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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4370/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CARLA MARCUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n.28, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_2
la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta euro) a favore della signora , Per_1 Parte_1 sul presupposto che il figlio continui a convivere con la madre e fintantoché non sarà economicamente indipendente. Tale importo mensile dovrà risultare accreditato sul c/c della ricorrente presso Banca Unicredit Cod. Iban [...] mediante bonifico bancario con valuta entro il giorno 15 di ogni mese. Nel caso in cui si trasferisca a vivere altrove, da solo o ospite di parenti (ad esempio, a Roma Per_1 dal nonno paterno), i genitori concorderanno una diversa modalità di pagamento, anche direttamente al figlio o al parente ospitante, nel rispetto, comunque e necessariamente, della volontà del figlio maggiorenne. L'importo è soggetto ad aggiornamento automatico Istat annuale a far data dall'ottobre 2026 e con
1 riferimento alla variazione Istat intervenuta nell'anno precedente.
2. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria, ossia: Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche. Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese mediche urgenti e necessarie;
• Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
• Tickets e spese farmaceutiche;
• Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
• Libri di testo;
• Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche didattiche;
• Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
• Spese per progetti curriculari scolastici;
• Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
• Spese per baby-sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
• Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
2 • Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
• Ripetizioni;
• Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
• Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
• gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
• Scuole e università private;
• Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
• viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
• attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
• attività ludico-ricreative (centri estivi);
• cellulare;
• spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
• conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
• spese per ON, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
4. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo, anche con riferimento all'attribuzione, già concordemente definita, di mobili ed arredi della casa coniugale, a suo tempo condotta in locazione in Lucca, via Francesco Gemignani, n. 52 e rilasciata al proprietario.
5. Le spese ed i compensi legali faranno esclusivamente carico al sig. che se li accolla». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Roma (RM) il 3/9/1999, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione dell'accordo raggiunto, si pone a carico del sig. il pagamento integrale Parte_2 delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Roma (RM) in data 3/9/1999, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (RM) all'Atto Numero 1930, Parte 1, Serie 01, dell'Anno 1999; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico del sig. il pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
GE RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CARLA MARCUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n.28, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_2
la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta euro) a favore della signora , Per_1 Parte_1 sul presupposto che il figlio continui a convivere con la madre e fintantoché non sarà economicamente indipendente. Tale importo mensile dovrà risultare accreditato sul c/c della ricorrente presso Banca Unicredit Cod. Iban [...] mediante bonifico bancario con valuta entro il giorno 15 di ogni mese. Nel caso in cui si trasferisca a vivere altrove, da solo o ospite di parenti (ad esempio, a Roma Per_1 dal nonno paterno), i genitori concorderanno una diversa modalità di pagamento, anche direttamente al figlio o al parente ospitante, nel rispetto, comunque e necessariamente, della volontà del figlio maggiorenne. L'importo è soggetto ad aggiornamento automatico Istat annuale a far data dall'ottobre 2026 e con
1 riferimento alla variazione Istat intervenuta nell'anno precedente.
2. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria, ossia: Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche. Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese mediche urgenti e necessarie;
• Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
• Tickets e spese farmaceutiche;
• Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
• Libri di testo;
• Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche didattiche;
• Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
• Spese per progetti curriculari scolastici;
• Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
• Spese per baby-sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
• Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
2 • Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
• Ripetizioni;
• Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
• Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
• gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
• Scuole e università private;
• Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
• viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
• attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
• attività ludico-ricreative (centri estivi);
• cellulare;
• spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
• conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
• spese per ON, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
4. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo, anche con riferimento all'attribuzione, già concordemente definita, di mobili ed arredi della casa coniugale, a suo tempo condotta in locazione in Lucca, via Francesco Gemignani, n. 52 e rilasciata al proprietario.
5. Le spese ed i compensi legali faranno esclusivamente carico al sig. che se li accolla». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Roma (RM) il 3/9/1999, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione dell'accordo raggiunto, si pone a carico del sig. il pagamento integrale Parte_2 delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Roma (RM) in data 3/9/1999, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (RM) all'Atto Numero 1930, Parte 1, Serie 01, dell'Anno 1999; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico del sig. il pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
GE RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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