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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1052/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90017250 13 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170001328663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: per il ricorrente: “- Dichiarare nullo, annullare o comunque privare di qualsivoglia giuridica efficacia l'avviso di intimazione n. 01220239001725013/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della
Riscossione per la Provincia di Avellino, nonchè la presupposta cartella di pagamento ivi indicata n.01220170001328663000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011. - Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”; per la resistente ADER: “- rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Ricorrente_1 perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente libello e confermare la intimazione opposta nonché le cartelle sottese;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26 settembre 2025 e depositato il 23 ottobre successivo, Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio che il 16 ottobre 2023 aveva introdotto dinanzi al Giudice di pace di Mirabella, impugnando l'avviso d'intimazione n. 01220239001725013000, notificatagli il 13 settembre 2023, con cui l'Agenzia delle entrate –
Riscossione gli aveva chiesto il pagamento di € 1.181,20 in ragione della cartella n. 01220200007185988000, relativa a contravvenzioni al codice della strada, e della cartella n. 01220170001328663000, relativa alle tasse automobilistiche per l'importo di € 366,01; il ricorrente ha premesso che l'adito giudice di pace aveva accolto la sua impugnazione, annullando l'intimazione di pagamento con la sentenza n. 83/2024, ma che detta decisione era stata riformata dal tribunale di Benevento che, sull'appello dell'agente della riscossione, con la sentenza n. 865/2025, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario limitatamente alla seconda cartella, assegnando un termine per la riassunzione dinanzi al giudice tributario, alla quale aveva provveduto. Ricorrente_1 , quindi, richiamate le ragioni addotte avverso l'indicata intimazione (mancanza del presupposto impositivo, per avere il Giudice di pace di Mirabella Eclano, con la sentenza n. 172/2023, dichiarato che aveva perso il possesso dell'autovettura targata Targa_1 già in data 30 settembre 2016, avendola ceduta a terzo;
maturata prescrizione), ha chiesto: “- Dichiarare nullo, annullare o comunque privare di qualsivoglia giuridica efficacia l'avviso di intimazione n. 01220239001725013/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Avellino, nonchè la presupposta cartella di pagamento ivi indicata n.01220170001328663000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011. - Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
L'Agenzia delle entrate – Riscossione, costituendosi con controdeduzioni del 5 novembre 2025 ha eccepito la rituale notifica della cartella esattoriale, in data 7 marzo 2017, non impugnata, e l'interruzione della prescrizione, essendo stato il relativo termine sospeso dalla normativa emergenziale dettata per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19; ha aggiunto la sua carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze pertinenti il merito della pretesa tributaria;
ed ha così concluso: “- rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Ricorrente_1 perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente libello e confermare la intimazione opposta nonché le cartelle sottese;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.”
All'udienza del 18 dicembre 2025 il giudizio è stato deciso.
La Regione Campania, alla quale risulta notificato un atto di chiamata in causa ad iniziativa della ADER in data 5 novembre 2025, non s'è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di gravame, pertinente l'omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento, è privo di pregio.
È prodotto in atti, invero, l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67351206604-6, con cui è stata notificata la cartella esattoriale, dal quale si evince la consegna del plico, in data 20/03/2017, nelle mani di
NOMINATIVO 1, indicata come “MOGLIE” del destinatario.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (procedimento semplificato posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di un avviso di avvenuta notifica. La prova del perfezionamento del procedimento della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario,
l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Secondo il principio di vicinanza della prova, è il destinatario nella migliore condizione per dimostrare che la notifica non si riferisce alla cartella esattoriale relativa al credito per cui è giudizio, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione da parte del ricorrente che il plico consegnato non contenesse la cartella, come nel caso di specie, la prova dell'arrivo della richiamata raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e il recapito dell'atto e la sua conoscenza.
2.- È inammissibile il motivo di gravame in punto di difetto del presupposto impositivo.
Invero, va rammentato che una intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo o della riscossione divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito: ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per l'effetto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità per il contribuente di far valere la decadenza dalla potestà impositiva, sicché il motivo in esame non è più ammissibile.
3.- Infondato è il motivo di gravame in punto di prescrizione.
Il termine di prescrizione, triennale, decorrente dalla notifica della indicata cartella (20 marzo 2017) è stato sospeso, dapprima, per 85 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in forza del d.l. n. 18/2020, e, poi, fino al 31 agosto 2021, ex d.l. n. 73/2021; successivamente, è stato interrotto dalla notifica, in data 18 agosto
2023, dell'intimazione di pagamento n. 01220239001725013000, essendosi perfezionata la giacenza del plico raccomandato n. 69538282372-5.
4.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., va condannato a pagare alla resistente Agenzia delle entrate – Riscossione le spese del giudizio, che si liquidano in € 290,00 per la fase di studio, € 180,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la di trattazione ed € 470,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge in favore del concessionario della riscossione, difeso da professionista del libero foro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate - Riscossione le spese del giudizio, che liquida in € 1.140,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti come per legge.
Avellino, 19 febbraio 2026. Il giudice Andrea Luce
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1052/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2023 90017250 13 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170001328663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: per il ricorrente: “- Dichiarare nullo, annullare o comunque privare di qualsivoglia giuridica efficacia l'avviso di intimazione n. 01220239001725013/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della
Riscossione per la Provincia di Avellino, nonchè la presupposta cartella di pagamento ivi indicata n.01220170001328663000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011. - Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”; per la resistente ADER: “- rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Ricorrente_1 perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente libello e confermare la intimazione opposta nonché le cartelle sottese;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26 settembre 2025 e depositato il 23 ottobre successivo, Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio che il 16 ottobre 2023 aveva introdotto dinanzi al Giudice di pace di Mirabella, impugnando l'avviso d'intimazione n. 01220239001725013000, notificatagli il 13 settembre 2023, con cui l'Agenzia delle entrate –
Riscossione gli aveva chiesto il pagamento di € 1.181,20 in ragione della cartella n. 01220200007185988000, relativa a contravvenzioni al codice della strada, e della cartella n. 01220170001328663000, relativa alle tasse automobilistiche per l'importo di € 366,01; il ricorrente ha premesso che l'adito giudice di pace aveva accolto la sua impugnazione, annullando l'intimazione di pagamento con la sentenza n. 83/2024, ma che detta decisione era stata riformata dal tribunale di Benevento che, sull'appello dell'agente della riscossione, con la sentenza n. 865/2025, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario limitatamente alla seconda cartella, assegnando un termine per la riassunzione dinanzi al giudice tributario, alla quale aveva provveduto. Ricorrente_1 , quindi, richiamate le ragioni addotte avverso l'indicata intimazione (mancanza del presupposto impositivo, per avere il Giudice di pace di Mirabella Eclano, con la sentenza n. 172/2023, dichiarato che aveva perso il possesso dell'autovettura targata Targa_1 già in data 30 settembre 2016, avendola ceduta a terzo;
maturata prescrizione), ha chiesto: “- Dichiarare nullo, annullare o comunque privare di qualsivoglia giuridica efficacia l'avviso di intimazione n. 01220239001725013/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Avellino, nonchè la presupposta cartella di pagamento ivi indicata n.01220170001328663000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011. - Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
L'Agenzia delle entrate – Riscossione, costituendosi con controdeduzioni del 5 novembre 2025 ha eccepito la rituale notifica della cartella esattoriale, in data 7 marzo 2017, non impugnata, e l'interruzione della prescrizione, essendo stato il relativo termine sospeso dalla normativa emergenziale dettata per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19; ha aggiunto la sua carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze pertinenti il merito della pretesa tributaria;
ed ha così concluso: “- rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Ricorrente_1 perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente libello e confermare la intimazione opposta nonché le cartelle sottese;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite.”
All'udienza del 18 dicembre 2025 il giudizio è stato deciso.
La Regione Campania, alla quale risulta notificato un atto di chiamata in causa ad iniziativa della ADER in data 5 novembre 2025, non s'è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di gravame, pertinente l'omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento, è privo di pregio.
È prodotto in atti, invero, l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67351206604-6, con cui è stata notificata la cartella esattoriale, dal quale si evince la consegna del plico, in data 20/03/2017, nelle mani di
NOMINATIVO 1, indicata come “MOGLIE” del destinatario.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (procedimento semplificato posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di un avviso di avvenuta notifica. La prova del perfezionamento del procedimento della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario,
l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Secondo il principio di vicinanza della prova, è il destinatario nella migliore condizione per dimostrare che la notifica non si riferisce alla cartella esattoriale relativa al credito per cui è giudizio, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione da parte del ricorrente che il plico consegnato non contenesse la cartella, come nel caso di specie, la prova dell'arrivo della richiamata raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e il recapito dell'atto e la sua conoscenza.
2.- È inammissibile il motivo di gravame in punto di difetto del presupposto impositivo.
Invero, va rammentato che una intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo o della riscossione divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito: ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per l'effetto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità per il contribuente di far valere la decadenza dalla potestà impositiva, sicché il motivo in esame non è più ammissibile.
3.- Infondato è il motivo di gravame in punto di prescrizione.
Il termine di prescrizione, triennale, decorrente dalla notifica della indicata cartella (20 marzo 2017) è stato sospeso, dapprima, per 85 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in forza del d.l. n. 18/2020, e, poi, fino al 31 agosto 2021, ex d.l. n. 73/2021; successivamente, è stato interrotto dalla notifica, in data 18 agosto
2023, dell'intimazione di pagamento n. 01220239001725013000, essendosi perfezionata la giacenza del plico raccomandato n. 69538282372-5.
4.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., va condannato a pagare alla resistente Agenzia delle entrate – Riscossione le spese del giudizio, che si liquidano in € 290,00 per la fase di studio, € 180,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la di trattazione ed € 470,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge in favore del concessionario della riscossione, difeso da professionista del libero foro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate - Riscossione le spese del giudizio, che liquida in € 1.140,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti come per legge.
Avellino, 19 febbraio 2026. Il giudice Andrea Luce