Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1817/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1817/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
22.10.2024, congiuntamente da:
nato AT (PO) il 15.05.1987, residente a [...]e CP_1
Cozzile (PT), via Amendola n. 25, c.f. ; C.F._1
e
, nata il [...] in [...] – Parte_1
Perù, residente a [...], c.f.
, giuste procure in atti;
C.F._2
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.10.2024, e CP_1
1
Le parti evidenziavano peraltro che già da tempo, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per le gravi incomprensioni caratteriali maturate nel corso degli anni, veniva meno la comunione di intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove vorranno fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Essi convengono altresì, nell'ambito dei presenti accordi che la IG.ra anche a mezzo di Parte_1 procuratore speciale, trasferirà, come effettivamente ella si obbliga
a fare, con la sottoscrizione del presente atto, al coniuge IG. CP_1
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla intervenuta
[...] omologa della separazione, i diritti di proprietà (50%) della stessa, oggi vantati sull'abitazione coniugale posta nel Comune di Massa e
Cozzile (Pt), via Amendola n.25, qui di seguito meglio descritta.
3) Dal canto suo il IG. si obbliga ad accollarsi il mutuo con CP_1
l'onere di liberare la IG.ra da ogni Parte_1
e qualsiasi obbligazione nascente dallo stesso;
4) Descrizione dell'immobile: si tratta di abitazione del tipo villetta
a schiera, posta su due livelli fuori terra e composta al piano terra da: ingresso-sala, cucina, bagno, ripostiglio sottoscala, vano scale di accesso al piano primo, composta da disimpegno, tre camera, bagno
e ripostiglio con botola e scala retrattile per l'accesso al vano soffitta, oltre due balcony, il tutto corredato, in proprietà esclusiva, da rimessa, con accesso al piano terra e da resede esclusivo di pertinenza sui lati Est, Sud ed Ovest, sul quale insistono forno e barbecue in muratura.
2 Tali beni sono rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di
Massa e Cozzile in foglio di mappa 17 dai mappali 1373 sub 3 categoria A/3, classe 5, vani 8, superficie catastale totale mq. 140, rendita catastale € 516,46, come dalla denuncia di costruzione presentata all'Ufficio del Territorio di Pistoia in data 12.12.1989;
1372 sub 2, categoria C/6, classe 5, mq 15, superficie catastale totale mq 15 e rendita catastale € 32,54, giusto quanto risulta dalla denuncia di costituzione presentata all'Ufficio del Territorio di Pistoia in data 12 dicembre 1989, come da planimetria allegata sottoscritta dalle parti.
5) Il suddetto trasferimento immobiliare trova ragione e causa negli accordi di separazione di cui al presente atto volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale.
6) Le spese tecniche, notarili e fiscali, eventualmente connesse al trasferimento fra i coniugi dei diritti immobiliari di cui sopra, saranno tutte a carico del IG. CP_1
7) La IG.ra , in ragione della sua Parte_1 attuale occupazione, essendo dipendente della società denominate
Inversiones Tres Por Ocho, dichiara di essere economicamente indipendente.
8) Il IG. a saldo e stralcio di ogni pretesa, CP_1 riconoscerà alla moglie, che accetta dichiarandosi soddisfatta, la somma di € 10.000,00 a fronte della partecipazione al pagamento delle rate del mutuo per un period di tempo limitato;
9) La IG.ra , con l'accettazione di Parte_1 tale somma si dichiara di essere soddisfatta per ogni pretesa eventualmente derivata da tale controversia, di non aver più nulla a che pretendere dal marito in conseguenza dello scioglimento del matrimonio celebrato con il IG. in data 20.02.2016. CP_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato CP_1
AT (PO) il 15.05.1987 e , nata il Parte_1
21.07.1986 in Cusco – Perù, che hanno contratto matrimonio in data 20.02.2016 in AT (PO), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
1, P. II, Serie B, anno 2016);
4 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 20.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5