Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 27.5.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1123/2024 R.G./F per la regolamentazione delle questioni genitoriali promossa da:
Parte_1
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Piazza Municipio n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bongiovanni e Pietro Paolo Cecchin che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono per delega in atti Parte Ricorrente contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], C.F. residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Monica Scaglione con studio in Torino, Corso Cosenza n. 45. Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 1127 del 18.6.2024 Parte Resistente
* Relativo alla prole minore:
nato ad [...] il [...], Controparte_2
e nata ad [...] il [...] CP_3
* * * Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente nel merito come da note depositate in PCT in data 13.1.2025 del seguente letterale tenore:
“(…) Tutto quanto premesso e rilevato, l'esponente, come rappresentato e difeso, rassegna le seguenti definitive CONCLUSIONI con espressa riserva di modifica delle modalità di affidamento in esito al percorso di mediazione familiare volontariamente intrapreso dalle parti, ovvero ad eventuali future disposizioni di prese in carico sociali e specialistiche del nucleo familiare, Piaccia al Trib. Ill.mo,
1) procedere all'ammonimento nei confronti della Sig.ra imponendo alla stessa di cessare le condotte che ostacolano il corretto CP_1 svolgimento delle modalità di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Ivrea (TO), Via Fratelli Falchetti n. 2 alla Sig.ra sino alla CP_1 cessazione del contratto di locazione.
3) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, e con collocazione principale presso CP_2 CP_3 l'abitazione materna, ove manterranno la propria residenza.
pagina 1 di 7
· a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera,
· due giorni infrasettimanali con pernotto dall'uscita da scuola il martedì (o dalle ore 9,00 in caso di mancata frequentazione) e sino al giovedì mattina, allorchè il Sig. accompagnerà i minori presso i rispettivi istituti scolastici;
Pt_1
· metà delle vacanze natalizie coincidenti ad anni alterni con il Natale ed il Capodanno
· metà delle vacanze pasquali coincidenti ad anni alterni con la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
· almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con previsione di concordare il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
· compleanni dei figli ad anni alterni fra i genitori. 4) Disporre il versamento alla madre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, dell'importo di € 350,00- cadauno (€ 700,00 totali) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra CP_1 alle coordinate note alle parti, oltre adeguamento ISTAT. 5) Disporre il versamento a carico del Sig. del 50%, delle Parte_1 spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive relative ai figli minori così come indicate nel Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.06.2016. Con vittoria di spese ed onorari (…)”
- Per parte resistente nel merito come da note depositate in PCT in data 13.1.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Assegnare alla signora la casa familiare condotta in locazione in Ivrea Controparte_1 Via F.lli Falchetti n. 2, unitamente agli arredi di proprietà delle parti ivi presenti;
• Affidare i minori e ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza anagrafica degli stessi CP_2 CP_3 presso la madre • Disporre che il signor – salvo diverso accordo tra i genitori – possa vedere e tenere con sé i minori Parte_1 con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal sabato mattina, alle ore 8:30/9, alla domenica sera alle ore 19/20:30;
- due pomeriggi infrasettimanali consecutivi, nella settimana in cui il padre non li tiene con sé nel weekend, dall'uscita dell'asilo/scuola (o alle ore 17 nei periodi non scolastici) di mercoledì con pernotto e accompagnamento paterno all'asilo/scuola il giovedì mattina e poi dopo la scuola sino alle ore 19/20:30;
- un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il padre li tiene con sé nel weekend dall'uscita dell'asilo/scuola (o alle ore 17 nei periodi non scolastici) di mercoledì con pernotto e accompagnamento paterno all'asilo/scuola il giovedì mattina;
- nel periodo natalizio: ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che non condividerà con i minori il giorno di Natale, trascorrerà con loro la sera della Vigilia dal tardo pomeriggio sino al mattino del giorno 25;
- nel periodo pasquale: metà delle vacanze scolastiche coincidenti ad anni alterni con la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- ulteriori periodi di vacanze durante il calendario scolastico: con equa alternanza con la madre;
- periodo estivo: due settimane, non consecutive, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno dei minori, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del padre.
• Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento non inferiore a:
- Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 80% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa 24.06.20216 tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea sino al mese di febbraio 2025;
- Euro 1.700,00 (Euro 850,00 per ciascun figlio) oltre al 80% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa 24.06.20216 tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea dal mese di marzo 2025 sino al mese di dicembre 2025;
- Euro 1.400,00 (Euro 700,00 per ciascun figlio) oltre al 80% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa 24.06.20216 tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea dal mese di gennaio 2026.
• Disporre che l'Assegno Unico Universale venga erogato nella misura del 100% a favore della signora (…)” CP_1
- Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si provveda confermando il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti - 27/03/2025
***
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha rappresentato che dalla convivenza more uxorio tra le Parti son nati i figli nato ad [...] il [...], e nata ad [...]_2 CP_3 il 19.03.2023. Rappresentava parte ricorrente che a seguito di incomprensioni caratteriali era cessata la relazione, chiedendo disciplinarsi i rapporti genitoriali.
- Si costituiva parte resistente contestando la ricostruzione attorea, assumendo cessata la relazione per via di altra relazione intrattenuta dal ricorrente, e richiedendo – fatto salvo l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre – disciplinarsi le visite e le questioni economiche (conformemente alle conclusioni finali).
- All'udienza del 12.7.2024 il G.R. ha proceduto all'audizione delle Parti riservando all'esito la decisione con la quale, disposto (come peraltro chiesto da entrambe le parti) l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso l'abitazione ex familiare (con relativa disciplina visite paterne), ha assegnato un mantenimento di € 600,00 mensile per ciascun figlio oltre al 65 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea. Nel testo dell'ordinanza ex art 473 bis 22 cpc in particolare si legge: “(…) Il Giudice Relatore pronunciando a scioglimento della riserva assunta ex art 127 ter cpc per l'udienza sostituita del 19.7.2024, letti gli atti e audite le Parti all'udienza del 12.7.2024, rilevato che:
- Parte ricorrente ha proposto ricorso nelle forme ex art 473 bis ss cpc per la regolamentazione delle questioni genitoriali, domandando che il Tribunale si esprimesse in ordine all'affidamento (condiviso) dei figli con collocazione (presso l'abitazione materna), visite padre-figli e mantenimento;
- Rilevato che parte resistente si è costituita in giudizio prendendo posizione in ordine alle domande attoree e enucleando minuziosamente le questioni economico/reddituali delle Parti;
- Rilevato che entrambe le Parti han depositato le memorie ex art 473 bis.17 cpc, e: Parte ricorrente (nella prima memoria attorea) ha concluso nei seguenti letterali sensi: (….)
- Parte resistente ha così concluso nella sua memoria datata 2.7.2024 depositata in parti data(….)
- All'udienza del 12.7.2024 il GR procedeva all'audizione delle Parti. Parte ricorrente ha dichiarato: i nostri figli stanno bene, sono attualmente con i nonni paterni a Chiaverano, di base, lunedì , mercoledì e venerdì'. Io abito al piano terra CP_ rispetto ai miei genitori. La casa al piano terra ha un alloggio , ha al piano terra ha una cameretta sua. Tendenzialmente parto da Chiaverano alle 7.30 e quando ho i bambini li prendo e li porto a Chiaverano dai miei genitori. Se sono a casa dai miei genitori cerco di CP_ CP_ tornare se non per pranzo alle ore 12.30/ 13 per mettere a dormire Quando e sono dai miei genitori cerco di CP_3 tornare per l'ora di cena e anche un prima per cucinare, direi che uno o due giorni alla settimana ce la faccio. Comunque quando li ho io CP_ cerco di cenare con loro. Poi li riporto a casa dalla madre. vorrebbe a volte dormire da me. A volte giochiamo, li ho portato a Issogne e poi a vedere gli animali. Attualmente le confermo Giudice che abito al piano terra a Chiaverano. Spero comunque entro fine anno che i lavori di ristrutturazioni di Via Soana terminino. Attualmente sto pagando l'affitto della casa di via Falchetti dove risiedono i figli, 850 euro mensili, verso 500 euro mensili sul conto cointestato con la convenuta. E tendenzialmente alla bisogna integro. Vorrei essere conciliante, per stemperare i toni perché rilevo che ad oggi non vi è comunicazione positiva. CP_ Parte resistente ha dichiarato: dal mio punto di vista i figli stanno bene. si fa qualche domanda, si chiede perché non c'è il papà. CP_ la sera chiede cosa farà il giorno dopo. Ha qualche reazione diversa a seconda del contesto ad esempio quando è con me vuole dormire da me oppure a volte dice che vuol dormire dal papà ma a me non lo conferma. Io vivo in Via Falchetti a Ivrea ed è stato prorogato per un anno il contratto. Io attualmente sono sub agente alla in piazza del Sirio. Ho iniziato un periodo di Controparte_4 prova presso lo studio Tiseo come ricerca del personale, ma è un rapporto concluso a giguno 2024. Penso a novembre 2024 di provare a lavora in pasticceria a Montalto presso Goretti. Per in definitiva mi limito a creare una rete di clienti che poi acquistano sul sito. Pt_2 Ho provvigioni del 10 o 20%. All'esito i difensori dopo ampia discussione chiedevano la concessione di un breve rinvio ex art 127 ter cpc per tentativo di conciliazione, impregiudicati i diritti di udienza. Il GR accoglieva la richiesta congiunta delle Parti in punto rinvio e fissava udienza al 19.7.2024. Le Parti non han definito bonariamente la controversia ed hanno insistito nelle loro richieste. La fase processuale impone, pertanto, l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
* * *
pagina 3 di 7 L'articolo 473 bis. 22 Cpc come noto governa la scansione processuale che qui ci occupa e il Giudice Relatore è chiamato – per l'effetto – ad emettere un'ordinanza succintamente motivata (devoluta con ogni evidenza alla decisione collegiale terminativa del procedimento ogni ulteriore e maggior apporto al corredo motivazionale) recante i soli provvedimenti temporanei ed urgenti a favore della prole (non vi èrapporto di coniugio: sono pertanto ictu oculi fuori dalla discussione le dazioni post-coniugali ex art 156 cc / art 5 L 898/1970 anche ove intese qual forma indiretta di mantenimento alla parte convenuta). Val, dunque, bene trarre il là, ad avviso di chi scrive, dagli elementi che hanno in comune le richieste delle Parti. Detto in altri termini, l'affidamento dei figli deve professarsi allo stato qual condiviso (non emergendo a questo Giudice elementi a ciò recta via controindicanti ex art 337 ter/quater cc, al di là del doloroso episodio del 21.6.2024 di cui agli atti che ha visto aspramente contrapposte le Parti ma da queste minimizzato in udienza secondo il tenore delle rispettive prospettazioni in ordine al complessivo benessere della prole), e va confermata la collocazione della prole minore presso l'ex casa familiare di via Falchetti in Ivrea (da assegnarsi per l'effetto ex art 337 sexies cc alla madre). Le visite padre-figli debbono essere calibrate tenuto conto del superiore interesse della fratria a mantenere rapporti stabili – e significativi – con entrambe i genitori e tra fratelli nei rapporti coi genitori: esse van dunque disciplinate prevedendo l'inserimento del pernotto (anche) di presso il padre con decorrenza dal secondo anno di vita della minore, come infra partitamente enucleato in parte dispositiva. CP_3 In punto genitorialità deve – ulteriormente – evidenziarsi come il caso sottoposto al vaglio dell'A.G. presenti indiscutibili ed evidenti peculiarità di fondo, ed invero (anche al di là della ricostruzione della cronistoria di coppia offerta agli atti da parte resistente11) è da notarsi che – nei fatti – dalla nascita di (avvenuta il 19.03.2023) in breve (brevissimo) torno di tempo l'unione del nucleo CP_3 familiare ebbe a cessare (per disaffezione sentimentale che l'assenza di rapporto giuridico di coniugio vieta di ulteriormente sindacare nella presente sede, non vertendosi in tema tecnico di addebito). Tale dato non è insignificante ai fini del decidere, ed invero: da un lato è pacifico che il carico genitoriale gravi (e sia gravato) in via maggiore sulla madre (che, peraltro, al momento in cui si scrive ancora è in fase di allattamento della piccola , e CP_3 dall'altro lato la scansione delle nascite dei due figli e dell'acquisto casa di via Soana da parte del ricorrente (per abitarci verosimilmente con tutta la famiglia in espansione) è univocamente indicativa del complessivo progetto genitoriale della coppia (che ha generato in meno di due anni due figli), ciò che a fortiori rendedel tutto verosimile e comprensibile la lamentata flessione professionale della convenuta (quale agente Sub assicurativo) per dedicare maggiori cure ai figli. Percorrendo, così, il crinale più prettamente economico della vicenda deve rilevarsi che una visione appena un poco più distaccata dal quadro rilascia un esito non revocabile in dubbio: le sostanze economiche attoree sono certamente maggiori di quelle di parte resistente. Le distanze economiche (e le future potenzialità reddituali) sono tanto diverse quanto sono diversi i petitum economici devoluti alla cognizione giudiziale. Entrambe, tuttavia, devono essere unitariamente ricondotti nell'alveo giuridico dell'art. 337 ter quarto comma cc con i relativi canoni secondo il superiore principio del bilanciamento (in favore della prole minore). Così, val bene certamente rilevare come – in punto di stretto rigore processuale – Parte ricorrente non ha specificamente contestato ex art 115 cpc tutto il puntualissimo e perspicuo corredo contabile/fiscale enucleato da parte resistente a pagg. 13-14-15-16 della comparsa di risposta (costituzione depositata in PCT in data 11.6.2024) e di cui alla memoria ex art 473 bis. 17 c. 2 cpc pagg. 12-13-14-15-16. In questa sede occorre per l'effetto limitarsi a rilevare che le entrate di cui al conto 63910 intestato al ricorrente (come disaminato a pagg. 13 ss della comparsa di risposta della parte resistente22 e non oggetto di espressa contestazione) ammontano ad importi superiori rispetto a quelli che si trovano collateralmente indicati nelle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente. Detto in altri bilancistici termini:
- le entrate del ricorrente AI 2021 ammontano ad € Euro 132.118,13 di cui parcelle Euro 108.868,13 (specularmente, tuttavia, nel quadro RE della dichiarazione Redditi 2022/2021 sub doc. 6 attoreo vi sono indicati compensi per attività professionale o artistica ammontanti ad € 101.198,00);
- le entrate del ricorrente del AI 2022 ammontano ad € Euro 155.870,15 di cui parcelle Euro 86.470,15 (specularmente, tuttavia, nel quadro RE2 della dichiarazione redditi 2023/2022 sub doc. 7 attoreo vi sono indicati al rigo RE 2compensi derivanti dall'attività professionale od artistica indicati in € 67.304,00). Le entrate a titolo di compensi (e versamenti in contanti) del ricorrente son dunque maggiori di quanto dichiarato. Vi sono dunque disponibilità economiche certamente maggiori di quanto transitato nelle dichiarazioni fiscali, che non abbisognano di ulteriore indagine per essere appurate e disvelano una sicura capacità professionale, imprenditoriale ed economica del ricorrente (peraltro: non è contestato dalla parte ricorrente l'elevato tenore di vita esposto dalla resistente nei di lei scritti difensivi che testualizza una media mensile di uscite per spese familiari di oltre 10.000 euro33, nei fatti sostenute dal ricorrente). Tuttavia, ed è questo un dato giuridico altrettanto imponente nella sua perspicuità, le entrate paterne (che in costanza di convivenza del nucleo familiare han nei fatti retto tutte le spese della famiglia e certamente anche quota parte di quelle personali della convenuta) non possono spingersi sino a soddisfare le richieste di parte resistente (la contribuzione di 1000 euro mensili per figlio oltre al 100% delle richieste spese straordinarie lambendo in realtà il concetto di rendita, e non del mantenimento della prole minore ex art 337 ter cc nel contesto di vita socioeconomico di riferimento eporediese). Quanto sin qui appena detto, poi, è tanto più vero se si pone mente al fatto che la resistente è comunque dotata di capacità lavorativa specifica (nel settore merceologico di riferimento – assicurativo), possedendo anch'ella capacità imprenditoriali ed auto-organizzative (rivendita/intermediazione nel settore merceologico dei prodotti di cosmesi e di cura della Persona), come d'altronde testualizzato in sede di audizione sopra richiamata. La resistente può comunque contare su: A) affitto immobile di via Tepice in Torino;
B) le rivenienze “Ringana”, come tali certamente incrementabili in relazione alla bravura anche auto-organizzativa della resistente;
C) collaborazione con lo studio Tiseo;
D) ella è sub agente assicurativo;
E) a novembre 2024 lei verosimilmente lavorerà in pasticceria a Montalto GorettiAll'esito dell'esposizione chi scrive ritiene che – fatta chiaramente salva ogni eventuale diversa determina di competenza collegiale tanto in punto genitoriale (con eventuale incarico ai Servizi Sociali ove emerga conflitto genitoriale) quanto con riferimento a questioni istruttorie – le indagini patrimoniali e reddituali siano allo stato esplorative se poste in relazione al fatto che - comunque – non potrebbe trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente calibrata sui 1.000 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie (che significherebbe che la madre non partecipa tout court al carico di cui al mantenimento c.d. diretto straordinario). Anche nel rispetto del principio di concentrazione ed economia processuale, pertanto, debbono dunque ritenersi non indispensabili le indagini fiscali invocate da parte resistente. Non di meno in punto mantenimento merita spendersi qualche ragionamento in più, posto che a rigore il mantenimento nel caso di specie (applicando in concreto gli indici di cui all'art. 337 ter quarto comma cc) deve tenere conto:
2021: entrate complessive Euro 132.118,13 di cui parcelle Euro 108.868,13, deposito contanti Euro 1.300,00, bonifici provenienti dal c/c n. 97369 Euro 15.950,00 e bonifici provenienti dal c/c n. 74545 di Euro 6.000,00;
2022: entrate complessive Euro 155.870,15 di cui parcelle Euro 86.470,15 e bonifici provenienti dal conto corrente n. 97369 Euro 68.400,00; 2023: entrate complessive Euro 164.942,26 di cui parcelle Euro 66.192,26, deposito contanti Euro 4.650,00, bonifici provenienti dal conto corrente n. 97369 Euro 54.100,00 e bonifici provenienti conto corrente n. 74760 Euro 40.000,00. 3 A pag. 16 della memoria del 2.7.2024 di parte resistente si legge: "La media mensile delle spese familiari complessive è risultata essere, pertanto, di Euro 10.017,07 (Euro 360.614,52 / 36 mesi)” Non di meno, va clarsis verbis affermato che: un conto sono le uscite di una famiglia composta da tre/quattro Persone ivi inclusa la prole minore, altro e diverso conto (e peso specifico) deve avere la determinazione del contributo al mantenimento per la (sola) prole minore da imporsi al padre. Non può – in altre parole – non avere un impatto l'uscita del padre dal nucleo familiare (egli dovrà chiaramente mantenersi e mantenere comunque in figli in via diretta quando li ha ed avrà con sè)
pagina 5 di 7 - della maggiore capacità economica del padre, anche al di là di quel che potrebbe apparire dalla mera analisi dichiarativa fiscale;
- della presenza di capacità economica della madre;
- del dato a mente del quale i figli sono collocati prevalentemente presso la madre;
CP_
- del dato a mente del quale il mantenimento per entrambe i figli deve ammontare nella stessa identica misura anche tenuto conto che non ha nei fatti avuto contezza sedimentata del tenore di vita familiare (quando la famiglia era unita), e non può aver tout CP_3 court percepito tale tenore poiché nata un anno prima del deposito del ricorso introduttivo paterno;
- del dato a mente del quale allo stato il padre (secondo quanto da egli riferito in udienza, e comunque non oggetto di contestazione da parte della resistente) allo stato sta versando somme:
- per la locazione che poi comunque terminerà (il contratto di locazione Ivrea Via Falchetti 2 sub doc. 2 di parte resistente peraltro risulta intestato a entrambe le Parti essendo stato verosimilmente redatto con tecnica dell'obbligazione in realtà solidale gravante su ciascuno dei due conduttori sin quando durerà il contratto stesso, silente sui rapporti di regresso interni costituenti comunqe materia non connessa ex art 40 cpc nel presente giudizio),
- per il mantenimento figli,
- per gli extra. Al novero dei – molteplici – elementi contabili/fattuali ed indicatori sopra rilevati deve aggiungersi un ulteriore dato: nessuna delle due Parti ha proceduto a offrire contezza giudiziale dei diversi scenari afferenti il quantum di percezione dell'assegno unico (l'aspetto meritava tuttavia attenzione), di talché la relativa statuizione non può che attestarsi sulla percezione dell'assegno unico come per legge. L'esito del complessivo bilanciamento delle rispettive posizioni economico/reddituali rilascia un quadro all'interno del quale appare congruo disporre che dal mese successivo al deposito della presente ordinanza (non essendo contestato che sinora il ricorrente ha provveduto ai bisogni della famiglia) il padre (fatto salvo il mantenimento diretto) versi alla madre per il mantenimento di ciascun figlio l'importo di € 600,00 oltre al 65% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, assegno unico da percepirsi come per legge. (…)”
- Con l'ordinanza ex art 473 bis 22 cpc il Giudice Relatore ha ritenuto matura la causa per la decisione fissando udienza ex art 473 bis 28 cpc al 14.3.2025, e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste delle Parti.
* * * Nella presente controversia vi è sostanziale concordia tra le Parti – quantunque tra gli stessi residui animosità per via della lacerazione del rapporto di coppia4 – in ordine all'affidamento condiviso dei figli ad entrambe i genitori con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, cui assegnarsi la casa ex familiare. In punto di stretta genitorialità tali approdi – congiuntamente optati dalle Parti, che per quanto da loro stesse rappresentato stanno peraltro medio tempore proseguendo il percorso di mediazione – van senz'altro confermati siccome conformi ex art 337 ter cc all'interesse della prole minore. Le Parti dunque ormai residualmente divergono – come visto – in punto mera modalità di visite parentali ed in punto economico, seppur anche tali aspetti ad avviso del Collegio debbano decidersi in modo del tutto piano e lineare, dovendo in punto visite padre-figli rilevarsi come le stesse siano comunque di gradimento dei minori (non è sorta tra i litiganti questione sul punto), rilevandosi per l'effetto l'assenza di elementi ostativi all'accoglimento delle (ampliative) richieste paterne, come meglio enucleato in parte dispositiva. In un con quanto sin qui rappresentato merita poi ad avviso del Collegio – come espressamente peraltro richiesto anche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni telematicamente depositate in atti – doversi confermare (anche in punto di pari-percezione dell'assegno unico) l'ordinanza emessa ex art 473 bis 22 cpc sopra richiamata (che non consta reclamata dalle Parti) con riferimento al puntuale corredo motivazionale che da un lato ha acclarato la non perspicuità delle indicazioni reddituali attoree che svolge la professione forense (per i motivi sopra puntualmente riportati), e dall'altro lato ha acclarato una minore capacità reddituale/lavorativa della parte convenuta (la quale da ultimo ha offerto una puntuale pagina 6 di 7 ricostruzione delle proprie sostanze rinvenibili in 600 € lordi mensili quali provvigioni da subagente assicurativo Sirio Assicurazioni, € 90 circa mensili da Ringana Italia S.r.l., € 199,40 qual quota di pertoccanza di assegno unico, € 513,50 qual canone di locazione attivo per l'affitto di bene immobile in Torino Via Tepice 2). L'esito della controversia – fatta salva la comune richiesta delle Parti in ordine all'affidamento condiviso della prole minore con collocazione anagrafica e residenza prevalente presso l'abitazione materna – disvela per l'effetto la reciproca parziale soccombenza delle Parti (in punto visite e in punto economico), di talché ritiene il Collegio doversi ex art 92 cpc disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda eccezione deduzione rigettate, viste le conclusioni del Pubblico Ministero:
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nato ad [...] il [...], e Controparte_2 CP_3
nata ad Ivrea il [...] a [...] i genitori, con collocazione abituale e residenza anagrafica presso
[...]
l'abitazione materna;
- Assegna ex art 337 sexies cc la casa ex familiare sita in Ivrea (TO), Via Fratelli Falchetti n. 2 alla madre che ivi abita con i figli;
- Dispone che – salvo diverso accordo tra i genitori – il padre possa vedere i figli nella seguente scansione temporale prevedendo, nel caso permangano criticità, l'intermediazione dei nonni materni – e solo ove questi si rendano a ciò fattivamente disponibili - durante i momenti di prelievo e riconsegna:
· a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o orario equipollente in caso di mancata frequentazione) alla domenica sera ore 20.00,
· tutte le settimane due giorni infrasettimanali con pernotto dall'uscita da scuola il martedì (o dalle ore 9,00 in caso di mancata frequentazione) e sino al giovedì mattina, allorchè il padre accompagnerà i minori presso i rispettivi istituti scolastici;
· metà delle vacanze natalizie coincidenti ad anni alterni con il Natale ed il Capodanno
· metà delle vacanze pasquali coincidenti ad anni alterni con la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
· almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con previsione di concordare il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
· compleanni dei figli ad anni alterni fra i genitori.
- Dispone che ciascun genitore mantenga in via diretta i figli quando li ha con sé e inoltre che a decorrere dal mese di agosto 2024 incluso il padre sia obbligato al versamento alla madre a titolo di mantenimento per ciascuno dei due figli la somma di € 600,00 per ciascun figlio entro il 5 di ogni mese per dodici mesi all'anno rivalutabili agli indici Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito in pari percentuale da ciascuno dei genitori.
- Rigetta la domanda attorea di ammonimento della parte convenuta.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 27.5.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Che offre la seguente ricostruzione nei propri atti: marzo 2020: inizio della convivenza presso l'appartamento condotto in locazione dalla signora CP_1
- 08.06.2021: acquisto da parte del signor di due unità immobiliari da ristrutturare;
Pt_1
- luglio 2021: acquisto di due nuove autovetture;
CP_
- 17.07.2021: nascita di
- 14.03.2023: trasferime a famiglia in un appartamento più grande (con canone duplicato rispetto al precedente);
- 19.03.2023: nascita di CP_3 2 Così si legge a pag. 13 della comparsa di costituzione:
“(…) Esaminando gli estratti del c/c n. 63910, tuttavia, si rilevano alcune anomalie, tra le quali spicca un'evidente discordanza tra gli stessi e le dichiarazioni dei redditi: pagina 4 di 7
4 Il contesto di animosità tra le Parti è reciproco e coltivato in modo più o meno velato da entrambe i contendenti anche fuori della sede processuale eporediese, col che non possono trovare accoglimento le richieste attoree di ammonimento.