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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2024, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 1190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 gennaio 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Besana, 9, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Anna Maria Adelaide Carnevale, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che a far data dal febbraio 2021 e sino al 10 maggio 2022 tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato per il quale il ricorrente ha prestato ore di lavoro ordinario e straordinario come quantificate nel Cud 2022 e nei conteggi prodotti sub 6) e che dunque al ricorrente spettano somme a titolo di retribuzione per lavoro ordinario pari a € 18.582,51 per l'anno 2021, nonché € 3.250,70 (€ 1.625,35 x 2) per retribuzioni dal gennaio 2022 sino al 10 maggio 2022 e € 74.895,00, per lavoro straordinario o quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta dovuta anche a seguito di eventuale Ctu contabile per il calcolo delle altre voci e indennità di legge spettanti al ricorrente (festività, 13/esima, 14/esima, preavviso, ferie, permessi), e, per l'effetto, condannare _1
- C.F. - residente in [...]
Ripamonti, 234 Milano (MI -), a pagare tutte le somme sopraindicate per i titoli sopraindicati, oltre interessi moratori e rivalutazione dal dovuto;
1 2) in ogni caso, con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali al legale antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 gennaio 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di _1
.
[...]
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 10 Controparte_1 settembre 2002, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio e mansioni di lavapiatti presso l'esercizio commerciale di sito in Controparte_1
Via Bianconi, 7. Invero, sin dall'inizio del rapporto, il ricorrente aveva svolto mansioni di cuoco con una busta paga iniziale di € 1.513,44. A febbraio 2021, il datore di lavoro aveva iniziato ad omettere di corrispondere la retribuzione dovuta. Non aveva consegnato al ricorrente le buste paga e aveva corrisposto soli acconti sugli straordinari, con la promessa di integrare quanto dovuto nei mesi successivi. aveva perciò continuato a lavorare, svolgendo le mansioni di Parte_1 cuoco, con il medesimo orario di lavoro, vale a dire dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00, osservando una mezz'ora di pausa per il pranzo dalle 11.30 alle 12.00.
Il ricorrente lementava di avere svolto lavoro straordinario per 4 ore al giorno a far data dal mese di febbraio 2021. Nonostante le richieste del lavoratore nulla era accaduto e il rapporto era proseguito sino al 16 marzo 2022, allorché il ricorrente era stato licenziato per g.m.o. con preavviso sino al 10 maggio 2022. non aveva ricevuto alcunché dal resistente, eccetto il Tfr e le Parte_1 ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 14 maggio 2024, rinunziata da parte di la Parte_1 domanda relativa alla retribuzione ascrivibile al lavoro straordinario, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto per quanto di Parte_1 ragione.
2 Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
2. prova la permanenza del suo rapporto di lavoro con Parte_1 fino al licenziamento per g.m.o., con preavviso sino al 10 Controparte_1 maggio 2022 (doc. 3 fasc. ric.). Lamenta l'omissione del pagamento della retribuzione risultante dal CU 2022 (redditi 2021: doc. 4 fasc. ric.: € 18.582,51), nonché il pagamento della retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2022, che liquida in base alla busta paga di gennaio 2021 (doc. 2 fasc. ric.) in € 3.250,70 (€ 1.625,35 x 2). ha quindi dato piena dimostrazione del proprio credito, Controparte_2 sulla base dell'onere probatorio descritto al precedente § 1. Avendo il convenuto disertato il giudizio, esso non ha Controparte_1 fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
La somma a credito del lavoratore deve quindi ritenersi ammontare a lordi € 17.033,96 (cioè 11/12 della somma risultante dal CU 2022) dal momento che lo stesso ricorrente riferisce che la morosità della parte datoriale partiva da Febbraio 2021 (ricorso, p. 2). Vanno poi aggiunte le due mensilità di Gennaio e Febbraio 2022, anteriori a quelle Org_ a lui corrisposte dal Fondo di garanzia dell per un totale di lordi € 3.250,70. Nulla consegue per il lavoro straordinario, la cui voce è stata rinunciata nel corso dell'odierna udienza.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna residente in [...] Controparte_1
Milano (MI -), a pagare a le seguenti somme: Parte_1
3 - lordi € 17.033,96 per le omissioni retributive da febbraio a dicembre 2021,
- lordi € 3.250,70 per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2022, oltre interessi moratori e rivalutazione dal dovuto;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio dell'Avv. Anna Maria Adelaide Carnevale, distrattaria, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 14 maggio 2024. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 gennaio 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Besana, 9, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Anna Maria Adelaide Carnevale, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che a far data dal febbraio 2021 e sino al 10 maggio 2022 tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato per il quale il ricorrente ha prestato ore di lavoro ordinario e straordinario come quantificate nel Cud 2022 e nei conteggi prodotti sub 6) e che dunque al ricorrente spettano somme a titolo di retribuzione per lavoro ordinario pari a € 18.582,51 per l'anno 2021, nonché € 3.250,70 (€ 1.625,35 x 2) per retribuzioni dal gennaio 2022 sino al 10 maggio 2022 e € 74.895,00, per lavoro straordinario o quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta dovuta anche a seguito di eventuale Ctu contabile per il calcolo delle altre voci e indennità di legge spettanti al ricorrente (festività, 13/esima, 14/esima, preavviso, ferie, permessi), e, per l'effetto, condannare _1
- C.F. - residente in [...]
Ripamonti, 234 Milano (MI -), a pagare tutte le somme sopraindicate per i titoli sopraindicati, oltre interessi moratori e rivalutazione dal dovuto;
1 2) in ogni caso, con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali al legale antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 gennaio 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di _1
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[...]
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 10 Controparte_1 settembre 2002, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio e mansioni di lavapiatti presso l'esercizio commerciale di sito in Controparte_1
Via Bianconi, 7. Invero, sin dall'inizio del rapporto, il ricorrente aveva svolto mansioni di cuoco con una busta paga iniziale di € 1.513,44. A febbraio 2021, il datore di lavoro aveva iniziato ad omettere di corrispondere la retribuzione dovuta. Non aveva consegnato al ricorrente le buste paga e aveva corrisposto soli acconti sugli straordinari, con la promessa di integrare quanto dovuto nei mesi successivi. aveva perciò continuato a lavorare, svolgendo le mansioni di Parte_1 cuoco, con il medesimo orario di lavoro, vale a dire dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00, osservando una mezz'ora di pausa per il pranzo dalle 11.30 alle 12.00.
Il ricorrente lementava di avere svolto lavoro straordinario per 4 ore al giorno a far data dal mese di febbraio 2021. Nonostante le richieste del lavoratore nulla era accaduto e il rapporto era proseguito sino al 16 marzo 2022, allorché il ricorrente era stato licenziato per g.m.o. con preavviso sino al 10 maggio 2022. non aveva ricevuto alcunché dal resistente, eccetto il Tfr e le Parte_1 ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 14 maggio 2024, rinunziata da parte di la Parte_1 domanda relativa alla retribuzione ascrivibile al lavoro straordinario, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto per quanto di Parte_1 ragione.
2 Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
2. prova la permanenza del suo rapporto di lavoro con Parte_1 fino al licenziamento per g.m.o., con preavviso sino al 10 Controparte_1 maggio 2022 (doc. 3 fasc. ric.). Lamenta l'omissione del pagamento della retribuzione risultante dal CU 2022 (redditi 2021: doc. 4 fasc. ric.: € 18.582,51), nonché il pagamento della retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2022, che liquida in base alla busta paga di gennaio 2021 (doc. 2 fasc. ric.) in € 3.250,70 (€ 1.625,35 x 2). ha quindi dato piena dimostrazione del proprio credito, Controparte_2 sulla base dell'onere probatorio descritto al precedente § 1. Avendo il convenuto disertato il giudizio, esso non ha Controparte_1 fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
La somma a credito del lavoratore deve quindi ritenersi ammontare a lordi € 17.033,96 (cioè 11/12 della somma risultante dal CU 2022) dal momento che lo stesso ricorrente riferisce che la morosità della parte datoriale partiva da Febbraio 2021 (ricorso, p. 2). Vanno poi aggiunte le due mensilità di Gennaio e Febbraio 2022, anteriori a quelle Org_ a lui corrisposte dal Fondo di garanzia dell per un totale di lordi € 3.250,70. Nulla consegue per il lavoro straordinario, la cui voce è stata rinunciata nel corso dell'odierna udienza.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna residente in [...] Controparte_1
Milano (MI -), a pagare a le seguenti somme: Parte_1
3 - lordi € 17.033,96 per le omissioni retributive da febbraio a dicembre 2021,
- lordi € 3.250,70 per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2022, oltre interessi moratori e rivalutazione dal dovuto;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio dell'Avv. Anna Maria Adelaide Carnevale, distrattaria, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 14 maggio 2024. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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