Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 820/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. J. Arcangeli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Giordano giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1888/2024, pubblicata in data 15 febbraio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc premesso che con decreto di Parte_1
omologa del 25 febbraio 2023 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto in suo favore le condizioni sanitarie ex art. 13 della L. n. 118/1971 giusta la domanda amministrativa del 29 marzo 2021, chiedeva di accertare il suo diritto all'assegno d'invalidità civile con la decorrenza di legge e di condannare l' , ingiustificatamente inadempiente, a pagargli i ratei della provvidenza maturati a CP_1
tal titolo.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo CP_1
sussistenti anche i requisiti socio -economici di legge per l'insorgenza in favore del ricorrente del diritto azionato.
Il Tribunale condannava altresì l' a rifondere al le spese di lite, che liquidava in € CP_1 Pt_1
1.300,00, oltre IVA e C.P.A, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. In data 3 aprile 2024 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 Parte_1
cpc e chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di € 1.863,00, oltre alla maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis del D.M n.
55/2014 e oltre il 15% spese generali, IVA e CPA, con conseguente condanna dell' a rifondergli CP_1
la differenza rispetto a quanto già attribuito dal Tribunale. A sostegno, lamentava la violazione del
D.M. n. 55/2014 e s.m., per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite al di sotto dei valori minimi, viepiù senza motivazione, e per non aver pronunciato sulla domanda di maggiorazione ex art. 4, co. bis citato.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. La causa è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 15 gennaio 2025.
6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
Invero, il D.M. n. 55/2014 e s.m. (ivi compreso il D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata), all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere
2 aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.”.
7. Con l'ordinanza n. 11788/ 2023 la Suprema Corte ha chiarito in tema quanto segue:
- l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l'esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto il limite dell'art. 2233, comma 2 cc per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, in quanto tale norma preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 29 settembre 2022, n. 28325; Cass. 5 maggio
2022, n. 14198; Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1° giugno
2020, n. 10343; Cass. 15/12/2017, n. 30286);
- in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018, l'art. 4, comma 1 dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Le ordinanze Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421, 13 aprile 2021 n. 9690 e 9691 già si sono pronunciate nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018;
- l'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della Giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la riformulazione dell'art. 4, comma 1 del D.M.
55/2014 operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018) permane a seguito del D.M. n. 147/2022.
3 Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
8. Esaminando quindi le doglianze dell'appellante nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora affermato che, secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. n. 147/2022, da applicare ratione temporis, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”, in quanto il valore della controversia va determinato ai sensi dell'art. 13 cpc.
9. Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, perché la decisione sulla controversia da parte del Tribunale non ha richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.2001,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00.
10. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema
Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
11. Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n.
55/2014 s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
12. Non può essere applicata la richiesta maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, co. 1 bis del predetto
D.M., secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1
è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
4 Infatti, nel caso di specie il ricorso originario è stato soltanto depositato con modalità telematiche, ma non presenta collegamenti ipertestuali ai documenti utili a renderne più agevole la fruizione.
13. Le spese del giudizio di primo grado vanno comunque riconosciute in favore dell'appellante nell'importo effettivo di € 1.863,00, quale oggetto di domanda (art. 112 cpc, v. conclusioni in appello).
14. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del giudizio di primo grado vanno liquidate nel maggior importo di € 1.863,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e l' va condannato a rifondere CP_1 all'appellante -anche- la differenza rispetto all'importo liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
15. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex CP_1
art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito per spese di lite è di € 563,00, ossia la differenza tra l'importo determinato in questo grado come dovuto per oneri processuali del primo grado di giudizio e l'importo stabilito dal Tribunale);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate);
- senza la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis citato per le medesime ragioni già esposte in tema.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Liquida le spese del giudizio di primo grado nella maggior somma di € 1.863,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e condanna l' a rifondere all'appellante la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
5 Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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