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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/05/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1329/2024
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando…………………………....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..…………………….Consigliere est. dott. Maria Ancione …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1329/2024 RG V.G. instaurato con APPELLO avverso la sentenza n. 107/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 29 ottobre 2024 ed avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela della minore nata a [...] il [...], CF: Persona_1
, di (nato a [...] il 6 C.F._1 Parte_1 febbraio 1989) e (nata a [...] il [...]), Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rita Ielasi in Messina via Piemonte n. 30, Tutore: Avv. Maria Rita Ielasi ( nata a [...] il [...]) PROPOSTO da nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
(ME) in via F. Petrarca n. 32, domiciliata di fatto a Gioiosa Marea ( ME) in via Archimede n. 19, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina C.F._2 via Luciano Manara n. 129 presso lo studio dell'avvocato Alessandra Ioppolo del foro di Messina che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti.
APPELLANTE nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO e del tutore della minore, avv. Maria Rita Ielasi,
CONVENUTO
***** Con la sentenza impugnata il Tribunale dei Minori di Messina, nell'interesse della minore (nata il [...]), figlia di ed Persona_1 Parte_2 [...]
come sopra generalizzat ed entrambi residenti in [...]
Archimede n.19, visto l'art. 15 della legge 4.5.1983 n. 184 nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28.3.2001 n. 149 ed acquisite le richieste conformi del Pubblico Ministero, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore e dichiarato Persona_1 la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Parte_1 Parte_2 sulla figlia minore. Il Giudice di primo grado ha evidenziato che il nucleo familiare della minore era multiproblematico, essendo caratterizzato da una condizione di marginalità economica e precarietà lavorativa, e che le competenze genitoriali di ed Parte_2 [...] sono state valutate negativamente dal Consultorio Familiare di Patti con Pt_1 relazione dell'01.06.2023 (in cui è stato riferito che i genitori manifestano meccanismi difensivi di negazione che non permettono loro di comprendere i bisogni della prole, sono incapaci di assumersi le loro responsabilità e di attivare meccanismi di riparazione in vista di un loro cambiamento ed hanno limiti cognitivi, con conseguente inattuabilità di un percorso di sostegno e recupero delle loro competenze genitoriali), prospettando per la piccola un affidamento etero-familiare (la coppia genitoriale non ha Per_1 nemmeno aderito alle proposte del Servizio Sociale come la presa in carico da parte della NPIA della minore presso cui i genitori non l'hanno mai accompagnata, né è stata accolta la proposta di godere di una famiglia di appoggio che accogliesse la minore durante il periodo estivo). Le ulteriori emergenze riguardanti il padre della minore, , Parte_1 soggetto gravato da pendenze giudiziarie per gravi reati di natura sessuale ai danni di minori e destinatario di accuse di abusi sessuali anche da parte di (figlia Persona_2 di ) nonché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., Parte_2 insieme al fatto che non sono state rinvenute figure in ambito familiare in grado di prendersi cura della piccola (in quanto la nonna paterna, , non è Per_1 CP_1 stata ritenuta idonea soprattutto per l'età e per le condizioni di salute) ed alla relazione dei Servizi Sociali del comune di Gioiosa Marea dell'01.08.2024 (dalla quale è emerso che: i genitori, pur avendo effettuato un percorso di recupero delle competenze genitoriali, non hanno avuto alcun miglioramento ed hanno disatteso persino gli appuntamenti con la NPIA di Patti, atteso che la minore è stata visitata solo in data 25.03.2024, data in cui è stata evidenziata una immaturità affettivo relazionale causata verosimilmente da scarsi stimoli socio familiari;
l'ambiente in cui vive è sicuramente disfunzionale;
il Servizio di Educativa Domiciliare avviato non ha raggiunto l'esito preposto;
la coppia genitoriale mostra carenze educative ed ha scarsa consapevolezza delle esigenze emotive e relazionali della minore;
in particolare il padre mostra immaturità e tende a passare il suo tempo giocando alla Play station o col cellulare o sul PC;
la coppia non ha una linea educativa comune e gli altri adulti che gravitano attorno alla minore solo apparentemente se ne prendono cura;
alla proposta della possibilità di un affidamento temporaneo a titolo solidaristico la si è opposta;
Parte_2
l'abitazione si presenta igienicamente carente;
in definitiva la coppia genitoriale non ha raggiunto nulla di quanto proposto e non ha mostrato progettualità riguardo al loro futuro, preferendo vivere alla giornata ed esercitando il proprio ruolo genitoriale in maniera superficiale;
il signor ha numerosi procedimenti penali per reati di Pt_1 pedofilia e la madre della minore, invece di preoccuparsi e riflettere su ciò e sui rischi per , minimizza la situazione dicendo “ io sono come San SO se non vedo Per_1 non credo “) ed altresì alla relazione della NPIA di Patti del 03.07.2024, in cui si è dato atto di un grave stato di sofferenza della minore e del contesto familiare connotato da degrado sociale e culturale, arretratezza e cattiva igiene, e da persone che hanno consistenti problemi personali e sociali, hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure il quale ha evidenziato, altresì, l'immaturità genitoriale emersa ed il fatto che lo stesso Consultorio Familiare abbia concluso per la impraticabilità di un percorso di recupero delle competenze genitoriali dei genitori della minore.
Il Tribunale dei Minori ha evidenziato la necessità per la minore, in situazione di abbandono, di essere dichiarata in stato di adottabilità al fine di assicurarle una famiglia in grado di supportarla nel suo percorso di crescita.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello , madre della Parte_2 minore. Con il primo motivo del gravame si deduce che contrariamente a quanto affermato nell'atto impugnato non sarebbe emerso, in nessun atto del procedimento,
“un grave stato di sofferenza della minore”, in quanto è stata sempre valutata Per_1 come una bambina gioiosa, socievole, arguta, ordinata e curata. Anche sotto il profilo del contesto familiare ed abitativo, la condizione che emerge dagli atti processuali sarebbe ben diversa da quella ritenuta in sentenza. Si osserva che vi sarebbe erronea interpretazione ed applicazione degli art. 1, 8 e 15 della legge n. 184 del 4/05/1983 e mancanza dei presupposti per la limitazione della responsabilità genitoriale della e per la dichiarazione dello stato di Parte_2 adottabilità della bambina, e che la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è e deve essere considerata una soluzione di extrema ratio rispetto al diritto del minore
“di crescete e di essere educato nell'ambito della propria famiglia”, sancito dall'art. 1 della suddetta legge, che al secondo comma prevede anche che “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”. Nel caso in esame, la minore non sarebbe una figlia in condizioni di Per_1 abbandono né morale né materiale e non le sarebbe stato mai fatto mancare l'affetto, l'attenzione e le cure dei genitori. Né tantomeno sussisterebbe la condizione di cattiva igiene dell'abitazione, atteso che fin dalla prima valutazione dei servizi sociali si contestava la carenza di una pulizia straordinaria (ma non di quella ordinaria) e che nel corso dell'ultima visita domiciliare sono stati riscontrati interventi migliorativi volti proprio a rendere più accogliente l'abitazione, come rilevabile dalle fotografie allegate. Si deduce che il Tribunale avrebbe trascurato le valutazioni del NPIA del 25/03/2024 che, pur avendo rilevato nella minore “una condizione di immaturità affettivo-relazionale”, ha concluso suggerendo “un piano di intervento di tipo educativo-domiciliare”, che “potrà sicuramente favorire il superamento delle difficoltà emergenti, garantendo il mantenimento della minore in famiglia, evitando azioni istituzionalizzanti”. Si sostiene che il neuropsichiatra infantile non ha riscontrato nella bambina nessun grave stato di sofferenza e, comunque, nulla che non potesse essere superato con il giusto supporto:l'intervento di tipo educativo-familiare suggerito dal dirigente medico della NPI è stato attivato in piena collaborazione con la famiglia della minore, a cui avrebbe dovuto seguire eventualmente un'altra valutazione, che invece non è stata nemmeno richiesta. In conclusione, non sussisterebbero i presupposti per ritenere lo stato di abbandono materiale o morale della minore e, quindi, per la dichiarazione Persona_1 dello stato di adottabilità della bambina. Con il secondo motivo si deduce che le conclusioni del Consultorio Familiare a cui ha fatto riferimento il Tribunale per i Minorenni di Messina sono quelle contenute nella relazione dell'1 giugno 2023, che si sarebbe limitata a richiamare le valutazioni espresse nella relazione del 4 luglio 2022, in cui si affermava che non era intervenuta
“alcuna modificazione in senso positivo e, anzi, non avendo rispettato la coppia gli accordi intrapresi come, ad esempio, il reperire una nuova sistemazione abitativa”. Si evidenzia che gli obiettivi principali che il Consultorio aveva indicato alla coppia genitoriale erano quelli di reperire un lavoro più stabile ed Controparte_2 una nuova abitazione, ma il mancato raggiungimento di tali traguardi, che poco o nulla hanno a che vedere con il rapporto affettivo-educativo con la figlia, non possono essere determinanti per un giudizio negativo sulla capacità genitoriale della coppia. Si osserva che non si può colpevolizzare la la quale ha chiaramente Parte_2 spiegato di non volersi trasferire a Caronia ove potrebbero godere di una casa autonoma, in quanto a Gioiosa Marea vive l'altro suo figlio ( il Persona_3 quale, pur non essendo più affidato alla madre, continua ad avere in lei un solido punto di riferimento e coltivaun buon rapporto con la sorella minore . Per_1
Deduce la difesa che nella relazione del Consultorio Familiare e in quella dei servizi sociali si liquiderebbe con troppa superficialità la condizione dei genitori della minore, escludendo per loro la praticabilità di un percorso di recupero delle competenze genitoriali, che invece di fatto non è stato più offerto alla coppia. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che la valutazione della capacità genitoriale della coppia
è stata effettuata solo nel 2022, in un momento molto difficile della loro vita, ossia quando essi erano gravemente turbati, stanchi ed affranti dalle gravissime condizioni di salute della loro ultima figlia, nata nel 2020 e deceduta in ospedale il Per_4
24/02/2023. La relazione di aggiornamento del Consultorio arriva l'1/06/2023, confermando le osservazioni fatte in precedenza, senza ulteriori incontri e senza interrogarsi su quanto la prostrazione per la condizione di salute dell'ultimogenita potesse avere inciso sulla serenità dell'uno e dell'altro genitore. Si evidenzia che dopo il tragico evento e l'elaborazione del lutto, la ha potuto dedicare più tempo Parte_2 ed attenzione alla piccola , riflettendo anche sui suoi bisogni, e che sarebbe stato Per_1 giusto rivalutare a distanza di tanto tempo e con una condizione di maggiore serenità le possibili modifiche nella capacità genitoriale dei genitori della piccola e Per_1 sperimentare un percorso di recupero in linea con il canone ermeneutico, più volte prescritto dalla Suprema Corte, secondo cui "Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art.
1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà
o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono" (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 2015). Si osserva che la NPIA di Patti, dopo aver valutato la minore, si era espressa nel senso che “un piano di intervento di tipo educativo-domiciliare” potrà sicuramente favorire il superamento delle difficoltà emergenti, garantendo il mantenimento della minore in famiglia, evitando azioni istituzionalizzanti”, e che questo parere non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale per i Minorenni di Messina senza motivazione sul punto, né sarebbe stata richiesta una nuova valutazione sulla minore prima di arrivare ad emettere un provvedimento gravissimo come quello della dichiarazione dello stato di adottabilità della bambina. La sentenza di primo grado si censura, quindi, per la mancata acquisizione di elementi concreti ed attuali di accertamento della condizione di irrecuperabilità della capacità genitoriale dei genitori in un tempo ragionevole.
Con il terzo motivo del gravame si deduce che il Giudice di prime cure erroneamente sostiene che i genitori “sono poco accudenti, scarsamente protettivi” e, evidenziando che il padre della minore ha procedimenti penali per reati di pedofilia, sostiene che “la madre della minore, invece di assumere una posizione di garanzia eprotezione nei confronti della figlia, manifesta una posizione di ignavia, minimizzando la situazione” richiamando anche una questione riguardante la figlia maggiore della Si evidenzia, al riguardo, che non si comprende sulla base Parte_2 di quali elementi concreti il Tribunale, e per esso i servizi sociali, abbiano ritenuto che i genitori di siano poco accudenti e scarsamente protettivi, dal momento che la Per_1 minore è stata valutata come una bambina serena. D'altronde, non risulterebbe che sia mai stata coinvolta in situazioni equivoche o interessata da comportamenti Per_1 inopportuni del padre ed il fatto che la non prenda una posizione netta nei Parte_2 confronti del compagno non significa che non sorvegli e non protegga sua figlia. Con ulteriore motivo dell'impugnazione si deduce che il Tribunale avrebbe tenuto in conto solo alcuni elementi della vicenda, cioè a dire solo quelli di segno negativo offerti dai servizi sociali, senza considerarne altri, come ad esempio il fatto che la pur non avendo un'occupazione stabile, svolge annualmente Parte_2 un'attività stagionale presso una struttura turistica del luogo (Villaggio Sicanì) per circa tre/quattro mesi l'anno, che si cumula all'indennità di disoccupazione percepita ed al sussidio riconosciuto dallo Stato al compagno come reddito di cittadinanza prima ed assegno di inclusione ora, tutti redditi che consentono alla coppia di potere sostenere le spese necessarie alla loro famiglia e vivere dignitosamente. Si evidenzia, altresì, che i genitori della minore non avrebbero disatteso gli appuntamenti con la NPIA di Patti, in quanto vi sarebbe stato un difetto di comunicazione da parte dei servizi sociali, che avrebbero indirizzato la verso Parte_2 la NPIA di Messina senza ulteriori informazioni fino a quando, grazie all'intervento del curatore, non si è fissato un appuntamento presso la NPIA di Patti, dove la madre si è regolarmente presentata per accompagnare la bambina il 25 marzo 2024. Si osserva che la relazione del NPIA andava letta anche nella parte in cui si affermava che “un piano di intervento di tipo educativo-domiciliare potrà sicuramente favorire il superamento delle difficoltà emergenti, garantendo il mantenimento della minore in famiglia, evitando azioni istituzionalizzanti”, ignorando così l'art.8 della Legge n.184 del 1983 e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che impongono di tutelare e attuare prima di ogni altro il diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia. Alla luce di quanto sopra evidenziato, con l'atto di appello la Parte_2 chiede in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la sospensione dell'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina, notificata il 14 novembre2024, al fine di evitare traumi alla minore a causa del possibile distacco dalla madre, unica figura di riferimento, e nel merito la riforma della sentenza rimuovendo gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore
, non dichiarandone l'adottabilità, e laddove dispone la decadenza dalla Persona_1 responsabilità della madre o, in subordine, disponendo la limitazione/sospensione della responsabilità genitoriale della con affidamento della minore ai SS Parte_2 competenti con funzioni di monitoraggio e controllo, purché venga mantenuto il collocamento della minore presso l'abitazione familiare unitamente alla madre;
si chiede, altresì, di disporre che i Servizi Sociali competenti, in collaborazione con il Consultorio Familiare, elaborino un percorso di valutazione, rafforzamento e recupero delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, e nella specie della Parte_2 nonché di attivare tutte le misure a sostegno di cui necessita, tra cui l'educativa Per_1 domiciliare nella sua massima estensione e di disporre eventualmente ulteriori accertamenti sulla situazione della minore.
****
Si è costituito in giudizio il tutore della minore, Avv. Maria Rita Ielasi, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge, essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato. Con la comparsa di costituzione si eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 17 L. n. 184/1983. Si deduce al riguardo che la sentenza n. 107/2024 è stata comunicata alle parti in data 14.11.2024 ed il termine per proporre appello scadeva, quindi, il 16.12.2024. Ciò in quanto, in funzione del rito proprio delle procedure di adottabilità, l'appello nel caso di specie è assoggettato alla forma del ricorso, sicchè il momento della pendenza coincide con quello del deposito dell'atto. Sebbene lo strumento dell'atto di citazione debba ritenersi equipollente al ricorso, tuttavia entro il termine utile per l'impugnazione l'atto avrebbe dovuto essere depositato in sede di iscrizione della causa a ruolo. In base a tale principio, la giurisprudenza di legittimità afferma che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa possa valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito, nel termine perentorio abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'atto o nel caso di gravame di impugnare la sentenza (Cass. S.U. 12 gennaio 2022 n. 758; Cass. n. 4716/2017; Cass. n. 14401/2015, Corte d'Appello di L'Aquila 12.02.2024 n. 208). Nel caso di specie, risulterebbe dal fascicolo telematico che l'iscrizione a ruolo é avvenuta in data 18.12.2024 con il deposito dell'atto, e per quanto innanzi detto oltre il termine per proporre impugnazione: conseguentemente l'appellante sarebbe decaduta dall'impugnazione, secondo la previsione contenuta nell'art. 17 L. n. 184/1983. Senza recedere dall'eccezione in rito innanzi formulata, nel merito si rileva l'infondatezza in fatto e diritto dei motivi dell'impugnazione, evidenziando che tali motivi non terrebbero conto del lungo periodo di osservazione del nucleo familiare in cui la minore è inserita e delle relazioni ed indicazioni dei Servizi. Si evidenzia il lungo periodo di intervento sul nucleo familiare della minore decorrente dal 2020, deducendo che nonostante il tempo trascorso le condizioni genitoriali non ssarebbero mutate.
Si osserva che nella relazione del Consultorio del giugno 2023 è stata fotografata la gravità della condizione genitoriale e richiamata una relazione del 2022, concludendo con un giudizio prognostico sul recupero delle capacità genitoriali non solo negativo ma piuttosto definito “inattuabile”. Si osserva che, a fronte di queste reiterate conclusioni del Consultorio, nessuna CTU sulle competenze genitoriali è stata richiesta dall'odierna appellante né la stessa ha intrapreso percorsi privati atti a dimostrare la possibilità di valutazioni diverse sulle proprie competenze genitoriali. Si deduce che, quanto alle richiamate conclusioni della valutazione della NPIA del 25.03.2024, il Servizio Sociale nella propria relazione dell'01.08.2024, in ordine al percorso svolto con l'odierna appellante ed il padre della minore, indica espressamente che “nel corso degli anni sono state effettuate valutazioni intermedie ed il riproponimento degli obiettivi sopra indicati” e rileva la stagionalità del lavoro e l'esiguità della durata, evidenziando che nonostante la disponibilità di una casa a Caronia, la coppia permane nell'attuale appartamento sporco ed in merito ai percorsi genitoriali presso il Consultorio ne rileva l'assenza di migliorie. Si deduce, relativamente al percorso della minore presso la NPIA, che i genitori della minore hanno disatteso le visite fissate, e solo in data 25.03.2024 si è svolta la visita della bambina e che, proprio in relazione all'esito della predetta visita ed in funzione dei suggerimenti del Servizio NPIA, il Servizio Sociale riferisce espressamene di aver attivato il Servizio di Educativa Domiciliare che, però, non ha raggiunto l'esito preposto, poiché la coppia genitoriale, pur legata affettivamente alla figlia e riuscendo a rispondere alle esigenze primarie della stessa, ha mostrato carenze educative, con scarsa consapevolezza delle esigenze emotive relazionali della minore. Si osserva che, nella parte della relazione relativa alla minore, anche il contesto parentale che ruota intorno alla stessa non appare funzionale, nemmeno in termini supportivi ai genitori, all'idoneo accudimento della bambina, e l'unica congiunta che era apparsa idonea non si è resa disponibile;
inoltre, la non ha accolto Parte_2 nemmeno la proposta di un affidamento familiare temporaneo. Si evidenzia, pertanto, che le conclusioni del Servizio Sociale hanno segnalato espressamente la mancanza di una progettualità per il futuro della coppia genitoriale e la carenza di capacità protettive ed accuditive, e che allegata alla predetta relazione del Servizio Sociale vi è la relazione del Servizio della NPIA del 03.07.2024 in cui espressamente il Servizio rileva che “dal colloquio con la madre si è appreso che la bambina vive con entrambi i genitori in un ambiente intrafamiliare sicuramente disfunzionale a rispondere ai suoi bisogni evolutivi”. Si sostiene che la nonostante le più recenti accuse nei confronti del Parte_2 compagno, continua a sostenere di essere in grado di garantire protezione alla propria figlia, senza però distaccarsi dal compagno che viene accusato ancora del medesimo tipo di reato, o comunque affine, nei confronti della prima figlia della stessa appellante. L'appellante avrebbe assunto un ruolo sicuramente non protettivo ma piuttosto di primo schieramento con il compagno, anche in funzione della circostanza che difficilmente gli abusi vengono posti in essere alla presenza di terzi, e soprattutto dell'altro genitore. In ordine specificamente allo stato di abbandono della minore, si evidenzia che la minore versa in “una condizione di immaturità affettivo-relazionale”, così come diagnosticata dalla NPIA che l'ha incontrata;
rispetto a tale condizione la NPIA aveva proposto quale possibile soluzione un servizio di educativa domiciliare, e risulta dalla relazione di agosto 2024 del Servizio Sociale che tutti i predetti percorsi previsti e progettati non hanno avuto gli esiti sperati. Si deduce che il nucleo familiare è soggetto alla valutazione dei Servizi dal 2020, come da precedente procedimento recante r.g.n. 167/2020 V.G., e che da allora non si è verificato alcun miglioramento delle competenze genitoriali e, addirittura, il Consultorio ha ritenuto “inattuabile” il percorso di recupero delle stesse in capo ad entrambi i genitori;
allo stato ha una Per_1 condizione di immaturità affettivo-relazionale che oggi, forse, ancora si potrebbe recuperare se posta in altro nucleo familiare ma che allo stato, permanendo nel medesimo della famiglia d'origine, potrebbe restare tale se non aggravarsi. Si deduce pertanto che, dalla lettura congiunta e correlata delle relazioni dei Servizi, versa in una condizione di abbandono poiché all'interno della famiglia Per_1
d'origine non ha la sicurezza di un aiuto piscologico e di calore umano atti a garantire il suo sviluppo e la formazione della sua personalità, e che questa situazione non è migliorata nel tempo, essendo risultati i genitori “impermeabili” rispetto all'intervento dei Servizi a supporto, circostanze tutte che allo stato giustificano in fatto e diritto la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della minore. La pronuncia di adottabilità si rende, quindi, necessaria stante l'irreversibile incapacità dei genitori di allevare e curare la figlia, come valutata dai Servizi specialistici;
nel caso di specie, anche il nucleo parentale di riferimento è stato ritenuto inidoneo a svolgere il ruolo vicariante genitoriale. Alla luce delle superiori considerazioni, il tutore della minore ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto per decorrenza del termine di cui all'art. 17 L. n. 184/1983 e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese e compensi del giudizio rappresentando che per la minore è stata richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
******************************************** Con note di trattazione scritta del 6 marzo 2025 presentate nell'interesse di l'avv. Alessandra Ioppolo contesta quanto ex adverso eccepito Parte_2 nella memoria di costituzione del tutore della minore, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Quanto alla eccepita inammissibilità dell'appello per decorrezna del termine di cui all'art. 17 della L. n. 184/1983, si deduce che nella sentenza delle Sezioni Unite del 12 gennaio 2022 n. 758 la Suprema Corte ha enunciato il principio, non circoscrivibile ai solo procedimenti “semplificati”, per cui “nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento- a norma del D. Lgs. n. 150 del 2011 art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanzialine processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prevede l'atto di citazione” . Si osserva, quindi, che nel caso di specioe l'appello introdotto con citazione notificato alla controparte nel termine previsto per legge e regolarmente iscritto a ruolo secondo le regole di tale scelta del rito, deve ritenersi pienamente valido ed efficace i fini dell'instaurazione del giudizio. Si deduce, in ogni caso, che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di un minore è soggetta all'impugnazione mediante appello, configurandosi come un
“procedimento contenzioso speciale” disciplinato dalle regole del rito ordinario che non siano incompatibili con quelle sue proprie e che l'art. 17 della Legge sulle adozioni prescrive il termine di trenta giorni dalla notificazione per l'impugnazione del provvedimento, senza neppure indicare quale debba essere la forma dell'appello, ma tale notificazione non può essere quella effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c. in quanto l'ultimo periodo del secondo comma espressamente prescrive che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.p. sicchè in mancanza di notificazione in senso formale, il termine per l'impugnazione del provvedimento è quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per cui l'appello proposto deve ritenersi tempestivo. Nel merito si insiste nei motivi di appello, chiedendo che venga disposta CTU per la valutazione delle capacità genitoriali della e che si acquisisca relazione Parte_2 aggiornata della NPIA di Patti dopo la rivalutazione della minore.
************************************************************* All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha pronunciato la presente sentenza.
*********************************************************** L'appello proposto va dichiarato inammissibile. La sentenza n. 107/2024 è stata comunicata alle parti in data 14.11.2024. Nella specie, il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 17 della legge sulle adozioni, era di trenta giorni e scadeva, quindi, il 16.12.2024. L'appello nel caso in esame è assoggettato alla forma del ricorso, sicchè il momento della pendenza coincide con quello del deposito dell'atto ed entro il termine utile per l'impugnazione l'atto avrebbe dovuto essere depositato in sede di iscrizione della causa a ruolo. Trattandosi di ipotesi in cui il giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso è stato invece introdotto con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643). Rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, allorquando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che, nel termine perentorio previsto dalla legge, sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria. Poiché, nel caso di specie, il deposito con iscrizione a ruolo è pacificamente avvenuto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ossia in data 18 dicembre 2024, il gravame è stato proposto tardivamente. Va altresì evidenziato, quanto alle deduzioni difensive svolte nell'interesse dell'appellante, che il diritto di impugnazione della sentenza di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è soggetto ad un termine perentorio di trenta giorni, che è un termine speciale, che prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 325 c.p.c. e non è influenzato dalla modalità di notificazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità della impugnazione, non potendo essere invocata l'inapplicabilità della comunicazione ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione prevista dall'art. 133 c.p.c. La ratio di tale disciplina speciale risiede nell'esigenza di assicurare la celerità e la definitività dei procedimenti in materia di adottabilità, a tutela dell'interesse preminente del minore a una rapida definizione della sua posizione giuridica e affettiva. Inoltre, il rispetto di tale termine perentorio non arreca un apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti, in quanto esse sono comunque tenute al suo rispetto, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di preminenza dell'interesse del minore (cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28151 del 24 novembre 2017).
A venire in rilievo, pertanto, nella ipotesi in esame è una lex specialis rispetto all'art. 325 c.p.c. per la quale non trova applicazione il disposto dell'art. 133 c.p.c., in forza del quale la comunicazione con il quale il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il testo integrale della pronuncia "non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.". Da ultimo, ritiene questa Corte di non poter condividere l'assunto difensivo secondo cui la pronuncia della Cass. civ., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758 avrebbe affermato un principio generale, applicabile anche nel caso di specie, in quanto tale pronuncia afferisce esclusivamente ai procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lg. n. 150 del 2011 nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, avuto riguardo esclusivamente al procedimento previsto a norma dell'art. 4 del d.Ig. n. 150 del 2011 (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lg. n. 150 del 2011). L'appello presentato dalla è stato, pertanto, tardivamente Parte_2 proposto. Tale statuizione di inammissibilità rende ultroneo l'esame dei motivi di merito del gravame. Segue ex lege la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, che si liquidano in complessivi euro € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 107/2024 emessa in data 29 ottobre 2024 dal Tribunale per i minorenni di Messina. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, Avv. Maria Rita Ielasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2025 .
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando…………………………....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..…………………….Consigliere est. dott. Maria Ancione …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1329/2024 RG V.G. instaurato con APPELLO avverso la sentenza n. 107/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 29 ottobre 2024 ed avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela della minore nata a [...] il [...], CF: Persona_1
, di (nato a [...] il 6 C.F._1 Parte_1 febbraio 1989) e (nata a [...] il [...]), Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rita Ielasi in Messina via Piemonte n. 30, Tutore: Avv. Maria Rita Ielasi ( nata a [...] il [...]) PROPOSTO da nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2
(ME) in via F. Petrarca n. 32, domiciliata di fatto a Gioiosa Marea ( ME) in via Archimede n. 19, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina C.F._2 via Luciano Manara n. 129 presso lo studio dell'avvocato Alessandra Ioppolo del foro di Messina che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti.
APPELLANTE nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO e del tutore della minore, avv. Maria Rita Ielasi,
CONVENUTO
***** Con la sentenza impugnata il Tribunale dei Minori di Messina, nell'interesse della minore (nata il [...]), figlia di ed Persona_1 Parte_2 [...]
come sopra generalizzat ed entrambi residenti in [...]
Archimede n.19, visto l'art. 15 della legge 4.5.1983 n. 184 nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28.3.2001 n. 149 ed acquisite le richieste conformi del Pubblico Ministero, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore e dichiarato Persona_1 la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Parte_1 Parte_2 sulla figlia minore. Il Giudice di primo grado ha evidenziato che il nucleo familiare della minore era multiproblematico, essendo caratterizzato da una condizione di marginalità economica e precarietà lavorativa, e che le competenze genitoriali di ed Parte_2 [...] sono state valutate negativamente dal Consultorio Familiare di Patti con Pt_1 relazione dell'01.06.2023 (in cui è stato riferito che i genitori manifestano meccanismi difensivi di negazione che non permettono loro di comprendere i bisogni della prole, sono incapaci di assumersi le loro responsabilità e di attivare meccanismi di riparazione in vista di un loro cambiamento ed hanno limiti cognitivi, con conseguente inattuabilità di un percorso di sostegno e recupero delle loro competenze genitoriali), prospettando per la piccola un affidamento etero-familiare (la coppia genitoriale non ha Per_1 nemmeno aderito alle proposte del Servizio Sociale come la presa in carico da parte della NPIA della minore presso cui i genitori non l'hanno mai accompagnata, né è stata accolta la proposta di godere di una famiglia di appoggio che accogliesse la minore durante il periodo estivo). Le ulteriori emergenze riguardanti il padre della minore, , Parte_1 soggetto gravato da pendenze giudiziarie per gravi reati di natura sessuale ai danni di minori e destinatario di accuse di abusi sessuali anche da parte di (figlia Persona_2 di ) nonché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., Parte_2 insieme al fatto che non sono state rinvenute figure in ambito familiare in grado di prendersi cura della piccola (in quanto la nonna paterna, , non è Per_1 CP_1 stata ritenuta idonea soprattutto per l'età e per le condizioni di salute) ed alla relazione dei Servizi Sociali del comune di Gioiosa Marea dell'01.08.2024 (dalla quale è emerso che: i genitori, pur avendo effettuato un percorso di recupero delle competenze genitoriali, non hanno avuto alcun miglioramento ed hanno disatteso persino gli appuntamenti con la NPIA di Patti, atteso che la minore è stata visitata solo in data 25.03.2024, data in cui è stata evidenziata una immaturità affettivo relazionale causata verosimilmente da scarsi stimoli socio familiari;
l'ambiente in cui vive è sicuramente disfunzionale;
il Servizio di Educativa Domiciliare avviato non ha raggiunto l'esito preposto;
la coppia genitoriale mostra carenze educative ed ha scarsa consapevolezza delle esigenze emotive e relazionali della minore;
in particolare il padre mostra immaturità e tende a passare il suo tempo giocando alla Play station o col cellulare o sul PC;
la coppia non ha una linea educativa comune e gli altri adulti che gravitano attorno alla minore solo apparentemente se ne prendono cura;
alla proposta della possibilità di un affidamento temporaneo a titolo solidaristico la si è opposta;
Parte_2
l'abitazione si presenta igienicamente carente;
in definitiva la coppia genitoriale non ha raggiunto nulla di quanto proposto e non ha mostrato progettualità riguardo al loro futuro, preferendo vivere alla giornata ed esercitando il proprio ruolo genitoriale in maniera superficiale;
il signor ha numerosi procedimenti penali per reati di Pt_1 pedofilia e la madre della minore, invece di preoccuparsi e riflettere su ciò e sui rischi per , minimizza la situazione dicendo “ io sono come San SO se non vedo Per_1 non credo “) ed altresì alla relazione della NPIA di Patti del 03.07.2024, in cui si è dato atto di un grave stato di sofferenza della minore e del contesto familiare connotato da degrado sociale e culturale, arretratezza e cattiva igiene, e da persone che hanno consistenti problemi personali e sociali, hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure il quale ha evidenziato, altresì, l'immaturità genitoriale emersa ed il fatto che lo stesso Consultorio Familiare abbia concluso per la impraticabilità di un percorso di recupero delle competenze genitoriali dei genitori della minore.
Il Tribunale dei Minori ha evidenziato la necessità per la minore, in situazione di abbandono, di essere dichiarata in stato di adottabilità al fine di assicurarle una famiglia in grado di supportarla nel suo percorso di crescita.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello , madre della Parte_2 minore. Con il primo motivo del gravame si deduce che contrariamente a quanto affermato nell'atto impugnato non sarebbe emerso, in nessun atto del procedimento,
“un grave stato di sofferenza della minore”, in quanto è stata sempre valutata Per_1 come una bambina gioiosa, socievole, arguta, ordinata e curata. Anche sotto il profilo del contesto familiare ed abitativo, la condizione che emerge dagli atti processuali sarebbe ben diversa da quella ritenuta in sentenza. Si osserva che vi sarebbe erronea interpretazione ed applicazione degli art. 1, 8 e 15 della legge n. 184 del 4/05/1983 e mancanza dei presupposti per la limitazione della responsabilità genitoriale della e per la dichiarazione dello stato di Parte_2 adottabilità della bambina, e che la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è e deve essere considerata una soluzione di extrema ratio rispetto al diritto del minore
“di crescete e di essere educato nell'ambito della propria famiglia”, sancito dall'art. 1 della suddetta legge, che al secondo comma prevede anche che “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”. Nel caso in esame, la minore non sarebbe una figlia in condizioni di Per_1 abbandono né morale né materiale e non le sarebbe stato mai fatto mancare l'affetto, l'attenzione e le cure dei genitori. Né tantomeno sussisterebbe la condizione di cattiva igiene dell'abitazione, atteso che fin dalla prima valutazione dei servizi sociali si contestava la carenza di una pulizia straordinaria (ma non di quella ordinaria) e che nel corso dell'ultima visita domiciliare sono stati riscontrati interventi migliorativi volti proprio a rendere più accogliente l'abitazione, come rilevabile dalle fotografie allegate. Si deduce che il Tribunale avrebbe trascurato le valutazioni del NPIA del 25/03/2024 che, pur avendo rilevato nella minore “una condizione di immaturità affettivo-relazionale”, ha concluso suggerendo “un piano di intervento di tipo educativo-domiciliare”, che “potrà sicuramente favorire il superamento delle difficoltà emergenti, garantendo il mantenimento della minore in famiglia, evitando azioni istituzionalizzanti”. Si sostiene che il neuropsichiatra infantile non ha riscontrato nella bambina nessun grave stato di sofferenza e, comunque, nulla che non potesse essere superato con il giusto supporto:l'intervento di tipo educativo-familiare suggerito dal dirigente medico della NPI è stato attivato in piena collaborazione con la famiglia della minore, a cui avrebbe dovuto seguire eventualmente un'altra valutazione, che invece non è stata nemmeno richiesta. In conclusione, non sussisterebbero i presupposti per ritenere lo stato di abbandono materiale o morale della minore e, quindi, per la dichiarazione Persona_1 dello stato di adottabilità della bambina. Con il secondo motivo si deduce che le conclusioni del Consultorio Familiare a cui ha fatto riferimento il Tribunale per i Minorenni di Messina sono quelle contenute nella relazione dell'1 giugno 2023, che si sarebbe limitata a richiamare le valutazioni espresse nella relazione del 4 luglio 2022, in cui si affermava che non era intervenuta
“alcuna modificazione in senso positivo e, anzi, non avendo rispettato la coppia gli accordi intrapresi come, ad esempio, il reperire una nuova sistemazione abitativa”. Si evidenzia che gli obiettivi principali che il Consultorio aveva indicato alla coppia genitoriale erano quelli di reperire un lavoro più stabile ed Controparte_2 una nuova abitazione, ma il mancato raggiungimento di tali traguardi, che poco o nulla hanno a che vedere con il rapporto affettivo-educativo con la figlia, non possono essere determinanti per un giudizio negativo sulla capacità genitoriale della coppia. Si osserva che non si può colpevolizzare la la quale ha chiaramente Parte_2 spiegato di non volersi trasferire a Caronia ove potrebbero godere di una casa autonoma, in quanto a Gioiosa Marea vive l'altro suo figlio ( il Persona_3 quale, pur non essendo più affidato alla madre, continua ad avere in lei un solido punto di riferimento e coltivaun buon rapporto con la sorella minore . Per_1
Deduce la difesa che nella relazione del Consultorio Familiare e in quella dei servizi sociali si liquiderebbe con troppa superficialità la condizione dei genitori della minore, escludendo per loro la praticabilità di un percorso di recupero delle competenze genitoriali, che invece di fatto non è stato più offerto alla coppia. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che la valutazione della capacità genitoriale della coppia
è stata effettuata solo nel 2022, in un momento molto difficile della loro vita, ossia quando essi erano gravemente turbati, stanchi ed affranti dalle gravissime condizioni di salute della loro ultima figlia, nata nel 2020 e deceduta in ospedale il Per_4
24/02/2023. La relazione di aggiornamento del Consultorio arriva l'1/06/2023, confermando le osservazioni fatte in precedenza, senza ulteriori incontri e senza interrogarsi su quanto la prostrazione per la condizione di salute dell'ultimogenita potesse avere inciso sulla serenità dell'uno e dell'altro genitore. Si evidenzia che dopo il tragico evento e l'elaborazione del lutto, la ha potuto dedicare più tempo Parte_2 ed attenzione alla piccola , riflettendo anche sui suoi bisogni, e che sarebbe stato Per_1 giusto rivalutare a distanza di tanto tempo e con una condizione di maggiore serenità le possibili modifiche nella capacità genitoriale dei genitori della piccola e Per_1 sperimentare un percorso di recupero in linea con il canone ermeneutico, più volte prescritto dalla Suprema Corte, secondo cui "Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art.
1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà
o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono" (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 2015). Si osserva che la NPIA di Patti, dopo aver valutato la minore, si era espressa nel senso che “un piano di intervento di tipo educativo-domiciliare” potrà sicuramente favorire il superamento delle difficoltà emergenti, garantendo il mantenimento della minore in famiglia, evitando azioni istituzionalizzanti”, e che questo parere non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale per i Minorenni di Messina senza motivazione sul punto, né sarebbe stata richiesta una nuova valutazione sulla minore prima di arrivare ad emettere un provvedimento gravissimo come quello della dichiarazione dello stato di adottabilità della bambina. La sentenza di primo grado si censura, quindi, per la mancata acquisizione di elementi concreti ed attuali di accertamento della condizione di irrecuperabilità della capacità genitoriale dei genitori in un tempo ragionevole.
Con il terzo motivo del gravame si deduce che il Giudice di prime cure erroneamente sostiene che i genitori “sono poco accudenti, scarsamente protettivi” e, evidenziando che il padre della minore ha procedimenti penali per reati di pedofilia, sostiene che “la madre della minore, invece di assumere una posizione di garanzia eprotezione nei confronti della figlia, manifesta una posizione di ignavia, minimizzando la situazione” richiamando anche una questione riguardante la figlia maggiore della Si evidenzia, al riguardo, che non si comprende sulla base Parte_2 di quali elementi concreti il Tribunale, e per esso i servizi sociali, abbiano ritenuto che i genitori di siano poco accudenti e scarsamente protettivi, dal momento che la Per_1 minore è stata valutata come una bambina serena. D'altronde, non risulterebbe che sia mai stata coinvolta in situazioni equivoche o interessata da comportamenti Per_1 inopportuni del padre ed il fatto che la non prenda una posizione netta nei Parte_2 confronti del compagno non significa che non sorvegli e non protegga sua figlia. Con ulteriore motivo dell'impugnazione si deduce che il Tribunale avrebbe tenuto in conto solo alcuni elementi della vicenda, cioè a dire solo quelli di segno negativo offerti dai servizi sociali, senza considerarne altri, come ad esempio il fatto che la pur non avendo un'occupazione stabile, svolge annualmente Parte_2 un'attività stagionale presso una struttura turistica del luogo (Villaggio Sicanì) per circa tre/quattro mesi l'anno, che si cumula all'indennità di disoccupazione percepita ed al sussidio riconosciuto dallo Stato al compagno come reddito di cittadinanza prima ed assegno di inclusione ora, tutti redditi che consentono alla coppia di potere sostenere le spese necessarie alla loro famiglia e vivere dignitosamente. Si evidenzia, altresì, che i genitori della minore non avrebbero disatteso gli appuntamenti con la NPIA di Patti, in quanto vi sarebbe stato un difetto di comunicazione da parte dei servizi sociali, che avrebbero indirizzato la verso Parte_2 la NPIA di Messina senza ulteriori informazioni fino a quando, grazie all'intervento del curatore, non si è fissato un appuntamento presso la NPIA di Patti, dove la madre si è regolarmente presentata per accompagnare la bambina il 25 marzo 2024. Si osserva che la relazione del NPIA andava letta anche nella parte in cui si affermava che “un piano di intervento di tipo educativo-domiciliare potrà sicuramente favorire il superamento delle difficoltà emergenti, garantendo il mantenimento della minore in famiglia, evitando azioni istituzionalizzanti”, ignorando così l'art.8 della Legge n.184 del 1983 e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che impongono di tutelare e attuare prima di ogni altro il diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia. Alla luce di quanto sopra evidenziato, con l'atto di appello la Parte_2 chiede in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la sospensione dell'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina, notificata il 14 novembre2024, al fine di evitare traumi alla minore a causa del possibile distacco dalla madre, unica figura di riferimento, e nel merito la riforma della sentenza rimuovendo gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore
, non dichiarandone l'adottabilità, e laddove dispone la decadenza dalla Persona_1 responsabilità della madre o, in subordine, disponendo la limitazione/sospensione della responsabilità genitoriale della con affidamento della minore ai SS Parte_2 competenti con funzioni di monitoraggio e controllo, purché venga mantenuto il collocamento della minore presso l'abitazione familiare unitamente alla madre;
si chiede, altresì, di disporre che i Servizi Sociali competenti, in collaborazione con il Consultorio Familiare, elaborino un percorso di valutazione, rafforzamento e recupero delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, e nella specie della Parte_2 nonché di attivare tutte le misure a sostegno di cui necessita, tra cui l'educativa Per_1 domiciliare nella sua massima estensione e di disporre eventualmente ulteriori accertamenti sulla situazione della minore.
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Si è costituito in giudizio il tutore della minore, Avv. Maria Rita Ielasi, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge, essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato. Con la comparsa di costituzione si eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 17 L. n. 184/1983. Si deduce al riguardo che la sentenza n. 107/2024 è stata comunicata alle parti in data 14.11.2024 ed il termine per proporre appello scadeva, quindi, il 16.12.2024. Ciò in quanto, in funzione del rito proprio delle procedure di adottabilità, l'appello nel caso di specie è assoggettato alla forma del ricorso, sicchè il momento della pendenza coincide con quello del deposito dell'atto. Sebbene lo strumento dell'atto di citazione debba ritenersi equipollente al ricorso, tuttavia entro il termine utile per l'impugnazione l'atto avrebbe dovuto essere depositato in sede di iscrizione della causa a ruolo. In base a tale principio, la giurisprudenza di legittimità afferma che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa possa valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito, nel termine perentorio abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'atto o nel caso di gravame di impugnare la sentenza (Cass. S.U. 12 gennaio 2022 n. 758; Cass. n. 4716/2017; Cass. n. 14401/2015, Corte d'Appello di L'Aquila 12.02.2024 n. 208). Nel caso di specie, risulterebbe dal fascicolo telematico che l'iscrizione a ruolo é avvenuta in data 18.12.2024 con il deposito dell'atto, e per quanto innanzi detto oltre il termine per proporre impugnazione: conseguentemente l'appellante sarebbe decaduta dall'impugnazione, secondo la previsione contenuta nell'art. 17 L. n. 184/1983. Senza recedere dall'eccezione in rito innanzi formulata, nel merito si rileva l'infondatezza in fatto e diritto dei motivi dell'impugnazione, evidenziando che tali motivi non terrebbero conto del lungo periodo di osservazione del nucleo familiare in cui la minore è inserita e delle relazioni ed indicazioni dei Servizi. Si evidenzia il lungo periodo di intervento sul nucleo familiare della minore decorrente dal 2020, deducendo che nonostante il tempo trascorso le condizioni genitoriali non ssarebbero mutate.
Si osserva che nella relazione del Consultorio del giugno 2023 è stata fotografata la gravità della condizione genitoriale e richiamata una relazione del 2022, concludendo con un giudizio prognostico sul recupero delle capacità genitoriali non solo negativo ma piuttosto definito “inattuabile”. Si osserva che, a fronte di queste reiterate conclusioni del Consultorio, nessuna CTU sulle competenze genitoriali è stata richiesta dall'odierna appellante né la stessa ha intrapreso percorsi privati atti a dimostrare la possibilità di valutazioni diverse sulle proprie competenze genitoriali. Si deduce che, quanto alle richiamate conclusioni della valutazione della NPIA del 25.03.2024, il Servizio Sociale nella propria relazione dell'01.08.2024, in ordine al percorso svolto con l'odierna appellante ed il padre della minore, indica espressamente che “nel corso degli anni sono state effettuate valutazioni intermedie ed il riproponimento degli obiettivi sopra indicati” e rileva la stagionalità del lavoro e l'esiguità della durata, evidenziando che nonostante la disponibilità di una casa a Caronia, la coppia permane nell'attuale appartamento sporco ed in merito ai percorsi genitoriali presso il Consultorio ne rileva l'assenza di migliorie. Si deduce, relativamente al percorso della minore presso la NPIA, che i genitori della minore hanno disatteso le visite fissate, e solo in data 25.03.2024 si è svolta la visita della bambina e che, proprio in relazione all'esito della predetta visita ed in funzione dei suggerimenti del Servizio NPIA, il Servizio Sociale riferisce espressamene di aver attivato il Servizio di Educativa Domiciliare che, però, non ha raggiunto l'esito preposto, poiché la coppia genitoriale, pur legata affettivamente alla figlia e riuscendo a rispondere alle esigenze primarie della stessa, ha mostrato carenze educative, con scarsa consapevolezza delle esigenze emotive relazionali della minore. Si osserva che, nella parte della relazione relativa alla minore, anche il contesto parentale che ruota intorno alla stessa non appare funzionale, nemmeno in termini supportivi ai genitori, all'idoneo accudimento della bambina, e l'unica congiunta che era apparsa idonea non si è resa disponibile;
inoltre, la non ha accolto Parte_2 nemmeno la proposta di un affidamento familiare temporaneo. Si evidenzia, pertanto, che le conclusioni del Servizio Sociale hanno segnalato espressamente la mancanza di una progettualità per il futuro della coppia genitoriale e la carenza di capacità protettive ed accuditive, e che allegata alla predetta relazione del Servizio Sociale vi è la relazione del Servizio della NPIA del 03.07.2024 in cui espressamente il Servizio rileva che “dal colloquio con la madre si è appreso che la bambina vive con entrambi i genitori in un ambiente intrafamiliare sicuramente disfunzionale a rispondere ai suoi bisogni evolutivi”. Si sostiene che la nonostante le più recenti accuse nei confronti del Parte_2 compagno, continua a sostenere di essere in grado di garantire protezione alla propria figlia, senza però distaccarsi dal compagno che viene accusato ancora del medesimo tipo di reato, o comunque affine, nei confronti della prima figlia della stessa appellante. L'appellante avrebbe assunto un ruolo sicuramente non protettivo ma piuttosto di primo schieramento con il compagno, anche in funzione della circostanza che difficilmente gli abusi vengono posti in essere alla presenza di terzi, e soprattutto dell'altro genitore. In ordine specificamente allo stato di abbandono della minore, si evidenzia che la minore versa in “una condizione di immaturità affettivo-relazionale”, così come diagnosticata dalla NPIA che l'ha incontrata;
rispetto a tale condizione la NPIA aveva proposto quale possibile soluzione un servizio di educativa domiciliare, e risulta dalla relazione di agosto 2024 del Servizio Sociale che tutti i predetti percorsi previsti e progettati non hanno avuto gli esiti sperati. Si deduce che il nucleo familiare è soggetto alla valutazione dei Servizi dal 2020, come da precedente procedimento recante r.g.n. 167/2020 V.G., e che da allora non si è verificato alcun miglioramento delle competenze genitoriali e, addirittura, il Consultorio ha ritenuto “inattuabile” il percorso di recupero delle stesse in capo ad entrambi i genitori;
allo stato ha una Per_1 condizione di immaturità affettivo-relazionale che oggi, forse, ancora si potrebbe recuperare se posta in altro nucleo familiare ma che allo stato, permanendo nel medesimo della famiglia d'origine, potrebbe restare tale se non aggravarsi. Si deduce pertanto che, dalla lettura congiunta e correlata delle relazioni dei Servizi, versa in una condizione di abbandono poiché all'interno della famiglia Per_1
d'origine non ha la sicurezza di un aiuto piscologico e di calore umano atti a garantire il suo sviluppo e la formazione della sua personalità, e che questa situazione non è migliorata nel tempo, essendo risultati i genitori “impermeabili” rispetto all'intervento dei Servizi a supporto, circostanze tutte che allo stato giustificano in fatto e diritto la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della minore. La pronuncia di adottabilità si rende, quindi, necessaria stante l'irreversibile incapacità dei genitori di allevare e curare la figlia, come valutata dai Servizi specialistici;
nel caso di specie, anche il nucleo parentale di riferimento è stato ritenuto inidoneo a svolgere il ruolo vicariante genitoriale. Alla luce delle superiori considerazioni, il tutore della minore ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto per decorrenza del termine di cui all'art. 17 L. n. 184/1983 e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese e compensi del giudizio rappresentando che per la minore è stata richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
******************************************** Con note di trattazione scritta del 6 marzo 2025 presentate nell'interesse di l'avv. Alessandra Ioppolo contesta quanto ex adverso eccepito Parte_2 nella memoria di costituzione del tutore della minore, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Quanto alla eccepita inammissibilità dell'appello per decorrezna del termine di cui all'art. 17 della L. n. 184/1983, si deduce che nella sentenza delle Sezioni Unite del 12 gennaio 2022 n. 758 la Suprema Corte ha enunciato il principio, non circoscrivibile ai solo procedimenti “semplificati”, per cui “nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento- a norma del D. Lgs. n. 150 del 2011 art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanzialine processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prevede l'atto di citazione” . Si osserva, quindi, che nel caso di specioe l'appello introdotto con citazione notificato alla controparte nel termine previsto per legge e regolarmente iscritto a ruolo secondo le regole di tale scelta del rito, deve ritenersi pienamente valido ed efficace i fini dell'instaurazione del giudizio. Si deduce, in ogni caso, che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di un minore è soggetta all'impugnazione mediante appello, configurandosi come un
“procedimento contenzioso speciale” disciplinato dalle regole del rito ordinario che non siano incompatibili con quelle sue proprie e che l'art. 17 della Legge sulle adozioni prescrive il termine di trenta giorni dalla notificazione per l'impugnazione del provvedimento, senza neppure indicare quale debba essere la forma dell'appello, ma tale notificazione non può essere quella effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c. in quanto l'ultimo periodo del secondo comma espressamente prescrive che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.p. sicchè in mancanza di notificazione in senso formale, il termine per l'impugnazione del provvedimento è quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per cui l'appello proposto deve ritenersi tempestivo. Nel merito si insiste nei motivi di appello, chiedendo che venga disposta CTU per la valutazione delle capacità genitoriali della e che si acquisisca relazione Parte_2 aggiornata della NPIA di Patti dopo la rivalutazione della minore.
************************************************************* All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha pronunciato la presente sentenza.
*********************************************************** L'appello proposto va dichiarato inammissibile. La sentenza n. 107/2024 è stata comunicata alle parti in data 14.11.2024. Nella specie, il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 17 della legge sulle adozioni, era di trenta giorni e scadeva, quindi, il 16.12.2024. L'appello nel caso in esame è assoggettato alla forma del ricorso, sicchè il momento della pendenza coincide con quello del deposito dell'atto ed entro il termine utile per l'impugnazione l'atto avrebbe dovuto essere depositato in sede di iscrizione della causa a ruolo. Trattandosi di ipotesi in cui il giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso è stato invece introdotto con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643). Rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, allorquando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che, nel termine perentorio previsto dalla legge, sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria. Poiché, nel caso di specie, il deposito con iscrizione a ruolo è pacificamente avvenuto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ossia in data 18 dicembre 2024, il gravame è stato proposto tardivamente. Va altresì evidenziato, quanto alle deduzioni difensive svolte nell'interesse dell'appellante, che il diritto di impugnazione della sentenza di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è soggetto ad un termine perentorio di trenta giorni, che è un termine speciale, che prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 325 c.p.c. e non è influenzato dalla modalità di notificazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità della impugnazione, non potendo essere invocata l'inapplicabilità della comunicazione ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione prevista dall'art. 133 c.p.c. La ratio di tale disciplina speciale risiede nell'esigenza di assicurare la celerità e la definitività dei procedimenti in materia di adottabilità, a tutela dell'interesse preminente del minore a una rapida definizione della sua posizione giuridica e affettiva. Inoltre, il rispetto di tale termine perentorio non arreca un apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti, in quanto esse sono comunque tenute al suo rispetto, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di preminenza dell'interesse del minore (cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28151 del 24 novembre 2017).
A venire in rilievo, pertanto, nella ipotesi in esame è una lex specialis rispetto all'art. 325 c.p.c. per la quale non trova applicazione il disposto dell'art. 133 c.p.c., in forza del quale la comunicazione con il quale il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il testo integrale della pronuncia "non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.". Da ultimo, ritiene questa Corte di non poter condividere l'assunto difensivo secondo cui la pronuncia della Cass. civ., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758 avrebbe affermato un principio generale, applicabile anche nel caso di specie, in quanto tale pronuncia afferisce esclusivamente ai procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lg. n. 150 del 2011 nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, avuto riguardo esclusivamente al procedimento previsto a norma dell'art. 4 del d.Ig. n. 150 del 2011 (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lg. n. 150 del 2011). L'appello presentato dalla è stato, pertanto, tardivamente Parte_2 proposto. Tale statuizione di inammissibilità rende ultroneo l'esame dei motivi di merito del gravame. Segue ex lege la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, che si liquidano in complessivi euro € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 107/2024 emessa in data 29 ottobre 2024 dal Tribunale per i minorenni di Messina. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal tutore della minore, Avv. Maria Rita Ielasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2025 .
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti