Art. 3.
Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonche' per lo studio e per la progettazione delle opere relative, e' autorizzato lo stanziamento di lire ((28.000 milioni)) che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1977, lire ((11.000 milioni)) per l'esercizio 1978 e lire 11.000 milioni per l'esercizio 1979.
Lo stanziamento indicato nel comma precedente deve essere utilizzato quanto a lire 3.000 milioni per il completamento delle opere in corso nei torrenti ((Lenzi)) e Baiata, ((quanto a lire 1.000 milioni per gli interventi nel bacino del torrente Forgia,)) quanto a lire 11.000 milioni per la sistemazione idraulica del fiume Salso in provincia di Agrigento e quanto a lire 13.000 milioni per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in provincia di Agrigento.
I relativi programmi sono predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ed approvati, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici integrato da un rappresentante della regione siciliana, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il presidente della regione siciliana.
I progetti esecutivi delle opere indicate nei precedenti commi, sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, sentito il comitato tecnico amministrativo, integrato da un rappresentante della regione siciliana e da uno per ciascuno dei comuni nei cui territori si realizzano le opere.
Ai fini del coordinamento tra le iniziative di competenza dello Stato di cui al presente articolo e quelle della regione in materia di sistemazione dei bacini montani e di altre opere pubbliche, gli organi statali e regionali competenti stabiliranno d'intesa le priorita' e le modalita' di esecuzione.
Spetta al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia assicurare il costante controllo, a mezzo dell'ufficio del genio civile competente, della esecuzione di tutte le opere programmate, al fine del rispetto del prefissato ordine di priorita', nel quadro delle esigenze della difesa idrogeologica, della conservazione del suolo e del buon regime idraulico dei tronchi e dei corsi d'acqua, considerati unitariamente nell'ambito del bacino idrografico.
Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e' autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo, anche per le somme da iscriversi negli esercizi successivi.
Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonche' per lo studio e per la progettazione delle opere relative, e' autorizzato lo stanziamento di lire ((28.000 milioni)) che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1977, lire ((11.000 milioni)) per l'esercizio 1978 e lire 11.000 milioni per l'esercizio 1979.
Lo stanziamento indicato nel comma precedente deve essere utilizzato quanto a lire 3.000 milioni per il completamento delle opere in corso nei torrenti ((Lenzi)) e Baiata, ((quanto a lire 1.000 milioni per gli interventi nel bacino del torrente Forgia,)) quanto a lire 11.000 milioni per la sistemazione idraulica del fiume Salso in provincia di Agrigento e quanto a lire 13.000 milioni per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in provincia di Agrigento.
I relativi programmi sono predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ed approvati, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici integrato da un rappresentante della regione siciliana, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il presidente della regione siciliana.
I progetti esecutivi delle opere indicate nei precedenti commi, sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, sentito il comitato tecnico amministrativo, integrato da un rappresentante della regione siciliana e da uno per ciascuno dei comuni nei cui territori si realizzano le opere.
Ai fini del coordinamento tra le iniziative di competenza dello Stato di cui al presente articolo e quelle della regione in materia di sistemazione dei bacini montani e di altre opere pubbliche, gli organi statali e regionali competenti stabiliranno d'intesa le priorita' e le modalita' di esecuzione.
Spetta al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia assicurare il costante controllo, a mezzo dell'ufficio del genio civile competente, della esecuzione di tutte le opere programmate, al fine del rispetto del prefissato ordine di priorita', nel quadro delle esigenze della difesa idrogeologica, della conservazione del suolo e del buon regime idraulico dei tronchi e dei corsi d'acqua, considerati unitariamente nell'ambito del bacino idrografico.
Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e' autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo, anche per le somme da iscriversi negli esercizi successivi.