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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di udienza
R.G. 1175/2024
Promossa da:
Parte_1
Contro
:
CP_1
All'udienza del 10/04/2025 davanti al giudice del lavoro dott.ssa Angela Damiani sono presenti l'Avv. Pedone Domenico Massimo il quale si riporta all'eccezione di incompetenza per territorio e l'Avv. Schirripa Mariaelena la quale si riporta ai propri atti
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito rilevato:
- che dagli atti risulta incontrovertibilmente che l'odierna ricorrente ha tuttora la propria sede legale a Palermo, ovverosia non all'interno della circoscrizione di questo Tribunale bensì di quella del Tribunale di Palermo;
- che, a norma dell'art. 413, comma 2° c.p.c.,: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.”;
- che la sede legale della società opponente è Palermo;
- che il rapporto lavorativo è insorto con lettera di assunzione dell'opponente sedente in
Palermo;
- che la società opponente non ha una filiale o una dipendenza ricadente nella circoscrizione dell'adito Tribunale;
ritenuto: - che pertanto, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza o meno delle opposte istanze ed eccezioni in questa sede formulate dalle parti, debba essere dichiarata l'incompetenza di questo giudice del lavoro a conoscere della presente controversia, essendo la stessa devoluta alla competenza per territorio del Tribunale di Palermo, in funzione del giudice del lavoro;
considerato:
- che, a norma dell'art. 279, comma 1° c.p.c. (nella nuova formulazione in vigore per i giudizi introdotti dopo il 4.7.2009), il giudice provvede con ordinanza “quando decide soltanto questioni di competenza”;
- che né la norma da ultimo citata né quella generale dell'art. 38 c.p.c. prevedono che il giudice adito, nel dichiarare la propria incompetenza, pronunci sulle spese del giudizio che conclude
(in rito) dinanzi a sé;
- che il legislatore della riforma in vigore dal 4.9.2009 (L. 69/1999), nel prevedere che la pronuncia in esame (al pari di tante altre in punto di rito previste dal codice) avvenga con ordinanza e non più con sentenza, non ha tuttavia provveduto a modificare la norma generale dell'art. 91 c.p.c., la quale per l'appunto continua a prevedere che il giudice provveda sulle spese di lite “con la sentenza che chiude il processo davanti a sé”, e dunque non quando chiuda il giudizio (in punto di rito) con ordinanza;
ritenuto:
- che pertanto non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio, dovendo su di esse provvedere il giudice eventualmente adito con il ricorso in riassunzione;
- che tale conclusione non leda il diritto costituzionale di difesa della parte convenuta che ha fondatamente eccepito il difetto di competenza del giudice adito ma che, per ottenere la liquidazione in suo favore delle spese di tale fase del giudizio, dovrebbe riassumere un giudizio all'esito del quale potrebbe risultare soccombente nel merito, in quanto, a seguito dell'ordinanza di incompetenza, possono verificarsi soltanto le seguenti due ipotesi alternative:
- se parte ricorrente riassume tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice competente, il processo
“prosegue davanti al nuovo giudice” (art. 50, comma 1° c.p.c.) e parte convenuta potrà lì spiegare tutte le sue difese di merito e, anche ove sul punto soccombente, potrà in ogni caso fondatamente richiedere la liquidazione delle spese di lite della fase del giudizio celebratosi dinanzi al giudice originariamente (ed erroneamente) adito;
- se invece parte ricorrente non riassume il giudizio nel termine allo scopo assegnatole (o in difetto in quello di 3 mesi previsto dalla legge), il convenuto potrà riassumere successivamente il giudizio stesso al solo fine di farlo dichiarare estinto ed ottenere la liquidazione in suo favore delle spese di lite: in difetto di tale istanza, infatti, non potrebbe che operare il principio generale di cui all'art. 310, comma 4°, c.p.c., secondo il quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
il Giudice del lavoro dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda proposta da nei confronti di , per essere la stessa devoluta Parte_1 CP_1
alla competenza del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro;
fissa il termine di mesi
3 da oggi per la riassunzione del giudizio nella sede competente.
Il Giudice
Angela Damiani
Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014
Verbale di udienza
R.G. 1175/2024
Promossa da:
Parte_1
Contro
:
CP_1
All'udienza del 10/04/2025 davanti al giudice del lavoro dott.ssa Angela Damiani sono presenti l'Avv. Pedone Domenico Massimo il quale si riporta all'eccezione di incompetenza per territorio e l'Avv. Schirripa Mariaelena la quale si riporta ai propri atti
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito rilevato:
- che dagli atti risulta incontrovertibilmente che l'odierna ricorrente ha tuttora la propria sede legale a Palermo, ovverosia non all'interno della circoscrizione di questo Tribunale bensì di quella del Tribunale di Palermo;
- che, a norma dell'art. 413, comma 2° c.p.c.,: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.”;
- che la sede legale della società opponente è Palermo;
- che il rapporto lavorativo è insorto con lettera di assunzione dell'opponente sedente in
Palermo;
- che la società opponente non ha una filiale o una dipendenza ricadente nella circoscrizione dell'adito Tribunale;
ritenuto: - che pertanto, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza o meno delle opposte istanze ed eccezioni in questa sede formulate dalle parti, debba essere dichiarata l'incompetenza di questo giudice del lavoro a conoscere della presente controversia, essendo la stessa devoluta alla competenza per territorio del Tribunale di Palermo, in funzione del giudice del lavoro;
considerato:
- che, a norma dell'art. 279, comma 1° c.p.c. (nella nuova formulazione in vigore per i giudizi introdotti dopo il 4.7.2009), il giudice provvede con ordinanza “quando decide soltanto questioni di competenza”;
- che né la norma da ultimo citata né quella generale dell'art. 38 c.p.c. prevedono che il giudice adito, nel dichiarare la propria incompetenza, pronunci sulle spese del giudizio che conclude
(in rito) dinanzi a sé;
- che il legislatore della riforma in vigore dal 4.9.2009 (L. 69/1999), nel prevedere che la pronuncia in esame (al pari di tante altre in punto di rito previste dal codice) avvenga con ordinanza e non più con sentenza, non ha tuttavia provveduto a modificare la norma generale dell'art. 91 c.p.c., la quale per l'appunto continua a prevedere che il giudice provveda sulle spese di lite “con la sentenza che chiude il processo davanti a sé”, e dunque non quando chiuda il giudizio (in punto di rito) con ordinanza;
ritenuto:
- che pertanto non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio, dovendo su di esse provvedere il giudice eventualmente adito con il ricorso in riassunzione;
- che tale conclusione non leda il diritto costituzionale di difesa della parte convenuta che ha fondatamente eccepito il difetto di competenza del giudice adito ma che, per ottenere la liquidazione in suo favore delle spese di tale fase del giudizio, dovrebbe riassumere un giudizio all'esito del quale potrebbe risultare soccombente nel merito, in quanto, a seguito dell'ordinanza di incompetenza, possono verificarsi soltanto le seguenti due ipotesi alternative:
- se parte ricorrente riassume tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice competente, il processo
“prosegue davanti al nuovo giudice” (art. 50, comma 1° c.p.c.) e parte convenuta potrà lì spiegare tutte le sue difese di merito e, anche ove sul punto soccombente, potrà in ogni caso fondatamente richiedere la liquidazione delle spese di lite della fase del giudizio celebratosi dinanzi al giudice originariamente (ed erroneamente) adito;
- se invece parte ricorrente non riassume il giudizio nel termine allo scopo assegnatole (o in difetto in quello di 3 mesi previsto dalla legge), il convenuto potrà riassumere successivamente il giudizio stesso al solo fine di farlo dichiarare estinto ed ottenere la liquidazione in suo favore delle spese di lite: in difetto di tale istanza, infatti, non potrebbe che operare il principio generale di cui all'art. 310, comma 4°, c.p.c., secondo il quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
il Giudice del lavoro dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda proposta da nei confronti di , per essere la stessa devoluta Parte_1 CP_1
alla competenza del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro;
fissa il termine di mesi
3 da oggi per la riassunzione del giudizio nella sede competente.
Il Giudice
Angela Damiani
Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014