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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 963/2025
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALESSANDRA GUERRIERI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. VINCENZO SAVOIA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 963/2025 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 874/2024 del Tribunale di IS e vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Ponte Buggianese (PT), Via Sorini n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura
Banti del Foro di IS, pec. ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme (PT), P.zza XXIV Maggio
n°7, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Lupoi del Foro di Bologna.
APPELLANTE
E
nata il [...] a [...], residente in Controparte_1
Giappone, Kyoto, 1-74 Nishiyama, Matsugasaki Sakyo-ku, rappresentata e difesa
1 dall'Avv. CH Granieri del Foro di Firenze con domicilio pec
Email_2
APPELLATA
e in contraddittorio con
Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello, in persona della Sostituta dott. BI Bellucci;
INTERVENUTO
All'udienza del 17.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per << Voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria Parte_1
istanza disattesa, previa fissazione da parte del Presidente dell'udienza ai sensi dell'art.
473-bis.31 c. p. c., a parziale modifica della sentenza non definitiva n. 874/2024,
depositata il 25/11/2024, non notificata, emessa dal Tribunale di IS nell'ambito del
procedimento di separazione tra le parti NRG 702/2024:
a) dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto all'affidamento della
minore e conseguentemente, nel merito: - disporre che la minore Persona_1 Per_1
venga affidata in via esclusiva al padre, con esercizio super esclusivo da parte di
[...]
quest'ultimo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione
attinenti all'organizzazione della vita quotidiana nonché per le questioni di maggior
interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione educazione e salute, residenza
abituale, espatrio, da assumere tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso della madre;
in via subordinata,
disporre le modalità di affidamento più rispondenti all'interesse prevalente della minore,
alla luce delle risultanze della CTU genitoriale di cui si chiede l'ammissione; - in ogni
caso, collocare prevalentemente la minore presso l'abitazione del padre, determinando il
diritto di visita della madre nel modo più rispondente al migliore interesse della minore;
b) dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto al mantenimento della
2 minore e conseguentemente, nel merito: - stabilire che il Sig. Persona_1 Parte_1
provveda al mantenimento diretto ordinario della minore se
[...] Persona_1
collocata presso di lui, e al pagamento in ragione del 100% delle spese di natura
straordinaria per la minore, da concordarsi con la madre Sig.ra uanto Controparte_1
alle spese che necessitano del preventivo accordo. Con vittoria di spese. Previa, in via
istruttoria, ammissione di CTU volta a stabilire le capacità genitoriali delle parti, valutare
la situazione della minore a determinare il miglior regime di affidamento della Per_1
minore e il diritto di visita del genitore non collocatario”.
Per SA NA GN: << In tesi, disporsi l'integrale rigetto
dell'Appello promosso dal Sig. per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_1
ivi compreso per intervenuta cosa giudicata, con correlata conferma delle statuizioni
impugnate contenute nella sentenza del Tribunale di IS n. 874/2024 del 25.11.2024.
In denegata ipotesi, disporsi che: - la minore sia affidata in Persona_2
maniera super esclusiva alla madre con la quale convive in Giappone;
- il Sig. Parte_1
sia obbligato, a far data dalla domanda, a corrispondere alla madre a titolo di contributo
al mantenimento della figlia la somma di €.1.000,00 mensile oltre al Persona_1
pagamento integrale della retta della scuola internazionale dalla medesima frequentata e
al pagamento nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie. In ogni caso, con
vittoria di spese. In denegata ipotesi, in via istruttoria: Si insiste in tutte le istanze ed
eccezioni istruttorie >>.
Il PG: <esprime parere favorevole all'accoglimento dell'appello, ritenendo che nel
caso di specie la giurisdizione in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore
sia del giudice italiano>>.
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di IS, con sentenza non definitiva n.874/2024, in via preliminare, considerato che il cittadino italiano, sin dal mese di Parte_1
agosto del 2023, viveva stabilmente in Italia unitamente alla figlia minore Per_3
3 BI (nata nel 2014), affermava la sussistenza della giurisdizione del Tribunale
adito in ordine alla domanda di separazione, in applicazione dell'art. 3, lett. a),
punto vi) del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevedeva, tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trovava la residenza abituale dell'attore se questi vi aveva risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed era cittadino dello Stato membro stesso. Reputava, quindi, applicabile la legge italiana, quale lex fori, ai sensi dell'art.8 lett. b del regolamento CE n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, poiché i coniugi, di diversa cittadinanza, non avevano una residenza abituale comune al momento della proposizione della domanda giudiziale, né una residenza abituale comune nell'anno precedente il deposito del ricorso. Accoglieva, quindi,
la domanda di separazione, persistente una grave situazione di contrasto che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Con la medesima sentenza non definitiva n. 874/2024, il Tribunale di
IS reputava, invece, che, ai sensi degli artt. 7 e 3, lett. d) del Regolamento UE
n. 2019/1111, il giudice italiano fosse privo di giurisdizione con riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore (nata Persona_4
nel 2018), perché quest'ultima conviveva con la madre in Giappone, suo luogo di residenza abituale, e quindi la giurisdizione era da riconoscersi in favore dell'autorità giurisdizionale giapponese.
La causa era poi rimessa sul ruolo, perché non sufficientemente istruita,
con riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore
Persona_5
La sentenza n. 874/2024, pubblicata il 25.11.2024, era impugnata da con ricorso depositato il 20.5.2025 per i seguenti motivi: Parte_1
1) col primo motivo impugnava la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di affidamento della minore facendo rilevare che Persona_1
4 non era affatto pacifico, come invece sostenuto dal primo giudice, che Per_1
avesse sempre risieduto presso la madre e che quest'ultima se ne fosse
[...]
presa cura in via esclusiva, posto che il nucleo familiare aveva vissuto insieme tra Italia, Giappone, Kenya e Malesia, sino al 2020, quanto la madre era fuggita in Giappone con le due minori. Sino al 2020, dunque, la minore aveva convissuto anche con il padre. Evidenziava inoltre che al momento della Persona_1
proposizione della domanda non risiedeva in Giappone, ma in Ghana e censurava l'errata applicazione dell'art. 7 del regolamento europeo n. 1111/2019.
Siffatto regolamento, infatti, non poteva essere applicato al caso di specie non essendo il Giappone, così come il Ghana, Stato membro dell'Unione Europea. Il
Tribunale, a dire dell'appellante, avrebbe quindi dovuto far riferimento all'art. 14 del medesimo regolamento che, rispetto ai minori abitualmente residenti in uno Stato terzo, rinviava alla lex fori del giudice adito e risolvere la questione giurisdizionale applicando l'art. 37 della legge n.218/1995, secondo cui, in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli, la giurisdizione italiana era sussistente anche quando uno dei genitori o il figlio era cittadino italiano, rappresentando che sia la minore che il erano Persona_1 Parte_1
cittadini italiani;
2) col secondo motivo impugnava la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di mantenimento della minore argomentando che Persona_1
la giurisdizione italiana in materia di obbligazioni alimentari era ravvisabile ai sensi dell'art. 3 lett. b) (individuando come “creditore” il sig. , che Parte_1
aveva chiesto il collocamento presso di sé di entrambe le figlie) e, soprattutto,
della lett. c) del regolamento CE n. 4/2009.
Su tali premesse chiedeva:
- a) l'affidamento in via esclusiva della figlia , con esercizio Persona_1
super esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
5 gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana nonché per le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto delle capacità
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso della madre. La richiesta era motivata dai comportamenti ostruzionistici posti in essere dalla madre e dal fondato timore che quest'ultima potesse compiere ulteriori atti di sottrazione, anche a seguito della pronuncia di un provvedimento giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale;
- b) il collocamento in via prevalente presso di sé della figlia , Persona_1
disciplinando il diritto di visita della madre con le modalità ed i tempi previsti e determinati espletando CTU e/o sulla base delle indicazioni fornite dai servizi sociali della Valdinievole. Al riguardo l'appellante sottolineava la necessità che le sorelle potessero vivere insieme, rappresentando che la figlia Persona_1
aveva più volte manifestato la volontà di ricongiungersi con la sorella maggiore e di venire a vivere con lei in Italia. Allegava che il collocamento presso di sé di era l'unica soluzione possibile a garantire il rapporto con il padre e Persona_1
con la sorella maggiore, avendo la sig.ra sistematicamente impedito CP_1
alla figlia minore qualsiasi contatto con il padre e con la sorella.
Si è costituita per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello, poiché, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1111/2019, il giudice italiano era sfornito di giurisdizione, in quanto la minore non aveva mai Persona_1
vissuto in Italia, dove si era recata solamente in visita, e dal 2020 risiedeva stabilmente in Giappone che costituiva il centro effettivo dei suoi interessi. Privo
di pregio era poi il riferimento al Ghana, avendovi la minore soggiornato per un limitato periodo di tempo. Pertanto, a suo dire, il Tribunale di IS aveva correttamente applicato il Reg. UE n. 1111/2019 (artt. 7 e 14) conformemente alla norma interna a cui detto regolamento rimandava, ovverossia alla L. n. 218/1995,
6 in quanto la norma da applicarsi al caso di specie era da individuarsi nell'art. 42
- che in tema di protezione dei minori faceva salva "in ogni caso" l'applicabilità
della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 - e non l'art. 37, come sostenuto da parte appellante, per cui la giurisdizione sulle domande di affidamento e mantenimento di apparteneva all'autorità dello Stato di residenza Persona_1
abituale del minore: in questo caso il Giappone. Palesemente infondato era poi il secondo motivo di appello, giacché, applicandosi, come sostenuto da parte appellante, la lett. b) dell'art. 3 del Reg. UE n.4/2009, la giurisdizione del giudice italiano era esclusa a favore dell'autorità giapponese dal momento che,
discutendosi di una obbligazione alimentare, la creditrice era la figlia Per_1
e non l'appellante. Errato, a dire dell'appellata, era inoltre il richiamo alla
[...]
lett. c) della medesima disposizione normativa, essendo principio granitico che i due criteri per le domande accessorie [lett. c) e d)] non erano alternativi tra loro,
ma si ponevano in rapporto di reciproca esclusione. L'articolo 3 doveva, infatti,
essere interpretato nel senso che, se un giudice di uno Stato era investito di un'azione relativa alla separazione tra i genitori di un figlio minore ed un giudice di un altro Stato era chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità
genitoriale riguardante detto figlio, la domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio era accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi della lett. d). Per cui, nel caso di specie,
stante la ritenuta giurisdizione del giudice giapponese sulla domanda sull'affidamento, allo stesso giudice compete la giurisdizione anche della domanda di mantenimento in virtù e nel rispetto del principio di prossimità.
sollevava inoltre eccezione di giudicato con riguardo alla Controparte_1
domanda di affidamento e collocamento della minore che era già Persona_1
stata decisa con sentenza definitiva del giudice giapponese (in corso di legalizzazione), il quale aveva disposto ha disposto in favore della madre. Ove
7 fosse stata riconosciuta la giurisdizione italiana, l'appellata invocava l'applicazione della legge giapponese in merito alla domanda di affidamento e a quella di mantenimento di in virtù della Convenzione de l'Aja 1996 Persona_1
(art. 15) in materia di affidamento e del Regolamento CE n. 4/2009 (art. 15), rectius
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 dallo stesso richiamato (art. 4), in materia di mantenimento. Chiedeva che la minore fosse affidata in via super Persona_1
esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in Giappone, dove viveva stabilmente dal 2020. Ciò in ragione del fatto che la madre risultava essere il genitore di riferimento per la minore avendo quest'ultima sempre vissuto con la madre. Dovevano, inoltre, essere tenute in considerazione le gravi condotte ed iniziative unilaterali del incidendo le stesse sulla valutazione della Parte_1
sua capacità genitoriale, attesa l'arbitraria decisione di quest'ultimo di separare le due figlie e di interrompere i rapporti della figlia maggiore sia Persona_5
con la madre sia con la sorellina. Ciò aveva determinato sintomatologie di disagio in entrambe le figlie e in particolare per la figlia maggiore ( che Per_3
esprimeva un rifiuto della madre. Sotto il profilo economico chiedeva che il le corrispondesse un contributo al mantenimento della minore Parte_1 Per_1
di almeno € 1.000,00, oltre alla retta scolastica mensile della scuola
[...]
internazionale dalla stessa frequentata ed al pagamento di tutte le spese straordinarie per la figlia, attesa l'ottima disponibilità economica del padre, la significativa disparità di capacità economica tra i coniugi e tenuto conto del tenore di vita agiato di cui la minore aveva potuto godere finché il padre aveva partecipato al suo mantenimento, conformemente alle sue ampie disponibilità
reddituali e patrimoniali. Rimarcava che il padre non corrispondeva alcunché per la secondogenita da oltre un anno e mezzo e chiedeva che le statuizioni economiche retroagissero al momento della domanda.
8 Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del sostituto procuratore
Bellucci, esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello ritenendo che nel caso di specie la giurisdizione in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore fosse del giudice italiano.
All'udienza del 17.10.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa era trattenuta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il riparto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria italiana e quella straniera postula una distinzione tra le diverse finalità della tutela del minore e,
in particolare, tra la “protezione della persona del minore” nell'ampio significato attribuito a tale nozione dalle Convenzioni internazionali regolano la materia (v.
infra) e le obbligazioni di natura alimentare, da intendersi anch'esse in senso ampio come inerenti al mantenimento del minore in tutti i suoi bisogni evolutivi e di crescita (cfr. Corte di Giustizia UE 27 febbraio 1997, in causa C-220/95,
[...]
; 6/03/1980, in causa C-120/79, 17/03/1979, in causa C- Persona_6 Per_7
143/78, de e di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 1/10/2009, n. 21053; Per_7
24/07/2003, n. 11526).
Pur dovendosi precisare l'inapplicabilità al caso di specie del Regolamento
UE n. 1111 del 2019, siccome volto a dettare regole di disciplina sostanziale valevoli unicamente nei confronti di cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, il primo motivo di appello va, tuttavia, disatteso.
Nel caso di specie, ove il marito ha nazionalità italiana, la moglie nazionalità giapponese e le due figlie la doppia cittadinanza, vengono, piuttosto,
in rilievo le norme stabilite dalla legge 218 del 1995, che all'art. 37, nel regolare la giurisdizione quanto ai rapporti di filiazione ed ai rapporti personali tra genitori e figli, prevede che «la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
9 rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è
cittadino italiano o risiede in Italia».
Tuttavia, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass.
30903/2022 e Cass. Sez. Unite n. 1/2001, Cass. Sez. Unite 1310/2017 e Cass.
23100/2019), quando si tratta di regolare la responsabilità genitoriale con riguardo alle condizioni di affidamento e di collocamento del minore, la norma di diritto privato internazionale da applicarsi va individuata non già nell'art. 37
della legge n. 218 del 1995, ma nell'art. 42 della legge n. 218 del 1995, riguardante la “protezione” dei minori.
Infatti, l'art. 42 in esame richiama espressamente, facendola salva, la
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980,
n. 742 ed oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con legge n. 101 del 2015, che ricomprende nella protezione del minore anche l'«attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità
genitoriale, nonché sulla sua delega» (art. 3, lett. a) e il «diritto di affidamento,
che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza» (art. 3, lett. b).
Tramite l'esplicito rinvio materiale operato dall'art. 42 della legge 218/1995
alla Convenzione dell'Aja nei termini sopra descritti, deve dunque ritenersi che in materia di responsabilità genitoriale si debba avere prioritario riguardo alla citata Convenzione in base alla quale la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'adozione di tali provvedimenti spetta, ai sensi dell'art. 5, par.
1, alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore, fatta eccezione per il caso di trasferimento o mancato ritorno illecito del minore, in riferimento al quale l'art. 8, par. 1, prevede che le autorità dello Stato contraente
10 in cui il minore aveva precedentemente la sua residenza abituale conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. Fattispecie quest'ultima che non riguarda il caso che ci occupa, non essendo controverso che non abbia mai abitualmente Persona_1
risieduto in Italia (v. infra), tanto che la minore neppure parla la lingua italiana.
Si tratta quindi di valutare in fatto quale sia il luogo di abituale residenza della minore.
Giova precisare che il “luogo di abituale residenza” va individuato in concreto, in base a criteri di effettiva e reale abitualità della minore a risiedere in un determinato luogo, mentre appare del tutto recessivo il dato meramente anagrafico che, peraltro, nel caso di specie è anche del tutto neutro, avendo residenza anagrafica sia in Italia presso l'abitazione del padre sia in Persona_1
Giappone presso l'abitazione della madre.
e i sono sposati a Massa e Cozzile Parte_1 Controparte_1
nel 2014 e dalla loro unione sono nate (il 21.9.2014 in Italia) e Persona_5
(il 26.6.2018 in Kenia). Persona_1
La famiglia, durante la convivenza matrimoniale, non ha mai stabilmente vissuto in Italia, ma in vari Stati, tra cui il Giappone, dal 2014 al 2017 e poi in
Kenia, dove la famiglia ha vissuto da novembre 2017 a novembre 2018 e dove, a
Nairobi, è nata Successivamente, da novembre 2018 al giugno del Persona_1
2020, la famiglia ha convissuto in Malesia.
Lo stesso appellante nel ricorso di primo grado ha allegato che, insorta la crisi coniugale, la difficoltosa situazione familiare era degenerata nell'aprile del
2020, quando i era allontanata dalla casa in Malesia portando Controparte_1
con sé le figlie minori e all'insaputa e contro la Persona_5 Persona_1
volontà del marito.
11 Dal giugno 2020 ad agosto 2023 entrambe le minori hanno vissuto in
Giappone con la madre, salva una visita in Italia nel dicembre del 2022.
Ad agosto 2023 ha fatto rientro in Italia portando con Controparte_1
sé le minori per le vacanze estive. In tale occasione ha comunicato al marito la sua volontà di andare in Ghana per svolgere l'attività di volontaria in un campo profughi in base ad un contratto offertole dal governo giapponese con l'intenzione di portare con sé entrambe le figlie.
Secondo l'assunto del padre, la figlia più grande, ha Persona_5
convinto la madre a lasciarla in Italia col padre;
secondo quanto allegato dalla madre, il padre aveva manifestato la propria disponibilità a tenere con sé BI
per consentire alla madre di adattarsi al nuovo ambiente di lavoro in Ghana e con la promessa che poi le avrebbe portato in Ghana anche la figlia Persona_5
Quindi è partita dall'Italia alla volta del Ghana con la figlia Controparte_1
più piccola Persona_1
Da agosto del 2023 le due sorelle, che avevano sempre vissuto insieme,
sono state separate, giacché è rimasta in Italia col padre, mentre Persona_5
con la madre. Persona_1
A maggio 2024, ha fatto rientro in Giappone con la Controparte_1
figlia più piccola.
Non consta che dopo il mese di agosto 2023 il abbia più avuto Parte_1
la possibilità di visitare e tenere con sé né la madre di tenere con Persona_1
sé Persona_5
Ciò posto, ritiene questa Corte che, nonostante la residenza anagrafica in
Italia, in realtà il luogo di abituale residenza di , nata nel 2018, sia da Persona_8
individuarsi nel Giappone, presso l'abitazione della madre (ove ha analoga residenza anagrafica), poiché in tale Paese ha vissuto per una parte considerevole della propria vita dal 2020 al 2023, mentre alcun legame territoriale la minore
12 mostra avere con l'Italia ove è stata solo per brevi periodi di vacanza, e tantomeno con il Ghana ove ha soggiornato per la durata del temporaneo rapporto lavorativo della madre, senza che rescindere il legame con il Giappone ove la madre ha fatto immediatamente dopo rientro insieme alla minore.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 42 della legge n. 218/1995 e dell'art. 5, par. 1, della Convenzione dell'Aja in materia di protezione dei minori ivi richiamato va confermato anche in questa sede il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giapponese con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Va, invece accolto il secondo motivo di appello.
Come chiarito dalla Suprema Corte la giurisdizione prevista dall'art. 5,
par. 1, della Convenzione dell'Aja, come espressamente previsto dall'art. 4, lett.
e) della stessa, non si estende alle controversie le modalità di contribuzione del genitore al mantenimento del figlio, nell'ampia accezione accolta dalla giurisprudenza comunitaria sopra citata e dalla stessa Suprema Corte (cfr. Cass.
30903/2022; Cass., Sez. Un., 1/10/2009, n. 21053; 24/07/2003, n. 11526).
Va inoltre negato che possa trovare applicazione l'art. 45 della legge n.
218/2019 (che richiamava la Convenzione dell'Aja del 1973 e ora l'art. 4 del Reg.
Ue n. 4 del 2009) posto che tale disposizione normativa non regola il riparto di giurisdizione, ma è volta unicamente ad individuare la legge applicabile alle obbligazioni di natura alimentare.
Né può trovare applicazione il Regolamento UE n. 4 del 2009, che pure detta disposizioni in materia di riparto di giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, ma facendo salvo, all'art. 69, par. 1, l'applicazione di convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali con uno o più Stati membri, perché il Giappone
non è Stato membro dell'Unione Europea.
13 Pertanto, esclusa l'applicabilità dell'art. 45 della legge n. 218 del 1995, del
Reg. UE n. 4 del 2009 e in assenza di una specifica disciplina convenzionale, le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 37 della legge n. 218 del 1995, con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano quando uno dei genitori è
cittadino italiano o risiede in Italia. Fattispecie questa ricorrente nel caso di specie, posto che il è cittadino italiano e risiede in Italia così come la Parte_1
stessa ha la cittadinanza italiana, sebbene essa risieda Persona_2
abitualmente in Giappone.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di condanna di al pagamento di un contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia minore riproposta dalla parte appellata in via subordinata. Persona_1
A seguito della soppressione dell'art. 353 cod. proc. civ., non è consentita la rimessione della causa al giudice di primo grado, per cui la domanda concernente il contributo al mantenimento del padre per la minore Persona_8
va decisa in questo grado d'appello.
Ciò rende necessario la rimessione della causa sul ruolo per provvedere in merito all'istruzione della stessa, incombente cui si provvede come da separata ordinanza.
Le spese al definitivo.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 20.5.2025 avverso la Controparte_1
sentenza non definitiva del Tribunale di IS n. 874/2024, pubblicata in data
14 25.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede;
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di condanna di alla Parte_1
corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia minore
[...]
Persona_2
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore istruttoria;
4) spese al definitivo.
Firenze, 17.10.2025.
La Cons. rel.
CH NI
La Presidente
ND ER
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Eleonora Marinozzi.
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALESSANDRA GUERRIERI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. VINCENZO SAVOIA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 963/2025 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 874/2024 del Tribunale di IS e vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Ponte Buggianese (PT), Via Sorini n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura
Banti del Foro di IS, pec. ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme (PT), P.zza XXIV Maggio
n°7, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Lupoi del Foro di Bologna.
APPELLANTE
E
nata il [...] a [...], residente in Controparte_1
Giappone, Kyoto, 1-74 Nishiyama, Matsugasaki Sakyo-ku, rappresentata e difesa
1 dall'Avv. CH Granieri del Foro di Firenze con domicilio pec
Email_2
APPELLATA
e in contraddittorio con
Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello, in persona della Sostituta dott. BI Bellucci;
INTERVENUTO
All'udienza del 17.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per << Voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria Parte_1
istanza disattesa, previa fissazione da parte del Presidente dell'udienza ai sensi dell'art.
473-bis.31 c. p. c., a parziale modifica della sentenza non definitiva n. 874/2024,
depositata il 25/11/2024, non notificata, emessa dal Tribunale di IS nell'ambito del
procedimento di separazione tra le parti NRG 702/2024:
a) dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto all'affidamento della
minore e conseguentemente, nel merito: - disporre che la minore Persona_1 Per_1
venga affidata in via esclusiva al padre, con esercizio super esclusivo da parte di
[...]
quest'ultimo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione
attinenti all'organizzazione della vita quotidiana nonché per le questioni di maggior
interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione educazione e salute, residenza
abituale, espatrio, da assumere tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso della madre;
in via subordinata,
disporre le modalità di affidamento più rispondenti all'interesse prevalente della minore,
alla luce delle risultanze della CTU genitoriale di cui si chiede l'ammissione; - in ogni
caso, collocare prevalentemente la minore presso l'abitazione del padre, determinando il
diritto di visita della madre nel modo più rispondente al migliore interesse della minore;
b) dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto al mantenimento della
2 minore e conseguentemente, nel merito: - stabilire che il Sig. Persona_1 Parte_1
provveda al mantenimento diretto ordinario della minore se
[...] Persona_1
collocata presso di lui, e al pagamento in ragione del 100% delle spese di natura
straordinaria per la minore, da concordarsi con la madre Sig.ra uanto Controparte_1
alle spese che necessitano del preventivo accordo. Con vittoria di spese. Previa, in via
istruttoria, ammissione di CTU volta a stabilire le capacità genitoriali delle parti, valutare
la situazione della minore a determinare il miglior regime di affidamento della Per_1
minore e il diritto di visita del genitore non collocatario”.
Per SA NA GN: << In tesi, disporsi l'integrale rigetto
dell'Appello promosso dal Sig. per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_1
ivi compreso per intervenuta cosa giudicata, con correlata conferma delle statuizioni
impugnate contenute nella sentenza del Tribunale di IS n. 874/2024 del 25.11.2024.
In denegata ipotesi, disporsi che: - la minore sia affidata in Persona_2
maniera super esclusiva alla madre con la quale convive in Giappone;
- il Sig. Parte_1
sia obbligato, a far data dalla domanda, a corrispondere alla madre a titolo di contributo
al mantenimento della figlia la somma di €.1.000,00 mensile oltre al Persona_1
pagamento integrale della retta della scuola internazionale dalla medesima frequentata e
al pagamento nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie. In ogni caso, con
vittoria di spese. In denegata ipotesi, in via istruttoria: Si insiste in tutte le istanze ed
eccezioni istruttorie >>.
Il PG: <esprime parere favorevole all'accoglimento dell'appello, ritenendo che nel
caso di specie la giurisdizione in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore
sia del giudice italiano>>.
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di IS, con sentenza non definitiva n.874/2024, in via preliminare, considerato che il cittadino italiano, sin dal mese di Parte_1
agosto del 2023, viveva stabilmente in Italia unitamente alla figlia minore Per_3
3 BI (nata nel 2014), affermava la sussistenza della giurisdizione del Tribunale
adito in ordine alla domanda di separazione, in applicazione dell'art. 3, lett. a),
punto vi) del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevedeva, tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trovava la residenza abituale dell'attore se questi vi aveva risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed era cittadino dello Stato membro stesso. Reputava, quindi, applicabile la legge italiana, quale lex fori, ai sensi dell'art.8 lett. b del regolamento CE n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, poiché i coniugi, di diversa cittadinanza, non avevano una residenza abituale comune al momento della proposizione della domanda giudiziale, né una residenza abituale comune nell'anno precedente il deposito del ricorso. Accoglieva, quindi,
la domanda di separazione, persistente una grave situazione di contrasto che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Con la medesima sentenza non definitiva n. 874/2024, il Tribunale di
IS reputava, invece, che, ai sensi degli artt. 7 e 3, lett. d) del Regolamento UE
n. 2019/1111, il giudice italiano fosse privo di giurisdizione con riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore (nata Persona_4
nel 2018), perché quest'ultima conviveva con la madre in Giappone, suo luogo di residenza abituale, e quindi la giurisdizione era da riconoscersi in favore dell'autorità giurisdizionale giapponese.
La causa era poi rimessa sul ruolo, perché non sufficientemente istruita,
con riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore
Persona_5
La sentenza n. 874/2024, pubblicata il 25.11.2024, era impugnata da con ricorso depositato il 20.5.2025 per i seguenti motivi: Parte_1
1) col primo motivo impugnava la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di affidamento della minore facendo rilevare che Persona_1
4 non era affatto pacifico, come invece sostenuto dal primo giudice, che Per_1
avesse sempre risieduto presso la madre e che quest'ultima se ne fosse
[...]
presa cura in via esclusiva, posto che il nucleo familiare aveva vissuto insieme tra Italia, Giappone, Kenya e Malesia, sino al 2020, quanto la madre era fuggita in Giappone con le due minori. Sino al 2020, dunque, la minore aveva convissuto anche con il padre. Evidenziava inoltre che al momento della Persona_1
proposizione della domanda non risiedeva in Giappone, ma in Ghana e censurava l'errata applicazione dell'art. 7 del regolamento europeo n. 1111/2019.
Siffatto regolamento, infatti, non poteva essere applicato al caso di specie non essendo il Giappone, così come il Ghana, Stato membro dell'Unione Europea. Il
Tribunale, a dire dell'appellante, avrebbe quindi dovuto far riferimento all'art. 14 del medesimo regolamento che, rispetto ai minori abitualmente residenti in uno Stato terzo, rinviava alla lex fori del giudice adito e risolvere la questione giurisdizionale applicando l'art. 37 della legge n.218/1995, secondo cui, in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli, la giurisdizione italiana era sussistente anche quando uno dei genitori o il figlio era cittadino italiano, rappresentando che sia la minore che il erano Persona_1 Parte_1
cittadini italiani;
2) col secondo motivo impugnava la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di mantenimento della minore argomentando che Persona_1
la giurisdizione italiana in materia di obbligazioni alimentari era ravvisabile ai sensi dell'art. 3 lett. b) (individuando come “creditore” il sig. , che Parte_1
aveva chiesto il collocamento presso di sé di entrambe le figlie) e, soprattutto,
della lett. c) del regolamento CE n. 4/2009.
Su tali premesse chiedeva:
- a) l'affidamento in via esclusiva della figlia , con esercizio Persona_1
super esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
5 gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana nonché per le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto delle capacità
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso della madre. La richiesta era motivata dai comportamenti ostruzionistici posti in essere dalla madre e dal fondato timore che quest'ultima potesse compiere ulteriori atti di sottrazione, anche a seguito della pronuncia di un provvedimento giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale;
- b) il collocamento in via prevalente presso di sé della figlia , Persona_1
disciplinando il diritto di visita della madre con le modalità ed i tempi previsti e determinati espletando CTU e/o sulla base delle indicazioni fornite dai servizi sociali della Valdinievole. Al riguardo l'appellante sottolineava la necessità che le sorelle potessero vivere insieme, rappresentando che la figlia Persona_1
aveva più volte manifestato la volontà di ricongiungersi con la sorella maggiore e di venire a vivere con lei in Italia. Allegava che il collocamento presso di sé di era l'unica soluzione possibile a garantire il rapporto con il padre e Persona_1
con la sorella maggiore, avendo la sig.ra sistematicamente impedito CP_1
alla figlia minore qualsiasi contatto con il padre e con la sorella.
Si è costituita per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello, poiché, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1111/2019, il giudice italiano era sfornito di giurisdizione, in quanto la minore non aveva mai Persona_1
vissuto in Italia, dove si era recata solamente in visita, e dal 2020 risiedeva stabilmente in Giappone che costituiva il centro effettivo dei suoi interessi. Privo
di pregio era poi il riferimento al Ghana, avendovi la minore soggiornato per un limitato periodo di tempo. Pertanto, a suo dire, il Tribunale di IS aveva correttamente applicato il Reg. UE n. 1111/2019 (artt. 7 e 14) conformemente alla norma interna a cui detto regolamento rimandava, ovverossia alla L. n. 218/1995,
6 in quanto la norma da applicarsi al caso di specie era da individuarsi nell'art. 42
- che in tema di protezione dei minori faceva salva "in ogni caso" l'applicabilità
della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 - e non l'art. 37, come sostenuto da parte appellante, per cui la giurisdizione sulle domande di affidamento e mantenimento di apparteneva all'autorità dello Stato di residenza Persona_1
abituale del minore: in questo caso il Giappone. Palesemente infondato era poi il secondo motivo di appello, giacché, applicandosi, come sostenuto da parte appellante, la lett. b) dell'art. 3 del Reg. UE n.4/2009, la giurisdizione del giudice italiano era esclusa a favore dell'autorità giapponese dal momento che,
discutendosi di una obbligazione alimentare, la creditrice era la figlia Per_1
e non l'appellante. Errato, a dire dell'appellata, era inoltre il richiamo alla
[...]
lett. c) della medesima disposizione normativa, essendo principio granitico che i due criteri per le domande accessorie [lett. c) e d)] non erano alternativi tra loro,
ma si ponevano in rapporto di reciproca esclusione. L'articolo 3 doveva, infatti,
essere interpretato nel senso che, se un giudice di uno Stato era investito di un'azione relativa alla separazione tra i genitori di un figlio minore ed un giudice di un altro Stato era chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità
genitoriale riguardante detto figlio, la domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio era accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi della lett. d). Per cui, nel caso di specie,
stante la ritenuta giurisdizione del giudice giapponese sulla domanda sull'affidamento, allo stesso giudice compete la giurisdizione anche della domanda di mantenimento in virtù e nel rispetto del principio di prossimità.
sollevava inoltre eccezione di giudicato con riguardo alla Controparte_1
domanda di affidamento e collocamento della minore che era già Persona_1
stata decisa con sentenza definitiva del giudice giapponese (in corso di legalizzazione), il quale aveva disposto ha disposto in favore della madre. Ove
7 fosse stata riconosciuta la giurisdizione italiana, l'appellata invocava l'applicazione della legge giapponese in merito alla domanda di affidamento e a quella di mantenimento di in virtù della Convenzione de l'Aja 1996 Persona_1
(art. 15) in materia di affidamento e del Regolamento CE n. 4/2009 (art. 15), rectius
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 dallo stesso richiamato (art. 4), in materia di mantenimento. Chiedeva che la minore fosse affidata in via super Persona_1
esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in Giappone, dove viveva stabilmente dal 2020. Ciò in ragione del fatto che la madre risultava essere il genitore di riferimento per la minore avendo quest'ultima sempre vissuto con la madre. Dovevano, inoltre, essere tenute in considerazione le gravi condotte ed iniziative unilaterali del incidendo le stesse sulla valutazione della Parte_1
sua capacità genitoriale, attesa l'arbitraria decisione di quest'ultimo di separare le due figlie e di interrompere i rapporti della figlia maggiore sia Persona_5
con la madre sia con la sorellina. Ciò aveva determinato sintomatologie di disagio in entrambe le figlie e in particolare per la figlia maggiore ( che Per_3
esprimeva un rifiuto della madre. Sotto il profilo economico chiedeva che il le corrispondesse un contributo al mantenimento della minore Parte_1 Per_1
di almeno € 1.000,00, oltre alla retta scolastica mensile della scuola
[...]
internazionale dalla stessa frequentata ed al pagamento di tutte le spese straordinarie per la figlia, attesa l'ottima disponibilità economica del padre, la significativa disparità di capacità economica tra i coniugi e tenuto conto del tenore di vita agiato di cui la minore aveva potuto godere finché il padre aveva partecipato al suo mantenimento, conformemente alle sue ampie disponibilità
reddituali e patrimoniali. Rimarcava che il padre non corrispondeva alcunché per la secondogenita da oltre un anno e mezzo e chiedeva che le statuizioni economiche retroagissero al momento della domanda.
8 Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del sostituto procuratore
Bellucci, esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello ritenendo che nel caso di specie la giurisdizione in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore fosse del giudice italiano.
All'udienza del 17.10.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa era trattenuta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il riparto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria italiana e quella straniera postula una distinzione tra le diverse finalità della tutela del minore e,
in particolare, tra la “protezione della persona del minore” nell'ampio significato attribuito a tale nozione dalle Convenzioni internazionali regolano la materia (v.
infra) e le obbligazioni di natura alimentare, da intendersi anch'esse in senso ampio come inerenti al mantenimento del minore in tutti i suoi bisogni evolutivi e di crescita (cfr. Corte di Giustizia UE 27 febbraio 1997, in causa C-220/95,
[...]
; 6/03/1980, in causa C-120/79, 17/03/1979, in causa C- Persona_6 Per_7
143/78, de e di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 1/10/2009, n. 21053; Per_7
24/07/2003, n. 11526).
Pur dovendosi precisare l'inapplicabilità al caso di specie del Regolamento
UE n. 1111 del 2019, siccome volto a dettare regole di disciplina sostanziale valevoli unicamente nei confronti di cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, il primo motivo di appello va, tuttavia, disatteso.
Nel caso di specie, ove il marito ha nazionalità italiana, la moglie nazionalità giapponese e le due figlie la doppia cittadinanza, vengono, piuttosto,
in rilievo le norme stabilite dalla legge 218 del 1995, che all'art. 37, nel regolare la giurisdizione quanto ai rapporti di filiazione ed ai rapporti personali tra genitori e figli, prevede che «la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
9 rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è
cittadino italiano o risiede in Italia».
Tuttavia, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass.
30903/2022 e Cass. Sez. Unite n. 1/2001, Cass. Sez. Unite 1310/2017 e Cass.
23100/2019), quando si tratta di regolare la responsabilità genitoriale con riguardo alle condizioni di affidamento e di collocamento del minore, la norma di diritto privato internazionale da applicarsi va individuata non già nell'art. 37
della legge n. 218 del 1995, ma nell'art. 42 della legge n. 218 del 1995, riguardante la “protezione” dei minori.
Infatti, l'art. 42 in esame richiama espressamente, facendola salva, la
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980,
n. 742 ed oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con legge n. 101 del 2015, che ricomprende nella protezione del minore anche l'«attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità
genitoriale, nonché sulla sua delega» (art. 3, lett. a) e il «diritto di affidamento,
che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza» (art. 3, lett. b).
Tramite l'esplicito rinvio materiale operato dall'art. 42 della legge 218/1995
alla Convenzione dell'Aja nei termini sopra descritti, deve dunque ritenersi che in materia di responsabilità genitoriale si debba avere prioritario riguardo alla citata Convenzione in base alla quale la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'adozione di tali provvedimenti spetta, ai sensi dell'art. 5, par.
1, alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore, fatta eccezione per il caso di trasferimento o mancato ritorno illecito del minore, in riferimento al quale l'art. 8, par. 1, prevede che le autorità dello Stato contraente
10 in cui il minore aveva precedentemente la sua residenza abituale conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. Fattispecie quest'ultima che non riguarda il caso che ci occupa, non essendo controverso che non abbia mai abitualmente Persona_1
risieduto in Italia (v. infra), tanto che la minore neppure parla la lingua italiana.
Si tratta quindi di valutare in fatto quale sia il luogo di abituale residenza della minore.
Giova precisare che il “luogo di abituale residenza” va individuato in concreto, in base a criteri di effettiva e reale abitualità della minore a risiedere in un determinato luogo, mentre appare del tutto recessivo il dato meramente anagrafico che, peraltro, nel caso di specie è anche del tutto neutro, avendo residenza anagrafica sia in Italia presso l'abitazione del padre sia in Persona_1
Giappone presso l'abitazione della madre.
e i sono sposati a Massa e Cozzile Parte_1 Controparte_1
nel 2014 e dalla loro unione sono nate (il 21.9.2014 in Italia) e Persona_5
(il 26.6.2018 in Kenia). Persona_1
La famiglia, durante la convivenza matrimoniale, non ha mai stabilmente vissuto in Italia, ma in vari Stati, tra cui il Giappone, dal 2014 al 2017 e poi in
Kenia, dove la famiglia ha vissuto da novembre 2017 a novembre 2018 e dove, a
Nairobi, è nata Successivamente, da novembre 2018 al giugno del Persona_1
2020, la famiglia ha convissuto in Malesia.
Lo stesso appellante nel ricorso di primo grado ha allegato che, insorta la crisi coniugale, la difficoltosa situazione familiare era degenerata nell'aprile del
2020, quando i era allontanata dalla casa in Malesia portando Controparte_1
con sé le figlie minori e all'insaputa e contro la Persona_5 Persona_1
volontà del marito.
11 Dal giugno 2020 ad agosto 2023 entrambe le minori hanno vissuto in
Giappone con la madre, salva una visita in Italia nel dicembre del 2022.
Ad agosto 2023 ha fatto rientro in Italia portando con Controparte_1
sé le minori per le vacanze estive. In tale occasione ha comunicato al marito la sua volontà di andare in Ghana per svolgere l'attività di volontaria in un campo profughi in base ad un contratto offertole dal governo giapponese con l'intenzione di portare con sé entrambe le figlie.
Secondo l'assunto del padre, la figlia più grande, ha Persona_5
convinto la madre a lasciarla in Italia col padre;
secondo quanto allegato dalla madre, il padre aveva manifestato la propria disponibilità a tenere con sé BI
per consentire alla madre di adattarsi al nuovo ambiente di lavoro in Ghana e con la promessa che poi le avrebbe portato in Ghana anche la figlia Persona_5
Quindi è partita dall'Italia alla volta del Ghana con la figlia Controparte_1
più piccola Persona_1
Da agosto del 2023 le due sorelle, che avevano sempre vissuto insieme,
sono state separate, giacché è rimasta in Italia col padre, mentre Persona_5
con la madre. Persona_1
A maggio 2024, ha fatto rientro in Giappone con la Controparte_1
figlia più piccola.
Non consta che dopo il mese di agosto 2023 il abbia più avuto Parte_1
la possibilità di visitare e tenere con sé né la madre di tenere con Persona_1
sé Persona_5
Ciò posto, ritiene questa Corte che, nonostante la residenza anagrafica in
Italia, in realtà il luogo di abituale residenza di , nata nel 2018, sia da Persona_8
individuarsi nel Giappone, presso l'abitazione della madre (ove ha analoga residenza anagrafica), poiché in tale Paese ha vissuto per una parte considerevole della propria vita dal 2020 al 2023, mentre alcun legame territoriale la minore
12 mostra avere con l'Italia ove è stata solo per brevi periodi di vacanza, e tantomeno con il Ghana ove ha soggiornato per la durata del temporaneo rapporto lavorativo della madre, senza che rescindere il legame con il Giappone ove la madre ha fatto immediatamente dopo rientro insieme alla minore.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 42 della legge n. 218/1995 e dell'art. 5, par. 1, della Convenzione dell'Aja in materia di protezione dei minori ivi richiamato va confermato anche in questa sede il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giapponese con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Va, invece accolto il secondo motivo di appello.
Come chiarito dalla Suprema Corte la giurisdizione prevista dall'art. 5,
par. 1, della Convenzione dell'Aja, come espressamente previsto dall'art. 4, lett.
e) della stessa, non si estende alle controversie le modalità di contribuzione del genitore al mantenimento del figlio, nell'ampia accezione accolta dalla giurisprudenza comunitaria sopra citata e dalla stessa Suprema Corte (cfr. Cass.
30903/2022; Cass., Sez. Un., 1/10/2009, n. 21053; 24/07/2003, n. 11526).
Va inoltre negato che possa trovare applicazione l'art. 45 della legge n.
218/2019 (che richiamava la Convenzione dell'Aja del 1973 e ora l'art. 4 del Reg.
Ue n. 4 del 2009) posto che tale disposizione normativa non regola il riparto di giurisdizione, ma è volta unicamente ad individuare la legge applicabile alle obbligazioni di natura alimentare.
Né può trovare applicazione il Regolamento UE n. 4 del 2009, che pure detta disposizioni in materia di riparto di giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, ma facendo salvo, all'art. 69, par. 1, l'applicazione di convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali con uno o più Stati membri, perché il Giappone
non è Stato membro dell'Unione Europea.
13 Pertanto, esclusa l'applicabilità dell'art. 45 della legge n. 218 del 1995, del
Reg. UE n. 4 del 2009 e in assenza di una specifica disciplina convenzionale, le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 37 della legge n. 218 del 1995, con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano quando uno dei genitori è
cittadino italiano o risiede in Italia. Fattispecie questa ricorrente nel caso di specie, posto che il è cittadino italiano e risiede in Italia così come la Parte_1
stessa ha la cittadinanza italiana, sebbene essa risieda Persona_2
abitualmente in Giappone.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di condanna di al pagamento di un contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia minore riproposta dalla parte appellata in via subordinata. Persona_1
A seguito della soppressione dell'art. 353 cod. proc. civ., non è consentita la rimessione della causa al giudice di primo grado, per cui la domanda concernente il contributo al mantenimento del padre per la minore Persona_8
va decisa in questo grado d'appello.
Ciò rende necessario la rimessione della causa sul ruolo per provvedere in merito all'istruzione della stessa, incombente cui si provvede come da separata ordinanza.
Le spese al definitivo.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 20.5.2025 avverso la Controparte_1
sentenza non definitiva del Tribunale di IS n. 874/2024, pubblicata in data
14 25.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede;
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di condanna di alla Parte_1
corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia minore
[...]
Persona_2
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore istruttoria;
4) spese al definitivo.
Firenze, 17.10.2025.
La Cons. rel.
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La Presidente
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Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Eleonora Marinozzi.
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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