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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1608 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Balasso e Elisa Carollo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) AFFIDAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
in favore di entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) RESIDENZA: La residenza anagrafica dei minori viene concordemente stabilita presso la madre, impegnandosi i ricorrenti ad effettuare il cambio di residenza per i figli entro un mese dal deposito del presente ricorso;
3) COLLOCAZIONE PARITETICA DEI MINORI: i genitori intendono concordemente optare per una gestione paritetica dei minori, i quali dunque trascorreranno un ugual numero di giorni (secondo le modalità di seguito specificate) con la madre e con il padre secondo il seguente calendario:
Settimana 1 e settimana 3: lunedì e martedì con la madre/mercoledì e giovedì con il padre/venerdì sabato domenica con la madre;
Settimana 2 e settimana 4: lunedì e martedì con il padre/mercoledì giovedì con la madre/venerdì sabato e domenica con il padre;
E così di seguito fatta eccezione per le festività e le vacanze estive che saranno regolamentate come indicato al successivo punto 4; il tutto fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno di volta in volta stabilire in base alle proprie specifiche eSIenze
e necessità.
I ricorrenti altresì concordano sin da ora che tali modalità potranno in futuro subire alcuni adattamenti e modifiche in funzione della crescita dei figli e delle sopravvenute mutate eSIenze degli stessi.
4) FESTIVITÀ E VACANZE ESTIVE
Vacanze di Natale: ad anni alterni, dal giorno della Vigilia di Natale fino al pomeriggio di Natale con un genitore, il quale poi terrà i figli dal pomeriggio di Capodanno fino alla sera dell'Epifania; dal pomeriggio di Natale fino al pomeriggio di Capodanno con l'altro genitore;
Vacanze di Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di
Pasquetta con l'altro;
Vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi tra le Parti entro il 31 maggio di ogni anno e comprendente ad anni alterni la settimana di Ferragosto;
Giorno di compleanno dei minori: i ricorrenti si impegnano a condividere, in occasione del compleanno dei figli, un momento della giornata tutti insieme (ad esempio per un pranzo o una cena o una gita fuori porta);
Giorno di compleanno dei genitori: per consentire ai figli minori di festeggiare il compleanno dei genitori, gli stessi trascorreranno un momento della giornata (ad esempio il pranzo o la cena) con il genitore che compie gli anni, qualora il calendario ordinario preveda che i figli quel giorno si trovino presso l'altro genitore;
I ponti, le festività nazionali e le vacanze di Carnevale seguiranno il calendario ordinario;
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI:
Considerata la collocazione paritetica dei figli come concordata, tenuto tuttavia conto della sostanziale differenza retributiva tra i ricorrenti, il SI. corrisponderà alla Pt_2
SI.ra a titolo di contributo economico al mantenimento dei figli minori l'importo Pt_1
mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 25 di ciascun mese alle coordinate bancarie che saranno rese note dalla SI.ra ; le spese straordinarie, Pt_1
così come indicate e regolamentate nel “Protocollo per i procedimenti in materia di
Diritto di Famiglia avanti al Tribunale di Vicenza” verranno ripartite al 50% tra i genitori:
il genitore che le ha anticipate dovrà consegnare all'altro copia del documento giustificativo della spesa sostenuta entro l'ultimo giorno di ogni mese e l'altro genitore dovrà rimborsare l'altro entro il giorno 15 del mese successivo.
Verranno altresì ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese per l'abbigliamento dei figli (inclusi i capi per il cambio stagione), limitandole a quelle strettamente necessarie e non di marca, nonché le spese per la mensa scolastica.
6) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE e DETRAZIONI FISCALI:
L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
il padre usufruirà delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli nella misura del 100%;
7) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO E/O RINNOVO PASSAPORTO/CARTA
D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO:
I ricorrenti autorizzano reciprocamente sin da ora alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori;
8) ULTERIORI PATTUIZIONI TRA LE PARTI:
(i) I ricorrenti dichiarano di aver separatamente regolato ogni loro questione economica e dichiarano con la presente di non aver null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
(ii) I ricorrenti, con l'obiettivo di preservare quanto più possibile la serenità dei figli nel periodo successivo alla fine della convivenza, si impegnano ad inserire gradualmente eventuali nuovi compagni nella vita dei figli e ad informare previamente l'altro genitore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla collocazione paritetica degli stessi, con residenza anagrafica presso la madre ed alla disciplina dei turni di responsabilità
genitoriale del padre e della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori;
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori Persona_3
e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le Persona_4
parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 23.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1608 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Balasso e Elisa Carollo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) AFFIDAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
in favore di entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) RESIDENZA: La residenza anagrafica dei minori viene concordemente stabilita presso la madre, impegnandosi i ricorrenti ad effettuare il cambio di residenza per i figli entro un mese dal deposito del presente ricorso;
3) COLLOCAZIONE PARITETICA DEI MINORI: i genitori intendono concordemente optare per una gestione paritetica dei minori, i quali dunque trascorreranno un ugual numero di giorni (secondo le modalità di seguito specificate) con la madre e con il padre secondo il seguente calendario:
Settimana 1 e settimana 3: lunedì e martedì con la madre/mercoledì e giovedì con il padre/venerdì sabato domenica con la madre;
Settimana 2 e settimana 4: lunedì e martedì con il padre/mercoledì giovedì con la madre/venerdì sabato e domenica con il padre;
E così di seguito fatta eccezione per le festività e le vacanze estive che saranno regolamentate come indicato al successivo punto 4; il tutto fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno di volta in volta stabilire in base alle proprie specifiche eSIenze
e necessità.
I ricorrenti altresì concordano sin da ora che tali modalità potranno in futuro subire alcuni adattamenti e modifiche in funzione della crescita dei figli e delle sopravvenute mutate eSIenze degli stessi.
4) FESTIVITÀ E VACANZE ESTIVE
Vacanze di Natale: ad anni alterni, dal giorno della Vigilia di Natale fino al pomeriggio di Natale con un genitore, il quale poi terrà i figli dal pomeriggio di Capodanno fino alla sera dell'Epifania; dal pomeriggio di Natale fino al pomeriggio di Capodanno con l'altro genitore;
Vacanze di Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di
Pasquetta con l'altro;
Vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi tra le Parti entro il 31 maggio di ogni anno e comprendente ad anni alterni la settimana di Ferragosto;
Giorno di compleanno dei minori: i ricorrenti si impegnano a condividere, in occasione del compleanno dei figli, un momento della giornata tutti insieme (ad esempio per un pranzo o una cena o una gita fuori porta);
Giorno di compleanno dei genitori: per consentire ai figli minori di festeggiare il compleanno dei genitori, gli stessi trascorreranno un momento della giornata (ad esempio il pranzo o la cena) con il genitore che compie gli anni, qualora il calendario ordinario preveda che i figli quel giorno si trovino presso l'altro genitore;
I ponti, le festività nazionali e le vacanze di Carnevale seguiranno il calendario ordinario;
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI:
Considerata la collocazione paritetica dei figli come concordata, tenuto tuttavia conto della sostanziale differenza retributiva tra i ricorrenti, il SI. corrisponderà alla Pt_2
SI.ra a titolo di contributo economico al mantenimento dei figli minori l'importo Pt_1
mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 25 di ciascun mese alle coordinate bancarie che saranno rese note dalla SI.ra ; le spese straordinarie, Pt_1
così come indicate e regolamentate nel “Protocollo per i procedimenti in materia di
Diritto di Famiglia avanti al Tribunale di Vicenza” verranno ripartite al 50% tra i genitori:
il genitore che le ha anticipate dovrà consegnare all'altro copia del documento giustificativo della spesa sostenuta entro l'ultimo giorno di ogni mese e l'altro genitore dovrà rimborsare l'altro entro il giorno 15 del mese successivo.
Verranno altresì ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese per l'abbigliamento dei figli (inclusi i capi per il cambio stagione), limitandole a quelle strettamente necessarie e non di marca, nonché le spese per la mensa scolastica.
6) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE e DETRAZIONI FISCALI:
L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
il padre usufruirà delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli nella misura del 100%;
7) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO E/O RINNOVO PASSAPORTO/CARTA
D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO:
I ricorrenti autorizzano reciprocamente sin da ora alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori;
8) ULTERIORI PATTUIZIONI TRA LE PARTI:
(i) I ricorrenti dichiarano di aver separatamente regolato ogni loro questione economica e dichiarano con la presente di non aver null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
(ii) I ricorrenti, con l'obiettivo di preservare quanto più possibile la serenità dei figli nel periodo successivo alla fine della convivenza, si impegnano ad inserire gradualmente eventuali nuovi compagni nella vita dei figli e ad informare previamente l'altro genitore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla collocazione paritetica degli stessi, con residenza anagrafica presso la madre ed alla disciplina dei turni di responsabilità
genitoriale del padre e della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori;
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori Persona_3
e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le Persona_4
parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 23.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo