Decreto cautelare 17 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/06/2025, n. 11062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11062 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna n. 35 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Lagos di diniego del visto d'ingresso (D) in Italia per motivi di studio del 19.10.2023 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Lagos indicato in epigrafe, con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
- il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso;
- successivamente all’udienza del 4 marzo 2025 e all’ordinanza istruttoria conseguentemente emessa dal Tribunale, l’Amministrazione resistente ha dedotto e documentato che la ricorrente, in seguito alla proposizione di ulteriore domanda, ha conseguito il visto di studio, rilasciato con provvedimento del 20 novembre 2024; ha chiesto perciò di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 3 giugno 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. per cessazione della materia del contendere, in quanto il sopravvenuto rilascio del visto di studio in favore della ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Ritenuto infine di dover procedere alla compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un terzo, con liquidazione della parte restante in favore della parte ricorrente, tenuto conto, per un verso della soccombenza virtuale dell’Amministrazione e, per altro verso, del comportamento operoso dalla stessa successivamente tenuto e del fatto che la parte ricorrente, pur essendo trascorso diverso tempo dall’emanazione del provvedimento, non ne ha mai notiziato il Collegio né ha preso posizione sulla questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente, previa compensazione parziale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.