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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/11/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1027 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata in [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO I 191 80138 OL IT , CF elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTEMAGNO SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a 02/11/1983 Controparte_1 C.F._1
residente in [...]30 95041 CALTAGIRONE IT CF
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvMONTEMAGNO C.F._3
SALVATORE . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 e Parte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere Controparte_1
la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 28.6.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n. 153 anno 2023 parte II serie C
l ricorrenti esponevano che con decreto sentenza n. 105/24 emessa in data 30.1.2024 il Tribunale di
Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.11.2024 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 14.10.2024
, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 30.1.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.6.2013 tra Fra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al alle
[...]
condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al n. 153 anno 2023 parte II serie C DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1027 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata in [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO I 191 80138 OL IT , CF elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTEMAGNO SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a 02/11/1983 Controparte_1 C.F._1
residente in [...]30 95041 CALTAGIRONE IT CF
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvMONTEMAGNO C.F._3
SALVATORE . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 e Parte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere Controparte_1
la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 28.6.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n. 153 anno 2023 parte II serie C
l ricorrenti esponevano che con decreto sentenza n. 105/24 emessa in data 30.1.2024 il Tribunale di
Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.11.2024 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 14.10.2024
, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 30.1.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.6.2013 tra Fra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al alle
[...]
condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al n. 153 anno 2023 parte II serie C DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo