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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 13415/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Monica Brogi Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato dall'amministratore di sostegno avv. Mattea Controparte_1
Fino, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze dd. 17.02.2025, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Mugnai
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis 40, 473 bis 41, 473 bis 42 c.p.c.
Conclusioni formulate all'udienza del 02.04.2025 come segue:
pagina 1 di 9 per la ricorrente, “si riporta al ricorso introduttivo e alle richieste ivi formulate;
dà atto che
l'ads non è comparso alle udienze fissate avanti al Tribunale;
si richiama anche alla memoria depositata in data 31.03.2025 e alle richieste ivi contenute”; per il resistente, “si oppone al deposito della memoria avversaria dd. 31.03.2025 in quanto non autorizzata;
dà atto che né il responsabile dei Servizi Sociali che seguono il padre nè
l'ads del padre né il fratello del resistente sono disponibili ad occuparsi direttamente della restituzione dell'immobile e dell'asporto dei beni personali del resistente, trattandosi di immobile di proprietà della ricorrente;
rileva che i Servizi Sociali competenti per territorio si stanno adoperando per reperire un contributo economico che possa consentire alla ricorrente l'igienizzazione dell'immobile e l'asporto dei beni del padre, perché il padre non ha nessuna entrata né NASPI né invalidità civile;
rileva che il padre è disponibile a lasciare alla madre l'intero assegno unico per il minore, quale unica sua entrata;
si riporta alla comparsa di risposta per il resto, visto che il padre vuole continuare ad avere un rapporto con il minore.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale, in via Parte_1
preliminare ed urgente, di emettere ordine di protezione ex art 473 bis- 69 cpc a favore della medesima e del figlio minore , ovvero il divieto per il resistente Persona_1
di avvicinarsi al domicilio della ricorrente, alla scuola del figlio Controparte_1 Per_1
ed a tutti i luoghi comunque frequentati dalla medesima e dal minore, in via principale di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore in suo favore con conseguente facoltà per questa di prendere in via esclusiva ogni decisione, nessuna esclusa, nell'interesse preminente del minore, incontri padre – figlio in modalità protetta,
l'assegnazione della casa ex familiare di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI) in suo favore, Pers con ordine al di rilascio dell'immobile, che il gatto domestico di nome CP_1
rimanga nella casa suddetta, con il minore e la madre e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabili Per_1
annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. La ricorrente ha esposto che dalla relazione more uxorio da lei intrattenuta con è nato il [...] Controparte_1
pagina 2 di 9 il figlio , al quale all'età di due anni è stato diagnosticato un disturbo dello Persona_1 spettro autistico con conseguente riconoscimento da parte dell' di un'indennità di CP_2 accompagnamento (€ 572 mensili) per invalidità. Dalla nascita del figlio il padre Per_1
sarebbe entrato in una forma di grave depressione, avendo anche tentato il suicidio, ed avrebbe iniziato un percorso psichiatrico con terapia farmacologica. Successivamente, nel
2016, quando i genitori avrebbero scoperto l'autismo del figlio, il avrebbe avuto CP_1
delle ricadute tanto da essere preso in carico dal Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di
Ponte a Niccheri, ricoverato per un mese, e poi dimesso con diagnosi di “disturbo schizoaffettivo”, prescrizione di un percorso psichiatrico con terapia farmacologica, ed interessamento dei Servizi Sociali locali con presa in carico dell'intero nucleo familiare per il necessario sostegno. Nel 2023, in seguito alla sospensione della somministrazione domiciliare farmacologica, il resistente avrebbe interrotto la terapia farmacologica e la sua situazione di salute sarebbe degenerata con manifestazione di gravi atteggiamenti denigratori e/o maltrattanti nei confronti del figlio , e poi anche della ricorrente, tanto Per_1 che, nell'agosto del 2023, in occasione di un'aggressione fisica da parte del resistente ai danni della madre che sarebbe intervenuta per difendere il figlio, la stessa si sarebbe decisa a lasciare la casa familiare per rifugiarsi, insieme al figlio, per trasferirsi a casa dei nonni materni. Successivamente, il 28.08.2023, la ricorrente ha presentato querela, recandosi presso i Carabinieri di Signa, oltre che per le aggressioni fisiche subite, anche per denunciare che il sarebbe entrato in possesso del libretto ove confluiva la CP_1
pensione del minore ed avrebbe effettuato numerosi prelievi, probabilmente dissipando il denaro per acquisti personali. Avviato il procedimento penale contro il per il CP_1 delitto di cui all'art 572, comma 2 cp, in data 18 settembre 2024, il Tribunale di Firenze ha emesso sentenza di condanna del alla pena di “anni due e mesi 6 di reclusione” CP_1 ed ha riconosciuto alla ricorrente, costituitasi parte civile, una provvisionale di € 10.000,00.
La ricorrente ha altresì riferito che il resistente attualmente disoccupato (ex dipendente
GKN) sarebbe in carico al Servizio Sociale, avrebbe un Amministratore di Sostegno
(prestato giuramento in data 14.05.24) vivrebbe presso l'abitazione di Signa, via degli
Alberti 20, di proprietà esclusiva della ricorrente. Ha evidenziato che, mentre inizialmente le parti avrebbero contribuito paritariamente alle spese di casa, successivamente, in particolare a partire dal 2021, la situazione economica della famiglia sarebbe peggiorata a pagina 3 di 9 causa del licenziamento del . Attualmente la ricorrente è dipendente presso CP_1
l'Istituto Comprensivo paritario Santissima Annunziata con sede in Empoli, via Chiara n.76 con mansioni di portineria, con uno stipendio di € 500,00. Circa il rapporto padre-figlio la ricorrente ha precisato che, a decorrere da aprile 2024, vi sarebbero stati incontri protetti una volta ogni 15 giorni, di sabato mattina, come disposto dai Servizi Sociali, ed alla presenza di un educatore. Stante la totale assenza del padre, sarebbe prevalentemente la ricorrente ad occuparsi in via esclusiva del minore , provvedendo ad ogni sua Per_1 esigenza, sia morale che materiale, che relativa all' istruzione ed all'assistenza medica, facendosi coadiuvare dai genitori di lei, con i quali al momento conviverebbe insieme al figlio . Per_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio , Controparte_1 rappresentato dall' , giusta autorizzazione del G.T. del Tribunale di Controparte_3
Firenze 17.02.2025. Ha esposto che il padre sarebbe seguito dal 2018 dall'UFSMIA ma che già dal 2014, lo stesso sarebbe stato seguito dal Servizio di Bagno a Ripoli con diagnosi
“Disturbo Schizoaffettivo”. Sempre nel 2014, il ha avuto un primo ricovero in CP_1
SPDC a seguito di uno scompenso psicotico per vicende in ambito lavorativo. Nonostante la patologia da cui sarebbe affetto, il padre avrebbe seguito con costanza ed impegno, soprattutto dopo l'ultimo ricovero del settembre 2023 conseguente ai fatti denunziati dalla
Governali a tutela sua e del figlio, il trattamento medico allo stesso prescritto così da compensare la propria condizione psicopatologica. Ha confermato di vedere il figlio Per_1
per mezzo di incontri protetti continuando in tal modo, a partecipare alla sua vita, anche se indirettamente ed interessandosi a lui e trascorrendo il tempo insieme nei modi possibili e consentiti e dichiarandosi disponibile a collaborare alla gestione di , pur in osservanza Per_1 di regole e condizioni da eventualmente concordare e/o da stabilire nell'interesse e a tutela esclusiva del minore. Quanto alla condizione economica, il padre ha riferito di essere allo stato disoccupato e che dal mese di gennaio 2025 non percepirebbe più l'indennità Naspi.
Si renderebbe comunque disponibile, non appena reperita un'occupazione e, dunque, intrapresa attività lavorativa, a contribuire al mantenimento di ed al 50% delle spese Per_1
straordinarie da sostenere in favore del minore. Quanto alla situazione abitativa, ha riportato l'intenzione di volersi trasferire dal mese di marzo 2025 nella Casa-famiglia di
Campi Bisenzio ove inizierà il programma proposto dal Servizio Sociale per il pagina 4 di 9 reinserimento lavorativo e di miglioramento della rete sociale oltre che di cura di sè e del proprio ambiente, provvedendo dunque al rilascio dell'immobile di Via Alberti, 20 a Signa
(FI) di proprietà della ex compagna. Ha concluso chiedendo al Tribunale il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, di respingere la richiesta di assegnazione della ex casa familiare stante il rilascio spontaneo di questa da parte del resistente, un assegno di mantenimento a carico di per il figlio Controparte_1
minore nella misura che verrà ritenuta di giustizia in corrispondenza alla capacità Per_1 economico reddituale del padre, non appena reperita un'occupazione di lavoro, essendo ad oggi disoccupato e privo di qualsiasi entrata, che gli incontri tra padre e figlio continuino a svolgersi in modalità protetta, ovvero in base alle condizioni ed alle modalità ritenute più opportune nell'interesse del minore e del graduale riavvicinamento al padre, anche senza l'assistenza degli educatori, così da ripristinare gradualmente il rapporto personale tra gli stessi.
3. All'udienza del 05.03.2025 il difensore del resistente ha comunicato che il era CP_1
stato ristretto in carcere il giorno precedente per la sentenza di condanna divenuta nelle more definitiva. Il Giudice ha, quindi, rinviato ad una successiva udienza per consentire al difensore di conferire nuovamente con il proprio assistito riguardo alla materia del contendere ed ha disposto che la ricorrente potesse recarsi nell'abitazione familiare per dare Pers da mangiare al gatto In data 31.03.2025 il difensore della ricorrente ha depositato una memoria con cui, fatto un resoconto sulle condizioni igieniche in cui sarebbe stata trovata la casa ex familiare di Signa, ha ribadito le richieste avanzate nel ricorso aggiungendo di ordinare al o a chi per lui (il suo amministratore di sostegno) la pulizia ed CP_1
igienizzazione della casa in modo tale da renderla idonea ai fini abitativi della madre e del minore.
4.All'udienza del 02.04.2025 è stata sentita la ricorrente con il proprio difensore ed il difensore del resistente. Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
5. Preliminarmente, quanto alla memoria depositata dalla ricorrente il 31.03.2025, il
Tribunale rileva che la stessa è stata depositata oltre i termini previsti dalla legge e senza la necessaria autorizzazione. La tardività del deposito, pertanto, rende la memoria irrituale con la conseguenza che di essa non dovrà tenersi conto.
pagina 5 di 9 6. Il Tribunale ritiene che la domanda di affidamento super-esclusivo formulata dalla ricorrente debba essere accolta. Si osserva, infatti, che il padre è stato Controparte_1
condannato per il reato ex articolo 572, comma 2, del Codice penale, maltrattamenti in famiglia a causa dei comportamenti violenti ed abusivi dallo stesso tenuti nei confronti del minore e della madre. Il padre è attualmente detenuto in carcere, e la sua condizione di detenuto impedisce qualsiasi forma di partecipazione attiva alla vita del minore. Il
Tribunale rileva, inoltre, come le condizioni di salute del padre, che è in carico al Servizio
Sociale dal 2018 per “disturbo schizoaffettivo”, come attestato dalla documentazione medica allegata agli atti, patologia che ha richiesto, nel 2023, il ricovero dello stesso presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura per scompenso psicotico, e che ha necessitato, nel 2024, la nomina di un Amministratore di Sostegno a seguito di provvedimento del
Giudice Tutelare, comportino gravi difficoltà nel garantire una presenza stabile e adeguata per il benessere psicofisico del minore. La situazione clinica del padre, infatti, caratterizzata da episodi di instabilità emotiva e comportamentale, non consente allo stesso di esercitare la capacità genitoriale in modo adeguato e continuativo, ed anzi potrebbe esporre il minore a rischi psicologici e fisici, compromettendo il suo sviluppo, già così bisognoso di attenzioni e cautele.
La madre, invece, ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente sicuro, stabile e amorevole per il figlio minore , garantendo il suo benessere fisico e psicologico e non Per_1
facendo mancare il sostegno per il percorso di cura seguito dal minore.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da Pt_1 [...]
unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super-esclusivo con Parte_1
collocamento del minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
7. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che attualmente Per_1
non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite e, pertanto, dispone l'attivazione, ad opera dei Servizi Sociali competenti, degli incontri padre/figlio in modalità protetta e solo dopo che il padre avrà seguito, con esito positivo da valutarsi dai Servizi stessi di concerto con l' territorialmente competente, un idoneo percorso CP_4
psicologico di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente e solo dopo che il minore sia stato preparato psicologicamente da Per_1
pagina 6 di 9 personale specializzato dei Servizi Sociali di concerto con l'UFSMIA territorialmente competente, ad incontrare il padre, comunque mediante incontri protetti.
8. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che il padre del minore è attualmente detenuto in carcere, come dichiarato dal suo legale, è disoccupato e privo di reddito, non essendo in grado di svolgere alcuna attività lavorativa durante il periodo di detenzione. La condizione di detenzione e disoccupazione del padre, quindi, rende impossibile per lui contribuire economicamente al mantenimento ordinario del figlio minore. Il Tribunale, pertanto, dispone che non venga disposto alcun obbligo di mantenimento ordinario del minore a carico del padre durante il Per_1 Controparte_1
periodo di detenzione. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del
2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore collocatario.
9. Quanto all'immobile ex casa familiare di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI), il Tribunale dispone che questo venga attribuito alla ricorrente trattandosi di Parte_1
bene di sua proprietà esclusiva e che questa possa tornare ad abitarvi con il figlio minore
. Non compete, invece a questo Tribunale la decisione sul ripristino delle condizioni Per_1 dell'immobile predetto osservando che anche una eventuale richiesta di risarcimento danni dovrà essere presentata dall'interessata mediante un autonomo procedimento. Pers 10. Quanto alla richiesta della ricorrente in ordine alla gatta domestica di nome il Pers Tribunale rileva la mancata opposizione del resistente a che la gatta rimanga nella casa familiare e l'interesse del minore a mantenere un legame con l'animale domestico cui Per_1
è molto affezionato, cosicchè non occorre formale provvedimento sul punto, tanto più considerata l'attuale detenzione del convenuto.
11. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare all'Erario il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
pagina 7 di 9 1) dichiara la memoria depositata dalla ricorrente il 31.03.2025 irrituale.
2) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore , nato il Persona_1
09.05.2014, alla madre con collocamento presso la medesima, la Parte_1
quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
3) assegna l'immobile di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI), alla ricorrente Parte_1
[...]
4) conferisce mandato al Servizio Sociale, in collaborazione con l' territorialmente CP_4
competente, di attivare un idoneo percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per il padre e, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, Controparte_1
di predisporre parimenti un idoneo percorso di sostegno al figlio minore in modo tale Per_1
che questo venga preparato psicologicamente ad incontrare il padre. Solo in caso di esito positivo di entrambi i percorsi, sia del padre che del figlio, da valutarsi dai Servizi Sociali, di concerto con l' e l'UFSMIA competenti, si dispone che i Servizi Sociali CP_4
incaricati predispongano incontri padre-figlio in modalità protetta, con richiesta ai servizi incaricati di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.07.2025,
20.10.2025, 20.01.2026) al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza.
5) dispone che non venga previsto alcun obbligo di mantenimento ordinario del minore a carico del padre durante il periodo di detenzione;
Per_1 Controparte_1
6) pone le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo Linee Per_1
Guida del CNF del 2017 a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
8) rigetta la domanda della ricorrente di ordinare al resistente il ripristino delle condizioni abitative dell'immobile di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI);
9) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione dell'animale domestico;
10) condanna il resistente a rimborsare all'Erario il pagamento delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi
€ 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali, all' , all'UFSMIA e al Giudice Tutelare territorialmente CP_4
competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 13415/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Monica Brogi Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato dall'amministratore di sostegno avv. Mattea Controparte_1
Fino, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze dd. 17.02.2025, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Mugnai
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis 40, 473 bis 41, 473 bis 42 c.p.c.
Conclusioni formulate all'udienza del 02.04.2025 come segue:
pagina 1 di 9 per la ricorrente, “si riporta al ricorso introduttivo e alle richieste ivi formulate;
dà atto che
l'ads non è comparso alle udienze fissate avanti al Tribunale;
si richiama anche alla memoria depositata in data 31.03.2025 e alle richieste ivi contenute”; per il resistente, “si oppone al deposito della memoria avversaria dd. 31.03.2025 in quanto non autorizzata;
dà atto che né il responsabile dei Servizi Sociali che seguono il padre nè
l'ads del padre né il fratello del resistente sono disponibili ad occuparsi direttamente della restituzione dell'immobile e dell'asporto dei beni personali del resistente, trattandosi di immobile di proprietà della ricorrente;
rileva che i Servizi Sociali competenti per territorio si stanno adoperando per reperire un contributo economico che possa consentire alla ricorrente l'igienizzazione dell'immobile e l'asporto dei beni del padre, perché il padre non ha nessuna entrata né NASPI né invalidità civile;
rileva che il padre è disponibile a lasciare alla madre l'intero assegno unico per il minore, quale unica sua entrata;
si riporta alla comparsa di risposta per il resto, visto che il padre vuole continuare ad avere un rapporto con il minore.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale, in via Parte_1
preliminare ed urgente, di emettere ordine di protezione ex art 473 bis- 69 cpc a favore della medesima e del figlio minore , ovvero il divieto per il resistente Persona_1
di avvicinarsi al domicilio della ricorrente, alla scuola del figlio Controparte_1 Per_1
ed a tutti i luoghi comunque frequentati dalla medesima e dal minore, in via principale di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore in suo favore con conseguente facoltà per questa di prendere in via esclusiva ogni decisione, nessuna esclusa, nell'interesse preminente del minore, incontri padre – figlio in modalità protetta,
l'assegnazione della casa ex familiare di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI) in suo favore, Pers con ordine al di rilascio dell'immobile, che il gatto domestico di nome CP_1
rimanga nella casa suddetta, con il minore e la madre e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabili Per_1
annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. La ricorrente ha esposto che dalla relazione more uxorio da lei intrattenuta con è nato il [...] Controparte_1
pagina 2 di 9 il figlio , al quale all'età di due anni è stato diagnosticato un disturbo dello Persona_1 spettro autistico con conseguente riconoscimento da parte dell' di un'indennità di CP_2 accompagnamento (€ 572 mensili) per invalidità. Dalla nascita del figlio il padre Per_1
sarebbe entrato in una forma di grave depressione, avendo anche tentato il suicidio, ed avrebbe iniziato un percorso psichiatrico con terapia farmacologica. Successivamente, nel
2016, quando i genitori avrebbero scoperto l'autismo del figlio, il avrebbe avuto CP_1
delle ricadute tanto da essere preso in carico dal Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di
Ponte a Niccheri, ricoverato per un mese, e poi dimesso con diagnosi di “disturbo schizoaffettivo”, prescrizione di un percorso psichiatrico con terapia farmacologica, ed interessamento dei Servizi Sociali locali con presa in carico dell'intero nucleo familiare per il necessario sostegno. Nel 2023, in seguito alla sospensione della somministrazione domiciliare farmacologica, il resistente avrebbe interrotto la terapia farmacologica e la sua situazione di salute sarebbe degenerata con manifestazione di gravi atteggiamenti denigratori e/o maltrattanti nei confronti del figlio , e poi anche della ricorrente, tanto Per_1 che, nell'agosto del 2023, in occasione di un'aggressione fisica da parte del resistente ai danni della madre che sarebbe intervenuta per difendere il figlio, la stessa si sarebbe decisa a lasciare la casa familiare per rifugiarsi, insieme al figlio, per trasferirsi a casa dei nonni materni. Successivamente, il 28.08.2023, la ricorrente ha presentato querela, recandosi presso i Carabinieri di Signa, oltre che per le aggressioni fisiche subite, anche per denunciare che il sarebbe entrato in possesso del libretto ove confluiva la CP_1
pensione del minore ed avrebbe effettuato numerosi prelievi, probabilmente dissipando il denaro per acquisti personali. Avviato il procedimento penale contro il per il CP_1 delitto di cui all'art 572, comma 2 cp, in data 18 settembre 2024, il Tribunale di Firenze ha emesso sentenza di condanna del alla pena di “anni due e mesi 6 di reclusione” CP_1 ed ha riconosciuto alla ricorrente, costituitasi parte civile, una provvisionale di € 10.000,00.
La ricorrente ha altresì riferito che il resistente attualmente disoccupato (ex dipendente
GKN) sarebbe in carico al Servizio Sociale, avrebbe un Amministratore di Sostegno
(prestato giuramento in data 14.05.24) vivrebbe presso l'abitazione di Signa, via degli
Alberti 20, di proprietà esclusiva della ricorrente. Ha evidenziato che, mentre inizialmente le parti avrebbero contribuito paritariamente alle spese di casa, successivamente, in particolare a partire dal 2021, la situazione economica della famiglia sarebbe peggiorata a pagina 3 di 9 causa del licenziamento del . Attualmente la ricorrente è dipendente presso CP_1
l'Istituto Comprensivo paritario Santissima Annunziata con sede in Empoli, via Chiara n.76 con mansioni di portineria, con uno stipendio di € 500,00. Circa il rapporto padre-figlio la ricorrente ha precisato che, a decorrere da aprile 2024, vi sarebbero stati incontri protetti una volta ogni 15 giorni, di sabato mattina, come disposto dai Servizi Sociali, ed alla presenza di un educatore. Stante la totale assenza del padre, sarebbe prevalentemente la ricorrente ad occuparsi in via esclusiva del minore , provvedendo ad ogni sua Per_1 esigenza, sia morale che materiale, che relativa all' istruzione ed all'assistenza medica, facendosi coadiuvare dai genitori di lei, con i quali al momento conviverebbe insieme al figlio . Per_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio , Controparte_1 rappresentato dall' , giusta autorizzazione del G.T. del Tribunale di Controparte_3
Firenze 17.02.2025. Ha esposto che il padre sarebbe seguito dal 2018 dall'UFSMIA ma che già dal 2014, lo stesso sarebbe stato seguito dal Servizio di Bagno a Ripoli con diagnosi
“Disturbo Schizoaffettivo”. Sempre nel 2014, il ha avuto un primo ricovero in CP_1
SPDC a seguito di uno scompenso psicotico per vicende in ambito lavorativo. Nonostante la patologia da cui sarebbe affetto, il padre avrebbe seguito con costanza ed impegno, soprattutto dopo l'ultimo ricovero del settembre 2023 conseguente ai fatti denunziati dalla
Governali a tutela sua e del figlio, il trattamento medico allo stesso prescritto così da compensare la propria condizione psicopatologica. Ha confermato di vedere il figlio Per_1
per mezzo di incontri protetti continuando in tal modo, a partecipare alla sua vita, anche se indirettamente ed interessandosi a lui e trascorrendo il tempo insieme nei modi possibili e consentiti e dichiarandosi disponibile a collaborare alla gestione di , pur in osservanza Per_1 di regole e condizioni da eventualmente concordare e/o da stabilire nell'interesse e a tutela esclusiva del minore. Quanto alla condizione economica, il padre ha riferito di essere allo stato disoccupato e che dal mese di gennaio 2025 non percepirebbe più l'indennità Naspi.
Si renderebbe comunque disponibile, non appena reperita un'occupazione e, dunque, intrapresa attività lavorativa, a contribuire al mantenimento di ed al 50% delle spese Per_1
straordinarie da sostenere in favore del minore. Quanto alla situazione abitativa, ha riportato l'intenzione di volersi trasferire dal mese di marzo 2025 nella Casa-famiglia di
Campi Bisenzio ove inizierà il programma proposto dal Servizio Sociale per il pagina 4 di 9 reinserimento lavorativo e di miglioramento della rete sociale oltre che di cura di sè e del proprio ambiente, provvedendo dunque al rilascio dell'immobile di Via Alberti, 20 a Signa
(FI) di proprietà della ex compagna. Ha concluso chiedendo al Tribunale il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, di respingere la richiesta di assegnazione della ex casa familiare stante il rilascio spontaneo di questa da parte del resistente, un assegno di mantenimento a carico di per il figlio Controparte_1
minore nella misura che verrà ritenuta di giustizia in corrispondenza alla capacità Per_1 economico reddituale del padre, non appena reperita un'occupazione di lavoro, essendo ad oggi disoccupato e privo di qualsiasi entrata, che gli incontri tra padre e figlio continuino a svolgersi in modalità protetta, ovvero in base alle condizioni ed alle modalità ritenute più opportune nell'interesse del minore e del graduale riavvicinamento al padre, anche senza l'assistenza degli educatori, così da ripristinare gradualmente il rapporto personale tra gli stessi.
3. All'udienza del 05.03.2025 il difensore del resistente ha comunicato che il era CP_1
stato ristretto in carcere il giorno precedente per la sentenza di condanna divenuta nelle more definitiva. Il Giudice ha, quindi, rinviato ad una successiva udienza per consentire al difensore di conferire nuovamente con il proprio assistito riguardo alla materia del contendere ed ha disposto che la ricorrente potesse recarsi nell'abitazione familiare per dare Pers da mangiare al gatto In data 31.03.2025 il difensore della ricorrente ha depositato una memoria con cui, fatto un resoconto sulle condizioni igieniche in cui sarebbe stata trovata la casa ex familiare di Signa, ha ribadito le richieste avanzate nel ricorso aggiungendo di ordinare al o a chi per lui (il suo amministratore di sostegno) la pulizia ed CP_1
igienizzazione della casa in modo tale da renderla idonea ai fini abitativi della madre e del minore.
4.All'udienza del 02.04.2025 è stata sentita la ricorrente con il proprio difensore ed il difensore del resistente. Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
5. Preliminarmente, quanto alla memoria depositata dalla ricorrente il 31.03.2025, il
Tribunale rileva che la stessa è stata depositata oltre i termini previsti dalla legge e senza la necessaria autorizzazione. La tardività del deposito, pertanto, rende la memoria irrituale con la conseguenza che di essa non dovrà tenersi conto.
pagina 5 di 9 6. Il Tribunale ritiene che la domanda di affidamento super-esclusivo formulata dalla ricorrente debba essere accolta. Si osserva, infatti, che il padre è stato Controparte_1
condannato per il reato ex articolo 572, comma 2, del Codice penale, maltrattamenti in famiglia a causa dei comportamenti violenti ed abusivi dallo stesso tenuti nei confronti del minore e della madre. Il padre è attualmente detenuto in carcere, e la sua condizione di detenuto impedisce qualsiasi forma di partecipazione attiva alla vita del minore. Il
Tribunale rileva, inoltre, come le condizioni di salute del padre, che è in carico al Servizio
Sociale dal 2018 per “disturbo schizoaffettivo”, come attestato dalla documentazione medica allegata agli atti, patologia che ha richiesto, nel 2023, il ricovero dello stesso presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura per scompenso psicotico, e che ha necessitato, nel 2024, la nomina di un Amministratore di Sostegno a seguito di provvedimento del
Giudice Tutelare, comportino gravi difficoltà nel garantire una presenza stabile e adeguata per il benessere psicofisico del minore. La situazione clinica del padre, infatti, caratterizzata da episodi di instabilità emotiva e comportamentale, non consente allo stesso di esercitare la capacità genitoriale in modo adeguato e continuativo, ed anzi potrebbe esporre il minore a rischi psicologici e fisici, compromettendo il suo sviluppo, già così bisognoso di attenzioni e cautele.
La madre, invece, ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente sicuro, stabile e amorevole per il figlio minore , garantendo il suo benessere fisico e psicologico e non Per_1
facendo mancare il sostegno per il percorso di cura seguito dal minore.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da Pt_1 [...]
unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super-esclusivo con Parte_1
collocamento del minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
7. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che attualmente Per_1
non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite e, pertanto, dispone l'attivazione, ad opera dei Servizi Sociali competenti, degli incontri padre/figlio in modalità protetta e solo dopo che il padre avrà seguito, con esito positivo da valutarsi dai Servizi stessi di concerto con l' territorialmente competente, un idoneo percorso CP_4
psicologico di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente e solo dopo che il minore sia stato preparato psicologicamente da Per_1
pagina 6 di 9 personale specializzato dei Servizi Sociali di concerto con l'UFSMIA territorialmente competente, ad incontrare il padre, comunque mediante incontri protetti.
8. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che il padre del minore è attualmente detenuto in carcere, come dichiarato dal suo legale, è disoccupato e privo di reddito, non essendo in grado di svolgere alcuna attività lavorativa durante il periodo di detenzione. La condizione di detenzione e disoccupazione del padre, quindi, rende impossibile per lui contribuire economicamente al mantenimento ordinario del figlio minore. Il Tribunale, pertanto, dispone che non venga disposto alcun obbligo di mantenimento ordinario del minore a carico del padre durante il Per_1 Controparte_1
periodo di detenzione. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del
2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore collocatario.
9. Quanto all'immobile ex casa familiare di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI), il Tribunale dispone che questo venga attribuito alla ricorrente trattandosi di Parte_1
bene di sua proprietà esclusiva e che questa possa tornare ad abitarvi con il figlio minore
. Non compete, invece a questo Tribunale la decisione sul ripristino delle condizioni Per_1 dell'immobile predetto osservando che anche una eventuale richiesta di risarcimento danni dovrà essere presentata dall'interessata mediante un autonomo procedimento. Pers 10. Quanto alla richiesta della ricorrente in ordine alla gatta domestica di nome il Pers Tribunale rileva la mancata opposizione del resistente a che la gatta rimanga nella casa familiare e l'interesse del minore a mantenere un legame con l'animale domestico cui Per_1
è molto affezionato, cosicchè non occorre formale provvedimento sul punto, tanto più considerata l'attuale detenzione del convenuto.
11. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare all'Erario il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
pagina 7 di 9 1) dichiara la memoria depositata dalla ricorrente il 31.03.2025 irrituale.
2) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore , nato il Persona_1
09.05.2014, alla madre con collocamento presso la medesima, la Parte_1
quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
3) assegna l'immobile di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI), alla ricorrente Parte_1
[...]
4) conferisce mandato al Servizio Sociale, in collaborazione con l' territorialmente CP_4
competente, di attivare un idoneo percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per il padre e, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, Controparte_1
di predisporre parimenti un idoneo percorso di sostegno al figlio minore in modo tale Per_1
che questo venga preparato psicologicamente ad incontrare il padre. Solo in caso di esito positivo di entrambi i percorsi, sia del padre che del figlio, da valutarsi dai Servizi Sociali, di concerto con l' e l'UFSMIA competenti, si dispone che i Servizi Sociali CP_4
incaricati predispongano incontri padre-figlio in modalità protetta, con richiesta ai servizi incaricati di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.07.2025,
20.10.2025, 20.01.2026) al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza.
5) dispone che non venga previsto alcun obbligo di mantenimento ordinario del minore a carico del padre durante il periodo di detenzione;
Per_1 Controparte_1
6) pone le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo Linee Per_1
Guida del CNF del 2017 a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
8) rigetta la domanda della ricorrente di ordinare al resistente il ripristino delle condizioni abitative dell'immobile di Via degli Alberti, 6, a Signa (FI);
9) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione dell'animale domestico;
10) condanna il resistente a rimborsare all'Erario il pagamento delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi
€ 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali, all' , all'UFSMIA e al Giudice Tutelare territorialmente CP_4
competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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