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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.: 1577 /2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 25/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577/2022 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1
cui elett.te domicilia in GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122 MILANO;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. POLITO GIUSEPPINA , giusta procura alle liti, ed P.IVA_1 eletti ciliato in CORSO ITALIA N.3 84079 VIBONATI;
RESISTENTE Nonché
in persona del suo Presidente pro tempore, CF Via Ciro il Grande 2 CP_2 P.IVA_2 CP_3 tato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 3.10.2022 impugna la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 09276202200001426000 notificata via pec in data 27.07.22, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39220160000300258000, 39220180001334544000, 39220190001347059000, 39220190001544379000, 39220190002242586000, 39220210000315230000, 39220210000829255000. Il ricorrente deduce l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, l'inesistenza della notifica a mezzo pec e l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente agli atti presupposti impugnati. Si costituivano in giudizio l e l' i quali contestavano la fondatezza del ricorso e Controparte_4 CP_2 ne chiede di ll'atto. Nel corso del giudizio il ricorrente deduceva che per i crediti oggetto di giudizio, Parte_1 ha presentato, in data 17.04.2023, dichiarazione di adesione alla definizione ag 2023041705458590. Con nota n. AT 09290202302247121180 l' Controparte_4 comunicava al ricorrente il valore del complessivo carico iscritto intimate con gli avvisi di addebito opposti, indicando le modalità di definizione agevolata del carico. Alla odierna udienza il ricorrente chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente nella trattazione e definizione dei Per_1 procedimenti Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza ex art. 429 cpc. Orbene, la parte istante ha depositato la copia della Ricevuta di presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022, cd. ROTTAMAZIONE QUATER) presentata da in data 17.04.2023, prot. N. W-2023041705458590. Con nota Parte_1 n. AT 09290 comunicava gli importi dovuti. Controparte_4
Nella richiesta di adesione sono compresi i carichi contenuti negli avvisi di addebito, emessi dall'
[...]
ed oggetto della impugnativa giudiziale. Controparte_5
Il ricorrente, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) relativamente agli avvisi di addebito oggetto della presente controversia ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione medesima si riferisce. In sede giudiziale l'istante ha, quindi, chiesto l'estinzione dell'emarginato giudizio. Parte resistente CP_2 nulla ha dedotto al riguardo, mentre il concessionario ha chiesto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ed ha chiesto la condanna alle spese di lite. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve della procedura di condono” (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv.). Nel caso di specie, stima il Tribunale che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente vanno in questa direzione. Peraltro, deve segnalarsi che la parte ricorrente ha anche fornito prova dei pagamenti effettuati. Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(R.G. 1577/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 25.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 25/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577/2022 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1
cui elett.te domicilia in GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122 MILANO;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. POLITO GIUSEPPINA , giusta procura alle liti, ed P.IVA_1 eletti ciliato in CORSO ITALIA N.3 84079 VIBONATI;
RESISTENTE Nonché
in persona del suo Presidente pro tempore, CF Via Ciro il Grande 2 CP_2 P.IVA_2 CP_3 tato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 3.10.2022 impugna la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 09276202200001426000 notificata via pec in data 27.07.22, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39220160000300258000, 39220180001334544000, 39220190001347059000, 39220190001544379000, 39220190002242586000, 39220210000315230000, 39220210000829255000. Il ricorrente deduce l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, l'inesistenza della notifica a mezzo pec e l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente agli atti presupposti impugnati. Si costituivano in giudizio l e l' i quali contestavano la fondatezza del ricorso e Controparte_4 CP_2 ne chiede di ll'atto. Nel corso del giudizio il ricorrente deduceva che per i crediti oggetto di giudizio, Parte_1 ha presentato, in data 17.04.2023, dichiarazione di adesione alla definizione ag 2023041705458590. Con nota n. AT 09290202302247121180 l' Controparte_4 comunicava al ricorrente il valore del complessivo carico iscritto intimate con gli avvisi di addebito opposti, indicando le modalità di definizione agevolata del carico. Alla odierna udienza il ricorrente chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente nella trattazione e definizione dei Per_1 procedimenti Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza ex art. 429 cpc. Orbene, la parte istante ha depositato la copia della Ricevuta di presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022, cd. ROTTAMAZIONE QUATER) presentata da in data 17.04.2023, prot. N. W-2023041705458590. Con nota Parte_1 n. AT 09290 comunicava gli importi dovuti. Controparte_4
Nella richiesta di adesione sono compresi i carichi contenuti negli avvisi di addebito, emessi dall'
[...]
ed oggetto della impugnativa giudiziale. Controparte_5
Il ricorrente, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) relativamente agli avvisi di addebito oggetto della presente controversia ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione medesima si riferisce. In sede giudiziale l'istante ha, quindi, chiesto l'estinzione dell'emarginato giudizio. Parte resistente CP_2 nulla ha dedotto al riguardo, mentre il concessionario ha chiesto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ed ha chiesto la condanna alle spese di lite. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve della procedura di condono” (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv.). Nel caso di specie, stima il Tribunale che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente vanno in questa direzione. Peraltro, deve segnalarsi che la parte ricorrente ha anche fornito prova dei pagamenti effettuati. Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(R.G. 1577/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 25.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo