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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 337/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Anna Ricciardi, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gaetana Angela Marchese
Appellato
OGGETTO: diritto del coniuge superstite all'assegno per il nucleo familiare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 137/2022, pubblicata il 15.3.2022, notificata il 23.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone rigettava il ricorso proposto da nei confronti dell' , con il quale la ricorrente chiedeva di Parte_1 CP_1 accertare il suo diritto, quale coniuge superstite, all'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 comma 8 della L. 153/1988.
Il primo giudice, ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamata la nozione unitaria di “inabilità” di cui alla L. 222 del 1984 ed escluso - sulla base dei principi sanciti in materia dalla Suprema Corte - che la avendo da tempo Pt_1
superato i 65 anni di età, avrebbe dovuto ritenersi per il solo dato anagrafico presuntivamente inabile a proficuo lavoro, aderiva alle conclusioni dell'espletata
CTU, peraltro non contestata, che aveva accertato che le difficoltà della ricorrente non risultavano di gravità tale da essere assimilabili alla totale inabilità o tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Escludeva, pertanto, la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, dichiarava irripetibili le spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e poneva definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
impugnava la citata sentenza con ricorso depositato il 19 Parte_1
aprile 2022; resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza per avere aderito a un'errata consulenza tecnica. Lamenta che il consulente tecnico ha effettuato una valutazione medico-legale che si pone in contrasto con il giudizio espresso dalla commissione medica dell , la quale ha riconosciuto la CP_1 Pt_1
inabile al 100%, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, come dichiarato nel verbale del 26.2.2014. Assume che l'istanza per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare, presentata in data
15.12.2018, per esplicita previsione normativa può avere effetto retroattivo limitato a cinque anni dalla data di presentazione della domanda, con la conseguenza che l'accertamento delle sue condizioni sanitarie poteva essere retrodatato fino al 2013.
Ribadisce che nel 2014 la Commissione Medica ha riconosciuto CP_1
l'appellante invalida al 100% per patologie tali da determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età ed evidenzia la sussistenza delle condizioni sanitarie rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa.
Lamenta infatti che il quadro morboso non consente all'appellante, peraltro in avanzata età, di dedicarsi a lavoro proficuo e che l'inabilità rilevante ai fini della prestazione richiesta è quella in cui versa il soggetto che, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un “proficuo lavoro”, non richiedendo l'art. 2 del D.L. 69/1988 una grave minorazione ma la sussistenza di un quadro patologico tale da annullare la capacità lavorativa proficua, tenuto conto anche dei fattori ambientali. Richiama al riguardo la sentenza n.19409 del 17.9.2020 della Suprema Corte sulla necessità di un accertamento dell'inabilità che presupponga un'indagine accurata rivolta non solo alle condizioni cliniche del soggetto ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale di riferimento.
Chiede pertanto alla Corte, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di accertare, nel limite della prescrizione dei cinque anni antecedenti la domanda inoltrata il 15.12.2018, o in subordine, da data successiva, anche se maturata nel corso del presente giudizio, l'esistenza di minorazioni fisiche che impediscono alla lo svolgimento di un proficuo lavoro ex art. 2 comma 8 della legge Pt_1
153/1988; conseguentemente, il diritto della stessa alla prestazione richiesta, ai ratei arretrati, maggiorati per rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte: il D.L. n. 69 del
1988, art. 2, comma 8, convertito nella L. n. 153 del 1988 in tema di assegni familiari, prevede che Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Il superamento dei 65 anni di età non può considerarsi come situazione che determina automaticamente l'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro dovendo accertarsi in concreto se tale possibilità non sussista a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente (Cassazione civile sez. VI - 24/5/2013, n. 13049,
Cassazione civile sez. lav. - 22/11/2019, n. 30563).
Ritiene il collegio che non possa farsi esclusiva applicazione della disposizione di cui al dlgs n. 509/1988 secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio- sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” atteso che la norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare fa riferimento alla possibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e, dunque, occorre accertare se non sussista effettivamente tale possibilità a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente.
Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare se l'odierna appellante, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Il CTU ha descritto le condizioni della appellata come segue: Colonna vertebrale modicamente dismorfica con discrete limitazioni della sua articolarità così come per le altre articolazioni. Manovra di Laségue bilateralmente discretamente positiva. Passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia… APPARATO NERVOSO Assenza di disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. La stazione eretta è ben mantenuta. Prova di Romberg appena positiva.
Nessun tremore palpebrale o alle dita delle mani protese in avanti. Nessuna lesione piramidale, extrapiramidale, vestibolo-cerebellare e labirintica è apprezzabile.
Fisiologiche le prove metriche degli arti. Nulla da rilevare a carico dei nervi cranici e dei nervi spinali. Normale il trofismo, la motilità e la sensibilità su tutto il soma. I riflessi osteo-tendinei sono presenti, simmetrici e regolari…
ESAME PSICHICO Psiche integra. Non si rilevano turbe caratteriali né alterazioni del linguaggio. Mentalmente orientata nel tempo e nello spazio, per la propria e l'altrui persona.
ORGANI DI SENSO Nessuna lesione presentano, al loro esame clinico, gli organi di senso”.
Il consulente tecnico ha dato atto che la signora aveva Parte_1
subito nel 2013 una mastectomia sinistra per patologia neoplastica non più recidivata, in assenza di secondarismi. Ha rilevato che lo stato di invalidità non coincide necessariamente con un'incapacità lavorativa in attività di lavoro confacenti e realisticamente prospettabili e che siano al tempo stesso continuative, fonte di reddito e quindi proficue. Ha concluso nel senso che quadro clinico non determina una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro .
Osserva il collegio che il richiamo al verbale di invalidità del 2014 non è rilevante. La sentenza appellata, ha rilevato, richiamando la relazione del consulente tecnico di primo grado, che la patologia oncologica che ha afflitto la ricorrente nel mese di dicembre 2013 non aveva avuto recidiva e “nonostante nel verbale del mese di febbraio 2014 fosse stata prevista una revisione nel 2016, di tale ultimo controllo non è stato rilevato alcun documento agli atti”.
Nessuna censura specifica sul punto ha sollevato l'appellante, la quale aveva l'onere di documentare la persistenza della situazione invalidante, e, dunque, può presumersi, tenuto conto delle condizioni accertate dai due consulenti, che la visita di revisione non abbia confermato il precedente giudizio.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha rilevato soltanto una degenerazione artrosica polidistrettuale che non determina una significativa limitazione funzionale. Quadro clinico questo che non può pertanto sottendere di certo una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Ritiene il collegio che alla stregua degli esiti della consulenza tecnica debba ritenersi insussistente il requisito sanitario per il godimento per l'assegno per il nucleo familiare, potendo l'appellante dedicarsi a un proficuo lavoro sedentario (ad esempio di compagnia o di vigilanza o di supporto a bambini della scuola primaria per lo svolgimento dei compiti).
Osserva, infine, il collegio che se è vero che la possibilità di occupazione deve essere valutata in concreto tenuto conto delle condizioni del mercato è pur vero che la parte ha l'onere di indicare quali siano tali condizioni nel concreto ambiente ove la stessa vive e le abilità, generiche o specifiche che la parte stessa possiede.
Nessuna allegazione al riguardo è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
In definitiva, deve ritenersi che la signora non presenti infermità o Pt_1
difetto fisico o mentale tali da porla nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro e l'appello deve essere rigettato
3. Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU come già liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell . CP_1
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, dichiara irripetibili le spese processuali, pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dell . CP_1 Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 337/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Anna Ricciardi, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gaetana Angela Marchese
Appellato
OGGETTO: diritto del coniuge superstite all'assegno per il nucleo familiare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 137/2022, pubblicata il 15.3.2022, notificata il 23.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone rigettava il ricorso proposto da nei confronti dell' , con il quale la ricorrente chiedeva di Parte_1 CP_1 accertare il suo diritto, quale coniuge superstite, all'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 comma 8 della L. 153/1988.
Il primo giudice, ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamata la nozione unitaria di “inabilità” di cui alla L. 222 del 1984 ed escluso - sulla base dei principi sanciti in materia dalla Suprema Corte - che la avendo da tempo Pt_1
superato i 65 anni di età, avrebbe dovuto ritenersi per il solo dato anagrafico presuntivamente inabile a proficuo lavoro, aderiva alle conclusioni dell'espletata
CTU, peraltro non contestata, che aveva accertato che le difficoltà della ricorrente non risultavano di gravità tale da essere assimilabili alla totale inabilità o tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Escludeva, pertanto, la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, dichiarava irripetibili le spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e poneva definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
impugnava la citata sentenza con ricorso depositato il 19 Parte_1
aprile 2022; resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza per avere aderito a un'errata consulenza tecnica. Lamenta che il consulente tecnico ha effettuato una valutazione medico-legale che si pone in contrasto con il giudizio espresso dalla commissione medica dell , la quale ha riconosciuto la CP_1 Pt_1
inabile al 100%, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, come dichiarato nel verbale del 26.2.2014. Assume che l'istanza per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare, presentata in data
15.12.2018, per esplicita previsione normativa può avere effetto retroattivo limitato a cinque anni dalla data di presentazione della domanda, con la conseguenza che l'accertamento delle sue condizioni sanitarie poteva essere retrodatato fino al 2013.
Ribadisce che nel 2014 la Commissione Medica ha riconosciuto CP_1
l'appellante invalida al 100% per patologie tali da determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età ed evidenzia la sussistenza delle condizioni sanitarie rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa.
Lamenta infatti che il quadro morboso non consente all'appellante, peraltro in avanzata età, di dedicarsi a lavoro proficuo e che l'inabilità rilevante ai fini della prestazione richiesta è quella in cui versa il soggetto che, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un “proficuo lavoro”, non richiedendo l'art. 2 del D.L. 69/1988 una grave minorazione ma la sussistenza di un quadro patologico tale da annullare la capacità lavorativa proficua, tenuto conto anche dei fattori ambientali. Richiama al riguardo la sentenza n.19409 del 17.9.2020 della Suprema Corte sulla necessità di un accertamento dell'inabilità che presupponga un'indagine accurata rivolta non solo alle condizioni cliniche del soggetto ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale di riferimento.
Chiede pertanto alla Corte, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di accertare, nel limite della prescrizione dei cinque anni antecedenti la domanda inoltrata il 15.12.2018, o in subordine, da data successiva, anche se maturata nel corso del presente giudizio, l'esistenza di minorazioni fisiche che impediscono alla lo svolgimento di un proficuo lavoro ex art. 2 comma 8 della legge Pt_1
153/1988; conseguentemente, il diritto della stessa alla prestazione richiesta, ai ratei arretrati, maggiorati per rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte: il D.L. n. 69 del
1988, art. 2, comma 8, convertito nella L. n. 153 del 1988 in tema di assegni familiari, prevede che Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Il superamento dei 65 anni di età non può considerarsi come situazione che determina automaticamente l'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro dovendo accertarsi in concreto se tale possibilità non sussista a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente (Cassazione civile sez. VI - 24/5/2013, n. 13049,
Cassazione civile sez. lav. - 22/11/2019, n. 30563).
Ritiene il collegio che non possa farsi esclusiva applicazione della disposizione di cui al dlgs n. 509/1988 secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio- sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” atteso che la norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare fa riferimento alla possibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e, dunque, occorre accertare se non sussista effettivamente tale possibilità a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente.
Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare se l'odierna appellante, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Il CTU ha descritto le condizioni della appellata come segue: Colonna vertebrale modicamente dismorfica con discrete limitazioni della sua articolarità così come per le altre articolazioni. Manovra di Laségue bilateralmente discretamente positiva. Passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia… APPARATO NERVOSO Assenza di disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. La stazione eretta è ben mantenuta. Prova di Romberg appena positiva.
Nessun tremore palpebrale o alle dita delle mani protese in avanti. Nessuna lesione piramidale, extrapiramidale, vestibolo-cerebellare e labirintica è apprezzabile.
Fisiologiche le prove metriche degli arti. Nulla da rilevare a carico dei nervi cranici e dei nervi spinali. Normale il trofismo, la motilità e la sensibilità su tutto il soma. I riflessi osteo-tendinei sono presenti, simmetrici e regolari…
ESAME PSICHICO Psiche integra. Non si rilevano turbe caratteriali né alterazioni del linguaggio. Mentalmente orientata nel tempo e nello spazio, per la propria e l'altrui persona.
ORGANI DI SENSO Nessuna lesione presentano, al loro esame clinico, gli organi di senso”.
Il consulente tecnico ha dato atto che la signora aveva Parte_1
subito nel 2013 una mastectomia sinistra per patologia neoplastica non più recidivata, in assenza di secondarismi. Ha rilevato che lo stato di invalidità non coincide necessariamente con un'incapacità lavorativa in attività di lavoro confacenti e realisticamente prospettabili e che siano al tempo stesso continuative, fonte di reddito e quindi proficue. Ha concluso nel senso che quadro clinico non determina una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro .
Osserva il collegio che il richiamo al verbale di invalidità del 2014 non è rilevante. La sentenza appellata, ha rilevato, richiamando la relazione del consulente tecnico di primo grado, che la patologia oncologica che ha afflitto la ricorrente nel mese di dicembre 2013 non aveva avuto recidiva e “nonostante nel verbale del mese di febbraio 2014 fosse stata prevista una revisione nel 2016, di tale ultimo controllo non è stato rilevato alcun documento agli atti”.
Nessuna censura specifica sul punto ha sollevato l'appellante, la quale aveva l'onere di documentare la persistenza della situazione invalidante, e, dunque, può presumersi, tenuto conto delle condizioni accertate dai due consulenti, che la visita di revisione non abbia confermato il precedente giudizio.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha rilevato soltanto una degenerazione artrosica polidistrettuale che non determina una significativa limitazione funzionale. Quadro clinico questo che non può pertanto sottendere di certo una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Ritiene il collegio che alla stregua degli esiti della consulenza tecnica debba ritenersi insussistente il requisito sanitario per il godimento per l'assegno per il nucleo familiare, potendo l'appellante dedicarsi a un proficuo lavoro sedentario (ad esempio di compagnia o di vigilanza o di supporto a bambini della scuola primaria per lo svolgimento dei compiti).
Osserva, infine, il collegio che se è vero che la possibilità di occupazione deve essere valutata in concreto tenuto conto delle condizioni del mercato è pur vero che la parte ha l'onere di indicare quali siano tali condizioni nel concreto ambiente ove la stessa vive e le abilità, generiche o specifiche che la parte stessa possiede.
Nessuna allegazione al riguardo è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
In definitiva, deve ritenersi che la signora non presenti infermità o Pt_1
difetto fisico o mentale tali da porla nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro e l'appello deve essere rigettato
3. Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU come già liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell . CP_1
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, dichiara irripetibili le spese processuali, pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dell . CP_1 Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi