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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giuseppe Ondei Presidente dr.ssa Serena Baccolini Consigliere dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 319/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
– rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Pietro Colletta n. 7, giusta procura in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_1 C.F._1
Amisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, giusta procura in atti
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del rinvio, ogni contraria istanza e deduzione reiette, così provvedere a seguito del rinvio:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 16 In totale riforma della sentenza n. 13563/16 del Tribunale di Milano del 9.12.2016, pubblicata il
12.12.2016, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
6720/2014.
IN OGNI CASO
Condannare il signor alla restituzione di tutte le somme che siano state corrisposte in Controparte_1
suo favore in adempimento della sentenza esecutiva n. 13563/16 del Tribunale di Milano qui impugnata.
Condannare il signor al rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
di merito, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché al rimborso delle spese per la
Consulenza Tecnica di Ufficio.
Porre a carico del signor le spese per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, Controparte_1
conclusosi con la sentenza n. 31717/21 del Supremo Collegio.
Con vittoria di spese ed onorari della presente fase di riassunzione.”
Per Controparte_1
"Piaccia alla Corte Ill.ma, reiectis contrariis:
IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o tardiva la riassunzione notificata da Parte_1 alla luce del difetto di notifica del ricorso per Cassazione da cui è scaturita l'Ordinanza n.
[...]
31717/2021 datata 23 giugno 2021, depositata dalla VI sezione civile – 1 della Corte di Cassazione il
4 novembre 2021, resa nel procedimento rg 27304/2019, per i motivi sopra esposti;
2) Conseguentemente, stante il decorso del termine d'impugnazione in Cassazione, confermare integralmente e comunque dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza nr. 2623/2019 pubblicata il 13 giugno 2019 dalla Corte d'Appello di Milano;
3) In subordine, sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte di
Cassazione nel procedimento avente ad oggetto la revocazione dell'Ordinanza n. 31717/2021 datata
23 giugno 2021, depositata dalla VI sezione civile – 1 della Corte di Cassazione il 4 novembre 2021, resa nel procedimento rg 27304/2019
NEL MERITO, Voglia la Corte
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e comunque rigettare Parte_1
il gravame proposto dalla per tutte le ragioni sopra esposte e confermare la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 2 di 16 5) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 6720, ruolo n. 67731, ing. 2013, cro n. 6720, n. rep.
5297 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2013 e depositato in cancelleria in data 27 febbraio 2014 e per l'effetto dichiararsi non dovute le somme ingiunte da AN Popolare di Bergamo
s.p.a. a;
Controparte_1
6) accertato e dichiarato la nullità e/o inesistenza del contratto di fideiussione a suo tempo sottoscritto da in favore di AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. a garanzia delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalla in oggi fallita, per contrarietà a norme imperative e/o Controparte_2
illiceità della causa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c.; accertato e dichiarato che il contratto di conto corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra AN Popolare
Commercio e Industria s.p.a. e in oggi fallita, è stato gestito dalla convenuta Controparte_2
opposta in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista importi a titolo di interessi, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti;
accertare e dichiarare, relativamente al contratto di conto corrente n. 5002
(ordinario) intrattenuto tra AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e in oggi Controparte_2
fallita.: a) il contratto istitutivo e/o la lettera contratto non sono stati resi disponibili dalla banca;
b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti il rapporto medesimo (tassi
d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che si tratti di rapporto con connesso contratto di apertura di credito in conto corrente;
d) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto il correntista dei resoconti periodici relativi al rapporto di conto corrente ed alle condizioni sullo stesso applicate;
e) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute poiché nel contratto in esame nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta”; f) sono state conteggiate spese e commissioni forfetarie non determinate contrattualmente;
relativamente al rapporto di conto corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra
AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e in oggi fallita, dichiarata, per i Controparte_2
motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa agli interessi e, comunque, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, che il rapporto di conto corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e
in oggi fallita è nullo per contrarietà a norme imperative, e/o per illiceità della Controparte_2
causa; accertata e dichiarata che relativamente al conto Controparte_3
corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e
[...]
in oggi fallita, ha applicato interessi superiori ai tassi soglia, così come stabiliti CP_2 pagina 3 di 16 periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del disposto della l. 108/1996: In conseguenza di tutto quanto sopra respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell'opponente.
7) con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali oltre contributo forfetario 15,00%, oltre cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6720/2014 con il quale il Controparte_1
Tribunale di Milano l'aveva condannato, in qualità di fideiussore della al Controparte_2
pagamento in favore della AN Popolare di Bergamo s.p.a. della somma di euro 61.697,16, quale scoperto del conto corrente – assistito da apertura di credito – intestato alla debitrice principale.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta;
- l'applicazione di interessi usurari e anatocistici;
- l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché di valute fittizie;
- la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto perché mancante dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Si costituiva AN Popolare di Bergamo s.p.a. contestando quanto ex adverso dedotto e instando per la conferma del decreto opposto.
Espletata CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 13563/2016, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito. Ciò in quanto la AN opposta aveva ritirato, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il proprio fascicolo di parte, comprensivo del fascicolo monitorio, così precludendo al giudice di vagliare la fondatezza della pretesa vantata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ritenuta, conseguentemente, del tutto sfornita di supporto probatorio.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza interponeva gravame (già AN Popolare di Bergamo Parte_3
s.p.a.), deducendo di aver tempestivamente ridepositato il fascicolo di parte entro il termine perentorio previsto dall'art. 169 co. 2 c.p.c., come attestato dalla dichiarazione del Direttore amministrativo della
Cancelleria della competente sezione del Tribunale. pagina 4 di 16 costituitosi nel giudizio di appello, instava per la conferma dell'impugnata sentenza Controparte_1
o, in subordine, per l'accoglimento delle domande spiegate in sede di opposizione.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2623/2019, rigettava il gravame sulla base della ritenuta inidoneità della prodotta dichiarazione del Direttore di Cancelleria ad attestare la presenza del fascicolo di parte al momento della decisione;
siffatta attestazione accertava, infatti, la presenza del fascicolo de quo solo al momento della pubblicazione della sentenza “e quindi – con ogni evidenza – in un momento successivo allo studio della causa e redazione della sentenza” (sentenza appello pag. 5).
Il giudizio di Cassazione
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, proponeva ricorso per cassazione, Parte_3
articolando due motivi: i. violazione degli artt. 101,112, 169 c.p.c. e 77 disp.att.c.p.c.; ii. violazione degli artt. 101,112, nonché dell'art. 345 c.p.c.
Il sig. non si costituiva nel giudizio di legittimità. Controparte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 31717/2021, accoglieva il secondo motivo di ricorso, sul presupposto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini decisori, i documenti allegati al fascicolo monitorio, atteso che quest'ultimo – non integrante documento nuovo ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – era stato ritualmente prodotto in sede di gravame. La perentorietà del termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c. doveva, infatti, intendersi riferita alla sola fase decisoria di primo grado,
“non potendo in alcun modo operare una volta che il procedimento [sia trasmigrato] in appello”
(ordinanza pag. 5).
Il giudizio di riassunzione in qualità di mandataria di – Parte_2 Parte_1 cessionaria di – ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte ex art. 392 c.p.c. Parte_3 eccependo la manifesta infondatezza dell'opposizione avversaria.
In particolare, l'appellante in riassunzione ha dedotto:
- che il contratto di garanzia per cui è causa contiene la specifica indicazione dell'importo massimo garantito;
- che il medesimo, contenendo al suo interno la cd. “clausola a prima richiesta”, si qualifica in termini di contratto autonomo di garanzia;
conseguentemente il sig. non sarebbe CP_1
legittimato ad opporre le eccezioni relative al rapporto principale di conto corrente;
- che tali eccezioni si rivelano, comunque, infondate nel merito, atteso che:
i. la AN ha debitamente fornito prova dell'an e del quantum credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio il contratto di apertura di conto corrente, l'estratto pagina 5 di 16 conto certificato ex art. 50 TUB, nonché la serie completa degli estratti conto (mai contesati dalla correntista);
ii. il contratto di apertura di credito si è validamente perfezionato mediante scambio di corrispondenza, sicché non sussisterebbe il vizio di forma eccepito da controparte;
iii. la capitalizzazione degli interessi è avvenuta conformemente alle modalità di cui alla delibera CICR del 9.2.2000; iv. la commissione di massimo scoperto è stata legittimamente applicata nella misura prevista in contratto;
v. la prassi di antergazione e postergazione delle valute è stata specificatamente pattuita in contratto;
vi. i tassi debitori, al momento della stipula del contratto, erano inferiori alla misura del tasso soglia usura.
Nel giudizio così riassunto, si è costituito deducendo l'illegittimità dell'ordinanza n. Controparte_1
31717/2021 con cui la Suprema Corte ha disposto la cassazione con rinvio perché pronunciata senza previa regolare instaurazione del contraddittorio. Il ricorso ex art. 360 c.p.c. non sarebbe stato correttamente notificato al sig. (che, infatti, non si è costituito nel giudizio di legittimità); CP_1
conseguentemente la sentenza n. 2623/2019 della Corte di appello di Milano sarebbe divenuta definitiva per inutile decorso del termine di impugnazione. Da ciò discenderebbe, in tesi,
l'improcedibilità dell'odierno giudizio di riassunzione ovvero, quanto meno, la necessità di una sua sospensione fino alla definizione del ricorso per revocazione proposto dal sig. avverso CP_1
l'ordinanza della Suprema Corte n. 31717/2021.
Quanto al merito, l'odierno appellato in riassunzione ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva di per non avere controparte fornito Parte_1 adeguata prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco intervenuta con la AN cedente. Nella prospettazione dell'odierno appellato in riassunzione, infatti, non sarebbe all'uopo sufficiente la mera pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione;
- il difetto di prova del credito, non avendo la AN prodotto in atti la serie completa degli estratti conto (in particolare, mancherebbe la documentazione relativa al periodo compreso tra il
27.11.2004 e il 31.1.2008);
- la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente perché privo della sottoscrizione della
AN; pagina 6 di 16 - l'applicazione di interessi usurari in svariati trimestri;
- la nullità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto per difetto di causa e/o indeterminatezza dell'oggetto;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, atteso che la Delibera CICR del 9.2.200, in quanto normativa secondaria, non potrebbe derogare al disposto dell'art. 1283 c.c.;
- l'indebita applicazione di spese e commissioni non pattuite, nonché l'illegittima antergazione e postergazione delle valute.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2023.
Con ordinanza del 28.2.2024, la Corte, ritenutane la necessità, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnico-contabile, nominando quale CTU il dott. Per_1
sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti gli eventuali
[...]
C.T.P., determini il saldo del conto corrente oggetto di causa, procedendo nel seguente modo:
- assuma come dato di partenza il saldo del conto corrente al 31.1.2008 e, se il saldo evidenziato dalla AN è negativo, effettui i conteggi partendo dal saldo “zero”, altrimenti effettui i conteggi partendo dal saldo indicato dalla AN;
- espunga gli addebiti per commissioni di massimo scoperto e gli interessi calcolati sulle stesse;
- espunga - se non pattuiti - gli ulteriori addebiti a titolo di spese, postergazione e antergazione delle valute”
Precisate nuovamente le conclusioni, in data 13.11.2024 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente osserva la Corte che il ricorso per revocazione proposto dal sig. avverso CP_1
l'ordinanza n. 31717/2021 che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 2623/2019 della
Corte d'Appello di Milano non può integrare, per espressa previsione normativa, causa di sospensione dell'odierno giudizio di riassunzione. Invero, l'art. 391bis ultimo comma c.p.c.– nell'evidente intento di evitare la strumentalizzazione del rimedio revocatorio a fini meramente dilatori – statuisce espressamente che “In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo”. Né, a fortiori, la pendenza del giudizio di revocazione può costituire causa di improcedibilità del giudizio di rinvio, anche in considerazione del carattere autonomo del procedimento di riassunzione – conseguente ad una sentenza rescindente della Corte di pagina 7 di 16 cassazione – rispetto a quello di impugnazione per revocazione di quest'ultima (Cfr. Cass. n.
10854/2015).
Devono, conseguentemente, essere disattese le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dell'odierno appellato in riassunzione.
Tanto premesso, questa Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi nel merito sulle censure sollevate dal sig. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con l'unica eccezione di quella CP_1 relativa alla pretesa nullità della fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito: tale doglianza, infatti, non è stata riproposta dall'odierno appellato in riassunzione, sicché la stessa deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Il thema decidendum del presente giudizio è, dunque, circoscritto alle doglianze afferenti al rapporto principale di conto corrente sollevate dal sig. in qualità di fideiussore e aventi ad oggetto, CP_1 rispettivamente, la pretesa nullità del contratto per difetto di forma scritta, l'asserito difetto di prova del credito, nonché la dedotta illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e altre spese e oneri non pattuiti.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono, tuttavia, la preliminare delibazione delle eccezioni di carenza di legittimazione, reciprocamente sollevate dalle parti.
In particolare, il sig. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di per CP_1 Parte_1 non avere quest'ultima fornito adeguata prova della titolarità del credito per cui è causa;
viceversa,
ha eccepito la carenza di legittimazione del sig. con riferimento alle Parte_1 CP_1
eccezioni relative al rapporto principale garantito, stante – in tesi – la natura autonoma della garanzia dal medesimo sottoscritta.
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Quanto alla prima, è documentalmente provato che in data 19.2.2021, con atto a rep. Parte_3
16046/8617 Notaio di Milano, abbia ceduto a la piena proprietà del ramo Persona_2 CP_4
Part dell'azienda bancaria, costituito da n. 455 Filiali da n. 132 Punti Operativi, nonché da tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti a tali filiali (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale di . ha dimostrato di Parte_1 Parte_1
essersi resa cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in blocco ex art. 58, comma
2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dei crediti così acquistati da CP_4
L'odierna appellante in riassunzione, infatti, ha prodotto in atti il relativo avviso di cessione pubblicato in G.U. (Cfr. doc. 1 allegato all'atto di riassunzione)
pagina 8 di 16 Nella prospettazione dell'appellato in riassunzione, siffatto avviso, ancorché idoneo a provare la fattispecie traslativa, non sarebbe idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco.
La censura non merita accoglimento.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, laddove, come nella fattispecie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa con l'istituto bancario, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Tanto premesso, l'avviso in G.U. prodotto da attesta l'intervenuta cessione, da Parte_1 parte di di “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori CP_4 danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 139/1991
(i“Crediti”).” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di riassunzione)
Tali criteri sono sufficienti a ritenere il credito controverso compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco. Il credito azionato nel presente giudizio, infatti, ha le caratteristiche suindicate (deriva da un saldo di conto corrente, è sorto nel periodo compreso tra il 1.1.1950 e il 31.5.2021, è di proprietà della cedente è vantato nei confronti di un debitore principale classificato a sofferenza e CP_4 segnalato alla Centrale rischi della AN d'Italia), sicché deve ritenersi Parte_1
succeduta nel credito controverso e legittimata a farlo a valere.
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da Parte_1
Essa muove dalla valorizzazione della clausola di cui all'art. 7 del contratto di garanzia, recante
[...] la previsione del pagamento a prima richiesta, disposizione contrattuale che precluderebbe all' CP_1
in qualità di garante, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.
La prospettazione non merita condivisione perché trascura l'interpretazione complessiva ex art. 1363
c.c. delle clausole del contratto. Si richiama, sul punto, il consolidato principio di diritto secondo cui pagina 9 di 16 “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cfr. Cass. n. 4717/2019).
Tanto considerato, dall'esame del contratto per cui è causa (Cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) può evincersi quanto segue:
− oggetto della garanzia è “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta AN in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta AN nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiarammo sin d'ora di considerarci solidalmente obbligati nei confronti di codesta AN e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.”;
− è stato previsto un tetto massimo garantito di € 80.000,00;
− è stato espressamente convenuto che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali
e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa” (cfr. art. 3);
− è stato posto in capo al garante l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale oltre che dell'andamento dei rapporti di quest'ultimo presso l'istituto di credito beneficiario della garanzia, a sua volta tenuto a rendere – a richiesta del garante medesimo – tutte le informazioni inerenti all'entità dell'esposizione debitoria complessiva del debitore (cfr. art. 5);
− all'art. 7 è stato convenuto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito
pagina 10 di 16 garantito fanno prova in qualsiasi altra sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della AN […] L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”;
− l'art. 9 ha previsto una rinuncia del garante a proporre eccezioni con “riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” e, dunque, attinenti al momento del recesso dell'istituto di credito.
La circostanza per cui il contratto ora esaminato preveda il carattere solidale delle obbligazioni derivanti dalla garanzia, nonché l'onere in seno al garante di tenersi informato circa le condizioni patrimoniali del debitore principale e i rapporti tra quest'ultimo e il creditore, unitamente all'automatica estensione degli effetti della decadenza dal beneficio del termine del debitore principale al garante denotano un rapporto di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto principale, anche tenuto conto che la rinuncia del garante ad opporre eccezioni nei confronti del creditore riguarda il solo
– circoscritto ed eventuale – momento del recesso. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, il garante è pienamente legittimato ad opporre all'istituto di credito tutte le eccezioni spettante al debitore principale, secondo la facoltà generalmente riconosciuta dall'art. 1945 c.c. al fideiussore e preclusa invece al garante autonomo (il quale non può opporre al creditore le eccezioni afferenti al rapporto principale tra garantito e beneficiario).
Gli elementi ora esaminati, interpretati ex art. 1362 ss. c.c., inducono la Corte a qualificare il contratto sottoscritto dall' in termini di fideiussione e non già di contratto autonomo di garanzia. Ne CP_1 discende, quale logica conseguenza, la legittimazione di quest'ultimo ad opporre alla creditrice anche le eccezioni afferenti al rapporto principale.
Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, quanto alle censure strettamente attinenti al merito – che dovranno essere esaminate, in ossequio al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, tenendo conto anche della documentazione prodotta dalla AN in sede monitoria – si osserva quanto segue.
Sulla nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta
La doglianza relativa alla pretesa nullità del contratto di apertura di conto corrente perché privo della sottoscrizione della AN non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità si è ormai definitivamente orientata nel senso della validità dei cd.
“contratti monofirma”. Sul punto si richiama, per l'autorevolezza della pronuncia, la sentenza n.
898/2018 con la quale le Sezioni Unite civili, in materia di forma scritta dei contratti di intermediazione finanziaria sottoscritti solo dall'investitore e non dall'intermediario, hanno conclusivamente affermato pagina 11 di 16 che il requisito della forma scritta è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest'ultimo, in quanto il consenso dell'intermediario può essere desunto alla stregua dei comportamenti concludenti posti in essere dal medesimo, quali la produzione in giudizio della scrittura da parte dello stesso intermediario che non l'ha sottoscritta.
Tale principio di diritto è ritenuto pacificamente operante dalla giurisprudenza di legittimità anche in materia bancaria, atteso che “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF […] si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché […], non dissimilmente a quanto riconosciuto dalle SS.UU. in relazione al contratto di intermediazione, […] la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.” (Cfr. Cass n.
9196/202).
Conseguentemente, avendo la AN stessa provveduto al deposito, in sede monitoria, del contratto di apertura di conto corrente (Cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) – e non essendovi contestazioni in ordine all'avvenuta consegna di una copia alla società correntista – il contratto medesimo, ancorché privo della sottoscrizione dell'istituto di credito, deve ritenersi pienamente rispettoso del dettato dell'art. 117
TUB.
Sulla prova del credito
L'odierna appellante in riassunzione ha fornito adeguata prova del credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (Cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) e il contratto di apertura di credito – da ritenersi validamente sottoscritto per le ragioni testé evidenziate – ma anche la serie completa degli estratti conto relativamente al periodo compreso tra il
31.1.2008 e la chiusura del conto. L'eccepita carenza documentale con riferimento al periodo precedente (id est tra il 27.11.2004 e il 31.1.2008) non è idonea, contrariamente a quanto dedotto dall' a determinare la revoca tout court del decreto opposto per difetto di prova del credito: tale CP_1
omissione determina, quale unica conseguenza, la necessaria parzialità della ricostruzione peritale.
Preso atto dell'assenza della documentazione relativa al periodo antecedente al 31.1.2008, la Corte ha infatti incaricato il nominato CTU di ricostruire l'andamento del rapporto solo a partire da tale momento in avanti. Ai fini dell'accertamento del saldo di conto corrente non è infatti necessaria la presenza della documentazione contabile dell'intera durata del rapporto, essendo all'uopo sufficiente pagina 12 di 16 un estratto conto seguito da una serie continua di estratti che copra, come è avvenuto nella fattispecie in esame, un arco di tempo apprezzabile.
Sull'usura
Parimenti deve essere disattesa la doglianza sollevata dall' con riferimento alla pretesa CP_1
applicazione di interessi usurari.
La censura, oltre che generica, si rivela del tutto sfornita di supporto probatorio.
L'odierno appellato in riassunzione, infatti, si è limitato a depositare a sostegno dell'assunto una tabella autoprodotta nella quale è indicato il tasso asseritamente applicato dalla AN in relazione a ciascun trimestre;
da tale tabella emergerebbe il superamento in taluni periodi (neanche puntualmente allegati nell'atto di riassunzione) del tasso soglia allora vigente.
Tale documento, essendo di formazione unilaterale, è privo di qualsiasi rilevanza probatoria, tanto con riferimento al tasso effettivamente applicato dalla AN, tanto con riferimento alla misura del tasso soglia vigente in relazione a ciascun trimestre (a maggior ragione ove si consideri che l' ha CP_1
prodotto i decreti ministeriali indicanti il TSU – questi sì dotati di valore probatorio – solo con riferimento ai quattro trimestri del 2009, pur emergendo dalla tabella in esame l'applicazione di interessi usurari in un numero notevolmente superiore di trimestri).
In ogni caso, si osserva che il tasso originariamente pattuito nel contratto di conto corrente del
24.2.2003 (6,75%) era inferiore al tasso soglia allora vigente per la categoria di operazione in esame
(9,73%)1, sicché, quand'anche la AN avesse effettivamente applicato, in taluni trimestri, un tasso superiore al TSU, verrebbe in rilievo un fenomeno di “usura sopravvenuta”, del tutto inidoneo a determinare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse. Le SS.UU. n. 24675/2017 della Suprema Corte di Cassazione, infatti, dirimendo il precedente contrasto insorto fra le Sezioni semplici, hanno escluso che possa configurarsi la c.d. “usura sopravvenuta”, valorizzando, in particolare, l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., data dall'art. 1 D.L. 394/200018 nella parte in cui prevede che “si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Sull'anatocismo
Del pari deve essere disattesa la censura relativa alla pretesa illegittima applicazione di interessi anatocistici. 1 Cfr. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2002 pagina 13 di 16 Il contratto de quo è stato stipulato in data 24.2.2003 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 che ha legittimato il fenomeno anatocistico a condizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Non essendo in contestazione il rispetto di siffatta periodicità di liquidazione – peraltro dimostrata per tabulas dagli estratti conto prodotti in atti dalla AN – nessun illegittimo fenomeno di capitalizzazione può essere rimproverato all'istituto di credito.
Né merita condivisione la doglianza dell'odierno appellato in riassunzione volta a sconfessare l'idoneità della Delibera CICR, in quanto norma secondaria, a fondare la legittimità della prassi anatocistica. Sul punto è sufficiente osservare che siffatta Delibera trova fondamento in una norma di rango primario, vale a dire il secondo comma dell'art. 120 TUB, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, che così disponeva “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Sulla commissione di massimo scoperto
L'odierno appellato in riassunzione eccepisce la nullità della clausola contrattuale disciplinante la commissione di massimo scoperto, sotto il duplice profilo del difetto di causa e dell'indeterminatezza dell'oggetto.
La censura relativa al preteso vizio di causa è priva di fondamento, come ha sancito la S.C., che ne ha individuato la funzione nella “remunerazione accordata alla AN per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista” (Cass. 870/06; v. anche Cass. 12965/16 che, in motivazione, nell'effettuare la ricostruzione dell'evoluzione storica dell'istituto ed in particolare nel richiamare le disposizioni normative introdotte nel 2009, ha affermato in conclusione che “l'intervento del legislatore pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”).
Meritevole di accoglimento si rivela invece la censura di nullità della CMS sotto il diverso profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto.
Nel contratto di apertura di credito prodotto in atti risulta, infatti, indicata la sola aliquota percentuale da applicare (0,6250%), ma non anche la base di calcolo, né le modalità e la periodicità di addebito
(Cfr. doc. 7 fascicolo primo grado), sicché tale pattuizione contrattuale deve ritenersi nulla per violazione dell'art. 1346 c.c. pagina 14 di 16 Conseguentemente le somme addebitate dalla AN a titolo di commissioni di massimo scoperto, nonché gli interessi sulle medesime calcolati, devono essere espunte dal saldo di corrente.
Il nominato CTU – alle cui conclusioni, esenti da vizi logici, la Corte ritiene di aderire – ha quantificato l'ammontare dell'importo complessivo addebitato dalla AN a titolo di CSM in euro 10.328,74 (di cui euro 1.672,55 a titolo di interessi) che dovranno, conseguentemente, essere scomputati dall'importo di euro 61.697,16 azionato dalla AN in sede monitoria.
Né siffatte conclusioni risultano inficiate dalle contestazioni mosse dal sig. in sede di comparsa CP_1
conclusionale: queste ultime, afferendo alla metodologia di calcolo utilizzato dal consulente, avrebbero dovuto essere sollevate nel corso delle operazioni peritali ovvero all'udienza di chiarimenti fissata a seguito del deposito della CTU.
Quanto, infine, alla pretesa applicazione di spese e oneri non pattuiti, nonché all'asserita illegittima antergazione e postergazione delle valute, le relative censure, ancorché in un primo momento non escluse dall'indagine peritale demandata al CTU, si sono rivelate, all'esito di una delibazione più approfondita, inammissibili perché generiche.
Il sig. si è, infatti, limitato a censurare un preteso addebito di commissioni non previste in CP_1 contratto, senza tuttavia specificarne la natura, né tanto meno l'ammontare.
Lo stesso dicasi con riferimento alla censura relativa all'asserita antergazione e postergazione delle valute: il sig. si è limitato a dedurre che la AN avrebbe “conteggiato interessi per il c.d. CP_1 gioco delle valute”, senza meglio circoscrivere l'allegazione che, conseguentemente, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.
In definitiva, merita accoglimento la sola censura relativa alla nullità della clausola contrattuale disciplinante la CMS, sicché il sig. dovrà essere condannato al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 51.350,42, pari al credito azionato in sede monitoria (euro 61.697,16), Parte_1
al netto degli importi illegittimamente addebitati a titolo di CMS (euro 10.328,74), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Quanto al regime delle spese processuali, l'esito complessivo della lite – che ha visto il sig. CP_1 vittorioso solo limitatamente all'importo di euro 10.328,74 – giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e rinvio) nella misura di 1/6; i restanti 5/6 devono essere posti a carico dell'odierno appellato in riassunzione.
La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso, dell'espletamento di attività istruttoria sia nel corso del primo grado di giudizio che nel giudizio di rinvio, nonché dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi). pagina 15 di 16 L'esito complessivo della lite giustifica altresì la condanna di al pagamento dei 5/6 Parte_4
delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, e di al pagamento della Parte_1
restante quota di 1/6.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n. 31717/2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2623/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 13563/2016 del Tribunale di Milano, condanna il sig. al pagamento in favore di della somma di euro 51.350,42, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e condanna il sig. al pagamento, in favore di , della restante quota di 5/6, Controparte_1 Parte_1
liquidata tale quota in complessivi euro 38.388,33 (di cui euro 11.752,50 per il primo grado di giudizio;
euro 8.325,84 per il giudizio di appello;
euro 6.379,16 per il giudizio di Cassazione ed euro 11.930,83 per il giudizio di rinvio);
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di nella misura di 5/6 e di Controparte_1
nella misura di 1/6. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giuseppe Ondei Presidente dr.ssa Serena Baccolini Consigliere dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 319/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
– rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Pietro Colletta n. 7, giusta procura in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_1 C.F._1
Amisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, giusta procura in atti
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del rinvio, ogni contraria istanza e deduzione reiette, così provvedere a seguito del rinvio:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 16 In totale riforma della sentenza n. 13563/16 del Tribunale di Milano del 9.12.2016, pubblicata il
12.12.2016, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
6720/2014.
IN OGNI CASO
Condannare il signor alla restituzione di tutte le somme che siano state corrisposte in Controparte_1
suo favore in adempimento della sentenza esecutiva n. 13563/16 del Tribunale di Milano qui impugnata.
Condannare il signor al rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
di merito, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché al rimborso delle spese per la
Consulenza Tecnica di Ufficio.
Porre a carico del signor le spese per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, Controparte_1
conclusosi con la sentenza n. 31717/21 del Supremo Collegio.
Con vittoria di spese ed onorari della presente fase di riassunzione.”
Per Controparte_1
"Piaccia alla Corte Ill.ma, reiectis contrariis:
IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o tardiva la riassunzione notificata da Parte_1 alla luce del difetto di notifica del ricorso per Cassazione da cui è scaturita l'Ordinanza n.
[...]
31717/2021 datata 23 giugno 2021, depositata dalla VI sezione civile – 1 della Corte di Cassazione il
4 novembre 2021, resa nel procedimento rg 27304/2019, per i motivi sopra esposti;
2) Conseguentemente, stante il decorso del termine d'impugnazione in Cassazione, confermare integralmente e comunque dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza nr. 2623/2019 pubblicata il 13 giugno 2019 dalla Corte d'Appello di Milano;
3) In subordine, sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte di
Cassazione nel procedimento avente ad oggetto la revocazione dell'Ordinanza n. 31717/2021 datata
23 giugno 2021, depositata dalla VI sezione civile – 1 della Corte di Cassazione il 4 novembre 2021, resa nel procedimento rg 27304/2019
NEL MERITO, Voglia la Corte
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e comunque rigettare Parte_1
il gravame proposto dalla per tutte le ragioni sopra esposte e confermare la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 2 di 16 5) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 6720, ruolo n. 67731, ing. 2013, cro n. 6720, n. rep.
5297 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2013 e depositato in cancelleria in data 27 febbraio 2014 e per l'effetto dichiararsi non dovute le somme ingiunte da AN Popolare di Bergamo
s.p.a. a;
Controparte_1
6) accertato e dichiarato la nullità e/o inesistenza del contratto di fideiussione a suo tempo sottoscritto da in favore di AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. a garanzia delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalla in oggi fallita, per contrarietà a norme imperative e/o Controparte_2
illiceità della causa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c.; accertato e dichiarato che il contratto di conto corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra AN Popolare
Commercio e Industria s.p.a. e in oggi fallita, è stato gestito dalla convenuta Controparte_2
opposta in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista importi a titolo di interessi, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti;
accertare e dichiarare, relativamente al contratto di conto corrente n. 5002
(ordinario) intrattenuto tra AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e in oggi Controparte_2
fallita.: a) il contratto istitutivo e/o la lettera contratto non sono stati resi disponibili dalla banca;
b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti il rapporto medesimo (tassi
d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che si tratti di rapporto con connesso contratto di apertura di credito in conto corrente;
d) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto il correntista dei resoconti periodici relativi al rapporto di conto corrente ed alle condizioni sullo stesso applicate;
e) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute poiché nel contratto in esame nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta”; f) sono state conteggiate spese e commissioni forfetarie non determinate contrattualmente;
relativamente al rapporto di conto corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra
AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e in oggi fallita, dichiarata, per i Controparte_2
motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa agli interessi e, comunque, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, che il rapporto di conto corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e
in oggi fallita è nullo per contrarietà a norme imperative, e/o per illiceità della Controparte_2
causa; accertata e dichiarata che relativamente al conto Controparte_3
corrente n. 5002 (ordinario) intrattenuto tra AN Popolare Commercio e Industria s.p.a. e
[...]
in oggi fallita, ha applicato interessi superiori ai tassi soglia, così come stabiliti CP_2 pagina 3 di 16 periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del disposto della l. 108/1996: In conseguenza di tutto quanto sopra respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell'opponente.
7) con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali oltre contributo forfetario 15,00%, oltre cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6720/2014 con il quale il Controparte_1
Tribunale di Milano l'aveva condannato, in qualità di fideiussore della al Controparte_2
pagamento in favore della AN Popolare di Bergamo s.p.a. della somma di euro 61.697,16, quale scoperto del conto corrente – assistito da apertura di credito – intestato alla debitrice principale.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta;
- l'applicazione di interessi usurari e anatocistici;
- l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché di valute fittizie;
- la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto perché mancante dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Si costituiva AN Popolare di Bergamo s.p.a. contestando quanto ex adverso dedotto e instando per la conferma del decreto opposto.
Espletata CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 13563/2016, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito. Ciò in quanto la AN opposta aveva ritirato, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il proprio fascicolo di parte, comprensivo del fascicolo monitorio, così precludendo al giudice di vagliare la fondatezza della pretesa vantata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ritenuta, conseguentemente, del tutto sfornita di supporto probatorio.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza interponeva gravame (già AN Popolare di Bergamo Parte_3
s.p.a.), deducendo di aver tempestivamente ridepositato il fascicolo di parte entro il termine perentorio previsto dall'art. 169 co. 2 c.p.c., come attestato dalla dichiarazione del Direttore amministrativo della
Cancelleria della competente sezione del Tribunale. pagina 4 di 16 costituitosi nel giudizio di appello, instava per la conferma dell'impugnata sentenza Controparte_1
o, in subordine, per l'accoglimento delle domande spiegate in sede di opposizione.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2623/2019, rigettava il gravame sulla base della ritenuta inidoneità della prodotta dichiarazione del Direttore di Cancelleria ad attestare la presenza del fascicolo di parte al momento della decisione;
siffatta attestazione accertava, infatti, la presenza del fascicolo de quo solo al momento della pubblicazione della sentenza “e quindi – con ogni evidenza – in un momento successivo allo studio della causa e redazione della sentenza” (sentenza appello pag. 5).
Il giudizio di Cassazione
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, proponeva ricorso per cassazione, Parte_3
articolando due motivi: i. violazione degli artt. 101,112, 169 c.p.c. e 77 disp.att.c.p.c.; ii. violazione degli artt. 101,112, nonché dell'art. 345 c.p.c.
Il sig. non si costituiva nel giudizio di legittimità. Controparte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 31717/2021, accoglieva il secondo motivo di ricorso, sul presupposto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini decisori, i documenti allegati al fascicolo monitorio, atteso che quest'ultimo – non integrante documento nuovo ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – era stato ritualmente prodotto in sede di gravame. La perentorietà del termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c. doveva, infatti, intendersi riferita alla sola fase decisoria di primo grado,
“non potendo in alcun modo operare una volta che il procedimento [sia trasmigrato] in appello”
(ordinanza pag. 5).
Il giudizio di riassunzione in qualità di mandataria di – Parte_2 Parte_1 cessionaria di – ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte ex art. 392 c.p.c. Parte_3 eccependo la manifesta infondatezza dell'opposizione avversaria.
In particolare, l'appellante in riassunzione ha dedotto:
- che il contratto di garanzia per cui è causa contiene la specifica indicazione dell'importo massimo garantito;
- che il medesimo, contenendo al suo interno la cd. “clausola a prima richiesta”, si qualifica in termini di contratto autonomo di garanzia;
conseguentemente il sig. non sarebbe CP_1
legittimato ad opporre le eccezioni relative al rapporto principale di conto corrente;
- che tali eccezioni si rivelano, comunque, infondate nel merito, atteso che:
i. la AN ha debitamente fornito prova dell'an e del quantum credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio il contratto di apertura di conto corrente, l'estratto pagina 5 di 16 conto certificato ex art. 50 TUB, nonché la serie completa degli estratti conto (mai contesati dalla correntista);
ii. il contratto di apertura di credito si è validamente perfezionato mediante scambio di corrispondenza, sicché non sussisterebbe il vizio di forma eccepito da controparte;
iii. la capitalizzazione degli interessi è avvenuta conformemente alle modalità di cui alla delibera CICR del 9.2.2000; iv. la commissione di massimo scoperto è stata legittimamente applicata nella misura prevista in contratto;
v. la prassi di antergazione e postergazione delle valute è stata specificatamente pattuita in contratto;
vi. i tassi debitori, al momento della stipula del contratto, erano inferiori alla misura del tasso soglia usura.
Nel giudizio così riassunto, si è costituito deducendo l'illegittimità dell'ordinanza n. Controparte_1
31717/2021 con cui la Suprema Corte ha disposto la cassazione con rinvio perché pronunciata senza previa regolare instaurazione del contraddittorio. Il ricorso ex art. 360 c.p.c. non sarebbe stato correttamente notificato al sig. (che, infatti, non si è costituito nel giudizio di legittimità); CP_1
conseguentemente la sentenza n. 2623/2019 della Corte di appello di Milano sarebbe divenuta definitiva per inutile decorso del termine di impugnazione. Da ciò discenderebbe, in tesi,
l'improcedibilità dell'odierno giudizio di riassunzione ovvero, quanto meno, la necessità di una sua sospensione fino alla definizione del ricorso per revocazione proposto dal sig. avverso CP_1
l'ordinanza della Suprema Corte n. 31717/2021.
Quanto al merito, l'odierno appellato in riassunzione ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva di per non avere controparte fornito Parte_1 adeguata prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco intervenuta con la AN cedente. Nella prospettazione dell'odierno appellato in riassunzione, infatti, non sarebbe all'uopo sufficiente la mera pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione;
- il difetto di prova del credito, non avendo la AN prodotto in atti la serie completa degli estratti conto (in particolare, mancherebbe la documentazione relativa al periodo compreso tra il
27.11.2004 e il 31.1.2008);
- la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente perché privo della sottoscrizione della
AN; pagina 6 di 16 - l'applicazione di interessi usurari in svariati trimestri;
- la nullità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto per difetto di causa e/o indeterminatezza dell'oggetto;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, atteso che la Delibera CICR del 9.2.200, in quanto normativa secondaria, non potrebbe derogare al disposto dell'art. 1283 c.c.;
- l'indebita applicazione di spese e commissioni non pattuite, nonché l'illegittima antergazione e postergazione delle valute.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2023.
Con ordinanza del 28.2.2024, la Corte, ritenutane la necessità, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnico-contabile, nominando quale CTU il dott. Per_1
sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti gli eventuali
[...]
C.T.P., determini il saldo del conto corrente oggetto di causa, procedendo nel seguente modo:
- assuma come dato di partenza il saldo del conto corrente al 31.1.2008 e, se il saldo evidenziato dalla AN è negativo, effettui i conteggi partendo dal saldo “zero”, altrimenti effettui i conteggi partendo dal saldo indicato dalla AN;
- espunga gli addebiti per commissioni di massimo scoperto e gli interessi calcolati sulle stesse;
- espunga - se non pattuiti - gli ulteriori addebiti a titolo di spese, postergazione e antergazione delle valute”
Precisate nuovamente le conclusioni, in data 13.11.2024 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente osserva la Corte che il ricorso per revocazione proposto dal sig. avverso CP_1
l'ordinanza n. 31717/2021 che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 2623/2019 della
Corte d'Appello di Milano non può integrare, per espressa previsione normativa, causa di sospensione dell'odierno giudizio di riassunzione. Invero, l'art. 391bis ultimo comma c.p.c.– nell'evidente intento di evitare la strumentalizzazione del rimedio revocatorio a fini meramente dilatori – statuisce espressamente che “In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo”. Né, a fortiori, la pendenza del giudizio di revocazione può costituire causa di improcedibilità del giudizio di rinvio, anche in considerazione del carattere autonomo del procedimento di riassunzione – conseguente ad una sentenza rescindente della Corte di pagina 7 di 16 cassazione – rispetto a quello di impugnazione per revocazione di quest'ultima (Cfr. Cass. n.
10854/2015).
Devono, conseguentemente, essere disattese le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dell'odierno appellato in riassunzione.
Tanto premesso, questa Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi nel merito sulle censure sollevate dal sig. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con l'unica eccezione di quella CP_1 relativa alla pretesa nullità della fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito: tale doglianza, infatti, non è stata riproposta dall'odierno appellato in riassunzione, sicché la stessa deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Il thema decidendum del presente giudizio è, dunque, circoscritto alle doglianze afferenti al rapporto principale di conto corrente sollevate dal sig. in qualità di fideiussore e aventi ad oggetto, CP_1 rispettivamente, la pretesa nullità del contratto per difetto di forma scritta, l'asserito difetto di prova del credito, nonché la dedotta illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e altre spese e oneri non pattuiti.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono, tuttavia, la preliminare delibazione delle eccezioni di carenza di legittimazione, reciprocamente sollevate dalle parti.
In particolare, il sig. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di per CP_1 Parte_1 non avere quest'ultima fornito adeguata prova della titolarità del credito per cui è causa;
viceversa,
ha eccepito la carenza di legittimazione del sig. con riferimento alle Parte_1 CP_1
eccezioni relative al rapporto principale garantito, stante – in tesi – la natura autonoma della garanzia dal medesimo sottoscritta.
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Quanto alla prima, è documentalmente provato che in data 19.2.2021, con atto a rep. Parte_3
16046/8617 Notaio di Milano, abbia ceduto a la piena proprietà del ramo Persona_2 CP_4
Part dell'azienda bancaria, costituito da n. 455 Filiali da n. 132 Punti Operativi, nonché da tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti a tali filiali (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale di . ha dimostrato di Parte_1 Parte_1
essersi resa cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in blocco ex art. 58, comma
2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dei crediti così acquistati da CP_4
L'odierna appellante in riassunzione, infatti, ha prodotto in atti il relativo avviso di cessione pubblicato in G.U. (Cfr. doc. 1 allegato all'atto di riassunzione)
pagina 8 di 16 Nella prospettazione dell'appellato in riassunzione, siffatto avviso, ancorché idoneo a provare la fattispecie traslativa, non sarebbe idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco.
La censura non merita accoglimento.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, laddove, come nella fattispecie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa con l'istituto bancario, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Tanto premesso, l'avviso in G.U. prodotto da attesta l'intervenuta cessione, da Parte_1 parte di di “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori CP_4 danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 139/1991
(i“Crediti”).” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di riassunzione)
Tali criteri sono sufficienti a ritenere il credito controverso compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco. Il credito azionato nel presente giudizio, infatti, ha le caratteristiche suindicate (deriva da un saldo di conto corrente, è sorto nel periodo compreso tra il 1.1.1950 e il 31.5.2021, è di proprietà della cedente è vantato nei confronti di un debitore principale classificato a sofferenza e CP_4 segnalato alla Centrale rischi della AN d'Italia), sicché deve ritenersi Parte_1
succeduta nel credito controverso e legittimata a farlo a valere.
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da Parte_1
Essa muove dalla valorizzazione della clausola di cui all'art. 7 del contratto di garanzia, recante
[...] la previsione del pagamento a prima richiesta, disposizione contrattuale che precluderebbe all' CP_1
in qualità di garante, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.
La prospettazione non merita condivisione perché trascura l'interpretazione complessiva ex art. 1363
c.c. delle clausole del contratto. Si richiama, sul punto, il consolidato principio di diritto secondo cui pagina 9 di 16 “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cfr. Cass. n. 4717/2019).
Tanto considerato, dall'esame del contratto per cui è causa (Cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) può evincersi quanto segue:
− oggetto della garanzia è “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta AN in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta AN nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiarammo sin d'ora di considerarci solidalmente obbligati nei confronti di codesta AN e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.”;
− è stato previsto un tetto massimo garantito di € 80.000,00;
− è stato espressamente convenuto che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali
e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa” (cfr. art. 3);
− è stato posto in capo al garante l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale oltre che dell'andamento dei rapporti di quest'ultimo presso l'istituto di credito beneficiario della garanzia, a sua volta tenuto a rendere – a richiesta del garante medesimo – tutte le informazioni inerenti all'entità dell'esposizione debitoria complessiva del debitore (cfr. art. 5);
− all'art. 7 è stato convenuto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito
pagina 10 di 16 garantito fanno prova in qualsiasi altra sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della AN […] L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”;
− l'art. 9 ha previsto una rinuncia del garante a proporre eccezioni con “riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” e, dunque, attinenti al momento del recesso dell'istituto di credito.
La circostanza per cui il contratto ora esaminato preveda il carattere solidale delle obbligazioni derivanti dalla garanzia, nonché l'onere in seno al garante di tenersi informato circa le condizioni patrimoniali del debitore principale e i rapporti tra quest'ultimo e il creditore, unitamente all'automatica estensione degli effetti della decadenza dal beneficio del termine del debitore principale al garante denotano un rapporto di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto principale, anche tenuto conto che la rinuncia del garante ad opporre eccezioni nei confronti del creditore riguarda il solo
– circoscritto ed eventuale – momento del recesso. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, il garante è pienamente legittimato ad opporre all'istituto di credito tutte le eccezioni spettante al debitore principale, secondo la facoltà generalmente riconosciuta dall'art. 1945 c.c. al fideiussore e preclusa invece al garante autonomo (il quale non può opporre al creditore le eccezioni afferenti al rapporto principale tra garantito e beneficiario).
Gli elementi ora esaminati, interpretati ex art. 1362 ss. c.c., inducono la Corte a qualificare il contratto sottoscritto dall' in termini di fideiussione e non già di contratto autonomo di garanzia. Ne CP_1 discende, quale logica conseguenza, la legittimazione di quest'ultimo ad opporre alla creditrice anche le eccezioni afferenti al rapporto principale.
Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, quanto alle censure strettamente attinenti al merito – che dovranno essere esaminate, in ossequio al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, tenendo conto anche della documentazione prodotta dalla AN in sede monitoria – si osserva quanto segue.
Sulla nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta
La doglianza relativa alla pretesa nullità del contratto di apertura di conto corrente perché privo della sottoscrizione della AN non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità si è ormai definitivamente orientata nel senso della validità dei cd.
“contratti monofirma”. Sul punto si richiama, per l'autorevolezza della pronuncia, la sentenza n.
898/2018 con la quale le Sezioni Unite civili, in materia di forma scritta dei contratti di intermediazione finanziaria sottoscritti solo dall'investitore e non dall'intermediario, hanno conclusivamente affermato pagina 11 di 16 che il requisito della forma scritta è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest'ultimo, in quanto il consenso dell'intermediario può essere desunto alla stregua dei comportamenti concludenti posti in essere dal medesimo, quali la produzione in giudizio della scrittura da parte dello stesso intermediario che non l'ha sottoscritta.
Tale principio di diritto è ritenuto pacificamente operante dalla giurisprudenza di legittimità anche in materia bancaria, atteso che “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF […] si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché […], non dissimilmente a quanto riconosciuto dalle SS.UU. in relazione al contratto di intermediazione, […] la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.” (Cfr. Cass n.
9196/202).
Conseguentemente, avendo la AN stessa provveduto al deposito, in sede monitoria, del contratto di apertura di conto corrente (Cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) – e non essendovi contestazioni in ordine all'avvenuta consegna di una copia alla società correntista – il contratto medesimo, ancorché privo della sottoscrizione dell'istituto di credito, deve ritenersi pienamente rispettoso del dettato dell'art. 117
TUB.
Sulla prova del credito
L'odierna appellante in riassunzione ha fornito adeguata prova del credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (Cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) e il contratto di apertura di credito – da ritenersi validamente sottoscritto per le ragioni testé evidenziate – ma anche la serie completa degli estratti conto relativamente al periodo compreso tra il
31.1.2008 e la chiusura del conto. L'eccepita carenza documentale con riferimento al periodo precedente (id est tra il 27.11.2004 e il 31.1.2008) non è idonea, contrariamente a quanto dedotto dall' a determinare la revoca tout court del decreto opposto per difetto di prova del credito: tale CP_1
omissione determina, quale unica conseguenza, la necessaria parzialità della ricostruzione peritale.
Preso atto dell'assenza della documentazione relativa al periodo antecedente al 31.1.2008, la Corte ha infatti incaricato il nominato CTU di ricostruire l'andamento del rapporto solo a partire da tale momento in avanti. Ai fini dell'accertamento del saldo di conto corrente non è infatti necessaria la presenza della documentazione contabile dell'intera durata del rapporto, essendo all'uopo sufficiente pagina 12 di 16 un estratto conto seguito da una serie continua di estratti che copra, come è avvenuto nella fattispecie in esame, un arco di tempo apprezzabile.
Sull'usura
Parimenti deve essere disattesa la doglianza sollevata dall' con riferimento alla pretesa CP_1
applicazione di interessi usurari.
La censura, oltre che generica, si rivela del tutto sfornita di supporto probatorio.
L'odierno appellato in riassunzione, infatti, si è limitato a depositare a sostegno dell'assunto una tabella autoprodotta nella quale è indicato il tasso asseritamente applicato dalla AN in relazione a ciascun trimestre;
da tale tabella emergerebbe il superamento in taluni periodi (neanche puntualmente allegati nell'atto di riassunzione) del tasso soglia allora vigente.
Tale documento, essendo di formazione unilaterale, è privo di qualsiasi rilevanza probatoria, tanto con riferimento al tasso effettivamente applicato dalla AN, tanto con riferimento alla misura del tasso soglia vigente in relazione a ciascun trimestre (a maggior ragione ove si consideri che l' ha CP_1
prodotto i decreti ministeriali indicanti il TSU – questi sì dotati di valore probatorio – solo con riferimento ai quattro trimestri del 2009, pur emergendo dalla tabella in esame l'applicazione di interessi usurari in un numero notevolmente superiore di trimestri).
In ogni caso, si osserva che il tasso originariamente pattuito nel contratto di conto corrente del
24.2.2003 (6,75%) era inferiore al tasso soglia allora vigente per la categoria di operazione in esame
(9,73%)1, sicché, quand'anche la AN avesse effettivamente applicato, in taluni trimestri, un tasso superiore al TSU, verrebbe in rilievo un fenomeno di “usura sopravvenuta”, del tutto inidoneo a determinare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse. Le SS.UU. n. 24675/2017 della Suprema Corte di Cassazione, infatti, dirimendo il precedente contrasto insorto fra le Sezioni semplici, hanno escluso che possa configurarsi la c.d. “usura sopravvenuta”, valorizzando, in particolare, l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., data dall'art. 1 D.L. 394/200018 nella parte in cui prevede che “si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Sull'anatocismo
Del pari deve essere disattesa la censura relativa alla pretesa illegittima applicazione di interessi anatocistici. 1 Cfr. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2002 pagina 13 di 16 Il contratto de quo è stato stipulato in data 24.2.2003 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 che ha legittimato il fenomeno anatocistico a condizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Non essendo in contestazione il rispetto di siffatta periodicità di liquidazione – peraltro dimostrata per tabulas dagli estratti conto prodotti in atti dalla AN – nessun illegittimo fenomeno di capitalizzazione può essere rimproverato all'istituto di credito.
Né merita condivisione la doglianza dell'odierno appellato in riassunzione volta a sconfessare l'idoneità della Delibera CICR, in quanto norma secondaria, a fondare la legittimità della prassi anatocistica. Sul punto è sufficiente osservare che siffatta Delibera trova fondamento in una norma di rango primario, vale a dire il secondo comma dell'art. 120 TUB, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, che così disponeva “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Sulla commissione di massimo scoperto
L'odierno appellato in riassunzione eccepisce la nullità della clausola contrattuale disciplinante la commissione di massimo scoperto, sotto il duplice profilo del difetto di causa e dell'indeterminatezza dell'oggetto.
La censura relativa al preteso vizio di causa è priva di fondamento, come ha sancito la S.C., che ne ha individuato la funzione nella “remunerazione accordata alla AN per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista” (Cass. 870/06; v. anche Cass. 12965/16 che, in motivazione, nell'effettuare la ricostruzione dell'evoluzione storica dell'istituto ed in particolare nel richiamare le disposizioni normative introdotte nel 2009, ha affermato in conclusione che “l'intervento del legislatore pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”).
Meritevole di accoglimento si rivela invece la censura di nullità della CMS sotto il diverso profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto.
Nel contratto di apertura di credito prodotto in atti risulta, infatti, indicata la sola aliquota percentuale da applicare (0,6250%), ma non anche la base di calcolo, né le modalità e la periodicità di addebito
(Cfr. doc. 7 fascicolo primo grado), sicché tale pattuizione contrattuale deve ritenersi nulla per violazione dell'art. 1346 c.c. pagina 14 di 16 Conseguentemente le somme addebitate dalla AN a titolo di commissioni di massimo scoperto, nonché gli interessi sulle medesime calcolati, devono essere espunte dal saldo di corrente.
Il nominato CTU – alle cui conclusioni, esenti da vizi logici, la Corte ritiene di aderire – ha quantificato l'ammontare dell'importo complessivo addebitato dalla AN a titolo di CSM in euro 10.328,74 (di cui euro 1.672,55 a titolo di interessi) che dovranno, conseguentemente, essere scomputati dall'importo di euro 61.697,16 azionato dalla AN in sede monitoria.
Né siffatte conclusioni risultano inficiate dalle contestazioni mosse dal sig. in sede di comparsa CP_1
conclusionale: queste ultime, afferendo alla metodologia di calcolo utilizzato dal consulente, avrebbero dovuto essere sollevate nel corso delle operazioni peritali ovvero all'udienza di chiarimenti fissata a seguito del deposito della CTU.
Quanto, infine, alla pretesa applicazione di spese e oneri non pattuiti, nonché all'asserita illegittima antergazione e postergazione delle valute, le relative censure, ancorché in un primo momento non escluse dall'indagine peritale demandata al CTU, si sono rivelate, all'esito di una delibazione più approfondita, inammissibili perché generiche.
Il sig. si è, infatti, limitato a censurare un preteso addebito di commissioni non previste in CP_1 contratto, senza tuttavia specificarne la natura, né tanto meno l'ammontare.
Lo stesso dicasi con riferimento alla censura relativa all'asserita antergazione e postergazione delle valute: il sig. si è limitato a dedurre che la AN avrebbe “conteggiato interessi per il c.d. CP_1 gioco delle valute”, senza meglio circoscrivere l'allegazione che, conseguentemente, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.
In definitiva, merita accoglimento la sola censura relativa alla nullità della clausola contrattuale disciplinante la CMS, sicché il sig. dovrà essere condannato al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 51.350,42, pari al credito azionato in sede monitoria (euro 61.697,16), Parte_1
al netto degli importi illegittimamente addebitati a titolo di CMS (euro 10.328,74), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Quanto al regime delle spese processuali, l'esito complessivo della lite – che ha visto il sig. CP_1 vittorioso solo limitatamente all'importo di euro 10.328,74 – giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e rinvio) nella misura di 1/6; i restanti 5/6 devono essere posti a carico dell'odierno appellato in riassunzione.
La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso, dell'espletamento di attività istruttoria sia nel corso del primo grado di giudizio che nel giudizio di rinvio, nonché dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi). pagina 15 di 16 L'esito complessivo della lite giustifica altresì la condanna di al pagamento dei 5/6 Parte_4
delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, e di al pagamento della Parte_1
restante quota di 1/6.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n. 31717/2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2623/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 13563/2016 del Tribunale di Milano, condanna il sig. al pagamento in favore di della somma di euro 51.350,42, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e condanna il sig. al pagamento, in favore di , della restante quota di 5/6, Controparte_1 Parte_1
liquidata tale quota in complessivi euro 38.388,33 (di cui euro 11.752,50 per il primo grado di giudizio;
euro 8.325,84 per il giudizio di appello;
euro 6.379,16 per il giudizio di Cassazione ed euro 11.930,83 per il giudizio di rinvio);
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di nella misura di 5/6 e di Controparte_1
nella misura di 1/6. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
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