Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
739/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Civile
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difesa dall'avv. Franco Parte_1
Aglietto, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e CP_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello, in parziale riforma della impugnata sentenza nr. 495 del 18.06.2024 e pubblicata in pari data del Tribunale di Savona nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio nella causa R.G. 67/2022: 1. in via principale e nel merito, in accoglimento del suesposto motivo di appello, disporre che l'importo spettante al danneggiato signor ammonta ad Controparte_2
€. 196.866,06 ovvero alla diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione monetaria dal
2. Vinte le spese per il presente grado di giudizio.”.”
Parole chiave: rivalutazione - interessi – acconto
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio e Controparte_2 Parte_1
innanzi al Tribunale di Savona ed CP_1 ha sostenuto:
• che il 7 luglio 2020 era trasportato a bordo del motociclo Kawasaky, targato BY 02239, condotto dal proprietario, ; CP_1
• che, a causa di un'errata manovra del conducente, era caduto riportando gravi lesioni;
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti. si è costituita in giudizio ed ha Parte_1 contestato il quantum della pretesa risarcitoria, dando atto di avere già versato all'attore la somma di 137.880,00 euro.
Il sig. è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita a mezzo ctu medico legale e testi, è stata decisa con la sentenza 495 del 18 giugno 2024, pubblicata in pari data, che ha così statuito in dispositivo: “
1. NN e _3
in solido tra loro a pagare in favore CP_1 di la somma di € 244.147,81 oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria dal 29.3.22 ed interessi legali dal 29.3.22 sulla somma annualmente rivalutata.
2. NN e _3 [...]
in solido tra loro alla refusione delle CP_1 spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP ed oltre refusione del
CU di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Il Tribunale ha liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, 305.201,48 euro;
a titolo di spese mediche, 3.518,58 euro;
a titolo di danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, 45.833,00 euro.
Calcolato l'importo complessivo spettante al danneggiato come pari ad euro 354.553,00, la sentenza ha rivalutato (con conteggio degli interessi) tale importo dal momento del fatto fino al momento del pagamento dell'acconto
(137.880,00 euro percepito in data 28 marzo
2022); la differenza tra il dovuto e l'acconto percepito è stata rivalutata fino al momento del fatto ed incrementata di interessi legali calcolati dal 28 marzo 2022.
2 Il giudizio di appello. ha impugnato la sentenza in esame, in Parte_1 ordine ai criteri di scomputo dell'acconto dall'importo complessivamente dovuto.
Le altre parti sono rimaste contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 marzo 2025.
3 Il motivo di appello
Con un unico motivo di appello, ha Parte_1 lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1277 C.c. con riguardo al criterio applicato per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi”. Secondo l'appellante, il criterio utilizzato dal Tribunale per il calcolo del dovuto e per lo scomputo dell'acconto non era conforme a quanto previsto dalle norme in materia ed a quanto stabilito dall'orientamento univoco della Suprema Corte di Cassazione, in quanto vi era stata una illegittima duplicazione di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, ma aveva poi rivalutato l'importo e calcolato gli interessi a far data del fatto. Il criterio corretto avrebbe dovuto essere quello di devalutare tale importo dal 2024 al momento del fatto, rivalutarlo fino al pagamento dell'acconto, con calcolo degli interessi sugli importi anno per anno rivalutati fino al momento dell'acconto. A questo punto, sommare il danno patrimoniale
(incrementato di interessi e rivalutazione per un ammontare di €. 53.178,87) e quello non patrimoniale e detrarre l'acconto.
4 Il criterio di scomputo dell'acconto
Il motivo di appello è fondato.
L'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale (305.201,48) è stato liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano anno
2024. Questo significa che esso è espresso in moneta aggiornata al gennaio 2024.
Per sottrarre l'acconto, bisogna innanzitutto rendere omogenei i due credito, il credito e l'acconto.
Di conseguenza, seguendo il calcolo proposto da parte appellante, si deve devalutare l'importo liquidato in sentenza a titolo di danno non patrimoniale da gennaio 2024 al momento del fatto (7 luglio 2020). Il risultato di tale operazione
è pari ad 261.750,84 euro.
Il capitale deve, poi, essere riportato al momento del pagamento dell'acconto, attraverso il calcolo della rivalutazione dal momento del fatto fino a tale data.
Il risultato di tale operazione porta a riconoscere un credito in linea capitale di 281.120,40 euro.
Tale importo va incrementato del danno patrimoniale, pari a 53.178,87 euro, per complessivi 335.228,89 euro.
Questo è, quindi, l'ammontare del credito, in linea capitale, al 28 marzo 2022.
Inoltre, in conseguenza del ritardo nel pagamento, il creditore non ha potuto beneficiare tempestivamente della somma a lui spettante, per cui questi ha diritto al danno da lucro cessante, liquidato sotto forma di interessi.
Tali interessi, vanno calcolati dal momento del fatto sino al momento del pagamento dell'acconto sull'intera somma originariamente dovuta, devalutata al momento del fatto e rivalutata annualmente fino appunto al momento del pagamento dell'acconto, secondo quanto indicato da Cass. 1712/95.
Al momento del pagamento dell'acconto, quindi, oltre al capitale di cui sopra, avrebbe Parte_1 dovuto pagare 929,62 euro a titolo di interessi.
Di conseguenza, al momento del ricevimento dell'acconto doveva all'attore Parte_1
197.348,89 euro a titolo di capitale (335.228,89 -
137.880,00) e 929,62 a titolo di interessi.
Il capitale di euro 197.348,89, rivalutato anno per anno, secondo i dettami di Cass. Sez. Un 1712/95, dal 28 marzo 2022, genera ulteriori interessi, fino al momento del pagamento.
5 le spese di lite
Tenuto conto del fatto che la valutazione della soccombenza deve essere fatta in relazione all'esito complessivo della lite e non frazionata per gradi (per cui non può reputarsi Parte_1 vincitrice, essendo, anzi, debitrice) nulla viene liquidato a suo favore per l'appello, mentre, per quanto riguarda le spese di primo grado, esse vengono confermate, tenuto conto del fatto che non è mutato lo scaglione di valore di riferimento.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 294/23; ridetermina in euro 197.348,89 euro a titolo di capitale e 929,62 a titolo di interessi l'importo che
è tenuto a pagare a , Parte_1 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione calcolati sul capitale dal 28 marzo 2022 come specificato in parte motiva fino al pagamento;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Genova 12 marzo 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno