Articolo 9 della Legge 2 agosto 1982, n. 512
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 agosto 1982
Art. 9. Disposizioni per la regione siciliana
e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichita' e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verra' versato direttamente allo Stato.
Entrata in vigore il 8 agosto 1982