Articolo 4 della Legge 17 agosto 1957, n. 868
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 ottobre 1957
Art. 4.
In deroga al disposto dell' art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro per la difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, e' autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e successive proroghe.
Tali assunzioni, per le quali si prescinde dal limite di eta', sono riservate agli operai giornalieri assunti ai sensi dell' art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per non meno di 270 giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1957