Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.478/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/07/2023 da
(già nei confronti di , avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sentenza del 10/01/2023 n. 3664/2022 del Tribunale di così provvede:
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 4.500,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CHIRONI IURI.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi