Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale a Roma, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Carmelo Carrara, in forza di procura in atti;
appellante
CONTRO
, con sede legale in Palermo, Controparte_1
P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Tulone e Marco Di Vita, giusto mandato in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma integrale dell'impugnata
sentenza n. 2253/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, emessa,
all'esito del giudizio RG n. 10559/2019, in data 28 maggio 2021 e pubblicata in
data 28 maggio 2021 (Doc. 1) e notificata in data 8 giugno 2021 (Doc.
1-bis), in
accoglimento dei Motivi di Appello articolati nel presente atto IN VIA
PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità della pretesa creditoria della
[...]
dal momento che l'odierna appellante ha Parte_2
integralmente liquidato le somme dovute per tutta la merce che è stata
effettivamente presa in consegna. IN VIA PRINCIPALE Dichiarare che nulla è
dovuto dalla alla società appellata e, di conseguenza, Parte_1
annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 2270/2019 del 24/04/2019 per tutti i
motivi esposti nel presente atto di appello. IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare che ha ricevuto e Parte_2
trattiene indebitamente la somma di euro 2.474,75
(Duemilaquattrocentosettantaquattro/75) e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, alla restituzione della suddetta somma di euro 2.474,75. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi contemplata al paragrafo IV del presente
atto, revocare il provvedimento monitorio opposto e dichiarare, previo
accertamento della fondatezza dell'eccezione di inadempimento di cui al Primo
motivo di appello, che l'importo dovuto dalla alla odierna Parte_1 3
appellata è pari ad euro 649,85. Con vittoria di spese, competenze onorari di
entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO Respinta ogni contraria eccezione e difesa, Rigettare l'appello
proposto da ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza appellata;
per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Palermo n. 2253/2021 ed il decreto ingiuntivo n. 2270/2019 del
Tribunale di Palermo;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e
competenze legali del presente giudizio e dei relativi accessori di legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Palermo Parte_2
l'emissione in data 4 aprile 2019 del decreto ingiuntivo n. 2270/2019, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento in favore della richiedente Parte_1
della somma di € 6.435,70, IVA compresa, a titolo di saldo di alcune fatture,
emesse tra il 2015 ed il 2018, relative alla fornitura di materiale tipografico per la mostra itinerante denominata “Unescosites” organizzata dalla società ingiunta.
Proponeva opposizione deducendo l'infondatezza giuridica Parte_1
dell'azione esperita, atteso l'avvenuto pagamento delle somme dovute per la merce effettivamente ricevuta, e, in ogni caso, l'erroneità degli importi indicati nelle fatture fondanti il decreto ingiuntivo opposto, stante il regime fiscale agevolato di cui beneficiano le attività inerenti l'organizzazione di eventi e mostre 4
a carattere culturale, ai sensi dell'art 10 co.1 n. 22) del DPR 633 del 1972, che avrebbe esentato dall'IVA anche le forniture rese dalla opposta in proprio favore.
Chiedeva in via riconvenzionale, deducendo di avere corrisposto alla controparte l'importo totale di euro 7.800,00, la restituzione di € 2.474,75, quale eccedenza rispetto al prezzo della merce effettivamente ricevuta (indicato come ammontante a complessivi euro 5.358,25, di cui euro 2.113,25 per i 535 cataloghi effettivamente forniti dalla tipografia “a fronte delle 2000 copie previste all'atto del
conferimento dell'incarico”, ed euro 3.245,00 quale quota imputabile all'ulteriore materiale che riconosceva esserle stato regolarmente fornito).
Resisteva la cooperativa.
Il Tribunale, con sentenza n. 2253/2021, pubblicata il 28.05.2021, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'interrogatorio formale del legale rappresentante dalla opponente e nella audizione della teste , confermava il Testimone_1
decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Interponeva appello la Si costituiva la Parte_1 [...]
insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Parte_2
Alla data del 18 settembre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************************
La appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la natura 5
dell'eccezione di inadempimento da essa sollevata in ordine alla mancata consegna di n.ro 1465 cataloghi sui 2000 ordinati. Ha rimarcato come la prova dell'adempimento integrale della fornitura avrebbe dovuto essere fornita dalla controparte e che essa non poteva ricavarsi né dal contenuto della deposizione della testimone – che aveva dichiarato di non sapere riferire né in merito alla entità complessiva della commissione né alla sua piena esecuzione – né dai documenti di trasporto versati in giudizio, che, piuttosto, davano riscontro alla propria allegazione. Ha evidenziato che anche la cooperativa aveva di fatto ammesso la omessa consegna di gran parte dei cataloghi, seppure addebitandola alla mancata ricezione di istruzioni da parte della committente, in particolare in ordine al luogo di recapito della merce, e che tuttavia tale allegazione doveva ritenersi smentita dalla circostanza che non era stata fatta nei propri confronti alcuna messa in mora ai sensi degli artt.1206 e ss. c.c.. Ha poi censurato il rigetto del motivo di opposizione afferente alla applicabilità del regime fiscale agevolato, segnalando che nel corso del rapporto la Parte_2
si era dichiarata pronta ad emettere una nota di credito per annullare
[...]
dalle fatture la quota richiesta a titolo di IVA. E' tornata ad insistere nella domanda riconvenzionale, chiedendo, in estremo subordine, che dal credito portato nel decreto ingiuntivo e riconosciuto dalla sentenza impugnata si detraesse quantomeno l'importo del corrispettivo riferibile ai cataloghi non consegnati.
Così sintetizzati i motivi di gravame, gli stessi risultano infondati. 6
Per quanto riguarda la questione principale, quella del mancato integrale adempimento da parte della delle prestazioni oggetto delle fatture Parte_2
portate a fondamento del credito azionato – segnatamente di quella afferente alla consegna dei 2.000 cataloghi che la stessa opponente riconosce di avere ab origine commissionato - va premesso che effettivamente gravava sulla opposta,
a fronte della puntuale contestazione fatta dalla opponente, fornirne dimostrazione. E sul punto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, nessun dato asseverativo poteva trarsi né dalle dichiarazioni della
[...]
– la quale riferiva di potere confermare solo la consegna di circa 500 copie Tes_1
– né dai documenti di trasporto prodotti, che attestano l'effettivo recapito,
dapprima presso la sede della mostra di Palermo e poi presso quella di
Taormina, di complessive n.ro 538 copie (v. DDT del 15.10.2015, del 16.10.2015,
del 6.4.2017 e del 23.5.2017).
In effetti, però, la circostanza non è stata neppure smentita dalla società
tipografica la quale ha tuttavia addebitato la mancata consegna degli ulteriori cataloghi – che riferisce essere ancora in giacenza nei suoi magazzini, privi solo,
come si dirà, delle pagine iniziali (c.d. “sedicesimi”) - alla mancata ricezione sia del benestare a cui la controparte, in persona del suo legale rappresentante,
aveva subordinato la completa rifinitura della pubblicazione in relazione ad ogni fornitura, sia comunque della indicazione del luogo di recapito, attesa la natura itinerante dell'evento culturale.
Orbene, tale allegazione appare convincente. 7
Innanzitutto, dal “preventivo” del 28.8.2015 della che entrambe Parte_2
le parti hanno prodotto (in un testo sostanzialmente coincidente, salvo alcune divergenze non rilevanti ai fini della decisione), si ricava che l'accordo contrattuale prevedeva da subito la stampa di una quantità di duemila cataloghi,
per un prezzo complessivo di euro 8.400,00, salvo sconto di euro 500,00; vi era poi una voce aggiuntiva, per la quale era previsto un corrispettivo di euro 850.00,
a titolo di “supplemento per avviamento (stampa e piegatura del primo
sedicesimo, raccolta, cucitura e brossura assieme a tutte le segnature già
stampate e piegate)”.
Le ragioni di tale previsioni si comprendono alla luce delle dichiarazioni della teste , presente al primo incontro tra i legali rappresentanti delle due Tes_1
società, la quale ha spiegato che, stante l'esigenza di adattare la parte introduttiva del catalogo alla peculiarità di ogni occasione di svolgimento della mostra, si era deciso che le prime pagine sarebbero state stampate in un momento successivo e poi assemblate alla restante parte del testo (“..Ero
presente al loro incontro. Dal momento che la mostra avrebbe dovuto avere sedi
in diverse località diverse decisero che sarebbe stato stampato tutto il catalogo e
che di volta in volta sarebbero state modificate la copertina e le prime pagine
(c.d. dodicesimi o sedicesimi). Credo che anche nel preventivo sia stata inserita
l'ipotesi della ristampa dei dodicesimi o sedi-cesimi…” v. verbale della udienza del 5.10.2020).
In conformità all'accordo, nella fattura n.ro 893/2015 del 20.10.2015 – di cui non
è stato disconosciuto il recapito e che, peraltro, risulta espressamente richiamata 8
nella corrispondenza telematica successiva, quella in cui la tipografia sollecitava il pagamento del saldo di tutte le forniture (v. mail 26.7.2016 e dell'11.3.2017) - la cooperativa chiedeva, infatti, a fronte della già avvenuta stampa dei 2.000
cataloghi, il pagamento della cifra di euro 7.900,00 (euro 8.400,00 - euro 500,00
di sconto), al lordo dell'acconto già ricevuto, segnalando la presenza di “1664
copie non rilegate in attesa definizione”.
Così ricostruiti i termini del regolamento negoziale, non può dubitarsi del diritto della ad ottenere il pagamento dei cataloghi, da subito stampati Parte_2
nella quantità convenuta, dovendosi imputare alla controparte la non completa esecuzione della prestazione, non avendo fornito dimostrazione di Parte_1
avere continuato a impartire nel tempo le necessarie indicazioni per la stampa dei “sedicesimi” delle copie in attesa di definizione (nella mail del 12.3.2017 il legale rappresentante della rimarcava alla controparte la necessità Parte_1
financo di un proprio benestare finale prima della stampa) oltre che sul luogo di recapito.
La circostanza, enfatizzata dalla appellante, che la cooperativa non la abbia mai costituita formalmente in mora – ma non va però dimenticato che il rapporto tra le parti proseguì almeno fino alla metà del 2018, con nuovi ordini di materiale e pagamento di altri modesti acconti da parte della - non esclude Parte_1
infatti, in sede di verifica giudiziale, la valutazione della condotta tenuta dalle parti nella fase di esecuzione del contratto, tenendo conto della natura dei beni e del rispetto del canone della buona fede, e, conseguentemente, l'accertamento della permanenza della obbligazione della committente di saldare il pagamento delle 9
prestazioni effettivamente rese dalla controparte. A tale riguardo va rilevato che la non ebbe a inserire tra le prestazioni fatturate quella di Parte_2
definizione dei cataloghi, che in effetti non fu curata per le copie non consegnate.
Il fatto poi che il “preventivo” non prevedesse espressamente le modalità con cui avrebbero dovuto pervenire le su indicate istruzione ed un termine finale di adempimento non può escludere l'esigibilità del credito alla luce del rilievo che l'inerzia della Culturali aveva certamente superato, all'epoca del decreto Pt_1
ingiuntivo, la normale tollerabilità e che la stessa posizione difensiva assunta in giudizio dall'appellante dimostra l'ormai definitivo disinteresse rispetto alla compiuta esecuzione del contratto (v. il consolidato orientamento espresso sul punto dalla Cassazione: da S.U. 12072/92 a Cass. 22951/2015), disinteresse all'evidenza determinato dalla circostanza che la mostra non era proseguita dopo la tappa di Taormina.
La doglianza afferente alla applicabilità del regime fiscale agevolato è ai limiti della ammissibilità, e comunque infondata.
Non si confronta, infatti, con le puntuali motivazioni della sentenza di primo la quale ha evidenziato che la previsione posta dall'art.10 n.22 del D.P.R. n.
633/1972 attiene esclusivamente alle mostre in sé aventi finalità culturali e prive di scopi speculativi o commerciali anche indiretti (requisito, quest'ultimo, neppure dimostrato dalla società di capitali appellante), e non anche alle prestazioni ad esse strumentali rese dai fornitori;
argomentazioni che si presentano ineccepibili tenuto conto sia del tenore letterale (“le prestazioni inerenti alla visita a musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti…e simili”) della disposizione de qua, la cui 10
natura derogatoria la rende insuscettibile di applicazione estensiva, sia della interpretazione datane dalla Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.85 del
15.5.2004 come afferente solo ai corrispettivi per l'accesso del pubblico.
Al rigetto dei motivi principali di gravame consegue quello della domanda riconvenzionale restitutoria, anche nella misura più circoscritta proposta in ulteriore subordine dall'appellante, e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di
“trattazione”, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Parte_1
2253/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 28.5.2021.
Condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 20.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo