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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n.
1412/2024 R.G.L. promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Russitano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Vittorio Amedeo n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale, sita in Palermo in Via Laurana n. 59, giusta procura generale in atti del notaio di Roma;
Persona_1
- convenuto - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 09.04.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1 maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di inabilità - art. 12 L.
118/71) il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa del 04.07.2022 –
R.G. n. 629/2020 di questo Tribunale, ritualmente notificato all'Istituto, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ente previdenziale, rilevando che “Il provvedimento così com' è, non può essere eseguito in quanto omologa un requisito sanitario diverso da quello chiesto dal ricorrente in atp”
e che “In ogni caso si osserva che nessuna liquidazione potrà essere effettuata in quanto alla data del deposito del ricorso per atp effettuato dal sig. in data Pt_1
03 marzo 2020 era maturata la decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 637\1970”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
09.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, non meritano accoglimento le eccezioni formulate dall'ente previdenziale in merito all'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 637\1970 già alla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, con la decisione 8932/15 deve ritenersi che in sede di procedimento di a.t.p. sia valutata, sia pure sommariamente, la sussistenza o meno del requisito contributivo e della presentazione della domanda amministrativa;
ciò sulla scorta di una condivisibile ricostruzione dell'istituto in coordinamento con principi processuali di carattere generale, come emerge, in particolare, dalla motivazione della richiamata decisione, che di seguito si trascrive.
Così, in particolare, la Suprema Corte nella decisione del 2015: “… quindi concludersi che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 5, dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici. (…) Non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire
(art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario. "... Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. "... Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato”. Peraltro, la decisione citata ha trovato conferma nella successiva e più recente decisione n. 16685/2018...” (cfr. Trib. di Trani, Sent. n. 1098/2022 del 01-06-
2022).
Da ciò consegue, quindi, che la domanda del ricorrente non può essere paralizzata in ragione di una pretesa inammissibilità per intervenuta decadenza che avrebbe dovuto essere eccepita nel procedimento per a.t.p. e che, in mancanza di ciò, deve ritenersi assorbita.
Inoltre, si è in particolare affermato che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti
l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111
Cost.” ( Trib. Di Trani, Sent. n. 1098/2022 del 01-06-2022).
La necessità che le eccezioni ostative all'accertamento tecnico preventivo ordinario siano sollevate e valutate nella fase di ATP deve ritenersi indirettamente confermata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che “il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall'art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n.
269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali” (cfr., in termini, Cass. 21985/2018).
Alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, è dunque tardiva e inammissibile l'eccezione di decadenza sollevata dall' nel presente giudizio. CP_1 *** ** ***
Merita, invece, accoglimento l'ulteriore eccezione sollevata dall'ente previdenziale in merito alla mancata corrispondenza tra quanto richiesto in sede di Atp dal de cuius e quanto poi omologato, rilevando a tal fine che “Il provvedimento così com' è, non può essere eseguito in quanto omologa un requisito sanitario diverso da quello chiesto dal ricorrente in atp”.
Sul punto, va disposta la correzione del decreto di omologa depositato in data 4 luglio
2022 nel proc.to per ATP iscritto al n. r.g. 629/2020, nella parte in cui si dispone
“rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71)” sostituendo le predette parole con le seguenti “ rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di invalidità ( L.
222/84)”, essendo evidente l'errore materiale che inficia l'atto, atteso che risulta quest'ultima la prestazione oggetto del ricorso e di accertamento tecnico preventivo da parte del CTU in quella sede nominato.
Ciò posto, il ricorso nel merito è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell'Istituto, che nulla ha dedotto o provato al riguardo.
Le spese di lite si ritiene equo compensarle stante la sussistenza del vizio (errore) inficiante l'atto di omologa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dispone correggersi il decreto di omologa emesso da questo Tribunale nel proc.to per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 629/2020, sostituendo nella parte in premessa le parole “rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71)” con le seguenti “ rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di invalidità ( L. 222/84)”; - condanna parte convenuta al pagamento in favore di CP_1 [...]
dei ratei maturati e Parte_1
non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di invalidità ex lege
222/1984)) a far data dalla decorrenza indicata in sede di Omologa del
04.07.2022- R.G. n. 629/2020, oltre interessi legali e sino al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A., come per legge con distrazione in favore dell' avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 30.07.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n.
1412/2024 R.G.L. promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Russitano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Vittorio Amedeo n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale, sita in Palermo in Via Laurana n. 59, giusta procura generale in atti del notaio di Roma;
Persona_1
- convenuto - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 09.04.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1 maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di inabilità - art. 12 L.
118/71) il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa del 04.07.2022 –
R.G. n. 629/2020 di questo Tribunale, ritualmente notificato all'Istituto, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ente previdenziale, rilevando che “Il provvedimento così com' è, non può essere eseguito in quanto omologa un requisito sanitario diverso da quello chiesto dal ricorrente in atp”
e che “In ogni caso si osserva che nessuna liquidazione potrà essere effettuata in quanto alla data del deposito del ricorso per atp effettuato dal sig. in data Pt_1
03 marzo 2020 era maturata la decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 637\1970”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
09.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, non meritano accoglimento le eccezioni formulate dall'ente previdenziale in merito all'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 637\1970 già alla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, con la decisione 8932/15 deve ritenersi che in sede di procedimento di a.t.p. sia valutata, sia pure sommariamente, la sussistenza o meno del requisito contributivo e della presentazione della domanda amministrativa;
ciò sulla scorta di una condivisibile ricostruzione dell'istituto in coordinamento con principi processuali di carattere generale, come emerge, in particolare, dalla motivazione della richiamata decisione, che di seguito si trascrive.
Così, in particolare, la Suprema Corte nella decisione del 2015: “… quindi concludersi che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 5, dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici. (…) Non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire
(art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario. "... Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. "... Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato”. Peraltro, la decisione citata ha trovato conferma nella successiva e più recente decisione n. 16685/2018...” (cfr. Trib. di Trani, Sent. n. 1098/2022 del 01-06-
2022).
Da ciò consegue, quindi, che la domanda del ricorrente non può essere paralizzata in ragione di una pretesa inammissibilità per intervenuta decadenza che avrebbe dovuto essere eccepita nel procedimento per a.t.p. e che, in mancanza di ciò, deve ritenersi assorbita.
Inoltre, si è in particolare affermato che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti
l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111
Cost.” ( Trib. Di Trani, Sent. n. 1098/2022 del 01-06-2022).
La necessità che le eccezioni ostative all'accertamento tecnico preventivo ordinario siano sollevate e valutate nella fase di ATP deve ritenersi indirettamente confermata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che “il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall'art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n.
269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali” (cfr., in termini, Cass. 21985/2018).
Alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, è dunque tardiva e inammissibile l'eccezione di decadenza sollevata dall' nel presente giudizio. CP_1 *** ** ***
Merita, invece, accoglimento l'ulteriore eccezione sollevata dall'ente previdenziale in merito alla mancata corrispondenza tra quanto richiesto in sede di Atp dal de cuius e quanto poi omologato, rilevando a tal fine che “Il provvedimento così com' è, non può essere eseguito in quanto omologa un requisito sanitario diverso da quello chiesto dal ricorrente in atp”.
Sul punto, va disposta la correzione del decreto di omologa depositato in data 4 luglio
2022 nel proc.to per ATP iscritto al n. r.g. 629/2020, nella parte in cui si dispone
“rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71)” sostituendo le predette parole con le seguenti “ rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di invalidità ( L.
222/84)”, essendo evidente l'errore materiale che inficia l'atto, atteso che risulta quest'ultima la prestazione oggetto del ricorso e di accertamento tecnico preventivo da parte del CTU in quella sede nominato.
Ciò posto, il ricorso nel merito è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell'Istituto, che nulla ha dedotto o provato al riguardo.
Le spese di lite si ritiene equo compensarle stante la sussistenza del vizio (errore) inficiante l'atto di omologa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dispone correggersi il decreto di omologa emesso da questo Tribunale nel proc.to per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 629/2020, sostituendo nella parte in premessa le parole “rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71)” con le seguenti “ rilevato che il CTU ha accertato in favore della parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per: - la pensione di invalidità ( L. 222/84)”; - condanna parte convenuta al pagamento in favore di CP_1 [...]
dei ratei maturati e Parte_1
non riscossi di cui alla prestazione dedotta (pensione di invalidità ex lege
222/1984)) a far data dalla decorrenza indicata in sede di Omologa del
04.07.2022- R.G. n. 629/2020, oltre interessi legali e sino al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A., come per legge con distrazione in favore dell' avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 30.07.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo