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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 2296/2025 promossa
DA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rita Saitta e dall'Avv. Nunzio Pinzone giusta procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace – all'udienza del 24 giugno 2025 la parte ha precisato le conclusioni e ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 3 marzo 2025 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di una Controparte_1
caduta al cimitero comunale;
più precisamente la parte attrice ha allegato del fatto per cui in data 26 ottobre 2023, alle ore 12:00 circa, trovandosi a percorrere un vialetto del cimitero di giunta nei pressi dell'isolato D all'altezza circa della tomba n. 137, ove era seppellita CP_1
una parente, rovinava al suolo essendo inciampata a causa di un dislivello nell'asfalto, subendo a motivo della caduta, lesioni al piede destro e al ginocchio sinistro. La ha dedotto della sussistenza della responsabilità dell'occorso in capo al Parte_1
, nella qualità di custode dell'area cimiteriale, per non aver posto in essere Controparte_1
ogni misura necessaria ad impedire il sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per il benché Controparte_1
regolarmente citato.
Con provvedimento del 5 giugno 2025, la Presidente Istruttore ha rigettato le richieste istruttorie rinviando per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del
24 giugno 2025; in tale data, discussa la causa e precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto va dichiarata la contumacia del CP_1
non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione della citazione
[...]
nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda di parte attrice appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Va preliminarmente osservato che l'art. 2051 c.c. disciplina un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale forma di responsabilità prescinde dalla dimostrazione della colpa del custode, richiedendo unicamente che sussista un nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno prodotto, nonché che il soggetto convenuto rivesta l'effettiva disponibilità e controllo sul bene.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, quindi, una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elemento esterno recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. Va richiamata, al riguardo, un orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.4663/2015) secondo il quale viene stabilito che non spetta risarcimento ex art 2051cc al cittadino per i danni conseguiti da una caduta dovuta alla presenza di una buca, quando il fatto dannoso è riconducibile alla disattenzione del soggetto, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, evidenziando che si deve tener conto dell'età del soggetto, se lo stesso conosce il luogo in cui si è verificato l'evento lesivo e se la pavimentazione era ben visibile.
Nel caso in esame non può dunque ravvisarsi insidia e/o trabocchetto, essendo che l'attrice ha riferito di essere inciampata e caduta mentre percorreva un vialetto interno al cimitero comunale di , riportando lesioni al piede destro e al ginocchio sinistro;
ha pertanto CP_1
invocato la responsabilità del ex art. 2051 c. c., allegando che la caduta è stata CP_1
provocata dal dissesto del piano calpestabile, che avrebbe costituito insidia non visibile.
Tuttavia, l'esame della documentazione fotografica prodotta in atti consente di accertare che il tratto di vialetto in questione si presentava in condizioni di dissesto generalizzato, con fondo sconnesso e irregolare in modo visibile, tale da essere percepito con l'ordinaria attenzione.
In tale contesto, non può parlarsi di “insidia” in senso tecnico, ovvero di un pericolo occulto e imprevedibile che si manifesti in modo improvviso e inatteso, sorprendendo l'utente in un contesto apparentemente sicuro.
Nel valutare la sussistenza della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre considerare se il danno sia stato effettivamente cagionato dalla cosa oggetto di custodia, ovvero se siano intervenuti fattori esterni idonei a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
In tal senso, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il giudizio sull'efficacia causale autonoma di un fattore estraneo – quale, ad esempio, il comportamento del danneggiato – deve essere condotto tenendo conto della natura della cosa e del suo grado di pericolosità.
Ne consegue che, quanto meno la cosa presenta un'intrinseca pericolosità e quanto più la situazione di rischio è oggettivamente prevedibile e superabile mediante l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più rilevante risulta l'incidenza causale della condotta imprudente di quest'ultimo nel determinismo dell'evento.
In presenza di tali condizioni, la condotta del danneggiato può assumere efficacia causale autonoma, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. Nel caso in esame il dissesto era esteso e omogeneo, tale da costituire una condizione costante e visibile del percorso. Ciò rende configurabile un ambiente che, pur deteriorato, non presenta i tratti tipici del “trabocchetto” insidioso e improvviso.
In altri termini, l'infortunio appare ascrivibile ad un momento di disattenzione dell'attrice stessa, non essendo ravvisabile alcun elemento di sorpresa o occultamento, considerato, peraltro, che l'incidente si verificava di mattina e proprio innanzi alla tomba della parente della attrice, la quale era perfettamente a conoscenza della situazione dei luoghi.
In definitiva, l'esclusione del nesso causale, e con esso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. , si è realizzata in quanto si è accertata la concreta possibilità per l'utente danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: in altri termini,
l'adozione di normali cautele da parte della avrebbe permesso alla donna di Parte_1
prevedere e superare la situazione di pericolo, e, pertanto, il suo comportamento ha inciso nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (cfr. in questo senso Cass. n. 2525/2021).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto. CP_1
PQM
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G. 2296/2025, dichiara la contumacia del . Controparte_1
Rigetta la domanda di parte attrice.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 4 luglio 2025
La Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 2296/2025 promossa
DA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rita Saitta e dall'Avv. Nunzio Pinzone giusta procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace – all'udienza del 24 giugno 2025 la parte ha precisato le conclusioni e ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 3 marzo 2025 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di una Controparte_1
caduta al cimitero comunale;
più precisamente la parte attrice ha allegato del fatto per cui in data 26 ottobre 2023, alle ore 12:00 circa, trovandosi a percorrere un vialetto del cimitero di giunta nei pressi dell'isolato D all'altezza circa della tomba n. 137, ove era seppellita CP_1
una parente, rovinava al suolo essendo inciampata a causa di un dislivello nell'asfalto, subendo a motivo della caduta, lesioni al piede destro e al ginocchio sinistro. La ha dedotto della sussistenza della responsabilità dell'occorso in capo al Parte_1
, nella qualità di custode dell'area cimiteriale, per non aver posto in essere Controparte_1
ogni misura necessaria ad impedire il sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per il benché Controparte_1
regolarmente citato.
Con provvedimento del 5 giugno 2025, la Presidente Istruttore ha rigettato le richieste istruttorie rinviando per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del
24 giugno 2025; in tale data, discussa la causa e precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto va dichiarata la contumacia del CP_1
non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione della citazione
[...]
nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda di parte attrice appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Va preliminarmente osservato che l'art. 2051 c.c. disciplina un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale forma di responsabilità prescinde dalla dimostrazione della colpa del custode, richiedendo unicamente che sussista un nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno prodotto, nonché che il soggetto convenuto rivesta l'effettiva disponibilità e controllo sul bene.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, quindi, una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elemento esterno recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. Va richiamata, al riguardo, un orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.4663/2015) secondo il quale viene stabilito che non spetta risarcimento ex art 2051cc al cittadino per i danni conseguiti da una caduta dovuta alla presenza di una buca, quando il fatto dannoso è riconducibile alla disattenzione del soggetto, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, evidenziando che si deve tener conto dell'età del soggetto, se lo stesso conosce il luogo in cui si è verificato l'evento lesivo e se la pavimentazione era ben visibile.
Nel caso in esame non può dunque ravvisarsi insidia e/o trabocchetto, essendo che l'attrice ha riferito di essere inciampata e caduta mentre percorreva un vialetto interno al cimitero comunale di , riportando lesioni al piede destro e al ginocchio sinistro;
ha pertanto CP_1
invocato la responsabilità del ex art. 2051 c. c., allegando che la caduta è stata CP_1
provocata dal dissesto del piano calpestabile, che avrebbe costituito insidia non visibile.
Tuttavia, l'esame della documentazione fotografica prodotta in atti consente di accertare che il tratto di vialetto in questione si presentava in condizioni di dissesto generalizzato, con fondo sconnesso e irregolare in modo visibile, tale da essere percepito con l'ordinaria attenzione.
In tale contesto, non può parlarsi di “insidia” in senso tecnico, ovvero di un pericolo occulto e imprevedibile che si manifesti in modo improvviso e inatteso, sorprendendo l'utente in un contesto apparentemente sicuro.
Nel valutare la sussistenza della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre considerare se il danno sia stato effettivamente cagionato dalla cosa oggetto di custodia, ovvero se siano intervenuti fattori esterni idonei a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
In tal senso, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il giudizio sull'efficacia causale autonoma di un fattore estraneo – quale, ad esempio, il comportamento del danneggiato – deve essere condotto tenendo conto della natura della cosa e del suo grado di pericolosità.
Ne consegue che, quanto meno la cosa presenta un'intrinseca pericolosità e quanto più la situazione di rischio è oggettivamente prevedibile e superabile mediante l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più rilevante risulta l'incidenza causale della condotta imprudente di quest'ultimo nel determinismo dell'evento.
In presenza di tali condizioni, la condotta del danneggiato può assumere efficacia causale autonoma, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. Nel caso in esame il dissesto era esteso e omogeneo, tale da costituire una condizione costante e visibile del percorso. Ciò rende configurabile un ambiente che, pur deteriorato, non presenta i tratti tipici del “trabocchetto” insidioso e improvviso.
In altri termini, l'infortunio appare ascrivibile ad un momento di disattenzione dell'attrice stessa, non essendo ravvisabile alcun elemento di sorpresa o occultamento, considerato, peraltro, che l'incidente si verificava di mattina e proprio innanzi alla tomba della parente della attrice, la quale era perfettamente a conoscenza della situazione dei luoghi.
In definitiva, l'esclusione del nesso causale, e con esso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. , si è realizzata in quanto si è accertata la concreta possibilità per l'utente danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: in altri termini,
l'adozione di normali cautele da parte della avrebbe permesso alla donna di Parte_1
prevedere e superare la situazione di pericolo, e, pertanto, il suo comportamento ha inciso nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (cfr. in questo senso Cass. n. 2525/2021).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto. CP_1
PQM
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G. 2296/2025, dichiara la contumacia del . Controparte_1
Rigetta la domanda di parte attrice.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 4 luglio 2025
La Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)