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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 243/2022, promossa da:
già (P. IVA: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giulianova (64021 - TE) alla via Sabotino
n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mambelli (pec: ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì (47121 – FC), P.zza Aurelio Saffi n. 32;
Attrice contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore (C.F.: ), con sede in Cesena Controparte_4 C.F._1
(47521 – FC) alla via Don Minzoni n. 57, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Trifoni (pec:
ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Email_2
Bologna (40125 – BO), alla via San Vitale n. 15;
Convenuta
IN PUNTO A: impugnazione di lodo arbitrale rituale, deliberato in conferenza telematica in data 30 ottobre 2021 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente prof. avv. Mauro Paladini, dall'avv.
Roberto Pinza e dall'avv. Massimo Beleffi e depositato in data 8/11/2021.
pagina 1 di 13 Assegnata a decisione con ordinanza depositata in data 29 novembre 2024, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter co. 4 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per come da note di trattazione scritta recanti Controparte_1
la precisazione delle conclusioni, depositate in data 19 novembre 2024;
Per come da note di trattazione scritta recanti la Controparte_3
precisazione delle conclusioni, depositate in data 16 aprile 2024.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 23/12/2008 la in qualità di committente, e la Controparte_3 CP_2
in veste di appaltatrice, all'esito di trattative volte anche a gestire la parte amministrativa
[...]
prodromica alle opere da realizzare, hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la messa in atto di un progetto di ristrutturazione e ampliamento di un complesso scolastico e la costruzione di due livelli interrati di parcheggi privati e di parcheggi privati di uso pubblico in un'area, ubicata nel comune di Cesena, compresa tra via Padre Vicinio da Sarsina, via Verdi e via Pascoli, già di proprietà della e, dall'anno 2008, della Compagnia. Controparte_5
L'esecuzione dell'opera è stata ostacolata da due ordinanze di sospensione dei lavori e da un provvedimento di sequestro preventivo dell'intera area di cantiere, disposto in data 12/10/2009, in virtù dell'avviamento di un procedimento penale nei confronti di taluni soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto.
Tale sequestro ha sancito la definitiva interruzione dei lavori appaltati.
In data 26/11/2014 ha inviato una lettera di risoluzione del contratto per colpa grave della CP_2
Compagnia, con riserva di quantificare e pretendere il risarcimento dei danni patiti.
In data 23/12/2015 la Compagnia ha inviato una comunicazione di recesso dal contratto, in applicazione della clausola dell'art. 19 del contratto di appalto, avendo proceduto nel CP_2
frattempo alla messa in liquidazione volontaria della società.
2. Con atto notificato in data 26/06/2019, (già Controparte_1 Controparte_2
ha dato impulso a un procedimento di arbitrato, mediante attivazione della clausola compromissoria contenuta all'interno dell'articolo 23 del contratto di appalto, designando quale arbitro l'avv. Massimo
Beleffi.
pagina 2 di 13 Con atto notificato in data 9/7/2019 si è costituita la indicando quale Controparte_3
arbitro l'avv. Roberto Pinza.
Con decreto n. 1838 del 26/07/2019, il Presidente del Tribunale di Forlì ha nominato il Prof. Avv.
Mauro Paladini quale terzo arbitro con funzioni di presidente del costituendo Collegio Arbitrale.
Il collegio arbitrale si è costituito alla presenza delle parti in data 10/09/2019.
Con prima memoria difensiva, ha contestato alla Compagnia un gravissimo Controparte_1 inadempimento contrattuale, per non avere questa garantito all'appaltatrice la condizione materiale e giuridica per eseguire legittimamente i lavori commissionati.
In particolare, secondo la ricostruzione prospettata, la Compagnia, ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto siglato, avrebbe dovuto ottenere la piena disponibilità delle aree oggetto di appalto, necessaria al fine di edificare legittimamente le opere commissionate.
La sola apparente acquisizione di tale disponibilità, tramite provvedimento rivelatosi successivamente viziato e illegittimo, avrebbe costituito innegabile e gravissimo inadempimento a carico della committenza.
Per tali ragioni, ha richiesto la condanna della Compagnia all'integrale risarcimento Controparte_1
di tutti i danni cagionati, quantificati in complessivi € 8.210.232,55.
Con prima memoria di replica depositata in data 3/12/2019, la Compagnia ha contestato le deduzioni dell'appaltatrice, precisando che quest'ultima conoscesse bene, per averla esaminata approfonditamente, tutta la documentazione relativa al progetto, avendo anche partecipato a numerosi incontri con gli organismi preposti a rilasciare i vari permessi prodromici, nel corso delle trattative.
La Compagnia ha sottolineato come, in materia di appalto, rientrerebbe tra gli obblighi di diligenza dell'impresa esecutrice anche un controllo rispetto alla validità tecnica del progetto.
Quanto alla paventata illegittimità del Permesso di Costruire, la committente ha precisato come lo stesso fosse rimasto valido fino alla data di sua naturale scadenza, ossia il 05/03/2019.
Pertanto, venuto meno il presupposto dell'inadempimento, ha rilevato l'inefficacia della comunicazione di risoluzione trasmessa da in data 26/11/2014 e l'infondatezza della Controparte_2
domanda risarcitoria formulata.
Con specifico riferimento alla sorte del contratto di appalto, ha precisato come lo stesso dovesse ritenersi sciolto a seguito della comunicazione di recesso inviata dalla Compagnia in data 23/12/2015
o, tutt'al più, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, correlata al verificarsi di un factum principis: il sequestro dell'area di cantiere.
In via riconvenzionale, la Compagnia ha richiesto la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti da parte di , per un importo pari ad € 267.484,25. CP_2
pagina 3 di 13 Nel corso del procedimento arbitrale la causa è stata ampiamente istruita, anche mediante escussione di varie testimonianze.
In data 30/10/2021, il Collegio ha deliberato all'unanimità il lodo arbitrale in questa sede impugnato, respingendo sia le domande avanzate da , che quelle formulate in via riconvenzionale Controparte_1
dalla Compagnia, motivando come segue.
In primo luogo, il Collegio ha ricostruito l'articolata vicenda intervenuta nei seguenti termini:
“La controversia oggetto del procedimento di arbitrato trae origine dal contratto di appalto stipulato in data 23/12/2008, con cui commissionava a (in seguito, Parte_1 CP_6
la realizzazione di un progetto concernente la Controparte_7 ristrutturazione e 1'ampliamento di un complesso scolastico, e la realizzazione di due livelli interrati di parcheggi privati e di parcheggi privati di uso pubblico nell'area ubicata in Cesena, compresa tra via Padre Vicinio da Sarsina, via Verdi e via Pascoli, già di proprietà della Controparte_5
e, dall'anno 2008, di proprietà della Compagnia convenuta.
[...]
La stipulazione del contratto faceva seguito a incontri e confronti con il di Cesena, in seguito CP_8
ai quali, con delibera consiliare n. 58 del 12 aprile 2007, era stato concesso il nulla osta al rilascio del
Permesso di Costruire (“PdC”). Era seguito, pertanto, il rilascio del Permesso di Costruire n.
124/2008 del 5/8/2008 in deroga agli artt. 55 e 61 delle norme di attuazione del PRG, e ai sensi dell'art.15 della L.R. 25 ottobre 2002 n.31, stante l'interesse pubblico riconosciuto al progetto.
Nel parere del Settore Mobilità e infrastrutture, allegato al PdC, si prevedeva espressamente che «si dovranno regolarizzare, col settore patrimonio, tutte le parti interrate del fabbricato (bocche di lupo e rampe d'accesso) situate in area demaniale, mantenendo fu un caso la manutenzione delle opere a carico della proprietà».
Con atto del Notaio in data 17/7/2008 veniva sottoscritta tra il e la Compagnia la Per_1 CP_8 convenzione urbanistica riguardante l'attuazione dell'intervento sull'area.
Nel contratto d'appalto veniva pattuito il corrispettivo di complessivi € 12.546.000,00 oltre Iva, di cui
€ 8.000.000,00 per il primo stralcio costituito da due autorimesse interrate costituite da 269 posti auto complessivi, ed € 4.446.000,00 per il secondo stralcio consistente nella realizzazione fuori terra di edifici scolastici costituiti da due nuovi corpi di fabbrica (di cui uno da adibirsi a scuola materna- dell'infanzia- elementare e l'altro a Scuola Media-Liceo), nonché la ristrutturazione del corpo preesistente già adibito a Al momento della conclusione del contratto la Controparte_9
Committente versava all'Appaltatore l'acconto di € 500.000,00, mentre il resto del corrispettivo veniva pattuito per successivi s.a.l. in dipendenza del progressivo svolgimento delle opere. Per l'ultimazione
pagina 4 di 13 dei lavori veniva previsto il termine di 730 giorni dal verbale di consegna del cantiere, con penale per il ritardo e salvo proroga in una serie di ipotesi convenzionalmente indicate.
Contestualmente al Contratto di appalto, veniva stipulato altresì, nella medesima data del 19.12.2008, un contratto preliminare tra la e la newco Centro Parcheggi s.r.l. avente Controparte_3
ad oggetto la vendita dei realizzandi posti auto. Il contratto preliminare di compravendita era espressamente collegato al contratto di appalto da esplicita clausola simul stabunt simul cadent.
L'esecuzione dell'appalto aveva inizio e si svolgeva regolarmente fino al 23/6/2009, allorché il di Cesena disponeva la sospensione dei lavori, rilevando che sulle aree demaniali presenti sui CP_8
lati adiacenti alle vie Verdi e Pascoli erano stati realizzati muri di sostegno in assenza di concessione demaniale per la realizzazione delle rampe di accesso ai parcheggi e delle bocche di lupo necessarie per l'areazione.
In data 29/6/2009 presentava istanza di concessione demaniale di suolo Controparte_3
necessario per l'attuazione del progetto di cui P.d.C. n. 124/2008 e il Comune di Cesena rilasciava
«concessione di suolo pubblico permanente» per la durata di anni cinque, per il canone annuo di €
14.948,70.
In virtù di tale concessione i lavori riprendevano e proseguivano fino al 5/10/2009, allorché il
[...]
emanava una nuova ordinanza di sospensione dei lavori, sul presupposto della presenza di CP_10
tiranti nel sottosuolo, collocati in profondità e sconfinanti in aree interrate pubbliche e private.
Seguiva, inoltre, l'inizio di un procedimento penale, nell'ambito del quale la Procura della Repubblica di Forlì, con provvedimento del 12/10/2009, disponeva il sequestro preventivo dell'intera area.
Il procedimento penale si concludeva con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 83/2014, con cui
(legale rappresentante di . , l'Arch. e Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
la dott.ssa (Presidente del CdA della venivano Controparte_4 Controparte_3
condannati per il reato di cui all'art. 44 lett b) e c) DPR n. 380/01. Proposta impugnazione da parte di tutti gli imputati, la Corte d'Appello di Bologna dichiarava il reato prescritto con sentenza predibattimentale n. 2469/17.
In ossequio a quanto disposto dal Tribunale Penale di Forlì, in data 11/5/2015 il cantiere veniva dissequestrato e restituito alla Controparte_3
Sennonché, con precedente raccomandata del 26/11/2014 Edi1 Più aveva comunicato la sopravvenuta risoluzione del contratto per “grave colpa” della parte committente, con riserva di quantificare e pretendere il risarcimento dei danni.
pagina 5 di 13 A sua volta, — con comunicazione in data 23/12/2015 — dichiarava di Controparte_3 recedere dal contratto in applicazione della clausola dell'art. 19 de1 contratto di appalto, avendo CP_6
proceduto alla messa in liquidazione volontaria della società”.
[...]
Il Collegio arbitrale ha quindi spiegato di ritenere fondata la tesi della Controparte_3 secondo la quale la stipulazione del contratto di appalto è avvenuta all'esito di prolungati e intensi confronti tra le parti, anche volti a precisare dal punto di vista amministrativo tutte le caratteristiche delle opere da realizzare.
Ha poi escluso, citando autorevole giurisprudenza, che l'appaltatrice potesse limitarsi all'esecuzione materiale dell'opera, disinteressandosi degli aspetti di realizzabilità amministrativa della medesima.
Ciò, anche alla luce delle risultanze delle prove testimoniali escusse, che hanno dimostrato l'ampio e costante coinvolgimento dei tecnici della nella fase delle trattative. CP_2
Sulla base delle motivazioni esposte, il Collegio ha evidenziato come gravasse in pari misura su ambedue le parti adoperarsi presso la Pubblica Amministrazione, anche al fine di verificare la regolarità degli emanandi provvedimenti.
Pertanto, ha escluso che potesse dirsi realizzato uno dei presupposti per l'addebitabilità di un inadempimento alla con conseguente inefficacia della dichiarazione di Controparte_3
risoluzione trasmessa da in data 26/11/2014. CP_2
Il Collegio ha poi qualificato l'evento della sospensione dei lavori come “impossibilità sopravvenuta temporanea” della prestazione, valutandone l'incidenza nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti.
Sul punto, ha dato atto del fatto che, così qualificato l'evento intervenuto, per poter recedere dall'accordo, avrebbe dovuto dimostrare la caducazione dell'interesse all'esecuzione dello CP_2 stesso, in applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 1464 c.c..
Altrimenti, venuto meno il provvedimento di sequestro, le parti avrebbero potuto e dovuto riprendere l'esecuzione del contratto, collaborando al superamento degli ostacoli amministrativi.
D'altro canto, una volta deliberato lo stato di liquidazione dell'appaltatrice, si è integrato uno dei presupposti legittimanti il recesso della committente, esercitato con comunicazione trasmessa in data
23/12/2015.
Il contratto, dunque, è stato ritenuto sciolto soltanto per effetto della predetta dichiarazione di recesso, trasmessa dalla Compagnia.
Rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dalla committente, il Collegio ha ritenuto di non accoglierla, a causa della mancata osservanza da parte di quest'ultima della disciplina di cui all'art. 19
pagina 6 di 13 dell'appalto, che prevede uno specifico procedimento per far valere eventuali crediti restitutori in caso di recesso dal contratto.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, il Collegio ha interamente compensato sia le spese di costituzione e difesa che quelle di funzionamento del collegio arbitrale.
3. Con atto di citazione notificato in data 07/02/2022, ha proposto impugnazione Controparte_1
avverso il predetto lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendo che ne venisse accertata la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 n. 11 c.p.c..
In particolare, l'attrice ha eccepito la contraddittorietà della motivazione addotta dal Collegio alla base del provvedimento emesso, che, secondo la ricostruzione prospettata, sarebbe tale da non consentire neppure di comprendere con la dovuta linearità e chiarezza l'iter logico-giuridico seguito dagli Arbitri nella determinazione della decisione assunta.
La lamentata patologia deriverebbe dal fatto che il Collegio dapprima ha riportato nel lodo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del contratto di appalto, per poi ricostruire aliunde l'impianto negoziale voluto dalle parti, così traendo conclusioni in aperto contrasto con il senso letterale di tali norme, che prevedono solo a carico della committente la responsabilità per la regolarità e la validità del progetto da realizzare, nonché l'ottenimento di tutti i necessari permessi.
Nel merito del giudizio rescissorio, ha richiesto l'accertamento del grave Controparte_1
inadempimento della Compagnia e la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, con condanna della Compagnia alla refusione di tutti i danni patiti, quantificati in € 8.210.232,55.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04/05/2022, si è costituita la
[...]
chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto, in quanto inammissibile e Controparte_3
comunque infondato, essendo la motivazione addotta dal Collegio Arbitrale pienamente lineare e logica.
Ciò, fatta eccezione per la parte motivazionale del lodo relativa al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla committente, viziata anch'essa da contraddittorietà e pertanto nulla ex art. 829 n. 11 c.p.c..
In questo caso, il vizio paventato riguarderebbe la parte motivazionale del lodo che ha ritenuto non rispettato il procedimento contrattualmente previsto per far valere eventuali crediti restitutori in caso di recesso dal contratto, disciplinato dall'art. 19 dell'accordo.
La contraddittorietà risiederebbe in ciò: al di là della formalità richiesta dalla norma summenzionata, i
S.A.L. relativi alle opere eseguite sarebbero idonei a concretizzare, nella sostanza, il procedimento ivi indicato, essendone di fatto la sua concreta espressione.
pagina 7 di 13 La Compagnia ha richiesto l'accoglimento dell'appello incidentale volto a conseguire la condanna di alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti CP_2 nell'ambito del contratto di appalto, per un importo pari ad € 267.484,25.
Parte attrice ha depositato il fascicolo d'ufficio del giudizio arbitrale di primo grado soltanto in allegato alle note di trattazione scritta prodotte in data 08/06/2022 e la ha Controparte_3
successivamente precisato le proprie conclusioni, chiedendo in via pregiudiziale che l'impugnazione venisse rigettata, contestando la tardività di tale deposito.
Con ordinanza del 26/11/2024, comunicata in data 29/11/2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla convenuta con riferimento all'irrituale e tardivo deposito del fascicolo del giudizio arbitrale di primo grado da parte dell'attrice, in applicazione dei principi generali in tema di impugnazione da applicarsi anche ai procedimenti arbitrali in difetto di specifiche norme.
In primo luogo, in relazione alla contestata mancanza delle dovute attestazioni di conformità, si rileva che la convenuta non ha mai formalmente disconosciuto gli atti e i documenti prodotti da parte dell'attrice.
Sul punto, può trovare piena applicazione il principio, peraltro richiamato dalla nei propri CP_2 scritti difensivi, secondo cui “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata […] priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente
o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005” (così: Cass. Civ. Sez.
Unite, Sent. 25/03/2019 n. 8312).
Per ciò che concerne, invece, la questione relativa al tardivo deposito del fascicolo del giudizio arbitrale, si richiamano in questa sede le argomentazioni confluite in Cass. Civ. Sez. VI 04/05/2022, n.
14096, secondo cui il deposito tardivo del fascicolo di primo grado nel procedimento di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali allorché, come nel caso di specie, i documenti al suo interno contenuti siano stati prodotti nel giudizio precedente nell'osservanza delle preclusioni probatorie incombenti sulla parte.
pagina 8 di 13 Pertanto, nel presente procedimento, esso è ammissibile, seppure avvenuto tardivamente (così anche
Sent. 19 dicembre 2013, n. 28462, sostanzialmente confermata dalle ordinanze 6 dicembre 2017, n.
29309, e 7 ottobre 2020, n. 21571).
Sul punto, si rammenta che la costante giurisprudenza di legittimità e delle Corti sovranazionali è nel senso che il processo deve tendere, normalmente, alla sua conclusione con una decisione di merito, dovendosi ritenere le decisioni di natura meramente processuale una soluzione da assumere solo in presenza di vizi non emendabili;
quale non è quello del caso in esame.
5. Tanto premesso, l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza della domanda di nullità ed omessa specificità dei motivi.
Al riguardo va preliminarmente osservato che è opinione ormai consolidata nella giurisprudenza che “il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte;
nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori “in procedendo”, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del “petitum” e delle “causae petendi” dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ.” (ex plurimis,
Cass. civ. Sez. I, Ord. 1463/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, con specifico riferimento all'unico motivo di nullità sollevato dall'attore nel presente procedimento, relativo alla presunta contraddittorietà della motivazione addotta dal Collegio alla base della decisione assunta, va peraltro osservato che la contraddittorietà cui si riferisce la disposizione di cui all'art. 829 n. 11) c.p.c., per dare atto a un vizio inficiante la motivazione idoneo a caducare il provvedimento viziato con la sanzione della nullità, deve concretarsi in una netta inconciliabilità tra le parti del dispositivo o parti della motivazione, di tale gravità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, sostanziandosi in una mancanza di motivazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta
pagina 9 di 13 contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (così: Cass. Civ. Ord. N. 2747 del 05/02/2021).
L'odierna parte impugnante al punto “A” dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, assume che il lodo sia “sorretto da una motivazione del tutto claudicante, ondivaga e soprattutto contraddittoria, tale da non consentire neppure di comprendere con la dovuta linearità e chiarezza l'iter logico-giuridico seguito che ha condotto al rigetto della domanda attorea”, ma, nel prosieguo, a ben vedere, non precisa in alcun modo quali parti della decisione sarebbero effettivamente viziate dalla dedotta presunta contraddittorietà, né in quali passaggi argomentativi sia carente la rappresentazione dell'iter logico-giuridico seguito dal Collegio nelle statuizioni assunte.
È di tutta evidenza, dunque, che un generico richiamo all'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829 n. 11)
c.p.c., quale quello effettuato all'interno dell'atto di citazione di , senza l'esposizione Controparte_1
ragionata e consequenziale dei motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe affetta dal vizio dedotto, non può in alcun modo ottemperare agli oneri che la Suprema Corte pone a carico della parte che si avvale di un rimedio a critica vincolata.
E' indispensabile che venga individuato esattamente il capo della pronuncia ritenuto contraddittorio e che venga illustrato in modo esauriente e intellegibile per quale motivo quel determinato punto è affetto dalla patologia denunciata.
Contrariamente a ciò, nell'atto introduttivo del presente procedimento le doglianze sollevate risultano vaghe e generiche, non corrispondenti a specifici vizi o contraddizioni riferibili alla decisione impugnata, in totale spregio rispetto a quanto prescritto sul punto dall'art. 829 c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza richiamata.
Risulta, infatti, del tutto irrilevante che alcune parti della motivazione possano apparire prima facie tra di loro contraddittorie allorquando, come nel caso di specie, da un'attenta lettura del provvedimento impugnato emerga con tutta evidenza la ratio decidendi ad esso sottesa.
Se tale modo di procedere sia o meno condivisibile non può costituire oggetto di esame in questa sede, ma solo in una successiva (e soltanto eventuale) fase rescissoria, a seguito dell'annullamento del lodo.
Il presente giudizio di impugnazione, infatti, non si configura come un comune appello avverso la pronuncia arbitrale, ma è limitato alla verifica dell'illegittimità del lodo stesso, in relazione ai vizi previsti dall'articolo 829 c.p.c. e dedotti con i motivi di impugnazione, restando precluso nella fase pagina 10 di 13 rescindente il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri (Cassazione civile, sez. I,
15/10/2014, n. 21836).
Sul punto, non è superfluo precisare che il motivo in esame, al di là della formale denuncia della contraddittorietà della motivazione, risulta in concreto volto a censurare nel merito le valutazioni e le argomentazioni dedotte dal Collegio Arbitrale, in maniera del tutto inammissibile nel presente procedimento.
A ben vedere, ciò che l'attore contesta al provvedimento emesso è la modalità attraverso la quale è stata ricostruita e determinata la comune intenzione delle parti, nell'ambito dell'interpretazione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti.
In sostanza, infatti, al di là della fondatezza delle argomentazioni rese, secondo la ricostruzione prospettata da la dedotta contraddittorietà deriverebbe dal fatto che il Collegio Controparte_1
avrebbe omesso di valutare isolatamente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'accordo, così violando le regole di ermeneutica applicabili in materia di contratti.
In tali termini, il parametro di nullità del lodo richiamato dall'attore, più che nella disciplina di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c., sembrerebbe semmai riconducibile al diverso vizio di nullità di cui all'art. 829 co. 3 c.p.c., sostanziandosi di fatto in una lamentata violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge.
Non vi è dubbio che nel caso di specie tale ipotesi non sia percorribile: la disposizione in questione, infatti, non risulta utilmente applicabile in questa sede, poiché:
- sul punto nulla prevede la clausola compromissoria (art 23) contenuta nel contratto d'appalto sottoscritto del 23/12/2008 (e cioè successivamente alla novella della disciplina regolatrice dell'impugnazione dei lodi)
- non si tratta di controversia prevista dall'art. 409 c.p.c.;
- non rileva rispetto al caso di specie la disciplina di cui all'art. 829 co. 4, n. 2 c.p.c..
La domanda di va quindi integralmente respinta, restando assorbita ogni altra Controparte_1
questione proposta con riguardo alla fase rescissoria.
Ad abundantiam, posto che, come già precisato, non risultano esplicitati i punti nei quali il Collegio avrebbe motivato in maniera contraddittoria, va nuovamente sottolineato che, al contrario, nel lodo risultano rappresentate in maniera chiara, precisa e concordante le motivazioni in fatto e in diritto che hanno condotto gli Arbitri a determinarsi nel senso prescelto.
Ritiene questa Corte, infatti, che sia stato espresso in maniera perfettamente lineare e pienamente comprensibile l'iter logico-giuridico seguito nell'ambito del ragionamento effettuato, sicché nessuna nullità è ravvisabile a riguardo: il Collegio ha comprensibilmente motivato in ordine all'insussistenza pagina 11 di 13 di inadempimenti imputabili all'una o all'altra parte del contratto di appalto e ritenuto, con congrua e adeguata motivazione, il contratto sciolto soltanto con la comunicazione di recesso trasmessa dalla
Compagnia in data 23/12/2015.
Più precisamente, risulta che gli Arbitri hanno:
- ricostruito compiutamente la vicenda dal punto di vista fattuale;
- assunto posizione con riferimento alla domanda di avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto per gravissimo inadempimento della
Compagnia ai doveri negoziali, escludendo l'inadempimento della committente, richiamando sul punto sia gli impegni contrattuali delle parti che i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia;
- conseguentemente motivato in ordine alla ritenuta corresponsabilità di entrambi i contraenti nella verifica della regolarità degli emanandi provvedimenti;
- precisato come, di fatto, il Permesso di Costruire sia rimasto valido ed efficace fino alla data di sua naturale scadenza, non essendo mai stato oggetto di impugnazione dinanzi agli enti preposti;
- qualificato giuridicamente la sopravvenuta sospensione dei lavori puntualizzando come, venuto meno il provvedimento di sequestro, le parti ben avrebbero potuto e dovuto riprendere l'esecuzione del contratto;
- correttamente motivato in ordine all'insussistenza di inadempimenti imputabili all'una o all'altra parte del contratto di appalto;
- correttamente ritenuto, con congrua e adeguata motivazione, il contratto sciolto con la comunicazione di recesso trasmessa dalla Compagnia in data 23/12/2015.
Tutto ciò rivela un percorso logico chiaro e pienamente comprensibile: che le argomentazioni contenute nella decisione arbitrale siano nel merito condivisibili o meno – per tutto quanto sopra si è detto in ordine alla peculiare natura del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale - non può essere oggetto del presente giudizio.
6. Le considerazioni finora svolte anticipano il rigetto dell'impugnazione incidentale promossa dalla anch'essa inammissibile per indeterminatezza della domanda di Controparte_3
nullità ed omessa specificità dei motivi.
Sul punto si richiamano, in quanto inerenti, tutte le argomentazioni già svolte con riferimento all'impugnazione principale, precisando come anche la domanda promossa dalla convenuta, sebbene qualificata nei termini di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c., si sostanzi in effetti come una proposta di riforma nel merito della motivazione, inammissibile in questa sede per i motivi già ampiamente affrontati.
pagina 12 di 13 A ben vedere, infatti, più che evidenziare le disposizioni del lodo ritenute contraddittorie, ciò che la convenuta chiede a questa Corte è di rivalutare un fatto: se sia stato o meno rispettato il procedimento di cui all'art. 19 del contratto di appalto.
Tuttavia, come già anticipato, in questa prima fase non è consentito procedere in tal senso, dovendo la
Corte limitarsi a verificare che sussista la nullità lamentata.
Proprio perché giudizio a critica vincolata, al giudice dinanzi al quale è proposta l'impugnazione non spetta una valutazione circa la condivisibilità o meno della decisione o della motivazione assunta in sede arbitrale, quanto piuttosto una valutazione circa la fondatezza o meno del motivo di impugnazione espressamente previsto dalla norma in esame lamentato dall'impugnante.
Ed invero, anche in questo caso, non sussistendo ragioni di nullità del lodo, risulta evidente che la
Corte non possa entrare nel merito della controversia.
7. Il rigetto dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale configurano la reciproca soccombenza delle parti e giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'impugnazione proposta da , nella persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, avverso il lodo arbitrale deliberato in conferenza telematica in data 30 ottobre 2021 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente prof. avv. Mauro Paladini, dall'avv.
Roberto Pinza e dall'avv. Massimo Beleffi e depositato in data 8 novembre 2021;
2) rigetta l'impugnazione incidentale proposta da nella persona del Controparte_3
suo legale rappresentante;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 243/2022, promossa da:
già (P. IVA: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giulianova (64021 - TE) alla via Sabotino
n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mambelli (pec: ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì (47121 – FC), P.zza Aurelio Saffi n. 32;
Attrice contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore (C.F.: ), con sede in Cesena Controparte_4 C.F._1
(47521 – FC) alla via Don Minzoni n. 57, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Trifoni (pec:
ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Email_2
Bologna (40125 – BO), alla via San Vitale n. 15;
Convenuta
IN PUNTO A: impugnazione di lodo arbitrale rituale, deliberato in conferenza telematica in data 30 ottobre 2021 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente prof. avv. Mauro Paladini, dall'avv.
Roberto Pinza e dall'avv. Massimo Beleffi e depositato in data 8/11/2021.
pagina 1 di 13 Assegnata a decisione con ordinanza depositata in data 29 novembre 2024, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter co. 4 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per come da note di trattazione scritta recanti Controparte_1
la precisazione delle conclusioni, depositate in data 19 novembre 2024;
Per come da note di trattazione scritta recanti la Controparte_3
precisazione delle conclusioni, depositate in data 16 aprile 2024.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 23/12/2008 la in qualità di committente, e la Controparte_3 CP_2
in veste di appaltatrice, all'esito di trattative volte anche a gestire la parte amministrativa
[...]
prodromica alle opere da realizzare, hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la messa in atto di un progetto di ristrutturazione e ampliamento di un complesso scolastico e la costruzione di due livelli interrati di parcheggi privati e di parcheggi privati di uso pubblico in un'area, ubicata nel comune di Cesena, compresa tra via Padre Vicinio da Sarsina, via Verdi e via Pascoli, già di proprietà della e, dall'anno 2008, della Compagnia. Controparte_5
L'esecuzione dell'opera è stata ostacolata da due ordinanze di sospensione dei lavori e da un provvedimento di sequestro preventivo dell'intera area di cantiere, disposto in data 12/10/2009, in virtù dell'avviamento di un procedimento penale nei confronti di taluni soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto.
Tale sequestro ha sancito la definitiva interruzione dei lavori appaltati.
In data 26/11/2014 ha inviato una lettera di risoluzione del contratto per colpa grave della CP_2
Compagnia, con riserva di quantificare e pretendere il risarcimento dei danni patiti.
In data 23/12/2015 la Compagnia ha inviato una comunicazione di recesso dal contratto, in applicazione della clausola dell'art. 19 del contratto di appalto, avendo proceduto nel CP_2
frattempo alla messa in liquidazione volontaria della società.
2. Con atto notificato in data 26/06/2019, (già Controparte_1 Controparte_2
ha dato impulso a un procedimento di arbitrato, mediante attivazione della clausola compromissoria contenuta all'interno dell'articolo 23 del contratto di appalto, designando quale arbitro l'avv. Massimo
Beleffi.
pagina 2 di 13 Con atto notificato in data 9/7/2019 si è costituita la indicando quale Controparte_3
arbitro l'avv. Roberto Pinza.
Con decreto n. 1838 del 26/07/2019, il Presidente del Tribunale di Forlì ha nominato il Prof. Avv.
Mauro Paladini quale terzo arbitro con funzioni di presidente del costituendo Collegio Arbitrale.
Il collegio arbitrale si è costituito alla presenza delle parti in data 10/09/2019.
Con prima memoria difensiva, ha contestato alla Compagnia un gravissimo Controparte_1 inadempimento contrattuale, per non avere questa garantito all'appaltatrice la condizione materiale e giuridica per eseguire legittimamente i lavori commissionati.
In particolare, secondo la ricostruzione prospettata, la Compagnia, ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto siglato, avrebbe dovuto ottenere la piena disponibilità delle aree oggetto di appalto, necessaria al fine di edificare legittimamente le opere commissionate.
La sola apparente acquisizione di tale disponibilità, tramite provvedimento rivelatosi successivamente viziato e illegittimo, avrebbe costituito innegabile e gravissimo inadempimento a carico della committenza.
Per tali ragioni, ha richiesto la condanna della Compagnia all'integrale risarcimento Controparte_1
di tutti i danni cagionati, quantificati in complessivi € 8.210.232,55.
Con prima memoria di replica depositata in data 3/12/2019, la Compagnia ha contestato le deduzioni dell'appaltatrice, precisando che quest'ultima conoscesse bene, per averla esaminata approfonditamente, tutta la documentazione relativa al progetto, avendo anche partecipato a numerosi incontri con gli organismi preposti a rilasciare i vari permessi prodromici, nel corso delle trattative.
La Compagnia ha sottolineato come, in materia di appalto, rientrerebbe tra gli obblighi di diligenza dell'impresa esecutrice anche un controllo rispetto alla validità tecnica del progetto.
Quanto alla paventata illegittimità del Permesso di Costruire, la committente ha precisato come lo stesso fosse rimasto valido fino alla data di sua naturale scadenza, ossia il 05/03/2019.
Pertanto, venuto meno il presupposto dell'inadempimento, ha rilevato l'inefficacia della comunicazione di risoluzione trasmessa da in data 26/11/2014 e l'infondatezza della Controparte_2
domanda risarcitoria formulata.
Con specifico riferimento alla sorte del contratto di appalto, ha precisato come lo stesso dovesse ritenersi sciolto a seguito della comunicazione di recesso inviata dalla Compagnia in data 23/12/2015
o, tutt'al più, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, correlata al verificarsi di un factum principis: il sequestro dell'area di cantiere.
In via riconvenzionale, la Compagnia ha richiesto la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti da parte di , per un importo pari ad € 267.484,25. CP_2
pagina 3 di 13 Nel corso del procedimento arbitrale la causa è stata ampiamente istruita, anche mediante escussione di varie testimonianze.
In data 30/10/2021, il Collegio ha deliberato all'unanimità il lodo arbitrale in questa sede impugnato, respingendo sia le domande avanzate da , che quelle formulate in via riconvenzionale Controparte_1
dalla Compagnia, motivando come segue.
In primo luogo, il Collegio ha ricostruito l'articolata vicenda intervenuta nei seguenti termini:
“La controversia oggetto del procedimento di arbitrato trae origine dal contratto di appalto stipulato in data 23/12/2008, con cui commissionava a (in seguito, Parte_1 CP_6
la realizzazione di un progetto concernente la Controparte_7 ristrutturazione e 1'ampliamento di un complesso scolastico, e la realizzazione di due livelli interrati di parcheggi privati e di parcheggi privati di uso pubblico nell'area ubicata in Cesena, compresa tra via Padre Vicinio da Sarsina, via Verdi e via Pascoli, già di proprietà della Controparte_5
e, dall'anno 2008, di proprietà della Compagnia convenuta.
[...]
La stipulazione del contratto faceva seguito a incontri e confronti con il di Cesena, in seguito CP_8
ai quali, con delibera consiliare n. 58 del 12 aprile 2007, era stato concesso il nulla osta al rilascio del
Permesso di Costruire (“PdC”). Era seguito, pertanto, il rilascio del Permesso di Costruire n.
124/2008 del 5/8/2008 in deroga agli artt. 55 e 61 delle norme di attuazione del PRG, e ai sensi dell'art.15 della L.R. 25 ottobre 2002 n.31, stante l'interesse pubblico riconosciuto al progetto.
Nel parere del Settore Mobilità e infrastrutture, allegato al PdC, si prevedeva espressamente che «si dovranno regolarizzare, col settore patrimonio, tutte le parti interrate del fabbricato (bocche di lupo e rampe d'accesso) situate in area demaniale, mantenendo fu un caso la manutenzione delle opere a carico della proprietà».
Con atto del Notaio in data 17/7/2008 veniva sottoscritta tra il e la Compagnia la Per_1 CP_8 convenzione urbanistica riguardante l'attuazione dell'intervento sull'area.
Nel contratto d'appalto veniva pattuito il corrispettivo di complessivi € 12.546.000,00 oltre Iva, di cui
€ 8.000.000,00 per il primo stralcio costituito da due autorimesse interrate costituite da 269 posti auto complessivi, ed € 4.446.000,00 per il secondo stralcio consistente nella realizzazione fuori terra di edifici scolastici costituiti da due nuovi corpi di fabbrica (di cui uno da adibirsi a scuola materna- dell'infanzia- elementare e l'altro a Scuola Media-Liceo), nonché la ristrutturazione del corpo preesistente già adibito a Al momento della conclusione del contratto la Controparte_9
Committente versava all'Appaltatore l'acconto di € 500.000,00, mentre il resto del corrispettivo veniva pattuito per successivi s.a.l. in dipendenza del progressivo svolgimento delle opere. Per l'ultimazione
pagina 4 di 13 dei lavori veniva previsto il termine di 730 giorni dal verbale di consegna del cantiere, con penale per il ritardo e salvo proroga in una serie di ipotesi convenzionalmente indicate.
Contestualmente al Contratto di appalto, veniva stipulato altresì, nella medesima data del 19.12.2008, un contratto preliminare tra la e la newco Centro Parcheggi s.r.l. avente Controparte_3
ad oggetto la vendita dei realizzandi posti auto. Il contratto preliminare di compravendita era espressamente collegato al contratto di appalto da esplicita clausola simul stabunt simul cadent.
L'esecuzione dell'appalto aveva inizio e si svolgeva regolarmente fino al 23/6/2009, allorché il di Cesena disponeva la sospensione dei lavori, rilevando che sulle aree demaniali presenti sui CP_8
lati adiacenti alle vie Verdi e Pascoli erano stati realizzati muri di sostegno in assenza di concessione demaniale per la realizzazione delle rampe di accesso ai parcheggi e delle bocche di lupo necessarie per l'areazione.
In data 29/6/2009 presentava istanza di concessione demaniale di suolo Controparte_3
necessario per l'attuazione del progetto di cui P.d.C. n. 124/2008 e il Comune di Cesena rilasciava
«concessione di suolo pubblico permanente» per la durata di anni cinque, per il canone annuo di €
14.948,70.
In virtù di tale concessione i lavori riprendevano e proseguivano fino al 5/10/2009, allorché il
[...]
emanava una nuova ordinanza di sospensione dei lavori, sul presupposto della presenza di CP_10
tiranti nel sottosuolo, collocati in profondità e sconfinanti in aree interrate pubbliche e private.
Seguiva, inoltre, l'inizio di un procedimento penale, nell'ambito del quale la Procura della Repubblica di Forlì, con provvedimento del 12/10/2009, disponeva il sequestro preventivo dell'intera area.
Il procedimento penale si concludeva con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 83/2014, con cui
(legale rappresentante di . , l'Arch. e Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
la dott.ssa (Presidente del CdA della venivano Controparte_4 Controparte_3
condannati per il reato di cui all'art. 44 lett b) e c) DPR n. 380/01. Proposta impugnazione da parte di tutti gli imputati, la Corte d'Appello di Bologna dichiarava il reato prescritto con sentenza predibattimentale n. 2469/17.
In ossequio a quanto disposto dal Tribunale Penale di Forlì, in data 11/5/2015 il cantiere veniva dissequestrato e restituito alla Controparte_3
Sennonché, con precedente raccomandata del 26/11/2014 Edi1 Più aveva comunicato la sopravvenuta risoluzione del contratto per “grave colpa” della parte committente, con riserva di quantificare e pretendere il risarcimento dei danni.
pagina 5 di 13 A sua volta, — con comunicazione in data 23/12/2015 — dichiarava di Controparte_3 recedere dal contratto in applicazione della clausola dell'art. 19 de1 contratto di appalto, avendo CP_6
proceduto alla messa in liquidazione volontaria della società”.
[...]
Il Collegio arbitrale ha quindi spiegato di ritenere fondata la tesi della Controparte_3 secondo la quale la stipulazione del contratto di appalto è avvenuta all'esito di prolungati e intensi confronti tra le parti, anche volti a precisare dal punto di vista amministrativo tutte le caratteristiche delle opere da realizzare.
Ha poi escluso, citando autorevole giurisprudenza, che l'appaltatrice potesse limitarsi all'esecuzione materiale dell'opera, disinteressandosi degli aspetti di realizzabilità amministrativa della medesima.
Ciò, anche alla luce delle risultanze delle prove testimoniali escusse, che hanno dimostrato l'ampio e costante coinvolgimento dei tecnici della nella fase delle trattative. CP_2
Sulla base delle motivazioni esposte, il Collegio ha evidenziato come gravasse in pari misura su ambedue le parti adoperarsi presso la Pubblica Amministrazione, anche al fine di verificare la regolarità degli emanandi provvedimenti.
Pertanto, ha escluso che potesse dirsi realizzato uno dei presupposti per l'addebitabilità di un inadempimento alla con conseguente inefficacia della dichiarazione di Controparte_3
risoluzione trasmessa da in data 26/11/2014. CP_2
Il Collegio ha poi qualificato l'evento della sospensione dei lavori come “impossibilità sopravvenuta temporanea” della prestazione, valutandone l'incidenza nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti.
Sul punto, ha dato atto del fatto che, così qualificato l'evento intervenuto, per poter recedere dall'accordo, avrebbe dovuto dimostrare la caducazione dell'interesse all'esecuzione dello CP_2 stesso, in applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 1464 c.c..
Altrimenti, venuto meno il provvedimento di sequestro, le parti avrebbero potuto e dovuto riprendere l'esecuzione del contratto, collaborando al superamento degli ostacoli amministrativi.
D'altro canto, una volta deliberato lo stato di liquidazione dell'appaltatrice, si è integrato uno dei presupposti legittimanti il recesso della committente, esercitato con comunicazione trasmessa in data
23/12/2015.
Il contratto, dunque, è stato ritenuto sciolto soltanto per effetto della predetta dichiarazione di recesso, trasmessa dalla Compagnia.
Rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dalla committente, il Collegio ha ritenuto di non accoglierla, a causa della mancata osservanza da parte di quest'ultima della disciplina di cui all'art. 19
pagina 6 di 13 dell'appalto, che prevede uno specifico procedimento per far valere eventuali crediti restitutori in caso di recesso dal contratto.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, il Collegio ha interamente compensato sia le spese di costituzione e difesa che quelle di funzionamento del collegio arbitrale.
3. Con atto di citazione notificato in data 07/02/2022, ha proposto impugnazione Controparte_1
avverso il predetto lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendo che ne venisse accertata la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 n. 11 c.p.c..
In particolare, l'attrice ha eccepito la contraddittorietà della motivazione addotta dal Collegio alla base del provvedimento emesso, che, secondo la ricostruzione prospettata, sarebbe tale da non consentire neppure di comprendere con la dovuta linearità e chiarezza l'iter logico-giuridico seguito dagli Arbitri nella determinazione della decisione assunta.
La lamentata patologia deriverebbe dal fatto che il Collegio dapprima ha riportato nel lodo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del contratto di appalto, per poi ricostruire aliunde l'impianto negoziale voluto dalle parti, così traendo conclusioni in aperto contrasto con il senso letterale di tali norme, che prevedono solo a carico della committente la responsabilità per la regolarità e la validità del progetto da realizzare, nonché l'ottenimento di tutti i necessari permessi.
Nel merito del giudizio rescissorio, ha richiesto l'accertamento del grave Controparte_1
inadempimento della Compagnia e la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, con condanna della Compagnia alla refusione di tutti i danni patiti, quantificati in € 8.210.232,55.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04/05/2022, si è costituita la
[...]
chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto, in quanto inammissibile e Controparte_3
comunque infondato, essendo la motivazione addotta dal Collegio Arbitrale pienamente lineare e logica.
Ciò, fatta eccezione per la parte motivazionale del lodo relativa al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla committente, viziata anch'essa da contraddittorietà e pertanto nulla ex art. 829 n. 11 c.p.c..
In questo caso, il vizio paventato riguarderebbe la parte motivazionale del lodo che ha ritenuto non rispettato il procedimento contrattualmente previsto per far valere eventuali crediti restitutori in caso di recesso dal contratto, disciplinato dall'art. 19 dell'accordo.
La contraddittorietà risiederebbe in ciò: al di là della formalità richiesta dalla norma summenzionata, i
S.A.L. relativi alle opere eseguite sarebbero idonei a concretizzare, nella sostanza, il procedimento ivi indicato, essendone di fatto la sua concreta espressione.
pagina 7 di 13 La Compagnia ha richiesto l'accoglimento dell'appello incidentale volto a conseguire la condanna di alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti CP_2 nell'ambito del contratto di appalto, per un importo pari ad € 267.484,25.
Parte attrice ha depositato il fascicolo d'ufficio del giudizio arbitrale di primo grado soltanto in allegato alle note di trattazione scritta prodotte in data 08/06/2022 e la ha Controparte_3
successivamente precisato le proprie conclusioni, chiedendo in via pregiudiziale che l'impugnazione venisse rigettata, contestando la tardività di tale deposito.
Con ordinanza del 26/11/2024, comunicata in data 29/11/2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla convenuta con riferimento all'irrituale e tardivo deposito del fascicolo del giudizio arbitrale di primo grado da parte dell'attrice, in applicazione dei principi generali in tema di impugnazione da applicarsi anche ai procedimenti arbitrali in difetto di specifiche norme.
In primo luogo, in relazione alla contestata mancanza delle dovute attestazioni di conformità, si rileva che la convenuta non ha mai formalmente disconosciuto gli atti e i documenti prodotti da parte dell'attrice.
Sul punto, può trovare piena applicazione il principio, peraltro richiamato dalla nei propri CP_2 scritti difensivi, secondo cui “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata […] priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente
o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005” (così: Cass. Civ. Sez.
Unite, Sent. 25/03/2019 n. 8312).
Per ciò che concerne, invece, la questione relativa al tardivo deposito del fascicolo del giudizio arbitrale, si richiamano in questa sede le argomentazioni confluite in Cass. Civ. Sez. VI 04/05/2022, n.
14096, secondo cui il deposito tardivo del fascicolo di primo grado nel procedimento di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali allorché, come nel caso di specie, i documenti al suo interno contenuti siano stati prodotti nel giudizio precedente nell'osservanza delle preclusioni probatorie incombenti sulla parte.
pagina 8 di 13 Pertanto, nel presente procedimento, esso è ammissibile, seppure avvenuto tardivamente (così anche
Sent. 19 dicembre 2013, n. 28462, sostanzialmente confermata dalle ordinanze 6 dicembre 2017, n.
29309, e 7 ottobre 2020, n. 21571).
Sul punto, si rammenta che la costante giurisprudenza di legittimità e delle Corti sovranazionali è nel senso che il processo deve tendere, normalmente, alla sua conclusione con una decisione di merito, dovendosi ritenere le decisioni di natura meramente processuale una soluzione da assumere solo in presenza di vizi non emendabili;
quale non è quello del caso in esame.
5. Tanto premesso, l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza della domanda di nullità ed omessa specificità dei motivi.
Al riguardo va preliminarmente osservato che è opinione ormai consolidata nella giurisprudenza che “il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte;
nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori “in procedendo”, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del “petitum” e delle “causae petendi” dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ.” (ex plurimis,
Cass. civ. Sez. I, Ord. 1463/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, con specifico riferimento all'unico motivo di nullità sollevato dall'attore nel presente procedimento, relativo alla presunta contraddittorietà della motivazione addotta dal Collegio alla base della decisione assunta, va peraltro osservato che la contraddittorietà cui si riferisce la disposizione di cui all'art. 829 n. 11) c.p.c., per dare atto a un vizio inficiante la motivazione idoneo a caducare il provvedimento viziato con la sanzione della nullità, deve concretarsi in una netta inconciliabilità tra le parti del dispositivo o parti della motivazione, di tale gravità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, sostanziandosi in una mancanza di motivazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta
pagina 9 di 13 contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (così: Cass. Civ. Ord. N. 2747 del 05/02/2021).
L'odierna parte impugnante al punto “A” dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, assume che il lodo sia “sorretto da una motivazione del tutto claudicante, ondivaga e soprattutto contraddittoria, tale da non consentire neppure di comprendere con la dovuta linearità e chiarezza l'iter logico-giuridico seguito che ha condotto al rigetto della domanda attorea”, ma, nel prosieguo, a ben vedere, non precisa in alcun modo quali parti della decisione sarebbero effettivamente viziate dalla dedotta presunta contraddittorietà, né in quali passaggi argomentativi sia carente la rappresentazione dell'iter logico-giuridico seguito dal Collegio nelle statuizioni assunte.
È di tutta evidenza, dunque, che un generico richiamo all'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829 n. 11)
c.p.c., quale quello effettuato all'interno dell'atto di citazione di , senza l'esposizione Controparte_1
ragionata e consequenziale dei motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe affetta dal vizio dedotto, non può in alcun modo ottemperare agli oneri che la Suprema Corte pone a carico della parte che si avvale di un rimedio a critica vincolata.
E' indispensabile che venga individuato esattamente il capo della pronuncia ritenuto contraddittorio e che venga illustrato in modo esauriente e intellegibile per quale motivo quel determinato punto è affetto dalla patologia denunciata.
Contrariamente a ciò, nell'atto introduttivo del presente procedimento le doglianze sollevate risultano vaghe e generiche, non corrispondenti a specifici vizi o contraddizioni riferibili alla decisione impugnata, in totale spregio rispetto a quanto prescritto sul punto dall'art. 829 c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza richiamata.
Risulta, infatti, del tutto irrilevante che alcune parti della motivazione possano apparire prima facie tra di loro contraddittorie allorquando, come nel caso di specie, da un'attenta lettura del provvedimento impugnato emerga con tutta evidenza la ratio decidendi ad esso sottesa.
Se tale modo di procedere sia o meno condivisibile non può costituire oggetto di esame in questa sede, ma solo in una successiva (e soltanto eventuale) fase rescissoria, a seguito dell'annullamento del lodo.
Il presente giudizio di impugnazione, infatti, non si configura come un comune appello avverso la pronuncia arbitrale, ma è limitato alla verifica dell'illegittimità del lodo stesso, in relazione ai vizi previsti dall'articolo 829 c.p.c. e dedotti con i motivi di impugnazione, restando precluso nella fase pagina 10 di 13 rescindente il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri (Cassazione civile, sez. I,
15/10/2014, n. 21836).
Sul punto, non è superfluo precisare che il motivo in esame, al di là della formale denuncia della contraddittorietà della motivazione, risulta in concreto volto a censurare nel merito le valutazioni e le argomentazioni dedotte dal Collegio Arbitrale, in maniera del tutto inammissibile nel presente procedimento.
A ben vedere, ciò che l'attore contesta al provvedimento emesso è la modalità attraverso la quale è stata ricostruita e determinata la comune intenzione delle parti, nell'ambito dell'interpretazione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti.
In sostanza, infatti, al di là della fondatezza delle argomentazioni rese, secondo la ricostruzione prospettata da la dedotta contraddittorietà deriverebbe dal fatto che il Collegio Controparte_1
avrebbe omesso di valutare isolatamente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'accordo, così violando le regole di ermeneutica applicabili in materia di contratti.
In tali termini, il parametro di nullità del lodo richiamato dall'attore, più che nella disciplina di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c., sembrerebbe semmai riconducibile al diverso vizio di nullità di cui all'art. 829 co. 3 c.p.c., sostanziandosi di fatto in una lamentata violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge.
Non vi è dubbio che nel caso di specie tale ipotesi non sia percorribile: la disposizione in questione, infatti, non risulta utilmente applicabile in questa sede, poiché:
- sul punto nulla prevede la clausola compromissoria (art 23) contenuta nel contratto d'appalto sottoscritto del 23/12/2008 (e cioè successivamente alla novella della disciplina regolatrice dell'impugnazione dei lodi)
- non si tratta di controversia prevista dall'art. 409 c.p.c.;
- non rileva rispetto al caso di specie la disciplina di cui all'art. 829 co. 4, n. 2 c.p.c..
La domanda di va quindi integralmente respinta, restando assorbita ogni altra Controparte_1
questione proposta con riguardo alla fase rescissoria.
Ad abundantiam, posto che, come già precisato, non risultano esplicitati i punti nei quali il Collegio avrebbe motivato in maniera contraddittoria, va nuovamente sottolineato che, al contrario, nel lodo risultano rappresentate in maniera chiara, precisa e concordante le motivazioni in fatto e in diritto che hanno condotto gli Arbitri a determinarsi nel senso prescelto.
Ritiene questa Corte, infatti, che sia stato espresso in maniera perfettamente lineare e pienamente comprensibile l'iter logico-giuridico seguito nell'ambito del ragionamento effettuato, sicché nessuna nullità è ravvisabile a riguardo: il Collegio ha comprensibilmente motivato in ordine all'insussistenza pagina 11 di 13 di inadempimenti imputabili all'una o all'altra parte del contratto di appalto e ritenuto, con congrua e adeguata motivazione, il contratto sciolto soltanto con la comunicazione di recesso trasmessa dalla
Compagnia in data 23/12/2015.
Più precisamente, risulta che gli Arbitri hanno:
- ricostruito compiutamente la vicenda dal punto di vista fattuale;
- assunto posizione con riferimento alla domanda di avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto per gravissimo inadempimento della
Compagnia ai doveri negoziali, escludendo l'inadempimento della committente, richiamando sul punto sia gli impegni contrattuali delle parti che i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia;
- conseguentemente motivato in ordine alla ritenuta corresponsabilità di entrambi i contraenti nella verifica della regolarità degli emanandi provvedimenti;
- precisato come, di fatto, il Permesso di Costruire sia rimasto valido ed efficace fino alla data di sua naturale scadenza, non essendo mai stato oggetto di impugnazione dinanzi agli enti preposti;
- qualificato giuridicamente la sopravvenuta sospensione dei lavori puntualizzando come, venuto meno il provvedimento di sequestro, le parti ben avrebbero potuto e dovuto riprendere l'esecuzione del contratto;
- correttamente motivato in ordine all'insussistenza di inadempimenti imputabili all'una o all'altra parte del contratto di appalto;
- correttamente ritenuto, con congrua e adeguata motivazione, il contratto sciolto con la comunicazione di recesso trasmessa dalla Compagnia in data 23/12/2015.
Tutto ciò rivela un percorso logico chiaro e pienamente comprensibile: che le argomentazioni contenute nella decisione arbitrale siano nel merito condivisibili o meno – per tutto quanto sopra si è detto in ordine alla peculiare natura del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale - non può essere oggetto del presente giudizio.
6. Le considerazioni finora svolte anticipano il rigetto dell'impugnazione incidentale promossa dalla anch'essa inammissibile per indeterminatezza della domanda di Controparte_3
nullità ed omessa specificità dei motivi.
Sul punto si richiamano, in quanto inerenti, tutte le argomentazioni già svolte con riferimento all'impugnazione principale, precisando come anche la domanda promossa dalla convenuta, sebbene qualificata nei termini di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c., si sostanzi in effetti come una proposta di riforma nel merito della motivazione, inammissibile in questa sede per i motivi già ampiamente affrontati.
pagina 12 di 13 A ben vedere, infatti, più che evidenziare le disposizioni del lodo ritenute contraddittorie, ciò che la convenuta chiede a questa Corte è di rivalutare un fatto: se sia stato o meno rispettato il procedimento di cui all'art. 19 del contratto di appalto.
Tuttavia, come già anticipato, in questa prima fase non è consentito procedere in tal senso, dovendo la
Corte limitarsi a verificare che sussista la nullità lamentata.
Proprio perché giudizio a critica vincolata, al giudice dinanzi al quale è proposta l'impugnazione non spetta una valutazione circa la condivisibilità o meno della decisione o della motivazione assunta in sede arbitrale, quanto piuttosto una valutazione circa la fondatezza o meno del motivo di impugnazione espressamente previsto dalla norma in esame lamentato dall'impugnante.
Ed invero, anche in questo caso, non sussistendo ragioni di nullità del lodo, risulta evidente che la
Corte non possa entrare nel merito della controversia.
7. Il rigetto dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale configurano la reciproca soccombenza delle parti e giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'impugnazione proposta da , nella persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, avverso il lodo arbitrale deliberato in conferenza telematica in data 30 ottobre 2021 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente prof. avv. Mauro Paladini, dall'avv.
Roberto Pinza e dall'avv. Massimo Beleffi e depositato in data 8 novembre 2021;
2) rigetta l'impugnazione incidentale proposta da nella persona del Controparte_3
suo legale rappresentante;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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