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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/10/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIMALDI IDA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GRIMALDI IDA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIDALE ALEX CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VIDALE ALEX
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come alla udienza del 9/10/2025:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.05.2016 in Bassano del
GR (VI) dai sig.ri e;
atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Bassano del GR (VI) al n.
8 - parte 2 - serie A - anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affidamento esclusivo della IA alla madre sig.ra , Persona_1 Parte_1 prevedendo che le decisioni di maggiore interesse per la IA relative alla salute, all'istruzione, pagina 1 di 5 all'educazione, alla scelta della residenza abituale della UL e alla sua crescita saranno prese dalla madre in via esclusiva, essendo fin d'ora a ciò autorizzata dal Sig. ; il padre CP_1 rilascia altresì fin d'ora alla madre il consenso e l'autorizzazione necessari per il rilascio del passaporto e carta d'identità per la IA necessari anche all'espatrio della minore e per ogni altro documento e autorizzazione necessari alla UL ivi inclusa l'apertura di libretti o Persona_1
Per_ Per_ conti correnti intestati a . La IA avrà residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale sita in Bassano del GR, via Veneto n. 19, e collocamento prevalente con la stessa;
2. assegnare la casa coniugale sita in Bassano del GR, via Veneto n. 19 con l'arredo ivi esistente alla sig.ra , proprietaria esclusiva della stessa, che vi abiterà con la IA Parte_1 Per_1
;
[...]
3. il diritto di visita della IA al padre sarà concordato di volta in volta previo consenso della Per_ UL;
Per_
4. disporre l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della IA , per un importo pari a € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di ottobre, importo che sarà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT, oltre al 50% Per_ delle spese mediche, scolastiche (compresa la retta mensile della scuola paritaria privata che Per_ frequenta) e ricreative relative alla IA , secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5. disporsi che il c.d. assegno unico e universale per i figli sia corrisposto interamente (100%) in Per_ favore della madre sig.ra , quale genitore collocatario della IA;
Pt_1
6. il Sig. provvederà al saldo del pagamento degli assegni di mantenimento arretrato, CP_1 come da atto di precetto allo stesso inviato tramite suo legale e notificato, per un importo complessivo pari ad € 8.082,25/00, entro e non oltre il 30.10.2025;
7. nulla disporsi a titolo di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
8. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano del GR (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
9. compensi professionali e spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pagina 2 di 5 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bassano del GR il 22/5/2016 con CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del GR (VI) al n.
[...]
8, Parte 2, serie A, anno 2016.
Deduceva l'attrice che: (i) durante la vita matrimoniale violava ripetutamente gli obblighi di Per_1 assistenza morale e materiale, ponendo in essere condotte prevaricatrici, violente ed aggressive nei confronti di;
(ii) all'esito del giudizio di separazione la stessa veniva addebitata al marito;
Pt_1
(iii) dal settembre 2022 si era trasferito a Palermo in via definitiva, omettendo di contribuire Per_1 lungamente al mantenimento della IA minorenne (nata il [...]); (iv) il padre non Per_1 incontrava la IA da oltre undici mesi, non essendosi più presentato presso i Servizi Sociali agli incontri programmati;
chiedeva dunque l'affido super esclusivo della minore, l'assegnazione della casa coniugale a sé con regolamentazione del diritto di vista padre-IA sulla scorta della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, da incaricarsi della prosecuzione dell'attività di monitoraggio e supporto. Con obbligo di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la minore di euro
700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025 il procuratore di parte attrice chiedeva un rinvio d'udienza per la rinnovazione della notifica, non andata a buon fine.
Con memoria di costituzione depositata in data 17/09/2025 si costituiva in giudizio Per_1 associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio dell'attrice, ma rassegnando conclusioni diverse da quelle ex adverso; chiedendo in particolare l'affido condiviso della minore, collocamento di lei presso la madre e disciplina dei diritti di visita con il padre, assegnazione della casa familiare alla madre attrice e assegno di mantenimento per la prole a proprio carico pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 9 ottobre 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano al Tribunale di recepire le conclusioni congiunte rassegnate;
all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione e trasmetteva gli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data della sentenza di separazione giudiziale conclusasi sullo status con sentenza parziale n. 504/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 28/3/2022 (irrevocabile il
2/11/2022) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e pagina 3 di 5 materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma dell'affidamento esclusivo della minore (nata il [...]) alla Per_1 madre, con facoltà di prendere da sola le decisioni di maggior interesse per la stessa, come richiesto dalle parti di comune intesa, considerata anche la effettiva e stabile collocazione del padre, residente a
Palermo, nonché ai diritti di visita liberi previsti con il padre, peraltro come già previsti nella sentenza di separazione n. 1397 del 18/7/2024, ma subordinati al gradimento della minore;
- sussistono altresì i presupposti per provvedere nel senso dell'assegnazione della casa coniugale sita in
Bassano del GR via Veneto n. 19 alla madre, che ivi vivrà con la IA;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della IA la somma mensile di euro 500,00 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, contributo che il Tribunale ritiene congruo alle esigenze della minore ed alla disponibilità economica delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza pertanto avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- degli ulteriori accordi il Tribunale non può limitarsi che dare atto non essendo richiesta sul punto alcuna statuizione giurisdizionale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Pt_2
in Bassano del GR in data 22/5/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bassano del GR (VI) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI) al n. 8, parte 2, serie A, anno 2016;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite. pagina 4 di 5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIMALDI IDA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GRIMALDI IDA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIDALE ALEX CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VIDALE ALEX
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come alla udienza del 9/10/2025:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.05.2016 in Bassano del
GR (VI) dai sig.ri e;
atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Bassano del GR (VI) al n.
8 - parte 2 - serie A - anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affidamento esclusivo della IA alla madre sig.ra , Persona_1 Parte_1 prevedendo che le decisioni di maggiore interesse per la IA relative alla salute, all'istruzione, pagina 1 di 5 all'educazione, alla scelta della residenza abituale della UL e alla sua crescita saranno prese dalla madre in via esclusiva, essendo fin d'ora a ciò autorizzata dal Sig. ; il padre CP_1 rilascia altresì fin d'ora alla madre il consenso e l'autorizzazione necessari per il rilascio del passaporto e carta d'identità per la IA necessari anche all'espatrio della minore e per ogni altro documento e autorizzazione necessari alla UL ivi inclusa l'apertura di libretti o Persona_1
Per_ Per_ conti correnti intestati a . La IA avrà residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale sita in Bassano del GR, via Veneto n. 19, e collocamento prevalente con la stessa;
2. assegnare la casa coniugale sita in Bassano del GR, via Veneto n. 19 con l'arredo ivi esistente alla sig.ra , proprietaria esclusiva della stessa, che vi abiterà con la IA Parte_1 Per_1
;
[...]
3. il diritto di visita della IA al padre sarà concordato di volta in volta previo consenso della Per_ UL;
Per_
4. disporre l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della IA , per un importo pari a € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di ottobre, importo che sarà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT, oltre al 50% Per_ delle spese mediche, scolastiche (compresa la retta mensile della scuola paritaria privata che Per_ frequenta) e ricreative relative alla IA , secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5. disporsi che il c.d. assegno unico e universale per i figli sia corrisposto interamente (100%) in Per_ favore della madre sig.ra , quale genitore collocatario della IA;
Pt_1
6. il Sig. provvederà al saldo del pagamento degli assegni di mantenimento arretrato, CP_1 come da atto di precetto allo stesso inviato tramite suo legale e notificato, per un importo complessivo pari ad € 8.082,25/00, entro e non oltre il 30.10.2025;
7. nulla disporsi a titolo di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
8. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano del GR (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
9. compensi professionali e spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pagina 2 di 5 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bassano del GR il 22/5/2016 con CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del GR (VI) al n.
[...]
8, Parte 2, serie A, anno 2016.
Deduceva l'attrice che: (i) durante la vita matrimoniale violava ripetutamente gli obblighi di Per_1 assistenza morale e materiale, ponendo in essere condotte prevaricatrici, violente ed aggressive nei confronti di;
(ii) all'esito del giudizio di separazione la stessa veniva addebitata al marito;
Pt_1
(iii) dal settembre 2022 si era trasferito a Palermo in via definitiva, omettendo di contribuire Per_1 lungamente al mantenimento della IA minorenne (nata il [...]); (iv) il padre non Per_1 incontrava la IA da oltre undici mesi, non essendosi più presentato presso i Servizi Sociali agli incontri programmati;
chiedeva dunque l'affido super esclusivo della minore, l'assegnazione della casa coniugale a sé con regolamentazione del diritto di vista padre-IA sulla scorta della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, da incaricarsi della prosecuzione dell'attività di monitoraggio e supporto. Con obbligo di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la minore di euro
700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025 il procuratore di parte attrice chiedeva un rinvio d'udienza per la rinnovazione della notifica, non andata a buon fine.
Con memoria di costituzione depositata in data 17/09/2025 si costituiva in giudizio Per_1 associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio dell'attrice, ma rassegnando conclusioni diverse da quelle ex adverso; chiedendo in particolare l'affido condiviso della minore, collocamento di lei presso la madre e disciplina dei diritti di visita con il padre, assegnazione della casa familiare alla madre attrice e assegno di mantenimento per la prole a proprio carico pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 9 ottobre 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano al Tribunale di recepire le conclusioni congiunte rassegnate;
all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione e trasmetteva gli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data della sentenza di separazione giudiziale conclusasi sullo status con sentenza parziale n. 504/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 28/3/2022 (irrevocabile il
2/11/2022) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e pagina 3 di 5 materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma dell'affidamento esclusivo della minore (nata il [...]) alla Per_1 madre, con facoltà di prendere da sola le decisioni di maggior interesse per la stessa, come richiesto dalle parti di comune intesa, considerata anche la effettiva e stabile collocazione del padre, residente a
Palermo, nonché ai diritti di visita liberi previsti con il padre, peraltro come già previsti nella sentenza di separazione n. 1397 del 18/7/2024, ma subordinati al gradimento della minore;
- sussistono altresì i presupposti per provvedere nel senso dell'assegnazione della casa coniugale sita in
Bassano del GR via Veneto n. 19 alla madre, che ivi vivrà con la IA;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della IA la somma mensile di euro 500,00 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, contributo che il Tribunale ritiene congruo alle esigenze della minore ed alla disponibilità economica delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza pertanto avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- degli ulteriori accordi il Tribunale non può limitarsi che dare atto non essendo richiesta sul punto alcuna statuizione giurisdizionale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Pt_2
in Bassano del GR in data 22/5/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bassano del GR (VI) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI) al n. 8, parte 2, serie A, anno 2016;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite. pagina 4 di 5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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