi e di autista soccorritore CRI negli anni 2006 – 2013, aveva espresso motivati dubbi ed incertezze sulla eziopatogenesi dell'affezione
(spondilodiscoartrosi in stenosi canale lombare? Polineuropatia o neuropatia motoria multifocale?
Malattia geneticamente determinata).
Al era stata, infatti, riconosciuta, in via giudiziale, una malattia professionale per Pt_1 sofferenza neurogena L5-S1 dx da sovraccarico biomeccanico (senza, tuttavia, che fossero fornite argomentazioni nella CTU giudiziale nel merito del rischio specifico in lavoratore che dal 2008 sarebbe stato esonerato dalla movimentazione di pazienti barellati). In particolare, veniva riferito dal lavoratore un infortunio lavorativo incorso nel 2007 (citato anche nei documenti ) potenzialmente dotato di CP_1 rilevante “vis lesiva” che avrebbe potuto, qualora effettivamente dotato di rilevante idoneità lesiva del mezzo, aver determinato la progressione clinica di patologia già esordita nel 2004 con radicolopatia L5 dx e monoparesi crurale dx.
Tuttavia, il CTU di primo grado, pur avendo accertato in capo a “un complesso Parte_1 quadro clinico neurologico caratterizzato da grave deficit motorio degli arti inferiori”, ossia una condizione clinica aggravata rispetto alla fase amministrativa ed anche del precedente Giudizio terminato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno (n. 317/2017), aveva affermato che di tale quadro patologico “la documentazione sanitaria disponibile non consente di ravvisare un'eziopatogenesi univoca”, con conseguente “impossibilità di dimostrare la correlazione causale/concausale dell'intervenuto aggravamento con l'attività di lavoro a suo tempo ritenuta a rischio di sovraccarico biomeccanico per il rachide lombare”.
pagina 2 di 4 Alla luce della situazione di incertezza manifestata dal perito nominato in primo grado e alla luce della gravità del quadro patologico in capo all'appellante, che appariva costretto su sedia a rotelle, il Collegio disponeva il rinnovo della CTU, nominando il dott. . Persona_2
Ebbene, anche tale perito, dopo avere rilevato in capo al periziando una “deambulazione steppante bilateralmente possibile con doppio appoggio a piccoli passi, difficoltosa;
cambi posturali possibili solo con doppio appoggio. Ipotrofia muscolare AAII con deficit di forza, riflessi rotulei assenti”, ha concluso che “in riferimento alla denunciata MP 02/01/2015 “ernia discale L5-S1”, l'aggravamento della patologia lombare con risentimento neurologico arti inferiori non può essere Cont correlata causalmente né concausalmente alla riconosciuta in quanto a decorrere dal 2008
(esonero trasbordo pazienti) e dal 2013 (mancato rinnovo incarico autista ambulanze), il Sig. Pt_1 non è stato sottoposto a sovraccarico biomeccanico del rachide lombare”. Ebbene, pur nell'estrema laconicità dell'apparato motivazionale della perizia, deve ritenersi che le conclusioni adottate, confermative di quelle assunte in primo grado, siano sostanzialmente condivisibili.
Non può, infatti, non rimarcarsi la particolarità della vicenda sanitaria e giudiziaria che ha interessato il il quale, sulla scorta di un infortunio sul lavoro del gennaio 2007 cui seguiva Pt_1 intervento per discectomia per ernia discale L5-S1 nel maggio 2007 (documentazione non versata in atti Cont ma risultante dalla CTU nel procedimento che portava al riconoscimento della , presentava solo nel
2015 domanda di riconoscimento della malattia professionale, allorquando il rischio da sovraccarico biomeccanico era già cessato dal 2008, ottenendo un riconoscimento giudiziale nel 2017.
Da allora le condizioni cliniche si sono certamente aggravate ma, in considerazione della lacunosità del giudizio legale espresso nel 2015 e dell'assenza di rischio già dal 2008, appare condivisibile la difficoltà, dal punto di vista medico legale, manifestata dai CTU di primo e secondo grado, nel ravvisare la riconducibilità di tale aggravamento allo svolgimento dell'attività lavorativa. D'altronde, se come emerge dalla consulenza neurologica disposta in primo grado, senza che vi sia stata alcuna smentita da parte del CTP, il ricorrente, già nel 2004, ossia prima dell'inizio dell'attività lavorativa come autista soccorritore, era affetto da radicolopatia cronica S1 dx e monoparesi crurale, non si vede come il peggioramento del quadro clinico riscontrato sulla persona del sig. Parte_1 possa ritenersi correlabile alla malattia professionale già riconosciuta, quando il rischio da sovraccarico biomeccanico è cessato quasi dieci anni prima.
In sostanza, le conseguenze di tale situazione di deficit probatorio non possono che ricadere sull'assicurato sul quale grave l'onere della prova,.
Ad ogni modo, per completezza, questo Collegio riteneva necessario chiamare il nominato CTU
a chiarimenti al fine di chiarire “se, al di là della cessazione dei fattori di rischio (peraltro, già da epoca precedente al riconoscimento della malattia professionale), le attuali condizioni di salute del periziato costituiscano, dal punto di vista medico-legale, una naturale evoluzione della patologia professionale
(ovvero siano conseguenza di un fattore indipendente ed autonomo rispetto a questa)”.
Ebbene, il CTU dott. ha ribadito “che le attuali condizioni di salute del Periziato Persona_2 non costituiscono una naturale evoluzione della patologia professionale risultando correlate alla polineuropatia ed alla riduzione del canale lombo-sacrale NON causalmente o concausalmente correlate alla MP”.
Gli esiti sostanzialmente conformi delle perizie d'ufficio di primo e secondo grado conducono al pagina 3 di 4 rigetto dell'appello. Considerate le condizioni reddituali dichiarate, l'appellante va dichiarato esonerato dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. C.p.c.. Le spese della CTU vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Esonera l'appellante dal pagamento delle spese di lite;
• Pone le spese della CTU a carico dell' come liquidate con separato decreto;
CP_1
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 9 gennaio 2025
Il Giudice applicato est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 promossa con ricorso in appello depositato il 25.1.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAMONTI VINICIO Parte_1 C.F._1
( ) Indirizzo Telematico C.F._2
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONADIES MASSIMO, dell'avv. CICCOLA CP_1 P.IVA_1
MANUELA ( ) dell'avv. CORSALINI GUGLIELMO ( C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato in C/O VIA PIAVE N.25 60100 ANCONA CP_1
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro n° 309/2022 del
15.12.2022 e depositata in pari data, e notificata il 12.01.2023
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, respingeva la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'aggravamento degli esiti ritenuti conseguenti e connessi alla malattia professionale a suo tempo denunciata in data 02.01.2015 per “ernia discale L5-S1”, già riconosciuta in precedente giudizio con Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro n. 337/2017, e liquidata dall'Istituto con pagina 1 di 4 un gradiente invalidante nella misura del 10% ex D.lgs. 38/2000.
La sentenza giungeva a tale conclusione, ritenendo condivisibili le conclusioni espresse dal
C.T.U. Dott. , avvalsosi anche dell'ausilio di uno specialista neurologo, che Persona_1 escludeva che il pur riscontrabile aggravamento della malattia, verificatosi dal 2017 all'epoca della perizia, potesse ritenersi correlato con l'attività lavorativa svolta.
Avverso tale sentenza interpone appello il lamentando l'infondatezza della stessa in Pt_1 fatto ed in diritto in quanto il Giudice: “a) Ha erroneamente interpretato e valutato le carte processuali
e tutta la documentazione clinica e medico-legale prodotta, senza verificare, nonostante le numerose evidenze, la loro attendibilità, quindi le diverse valutazioni del caso al fine di ritenere il documentato aggravamento riconducibile alle lavorazioni svolte;
b) Non ha provveduto come richiesto al rinnovo della CTU Medica, nonostante fossero state avanzate documentate ed attendibili contestazioni tali da renderlo doveroso;
c) Non ha infine ben motivato il rigetto della domanda, adagiandosi acriticamente su una CTU contraddittoria e lacunosa, priva di quel rigorismo obiettivo proprio del Metodo medico- legale atta a renderla idonea ad essere posta a fondamento della Sentenza di primo grado” Resiste in giudizio l'appellato , ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, anche alla luce dei risultati della nuova perizia disposta in questo grado, si appalesa infondato.
Si premette che la sentenza di primo grado ha respinto la domanda del ricorrente sulla Pt_1 scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU dott. il quale, premesse le attività di lavoro Persona_1 del medesimo quale orologiaio nei periodi 1989 – 2005 e dal 2013 ad oggi e di autista soccorritore CRI negli anni 2006 – 2013, aveva espresso motivati dubbi ed incertezze sulla eziopatogenesi dell'affezione
(spondilodiscoartrosi in stenosi canale lombare? Polineuropatia o neuropatia motoria multifocale?
Malattia geneticamente determinata).
Al era stata, infatti, riconosciuta, in via giudiziale, una malattia professionale per Pt_1 sofferenza neurogena L5-S1 dx da sovraccarico biomeccanico (senza, tuttavia, che fossero fornite argomentazioni nella CTU giudiziale nel merito del rischio specifico in lavoratore che dal 2008 sarebbe stato esonerato dalla movimentazione di pazienti barellati). In particolare, veniva riferito dal lavoratore un infortunio lavorativo incorso nel 2007 (citato anche nei documenti ) potenzialmente dotato di CP_1 rilevante “vis lesiva” che avrebbe potuto, qualora effettivamente dotato di rilevante idoneità lesiva del mezzo, aver determinato la progressione clinica di patologia già esordita nel 2004 con radicolopatia L5 dx e monoparesi crurale dx.
Tuttavia, il CTU di primo grado, pur avendo accertato in capo a “un complesso Parte_1 quadro clinico neurologico caratterizzato da grave deficit motorio degli arti inferiori”, ossia una condizione clinica aggravata rispetto alla fase amministrativa ed anche del precedente Giudizio terminato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno (n. 317/2017), aveva affermato che di tale quadro patologico “la documentazione sanitaria disponibile non consente di ravvisare un'eziopatogenesi univoca”, con conseguente “impossibilità di dimostrare la correlazione causale/concausale dell'intervenuto aggravamento con l'attività di lavoro a suo tempo ritenuta a rischio di sovraccarico biomeccanico per il rachide lombare”.
pagina 2 di 4 Alla luce della situazione di incertezza manifestata dal perito nominato in primo grado e alla luce della gravità del quadro patologico in capo all'appellante, che appariva costretto su sedia a rotelle, il Collegio disponeva il rinnovo della CTU, nominando il dott. . Persona_2
Ebbene, anche tale perito, dopo avere rilevato in capo al periziando una “deambulazione steppante bilateralmente possibile con doppio appoggio a piccoli passi, difficoltosa;
cambi posturali possibili solo con doppio appoggio. Ipotrofia muscolare AAII con deficit di forza, riflessi rotulei assenti”, ha concluso che “in riferimento alla denunciata MP 02/01/2015 “ernia discale L5-S1”, l'aggravamento della patologia lombare con risentimento neurologico arti inferiori non può essere Cont correlata causalmente né concausalmente alla riconosciuta in quanto a decorrere dal 2008
(esonero trasbordo pazienti) e dal 2013 (mancato rinnovo incarico autista ambulanze), il Sig. Pt_1 non è stato sottoposto a sovraccarico biomeccanico del rachide lombare”. Ebbene, pur nell'estrema laconicità dell'apparato motivazionale della perizia, deve ritenersi che le conclusioni adottate, confermative di quelle assunte in primo grado, siano sostanzialmente condivisibili.
Non può, infatti, non rimarcarsi la particolarità della vicenda sanitaria e giudiziaria che ha interessato il il quale, sulla scorta di un infortunio sul lavoro del gennaio 2007 cui seguiva Pt_1 intervento per discectomia per ernia discale L5-S1 nel maggio 2007 (documentazione non versata in atti Cont ma risultante dalla CTU nel procedimento che portava al riconoscimento della , presentava solo nel
2015 domanda di riconoscimento della malattia professionale, allorquando il rischio da sovraccarico biomeccanico era già cessato dal 2008, ottenendo un riconoscimento giudiziale nel 2017.
Da allora le condizioni cliniche si sono certamente aggravate ma, in considerazione della lacunosità del giudizio legale espresso nel 2015 e dell'assenza di rischio già dal 2008, appare condivisibile la difficoltà, dal punto di vista medico legale, manifestata dai CTU di primo e secondo grado, nel ravvisare la riconducibilità di tale aggravamento allo svolgimento dell'attività lavorativa. D'altronde, se come emerge dalla consulenza neurologica disposta in primo grado, senza che vi sia stata alcuna smentita da parte del CTP, il ricorrente, già nel 2004, ossia prima dell'inizio dell'attività lavorativa come autista soccorritore, era affetto da radicolopatia cronica S1 dx e monoparesi crurale, non si vede come il peggioramento del quadro clinico riscontrato sulla persona del sig. Parte_1 possa ritenersi correlabile alla malattia professionale già riconosciuta, quando il rischio da sovraccarico biomeccanico è cessato quasi dieci anni prima.
In sostanza, le conseguenze di tale situazione di deficit probatorio non possono che ricadere sull'assicurato sul quale grave l'onere della prova,.
Ad ogni modo, per completezza, questo Collegio riteneva necessario chiamare il nominato CTU
a chiarimenti al fine di chiarire “se, al di là della cessazione dei fattori di rischio (peraltro, già da epoca precedente al riconoscimento della malattia professionale), le attuali condizioni di salute del periziato costituiscano, dal punto di vista medico-legale, una naturale evoluzione della patologia professionale
(ovvero siano conseguenza di un fattore indipendente ed autonomo rispetto a questa)”.
Ebbene, il CTU dott. ha ribadito “che le attuali condizioni di salute del Periziato Persona_2 non costituiscono una naturale evoluzione della patologia professionale risultando correlate alla polineuropatia ed alla riduzione del canale lombo-sacrale NON causalmente o concausalmente correlate alla MP”.
Gli esiti sostanzialmente conformi delle perizie d'ufficio di primo e secondo grado conducono al pagina 3 di 4 rigetto dell'appello. Considerate le condizioni reddituali dichiarate, l'appellante va dichiarato esonerato dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. C.p.c.. Le spese della CTU vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Esonera l'appellante dal pagamento delle spese di lite;
• Pone le spese della CTU a carico dell' come liquidate con separato decreto;
CP_1
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 9 gennaio 2025
Il Giudice applicato est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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