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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1916/2022
R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. 1916/2022 promossa da:
(c.f. ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi Avv. Giacomo Cresci ed elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Ing. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Mariagiulia Giannoni ed elettivamente domiciliato come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1593/2022 del Tribunale di Firenze emessa in data 25.05.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 13.11.2024 comunicata il 14.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, ritenuta la fondatezza del presente appello, In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 cpc, e pertanto con essa revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, sussistendo altresì i requisiti del pregiudizio grave previsti dagli articoli 283 e 649 cpc per
l'adozione del provvedimento di sospensione;
Nel Merito, in accoglimento dei motivi di appello in narrativa esposti, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1593/2022 resa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento civile n. 10707/2019, pubblicata in data 25-05-2022 e notificata il 19.09.2022: in riforma totale o parziale della sentenza impugnata, previa sua sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 283 cpc, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: revocare/dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti di cui all'art.
633 cpc, stante la non esigibilità del credito azionato, trattandosi di scrittura privata prevedente una condizione (sospensiva) non verificatasi, come evidenziato negli scritti difensivi in atti (mancata vendita di bene immobile, peraltro derivante dalla eccessività della stima fatta dall'ing. circa il valore del bene CP_1 immobile da porre in vendita), trattandosi peraltro di credito non dovuto per come richiesto, in considerazione sia dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc che del concorso determinante del creditore, idoneo ex art. 1227 c.c. ad escludere l'asserita esistenza ed esigibilità del credito. - in ogni caso revocare il decreto poiché concesso e richiesto per un importo superiore a quello dovuto, stante l'applicazione di interessi non dovuti e comunque di un saggio d'interessi superiore a quello legale, non previsto e non applicabile nelle richieste ai privati, trattandosi di somma d'ingente importo che allo stato attuale raggiunge importi ragguardevoli, intimata sine titulo e contra legem, che incide sul totale richiesto per oltre il 35%, con conseguente accertamento e declaratoria della non debenza delle somme portate dal titolo notificato, in quanto non dovute nell'importo precettato e comunque non dovute per l'inadempimento del creditore, oltre che non esigibili per mancata vendita degli immobili, riportandosi in ogni caso a quanto dedotto nelle memorie depositate ex art. 183, comma sesto, cpc, in particolare la prima e la terza memoria. - In via riconvenzionale, dichiarare il diritto degli opponenti al risarcimento del danno cagionato dall'attività svolta dall'ing. e precisamente il non corretto adempimento della prestazione CP_1 di stima del valore degli immobili da dismettere ai fini del reperimento delle somme necessarie per dar luogo al saldo dei debiti e spettanze professionali, di cui agli artt. 3 e 4 della scrittura privata ottobre
2012, risultando per tabulas (doc. 6 e doc. 8) sia la stima dell'ing. che quella attribuita dal perito CP_1 nominato dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, con condanna al ristoro del pregiudizio sofferto, per equivalente monetario, quantificato nell'importo di Euro 80.000,00 o quella maggiore o minore somma accertata e di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo. Sotto tale profilo, infatti, si segnala che oltre al dato documentale comprovante l'erronea stima del bene attribuita dall'ing. v'è l'ulteriore dato sopravvenuto relativo all'avvenuta aggiudicazione nelle more del CP_1 presente giudizio e precisamente nel mese di dicembre 2021, di uno dei due lotti posti in esecuzione immobiliare, con conseguente definitiva perdita da parte degli opponenti del relativo valore economico del cespite immobiliare, il cui valore è di Euro 114.000,00, che dunque rende pianamente congrua la richiesta di condanna per la somma così come formulata con l'atto introduttivo di opposizione con domanda riconvenzionale. - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, evidenziando che non è stato possibile aderire alla proposta conciliativa, stante l'importo ivi indicato coincidente con
l'esatto totale dell'importo in linea capitale del credito opposto.”
Per parte appellata: “Voglia Codesta Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e deduzione,- rigettare l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1593 del 2022, confermando ogni statuizione contenuta nella detta e per l'effetto il rigetto dell'opposizione al D. Ingiuntivo
n. 1892/2019 e la sua conferma;
- la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulla somma
a capitale di 134.500 Euro a partire dalla messa in mora del debitore ex art. 1229 del c.c. , ovvero dal
16.03.2016; il rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 e 1227 Cc;
il rigetto della domanda riconvenzionale volta alla condanna per il risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- condannare
l'opponente ex art. 96 cpc. Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri ed Parte_1 [...]
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1593/2022 con la quale il Parte_2
Tribunale di Firenze, previo riconoscimento del diritto al compenso per la propria attività professionale in capo all'ing. ha rigettato la loro opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 1892/2019, emesso dal Tribunale di Firenze in favore del professionista, nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento, proposta sempre dagli opponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il credito azionato in via monitoria dall'ing. in base alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa in CP_1 data 20 ottobre 2012, nella quale i signori si riconoscevano debitori della Parte_1 somma € 134.500,00 in favore del ricorrente, quale compenso a questi spettante per l'opera professionale svolta negli anni 1990-2010, (stabilendone le modalità di pagamento in 4 rate, da evadere rispettivamente entro il 30.03.2013, il 31.12.2013, il 30.04.2014 ed il
30.09.2014), importo oggetto del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale ha poi respinto la domanda riconvenzionale degli opponenti di risarcimento del danno da inadempimento, ritenendo mancanti le necessarie allegazioni e prove.
Avverso siffatta decisione gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi:
1. erroneità della valutazione del giudice di primo grado in ordine alla non esigibilità del credito – inadempimento del creditore e mancato avveramento della condizione apposta.
A sostegno del primo motivo le parti appellanti assumono che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere che “la previsione dell'eventuale pagamento anticipato delle singole rate alla stipula di un preliminare di vendita costituisce, dunque, nei rapporti obbligatori fra le parti, solo una possibilità di pagamento preventivo rispetto all'obbligo incondizionato per i sig.ri di pagare, in Parte_1 ogni caso, i suddetti importi alle scadenze prefissate”, sostenendo invece che il pagamento dell'importo di euro 134.500,00 fosse sottoposto alla condizione sospensiva (poi non verificatasi) della vendita di alcuni beni immobili di loro proprietà.
2. erroneità della sentenza appellata per omessa applicazione dell'art. 1460 c.c.
- sussistenza di condotta del creditore ex art. 1227 c.c. rilevante ai fini della maturazione del proprio credito.
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha escluso la fondatezza dell' eccezione attorea di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. riferita ad altro rapporto intercorso fra le parti e sempre regolato nella scrittura privata del 20 ottobre 2012, perché prive le due prestazioni di un “nesso di interdipendenza” (pag. 6 della sentenza), assumendo invece che il pagamento del compenso fosse collegato alla controprestazione di stima che l'Ing. avrebbe dovuto rendere, ai fine della CP_1 liquidazione del patrimonio immobiliare dei , per ottenere liquidità e saldare il Parte_1 debito riconosciuto in suo favore. Questi invece stimando in maniera eccessiva il valore degli immobili, avrebbe di fatto impedito loro di reperire degli acquirenti al fine di procurarsi le somme necessarie al pagamento del credito oggetto di ingiunzione.
3. erroneità della sentenza appellata per violazione di legge;
inapplicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 231/2002. in ogni caso erronea individuazione del dies a quo del computo degli interessi moratori.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'applicazione da parte del primo giudice degli interessi moratori al tasso legale previsto per le transazioni commerciali, invece che quelli indicati dalla lex specialis dettata in tema di onorari degli ingegneri vigente ratione temporis, errando comunque nell'individuazione del dies a quo, facendolo coincidere con la data della notifica dell'atto di messa in mora (15.3.2016) anziché con quella di deposito del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 1284 comma quarto c.c.
4. erroneità della sentenza appellata per mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Con il quarto motivo si impugna il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento proposta dagli attori, per difetto di prova.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'Ing. chiedendo la reiezione del CP_1 gravame in quanto infondato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 13.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025, allo scadere della concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Sulla esigibilità del credito
Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, interpretando la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20.10.2012 nel senso che il pagamento dell'importo di euro 134.500,00, dovuto al professionista per le prestazioni già rese dallo stesso negli anni 1990-2010, non fosse sottoposto ad alcuna condizione sospensiva e la previsione di una rateizzazione del pagamento al momento della stipula di contratti preliminare di vendita con terzi da parte dei debitori, costituisse, nei rapporti obbligatori fra le parti, solo una possibilità di adempimento rispetto all'obbligo incondizionato per i sig.ri di pagare, in ogni Parte_1 caso, i suddetti importi alle scadenze prefissate.
In particolare, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado, limitandosi alla lettura del solo art. 6 della scrittura privata, non abbia inteso la reale volontà delle parti, ovvero che l'adempimento della loro prestazione fosse sottoposta alla condizione sospensiva rappresentata dalla loro sottoscrizione di preliminari di compravendita.
Si riporta la parte della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale affronta le questioni riproposte con il primo motivo di appello:
“Il credito vantato in via monitoria trova fondamento nella scrittura del 20 ottobre 2012 (cfr. doc.1 fasc. parte opposta), la quale all'art.6 reca il riconoscimento, da parte degli odierni attori ,di un credito di
134.500 Euro in favore del per le prestazioni già svolte dallo stesso – negli anni 1990-2010 - CP_1 stabilendone le modalità di pagamento in 4 rate, da evadere rispettivamente entro il 30.03.2013, il
31.12.2013, il 30.04.2014 ed il 30.09.2014. Il tenore della disposizione appena menzionata è, d'altra parte, chiaro ed inequivoco:“ e riconoscono che le prestazioni Parte_2 Parte_1 professionali già svolte per loro conto dall'Ing. negli anni 1990/2010 sia direttamente, CP_1 sia attraverso il personale dello ammontano ad totali Euro 134.500, come da Parte_3 estratto conto già in loro possesso e che, detto importo, ritenuto congruo è interamente dovuto.
Il pagamento sarà rateizzato con le seguenti modalità:
- quanto al 15% dell'importo dovuto (pari a 20.200 Euro) al momento della stipula di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e comunque entro il 30.03.2013: Parte_1
- quanto al 25% dell'importo dovuto (pari a 33.500 Euro) alla stipula, nel periodo successivo al
30.03.2013, di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e Parte_1 comunque entro il 31.12.2013; - quanto al 30% dell'importo dovuto (pari a 40.400 Euro) alla stipula, nel periodo successivo al
31.12.2013, di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e Parte_1 comunque entro il 30.04.2014;
- quanto al 30% dell'importo dovuto (pari a 40.400 Euro) alla stipula, nel periodo successivo al
30.04.2014, di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e Parte_1 comunque entro il 30.09.2014”.
Il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto, in quanto la previsione di quattro ratei di pagamento rappresentava il termine entro il quale ciascuno di essi doveva essere effettuato e non certo una condizione sospensiva di esigibilità del credito del già abbondantemente maturato, la quale sarebbe stata peraltro in contrasto con il CP_1 riconoscimento del debito contenuto nell'accordo. E' evidente che la dilazione fosse semplicemente espressione di un favor per i debitori, da parte del professionista, al fine di consentire loro di reperire la liquidità necessaria per l'adempimento della loro prestazione, già scaduta, senza alcun condizionamento del proprio diritto all'effettiva riuscita dell'operazione di dismissione immobiliare, paventata dai debitori e peraltro non attuata, come emerge anche dalla indicazione, con riferimento a ciascuna rata, di un termine ultimo oltre il quale, indipendentemente dalla stipula di un preliminare di vendita,
l'importo indicato in percentuale andava comunque corrisposto.
Il motivo deve pertanto ritenersi infondato.
2. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: sulla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Con il secondo motivo si censura quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha negato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1460 c.c. affermando che le due prestazioni contenute nella scrittura privata non fossero avvinte da “alcun nesso di interdipendenza”.
Assumono gli appellanti che nel regolamento negoziale del 20 ottobre 2012 l'ingegner si fosse impegnato a predisporre una stima utile alla liquidazione del loro CP_1 patrimonio immobiliare e che tale previsione, connessa alla dilazione accordata, perseguisse la finalità di “dirimere un conflitto all'epoca esistente tra le parti e quindi qualsivoglia prestazione in essa contenuta costituiva per sua stessa natura un pezzo inscindibile dell'unicum dell'accordo”.Pertanto, “le due prestazioni (pagamento somme e corretta stima degli immobili da vendere) erano strettamente connesse ed interdipendenti, oltre che chiaramente inscindibili nell'assetto delle volontà contrattuali determinato dalle parti.”
Tale interpretazione è smentita dal contenuto della stessa scrittura privata stipulata fra le parti.
Essa all'art. 6 contiene un riconoscimento del debito da parte dei signori in Parte_1 favore dell'Ing. per prestazioni professionali da questi già eseguite: “ CP_1 [...]
e riconoscono che le prestazioni professionali già svolte per loro conto Parte_2 Parte_1 dall'Ing. negli anni 1990/2010 sia direttamente, sia attraverso il personale dello CP_1 [...]
ammontano ad totali Euro 134.500, come da estratto conto già in loro possesso e che, Parte_3 detto importo, ritenuto congruo è interamente dovuto”.
Invece ai precedenti artt. 3 - 4 e 5 le parti hanno inteso disciplinare un altro tipo di rapporto articolato in due fasi:
- una prima fase (agli artt. 3 e 4 della scrittura privata) rappresentata dal conferimento da parte degli appellanti di un incarico definito espressamente “ mandato preliminare” al il quale si impegnava, a titolo gratuito, a CP_1 predisporre un elenco degli immobili di proprietà dei , corredato di Parte_1 stime sintetiche da redigere secondo il criterio della richiesta di mercato e/o sul rapporto costi/benefici, dal quale poi i mandanti, dopo aver valutato la stima, avrebbero scelto gli immobili da vendere;
è pacifico e provato per tabulas che il professionista abbia effettuato la stima consegnandola ai committenti;
una seconda fase (art. 5 della scrittura privata) che atteneva ad un ulteriore incarico qualificato come “ mandato definitivo”, che i si erano riservati di Parte_1 conferire all'ing. all'esito della valutazione della stima dei beni, concernente CP_1
l'assistenza tecnica relativa alla individuazione, dismissione e capitalizzazione di alcuni dei loro beni immobili, pattuendo un diverso ed ulteriore compenso
(rispetto a quello già dovuto di € 134.500,00); è pacifico che tale incarico non sia mai stato conferito.
Correttamente il Tribunale ha dunque escluso l'interdipendenza fra i due rapporti disciplinati nell'accordo in esame non ritenendoli funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro (Cass. n. 5938/2006), considerato che l'art. 6 attiene alle modalità di pagamento da parte dei debitori del compenso riconosciuto in favore dell'ing. per CP_1 prestazioni già interamente eseguite, mentre agli artt 3-4 le parti hanno inteso disciplinare un diverso rapporto definito di “mandato” scisso in due fasi, l'una preliminare che prevedeva in capo al professionista l'effettuazione a titolo gratuito di una stima preliminare del patrimonio immobiliare dei signori ed un altro futuro ed Parte_1 eventuale, con cui quest' ultimi si sarebbero avvalsi, dietro pagamento di un corrispettivo pattuito espressamente, dell'assistenza dell'ingegnere nelle fase di vendita dei beni stimati, sempre qualora essi si fossero determinati in tal senso, non avendo assunto in siffatta scrittura privata alcun obbligo a vendere a terzi. L'erroneità della stima avrebbe potuto al più giustificare il rifiuto degli appellanti a conferire il mandato definitivo, ma di certo non fondare una eccezione di inadempimento legittimante il mancato pagamento al professionista del corrispettivo riconosciuto come dovuto per prestazioni interamente e correttamente già da tempo espletate.
In definitiva il motivo va rigettato, con assorbimento del quarto motivo di impugnazione, afferente il rigetto della domanda di risarcimento del danno degli attori-appellanti per la mancata vendita dei beni immobili da dismettere, dovuta all'erronea determinazione da parte dell'ing. del prezzo minimo di vendita. Tale doglianza risulta comunque CP_1 infondata non essendo stata fornita alcuna prova né dell'erroneità della stima, né tantomeno della ricezione da parte dei signori di proposte di acquisto da parte Parte_1 di terzi ad un prezzo inferiore a quello stimato dal professionista, in relazione a specifici immobili di loro proprietà.
3. TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la debenza degli interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. e
D.Lgs 231/2002, e contestano altresì il loro computo, in quanto, il giudice di prime cure, una volta ritenuti applicabili gli interessi di cui all'art. 1284 comma quarto c.c., avrebbe dovuto individuarne la decorrenza in conformità alla disposizione invocata, quindi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e non, come invece disposto, dalla data della notifica ad essi debitori dell'atto di messa in mora da parte del loro creditore. Giova premettere che nel ricorso ex art. 633 c.p.c l'ing ha chiesto il pagamento CP_1 della somma di euro 134.500,00 oltre interessi legali, senza fare riferimento all'art. 1284 comma quarto c.c.; il decreto è stato emesso con formula di immediata esecutività e solo in sede di precetto e poi di esecuzione il professionista ha effettuato il conteggio degli interessi moratori applicando il saggio previsto per le transazioni commerciali;
a fronte di specifica contestazione in sede di opposizione da parte dei signori , che hanno Parte_1 invece invocato l'operatività del tasso contemplato all'art. 9 della L. 143/1949, l'opposto ha quindi specificato la propria domanda di pagamento degli interessi moratori, chiedendo espressamente l'applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 comma quarto c.c. , istanza accolta dal Tribunale in sede di opposizione.
Sul punto la sentenza afferma: “Quanto all'eccezione sub c), esclusa l'applicabilità dell'art. 9 della legge 143 del 1949 sugli onorari degli Ingegneri, posto che il credito azionato in via monitoria non risulta fondato su singole notule o specifiche emesse unilateralmente dal professionista, dato che il compenso preteso
è stato espressamente concordato fra le parti (ex art. 2225 del c.c) con la scrittura del 2012, si deve ritenere che correttamente l'opposto abbia fatto riferimento nell'atto di precetto agli interessi moratori ex
d.lgs 231/2002, trovando applicazione detta disciplina in ragione dell'art.17 del Dl. 132/2014, convertito in legge 162/2014, il quale all'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma ha aggiunto il seguente comma: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Quanto alla decorrenza degli interessi, si deve evidentemente far riferimento alla data del 15 marzo 2016, in cui gli opponenti hanno ricevuto l'atto di messa in mora sub doc. 4 fasc. parte opposta.
Gli appellanti non si confrontano con la motivazione su cui si fonda la decisione gravata in punto di applicabilità degli interessi commerciali, che appare invece del tutto corretta in quanto la disciplina prevista dalla Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali di ingegneri ed architetti, opera soltanto in assenza di una determinazione pattizia del compenso ( cr
Cass. 40182/2021; Cass. 15206/2011) e ciò vale anche per la previsione degli interessi moratori contenuta all'art. 9 della legge citata, applicabile nell'ipotesi diversa di domanda di liquidazione del compenso da parte del professionista, in assenza di un accordo contrattuale sul quantum del medesimo. Riguardo poi all' art. 1284 comma quarto c.c. la disposizione prevede espressamente che
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; ora, considerato che la norma in esame stabilisce la chiara regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi. ( cfr Cass. 14512/2022 e
Cass. 61/2023 che estende l'applicazione del saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. anche alle obbligazioni non di fonte contrattuale, ma nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle).
Correttamente dunque il Tribunale ha ritenuto dovuti al creditore gli interessi moratori al saggio previsto per le transazioni commerciali, pertanto la doglianza sul punto è infondata.
E' invece fondata la seconda doglianza dell'ultimo motivo di gravame, perché effettivamente il Tribunale, una volta applicato il tasso legale ex art. 1284 comma 4, c.c., avrebbe dovuto attenersi alla espressa previsione di legge che ancora la decorrenza di siffatti interessi al momento della pendenza della lite che, in ipotesi di decreto ingiuntivo, va individuata nella data di deposito del ricorso monitorio ( cfr Cass. SS.UU.
20596/2007) corrispondente al 10.4.2019 come attestato dalla documentazione in atti, pertanto sul punto e in parziale accoglimento del terzo motivo di gravame, la sentenza deve essere riformata.
4. LE SPESE DI LITE
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, gli opponenti-appellanti, nonostante l'accoglimento parziale del terzo motivo di gravame, sono soccombenti in relazione all'esito complessivo della lite, pertanto sono tenuti al pagamento in favore dell'opposto-appellato delle spese del primo grado di giudizio come liquidate nella sentenza impugnata, e del grado di appello le quali, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, si liquidano in euro
7.160,00 come da nota spese depositata dal difensore di parte appellata, il quale ha correttamente individuato il valore della controversia( scaglione da 52.001 a 260.000), e chiesto l'applicazione dei valori minimi.
PQM
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento del terzo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza n. 1593/2022 del Tribunale di Firenze, dichiara dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sul credito portato dal decreto ingiuntivo di euro 134.500 per sorta capitale, con decorrenza dal 10.4.2019 al saldo effettivo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
2) condanna le parti appellanti a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 7.160,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. 1916/2022 promossa da:
(c.f. ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi Avv. Giacomo Cresci ed elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Ing. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Mariagiulia Giannoni ed elettivamente domiciliato come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1593/2022 del Tribunale di Firenze emessa in data 25.05.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 13.11.2024 comunicata il 14.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, ritenuta la fondatezza del presente appello, In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 cpc, e pertanto con essa revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, sussistendo altresì i requisiti del pregiudizio grave previsti dagli articoli 283 e 649 cpc per
l'adozione del provvedimento di sospensione;
Nel Merito, in accoglimento dei motivi di appello in narrativa esposti, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1593/2022 resa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento civile n. 10707/2019, pubblicata in data 25-05-2022 e notificata il 19.09.2022: in riforma totale o parziale della sentenza impugnata, previa sua sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 283 cpc, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: revocare/dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti di cui all'art.
633 cpc, stante la non esigibilità del credito azionato, trattandosi di scrittura privata prevedente una condizione (sospensiva) non verificatasi, come evidenziato negli scritti difensivi in atti (mancata vendita di bene immobile, peraltro derivante dalla eccessività della stima fatta dall'ing. circa il valore del bene CP_1 immobile da porre in vendita), trattandosi peraltro di credito non dovuto per come richiesto, in considerazione sia dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc che del concorso determinante del creditore, idoneo ex art. 1227 c.c. ad escludere l'asserita esistenza ed esigibilità del credito. - in ogni caso revocare il decreto poiché concesso e richiesto per un importo superiore a quello dovuto, stante l'applicazione di interessi non dovuti e comunque di un saggio d'interessi superiore a quello legale, non previsto e non applicabile nelle richieste ai privati, trattandosi di somma d'ingente importo che allo stato attuale raggiunge importi ragguardevoli, intimata sine titulo e contra legem, che incide sul totale richiesto per oltre il 35%, con conseguente accertamento e declaratoria della non debenza delle somme portate dal titolo notificato, in quanto non dovute nell'importo precettato e comunque non dovute per l'inadempimento del creditore, oltre che non esigibili per mancata vendita degli immobili, riportandosi in ogni caso a quanto dedotto nelle memorie depositate ex art. 183, comma sesto, cpc, in particolare la prima e la terza memoria. - In via riconvenzionale, dichiarare il diritto degli opponenti al risarcimento del danno cagionato dall'attività svolta dall'ing. e precisamente il non corretto adempimento della prestazione CP_1 di stima del valore degli immobili da dismettere ai fini del reperimento delle somme necessarie per dar luogo al saldo dei debiti e spettanze professionali, di cui agli artt. 3 e 4 della scrittura privata ottobre
2012, risultando per tabulas (doc. 6 e doc. 8) sia la stima dell'ing. che quella attribuita dal perito CP_1 nominato dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, con condanna al ristoro del pregiudizio sofferto, per equivalente monetario, quantificato nell'importo di Euro 80.000,00 o quella maggiore o minore somma accertata e di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo. Sotto tale profilo, infatti, si segnala che oltre al dato documentale comprovante l'erronea stima del bene attribuita dall'ing. v'è l'ulteriore dato sopravvenuto relativo all'avvenuta aggiudicazione nelle more del CP_1 presente giudizio e precisamente nel mese di dicembre 2021, di uno dei due lotti posti in esecuzione immobiliare, con conseguente definitiva perdita da parte degli opponenti del relativo valore economico del cespite immobiliare, il cui valore è di Euro 114.000,00, che dunque rende pianamente congrua la richiesta di condanna per la somma così come formulata con l'atto introduttivo di opposizione con domanda riconvenzionale. - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, evidenziando che non è stato possibile aderire alla proposta conciliativa, stante l'importo ivi indicato coincidente con
l'esatto totale dell'importo in linea capitale del credito opposto.”
Per parte appellata: “Voglia Codesta Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e deduzione,- rigettare l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1593 del 2022, confermando ogni statuizione contenuta nella detta e per l'effetto il rigetto dell'opposizione al D. Ingiuntivo
n. 1892/2019 e la sua conferma;
- la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulla somma
a capitale di 134.500 Euro a partire dalla messa in mora del debitore ex art. 1229 del c.c. , ovvero dal
16.03.2016; il rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 e 1227 Cc;
il rigetto della domanda riconvenzionale volta alla condanna per il risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- condannare
l'opponente ex art. 96 cpc. Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri ed Parte_1 [...]
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1593/2022 con la quale il Parte_2
Tribunale di Firenze, previo riconoscimento del diritto al compenso per la propria attività professionale in capo all'ing. ha rigettato la loro opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 1892/2019, emesso dal Tribunale di Firenze in favore del professionista, nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento, proposta sempre dagli opponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il credito azionato in via monitoria dall'ing. in base alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa in CP_1 data 20 ottobre 2012, nella quale i signori si riconoscevano debitori della Parte_1 somma € 134.500,00 in favore del ricorrente, quale compenso a questi spettante per l'opera professionale svolta negli anni 1990-2010, (stabilendone le modalità di pagamento in 4 rate, da evadere rispettivamente entro il 30.03.2013, il 31.12.2013, il 30.04.2014 ed il
30.09.2014), importo oggetto del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale ha poi respinto la domanda riconvenzionale degli opponenti di risarcimento del danno da inadempimento, ritenendo mancanti le necessarie allegazioni e prove.
Avverso siffatta decisione gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi:
1. erroneità della valutazione del giudice di primo grado in ordine alla non esigibilità del credito – inadempimento del creditore e mancato avveramento della condizione apposta.
A sostegno del primo motivo le parti appellanti assumono che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere che “la previsione dell'eventuale pagamento anticipato delle singole rate alla stipula di un preliminare di vendita costituisce, dunque, nei rapporti obbligatori fra le parti, solo una possibilità di pagamento preventivo rispetto all'obbligo incondizionato per i sig.ri di pagare, in Parte_1 ogni caso, i suddetti importi alle scadenze prefissate”, sostenendo invece che il pagamento dell'importo di euro 134.500,00 fosse sottoposto alla condizione sospensiva (poi non verificatasi) della vendita di alcuni beni immobili di loro proprietà.
2. erroneità della sentenza appellata per omessa applicazione dell'art. 1460 c.c.
- sussistenza di condotta del creditore ex art. 1227 c.c. rilevante ai fini della maturazione del proprio credito.
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha escluso la fondatezza dell' eccezione attorea di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. riferita ad altro rapporto intercorso fra le parti e sempre regolato nella scrittura privata del 20 ottobre 2012, perché prive le due prestazioni di un “nesso di interdipendenza” (pag. 6 della sentenza), assumendo invece che il pagamento del compenso fosse collegato alla controprestazione di stima che l'Ing. avrebbe dovuto rendere, ai fine della CP_1 liquidazione del patrimonio immobiliare dei , per ottenere liquidità e saldare il Parte_1 debito riconosciuto in suo favore. Questi invece stimando in maniera eccessiva il valore degli immobili, avrebbe di fatto impedito loro di reperire degli acquirenti al fine di procurarsi le somme necessarie al pagamento del credito oggetto di ingiunzione.
3. erroneità della sentenza appellata per violazione di legge;
inapplicabilità al caso di specie del d.lgs. n. 231/2002. in ogni caso erronea individuazione del dies a quo del computo degli interessi moratori.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'applicazione da parte del primo giudice degli interessi moratori al tasso legale previsto per le transazioni commerciali, invece che quelli indicati dalla lex specialis dettata in tema di onorari degli ingegneri vigente ratione temporis, errando comunque nell'individuazione del dies a quo, facendolo coincidere con la data della notifica dell'atto di messa in mora (15.3.2016) anziché con quella di deposito del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 1284 comma quarto c.c.
4. erroneità della sentenza appellata per mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Con il quarto motivo si impugna il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento proposta dagli attori, per difetto di prova.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'Ing. chiedendo la reiezione del CP_1 gravame in quanto infondato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 13.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025, allo scadere della concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Sulla esigibilità del credito
Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, interpretando la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20.10.2012 nel senso che il pagamento dell'importo di euro 134.500,00, dovuto al professionista per le prestazioni già rese dallo stesso negli anni 1990-2010, non fosse sottoposto ad alcuna condizione sospensiva e la previsione di una rateizzazione del pagamento al momento della stipula di contratti preliminare di vendita con terzi da parte dei debitori, costituisse, nei rapporti obbligatori fra le parti, solo una possibilità di adempimento rispetto all'obbligo incondizionato per i sig.ri di pagare, in ogni Parte_1 caso, i suddetti importi alle scadenze prefissate.
In particolare, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado, limitandosi alla lettura del solo art. 6 della scrittura privata, non abbia inteso la reale volontà delle parti, ovvero che l'adempimento della loro prestazione fosse sottoposta alla condizione sospensiva rappresentata dalla loro sottoscrizione di preliminari di compravendita.
Si riporta la parte della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale affronta le questioni riproposte con il primo motivo di appello:
“Il credito vantato in via monitoria trova fondamento nella scrittura del 20 ottobre 2012 (cfr. doc.1 fasc. parte opposta), la quale all'art.6 reca il riconoscimento, da parte degli odierni attori ,di un credito di
134.500 Euro in favore del per le prestazioni già svolte dallo stesso – negli anni 1990-2010 - CP_1 stabilendone le modalità di pagamento in 4 rate, da evadere rispettivamente entro il 30.03.2013, il
31.12.2013, il 30.04.2014 ed il 30.09.2014. Il tenore della disposizione appena menzionata è, d'altra parte, chiaro ed inequivoco:“ e riconoscono che le prestazioni Parte_2 Parte_1 professionali già svolte per loro conto dall'Ing. negli anni 1990/2010 sia direttamente, CP_1 sia attraverso il personale dello ammontano ad totali Euro 134.500, come da Parte_3 estratto conto già in loro possesso e che, detto importo, ritenuto congruo è interamente dovuto.
Il pagamento sarà rateizzato con le seguenti modalità:
- quanto al 15% dell'importo dovuto (pari a 20.200 Euro) al momento della stipula di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e comunque entro il 30.03.2013: Parte_1
- quanto al 25% dell'importo dovuto (pari a 33.500 Euro) alla stipula, nel periodo successivo al
30.03.2013, di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e Parte_1 comunque entro il 31.12.2013; - quanto al 30% dell'importo dovuto (pari a 40.400 Euro) alla stipula, nel periodo successivo al
31.12.2013, di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e Parte_1 comunque entro il 30.04.2014;
- quanto al 30% dell'importo dovuto (pari a 40.400 Euro) alla stipula, nel periodo successivo al
30.04.2014, di un preliminare di compravendita di cessione di immobile da parte dei sig.ri e Parte_1 comunque entro il 30.09.2014”.
Il ragionamento del giudice di prime cure appare corretto, in quanto la previsione di quattro ratei di pagamento rappresentava il termine entro il quale ciascuno di essi doveva essere effettuato e non certo una condizione sospensiva di esigibilità del credito del già abbondantemente maturato, la quale sarebbe stata peraltro in contrasto con il CP_1 riconoscimento del debito contenuto nell'accordo. E' evidente che la dilazione fosse semplicemente espressione di un favor per i debitori, da parte del professionista, al fine di consentire loro di reperire la liquidità necessaria per l'adempimento della loro prestazione, già scaduta, senza alcun condizionamento del proprio diritto all'effettiva riuscita dell'operazione di dismissione immobiliare, paventata dai debitori e peraltro non attuata, come emerge anche dalla indicazione, con riferimento a ciascuna rata, di un termine ultimo oltre il quale, indipendentemente dalla stipula di un preliminare di vendita,
l'importo indicato in percentuale andava comunque corrisposto.
Il motivo deve pertanto ritenersi infondato.
2. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: sulla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Con il secondo motivo si censura quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha negato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1460 c.c. affermando che le due prestazioni contenute nella scrittura privata non fossero avvinte da “alcun nesso di interdipendenza”.
Assumono gli appellanti che nel regolamento negoziale del 20 ottobre 2012 l'ingegner si fosse impegnato a predisporre una stima utile alla liquidazione del loro CP_1 patrimonio immobiliare e che tale previsione, connessa alla dilazione accordata, perseguisse la finalità di “dirimere un conflitto all'epoca esistente tra le parti e quindi qualsivoglia prestazione in essa contenuta costituiva per sua stessa natura un pezzo inscindibile dell'unicum dell'accordo”.Pertanto, “le due prestazioni (pagamento somme e corretta stima degli immobili da vendere) erano strettamente connesse ed interdipendenti, oltre che chiaramente inscindibili nell'assetto delle volontà contrattuali determinato dalle parti.”
Tale interpretazione è smentita dal contenuto della stessa scrittura privata stipulata fra le parti.
Essa all'art. 6 contiene un riconoscimento del debito da parte dei signori in Parte_1 favore dell'Ing. per prestazioni professionali da questi già eseguite: “ CP_1 [...]
e riconoscono che le prestazioni professionali già svolte per loro conto Parte_2 Parte_1 dall'Ing. negli anni 1990/2010 sia direttamente, sia attraverso il personale dello CP_1 [...]
ammontano ad totali Euro 134.500, come da estratto conto già in loro possesso e che, Parte_3 detto importo, ritenuto congruo è interamente dovuto”.
Invece ai precedenti artt. 3 - 4 e 5 le parti hanno inteso disciplinare un altro tipo di rapporto articolato in due fasi:
- una prima fase (agli artt. 3 e 4 della scrittura privata) rappresentata dal conferimento da parte degli appellanti di un incarico definito espressamente “ mandato preliminare” al il quale si impegnava, a titolo gratuito, a CP_1 predisporre un elenco degli immobili di proprietà dei , corredato di Parte_1 stime sintetiche da redigere secondo il criterio della richiesta di mercato e/o sul rapporto costi/benefici, dal quale poi i mandanti, dopo aver valutato la stima, avrebbero scelto gli immobili da vendere;
è pacifico e provato per tabulas che il professionista abbia effettuato la stima consegnandola ai committenti;
una seconda fase (art. 5 della scrittura privata) che atteneva ad un ulteriore incarico qualificato come “ mandato definitivo”, che i si erano riservati di Parte_1 conferire all'ing. all'esito della valutazione della stima dei beni, concernente CP_1
l'assistenza tecnica relativa alla individuazione, dismissione e capitalizzazione di alcuni dei loro beni immobili, pattuendo un diverso ed ulteriore compenso
(rispetto a quello già dovuto di € 134.500,00); è pacifico che tale incarico non sia mai stato conferito.
Correttamente il Tribunale ha dunque escluso l'interdipendenza fra i due rapporti disciplinati nell'accordo in esame non ritenendoli funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro (Cass. n. 5938/2006), considerato che l'art. 6 attiene alle modalità di pagamento da parte dei debitori del compenso riconosciuto in favore dell'ing. per CP_1 prestazioni già interamente eseguite, mentre agli artt 3-4 le parti hanno inteso disciplinare un diverso rapporto definito di “mandato” scisso in due fasi, l'una preliminare che prevedeva in capo al professionista l'effettuazione a titolo gratuito di una stima preliminare del patrimonio immobiliare dei signori ed un altro futuro ed Parte_1 eventuale, con cui quest' ultimi si sarebbero avvalsi, dietro pagamento di un corrispettivo pattuito espressamente, dell'assistenza dell'ingegnere nelle fase di vendita dei beni stimati, sempre qualora essi si fossero determinati in tal senso, non avendo assunto in siffatta scrittura privata alcun obbligo a vendere a terzi. L'erroneità della stima avrebbe potuto al più giustificare il rifiuto degli appellanti a conferire il mandato definitivo, ma di certo non fondare una eccezione di inadempimento legittimante il mancato pagamento al professionista del corrispettivo riconosciuto come dovuto per prestazioni interamente e correttamente già da tempo espletate.
In definitiva il motivo va rigettato, con assorbimento del quarto motivo di impugnazione, afferente il rigetto della domanda di risarcimento del danno degli attori-appellanti per la mancata vendita dei beni immobili da dismettere, dovuta all'erronea determinazione da parte dell'ing. del prezzo minimo di vendita. Tale doglianza risulta comunque CP_1 infondata non essendo stata fornita alcuna prova né dell'erroneità della stima, né tantomeno della ricezione da parte dei signori di proposte di acquisto da parte Parte_1 di terzi ad un prezzo inferiore a quello stimato dal professionista, in relazione a specifici immobili di loro proprietà.
3. TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la debenza degli interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. e
D.Lgs 231/2002, e contestano altresì il loro computo, in quanto, il giudice di prime cure, una volta ritenuti applicabili gli interessi di cui all'art. 1284 comma quarto c.c., avrebbe dovuto individuarne la decorrenza in conformità alla disposizione invocata, quindi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo e non, come invece disposto, dalla data della notifica ad essi debitori dell'atto di messa in mora da parte del loro creditore. Giova premettere che nel ricorso ex art. 633 c.p.c l'ing ha chiesto il pagamento CP_1 della somma di euro 134.500,00 oltre interessi legali, senza fare riferimento all'art. 1284 comma quarto c.c.; il decreto è stato emesso con formula di immediata esecutività e solo in sede di precetto e poi di esecuzione il professionista ha effettuato il conteggio degli interessi moratori applicando il saggio previsto per le transazioni commerciali;
a fronte di specifica contestazione in sede di opposizione da parte dei signori , che hanno Parte_1 invece invocato l'operatività del tasso contemplato all'art. 9 della L. 143/1949, l'opposto ha quindi specificato la propria domanda di pagamento degli interessi moratori, chiedendo espressamente l'applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 comma quarto c.c. , istanza accolta dal Tribunale in sede di opposizione.
Sul punto la sentenza afferma: “Quanto all'eccezione sub c), esclusa l'applicabilità dell'art. 9 della legge 143 del 1949 sugli onorari degli Ingegneri, posto che il credito azionato in via monitoria non risulta fondato su singole notule o specifiche emesse unilateralmente dal professionista, dato che il compenso preteso
è stato espressamente concordato fra le parti (ex art. 2225 del c.c) con la scrittura del 2012, si deve ritenere che correttamente l'opposto abbia fatto riferimento nell'atto di precetto agli interessi moratori ex
d.lgs 231/2002, trovando applicazione detta disciplina in ragione dell'art.17 del Dl. 132/2014, convertito in legge 162/2014, il quale all'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma ha aggiunto il seguente comma: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Quanto alla decorrenza degli interessi, si deve evidentemente far riferimento alla data del 15 marzo 2016, in cui gli opponenti hanno ricevuto l'atto di messa in mora sub doc. 4 fasc. parte opposta.
Gli appellanti non si confrontano con la motivazione su cui si fonda la decisione gravata in punto di applicabilità degli interessi commerciali, che appare invece del tutto corretta in quanto la disciplina prevista dalla Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali di ingegneri ed architetti, opera soltanto in assenza di una determinazione pattizia del compenso ( cr
Cass. 40182/2021; Cass. 15206/2011) e ciò vale anche per la previsione degli interessi moratori contenuta all'art. 9 della legge citata, applicabile nell'ipotesi diversa di domanda di liquidazione del compenso da parte del professionista, in assenza di un accordo contrattuale sul quantum del medesimo. Riguardo poi all' art. 1284 comma quarto c.c. la disposizione prevede espressamente che
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; ora, considerato che la norma in esame stabilisce la chiara regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi. ( cfr Cass. 14512/2022 e
Cass. 61/2023 che estende l'applicazione del saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. anche alle obbligazioni non di fonte contrattuale, ma nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle).
Correttamente dunque il Tribunale ha ritenuto dovuti al creditore gli interessi moratori al saggio previsto per le transazioni commerciali, pertanto la doglianza sul punto è infondata.
E' invece fondata la seconda doglianza dell'ultimo motivo di gravame, perché effettivamente il Tribunale, una volta applicato il tasso legale ex art. 1284 comma 4, c.c., avrebbe dovuto attenersi alla espressa previsione di legge che ancora la decorrenza di siffatti interessi al momento della pendenza della lite che, in ipotesi di decreto ingiuntivo, va individuata nella data di deposito del ricorso monitorio ( cfr Cass. SS.UU.
20596/2007) corrispondente al 10.4.2019 come attestato dalla documentazione in atti, pertanto sul punto e in parziale accoglimento del terzo motivo di gravame, la sentenza deve essere riformata.
4. LE SPESE DI LITE
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, gli opponenti-appellanti, nonostante l'accoglimento parziale del terzo motivo di gravame, sono soccombenti in relazione all'esito complessivo della lite, pertanto sono tenuti al pagamento in favore dell'opposto-appellato delle spese del primo grado di giudizio come liquidate nella sentenza impugnata, e del grado di appello le quali, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, si liquidano in euro
7.160,00 come da nota spese depositata dal difensore di parte appellata, il quale ha correttamente individuato il valore della controversia( scaglione da 52.001 a 260.000), e chiesto l'applicazione dei valori minimi.
PQM
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento del terzo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza n. 1593/2022 del Tribunale di Firenze, dichiara dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sul credito portato dal decreto ingiuntivo di euro 134.500 per sorta capitale, con decorrenza dal 10.4.2019 al saldo effettivo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
2) condanna le parti appellanti a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 7.160,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni