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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2882 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Parte_1
Racinaro e Margherita Anna Tortorella presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Francesco Conforti n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, in proprio e nella Parte_1
qualità di rappresentante p.t. della proponeva opposizione avverso CP_2
le ordinanze ingiunzioni n. OI-001343651 e n. OI- 001770312 entrambe notificategli in data 30.4.2024 con le quali gli era stato intimato il pagamento,
in favore dell , della somma di € 5.758,36, asseritamente dovuta a titolo CP_1
di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2017 e 2018.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva, anzitutto, la sopravvenuta Parte_1
estinzione ex lege della pretesa creditoria in parte per avvenuto pagamento delle sanzioni omesse e in parte per avvenuta definizione della posizione debitoria ai sensi della L. 145/2018 (definizione agevolata).
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che Parte_1
si vengono qui ad indicare.
Anzitutto, preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione fatta valere dall in quanto, a suo dire, proposta oltre i CP_1
termini di legge.
Segnatamente, l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo dell'1.9.2011 n.150
dispone che: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del
servizio postale”.
Ebbene, il fornisce prova del tempestivo deposito del ricorso di Parte_1
opposizione.
Dai documenti allegati alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza,
infatti, si evince che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data
27.5.2024 mentre le ordinanze ingiunzioni opposte risultano notificate all'odierno ricorrente segnatamente il 30.4.2024 ovvero quando il termine di 30
giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate non era affatto decorso. Pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità.
Chiarito ciò, scendendo nel merito, anzitutto occorre precisare che la notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni opposte non sono oggetto di contestazione da parte del . Parte_1
Risultano agli atti di causa sia le ricevute di pagamento (modello F35)
relativamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre del 2017 oggetto dell'accertamento del 20.9.2018 (confluite nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001343651) e quelle relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, luglio e agosto del 2018 oggetto dell'accertamento del 30.7.2019
(confluite nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001770312) sia le domande di definizione agevolate (c.d. rottamazione-ter e rottamazione-quater)
relativamente agli altri mesi oggetto degli avvisi di accertamento sopradescritti presupposti alle ordinanze ingiunzioni impugnate.
Inoltre, il prova di essere in regola con le scadenze fissate per i Parte_1
pagamenti delle rate delle somme dovute stabilite dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Nel caso di specie, pertanto, la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono idonee a dimostrare l'illegittimità delle ordinanze opposte.
Pertanto, il ricorso non può che essere accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della parte rimasta contumace. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo alla fine riconosciuto come dovuto di € 5.758,36). Tuttavia, la serialità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività
istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2882 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle ordinanze-
ingiunzioni opposte n. OI-001343651 e n. OI- 001770312;
3) condanna l al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 9.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2882 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Parte_1
Racinaro e Margherita Anna Tortorella presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Francesco Conforti n. 10;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, in proprio e nella Parte_1
qualità di rappresentante p.t. della proponeva opposizione avverso CP_2
le ordinanze ingiunzioni n. OI-001343651 e n. OI- 001770312 entrambe notificategli in data 30.4.2024 con le quali gli era stato intimato il pagamento,
in favore dell , della somma di € 5.758,36, asseritamente dovuta a titolo CP_1
di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2017 e 2018.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva, anzitutto, la sopravvenuta Parte_1
estinzione ex lege della pretesa creditoria in parte per avvenuto pagamento delle sanzioni omesse e in parte per avvenuta definizione della posizione debitoria ai sensi della L. 145/2018 (definizione agevolata).
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che Parte_1
si vengono qui ad indicare.
Anzitutto, preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione fatta valere dall in quanto, a suo dire, proposta oltre i CP_1
termini di legge.
Segnatamente, l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo dell'1.9.2011 n.150
dispone che: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del
servizio postale”.
Ebbene, il fornisce prova del tempestivo deposito del ricorso di Parte_1
opposizione.
Dai documenti allegati alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza,
infatti, si evince che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data
27.5.2024 mentre le ordinanze ingiunzioni opposte risultano notificate all'odierno ricorrente segnatamente il 30.4.2024 ovvero quando il termine di 30
giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate non era affatto decorso. Pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità.
Chiarito ciò, scendendo nel merito, anzitutto occorre precisare che la notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni opposte non sono oggetto di contestazione da parte del . Parte_1
Risultano agli atti di causa sia le ricevute di pagamento (modello F35)
relativamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre del 2017 oggetto dell'accertamento del 20.9.2018 (confluite nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001343651) e quelle relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, luglio e agosto del 2018 oggetto dell'accertamento del 30.7.2019
(confluite nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001770312) sia le domande di definizione agevolate (c.d. rottamazione-ter e rottamazione-quater)
relativamente agli altri mesi oggetto degli avvisi di accertamento sopradescritti presupposti alle ordinanze ingiunzioni impugnate.
Inoltre, il prova di essere in regola con le scadenze fissate per i Parte_1
pagamenti delle rate delle somme dovute stabilite dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Nel caso di specie, pertanto, la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono idonee a dimostrare l'illegittimità delle ordinanze opposte.
Pertanto, il ricorso non può che essere accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della parte rimasta contumace. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo alla fine riconosciuto come dovuto di € 5.758,36). Tuttavia, la serialità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività
istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2882 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle ordinanze-
ingiunzioni opposte n. OI-001343651 e n. OI- 001770312;
3) condanna l al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 9.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro