Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 62306 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. comunicata alle parti il
2.7.2024, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ratione temporis applicabile) decorrenti dal
15.7.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
Via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Michela Pugliese che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione.
PARTE OPPOFNENTE
E in persona Controparte_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Crispo in virtù di
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni
n. 19, presso lo studio del procuratore.
PARTE OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del
[...]
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti Gianluca Massimei, Guido Foglia e Marco Gioacchino
Morgese, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Delle Quattro Fontane n. 161.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.2024, le parti depositavano note di trattazione scritta riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei propri atti introduttivi, come precisate nelle successive memorie istruttorie;
parte opponente insisteva altresì nelle richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(ratione temporis applicabile) chiedendo, conseguentemente, la rimessione della causa sul ruolo;
le controparti si opponevano alle avverse richieste istruttorie, 3
instando per il trattenimento della causa in decisione sulla base delle risultanze delle prove documentali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierna opponente chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE:
1) Autorizzare la chiamata in causa del terzo “
[...]
” con sede Controparte_3
legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9 (C.F.:
Codice Fiscale: ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t.,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) Revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, respingere la domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo nrg. 43765/2021 n. 13776/2021
e ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui al presente atto;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
3) in ogni caso, accertare che
[...]
è tenuta a manlevare Controparte_3
la GN , e per l'effetto condannarla, Parte_1
nel limite di polizza, a manlevare l'attrice opponente per qualsiasi condanna sarà accertata in accoglimento, 4
anche parziale ed a qualsiasi titolo, delle domande avanzate da ”. Controparte_1
Con vittoria di spese di causa e compensi professionali, oltre accessori.
La società opposta, costituitasi in giudizio, chiedeva preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio emesso in suo favore ed in via principale:
“ritenuta la sussistenza dei necessari presupposti legali per la richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo de quo e la fondatezza delle ragioni creditorie poste a suo fondamento, nonché la natura dilatoria e la totale infondatezza dei motivi dell'opposizione proposta dalla
IG.ra , rigettare integralmente la Parte_1
stessa opposizione nei confronti della
[...]
e, conseguentemente, previa conferma CP_1
del decreto ingiuntivo n. 13776/2021, condannare la medesima opponente/debitrice al pagamento in favore della opposta di quanto Controparte_1
liquidato nel suddetto decreto ingiuntivo, nonché delle spese di causa.”
In sede di prima udienza veniva autorizzata la chiamata in causa della , nei cui confronti parte opponente CP_2
aveva formulato domanda di manleva. Nel costituirsi in giudizio, la parte chiamata in causa eccepiva l'improcedibilità 5
delle domande presentate nei suoi confronti stante il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto di cui all'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014
n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162; nel merito, chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda rilevandone l'infondatezza.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni con lo scambio di note di trattazione scritta e successivamente la causa era rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestato Tribunale, la
[...]
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_1
13766/2021 nei confronti della , odierna opponente, Pt_1
con cui intimava il pagamento della somma di € 6.028,04, oltre spese legali, assumendo di esserne creditrice a titolo di saldo del corrispettivo residuo, ancora insoluto, per le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità tra la cliente e la struttura sanitaria. A fondamento dell'azione monitoria, la società produceva la scheda di ricovero della paziente, la fattura emessa per il credito sopra indicato, nonché la corrispondenza intercorsa tra la clinica e l'odierna opponente.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data
13.8.2021, con atto di citazione, notificato il 5.10.2021, la 6
proponeva opposizione. A fondamento Pt_1
dell'impugnativa, parte opponente evidenziava quanto segue:
1. di essere stata beneficiaria, al tempo dei fatti per cui si controverte, di una copertura assicurativa per spese sanitarie per tramite dell'adesione del coniuge alla
Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance
(Mutua MBA);
2. che, dovendosi sottoporre a due interventi chirurgici presso la menzionata clinica – nella specie, una colecistectomia per calcolosi della colecisti e un'operazione per ernia ombelicale – presentava istanza di rimborso spese alla , la quale CP_2
forniva la propria autorizzazione per la sola colecistectomia, ritenendo che il secondo intervento traesse origine da una patologia pregressa alla sottoscrizione del rapporto assicurativo e, dunque, non rientrasse nella relativa copertura;
3. di essersi sottoposta nell'aprile 2018 alle operazioni chirurgiche presso la clinica , sostenendo CP_1
direttamente le spese dell'intervento riguardante l'ernia ombelicale;
4. di aver ricevuto, a distanza di un anno dal ricovero, richiesta di pagamento da parte della odierna opposta della somma di € 6.028,04 per le prestazioni di 7
assistenza sanitaria offerte dalla clinica, unitamente alla somma di € 5.561,60 per l'attività libero professionale del personale medico coinvolto;
5. che con detta comunicazione veniva altresì informata del rifiuto da parte della di coprire dette CP_2
spese, in quanto la relativa istanza non sarebbe supportata, a dire della società di mutuo soccorso, da un'adeguata documentazione medica, necessaria per valutare se la richiesta di ricovero fosse riconducibile ad una patologia pregressa;
6. di aver pertanto chiesto chiarimenti alla società sulle informazioni sanitarie necessarie per integrare l'istruttoria della pratica, manifestando in più occasioni la propria disponibilità a collaborare con la predetta per le verifiche del caso, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
7. che, d'altronde, il chirurgo occupatosi dei due interventi avrebbe comunicato alla già in CP_2
data 20.2.2018 come le patologie trattate non fossero legate al pregresso intervento di gastrectomia verticale laparoscopica e che, in particolare, la calcolosi della colecisti, di recente comparsa, non fosse attribuibile alla resezione gastrica, trattandosi di una patologia che interesserebbe un'alta percentuale di donne in età 8
adulta in relazione a fattori eziopatogenetici di varia natura (all. 9 all'atto di citazione in opposizione);
8. che, in ogni caso, la somma azionata dalla struttura sanitaria in via monitoria non sarebbe supportata da un titolo idoneo a dimostrare, con valore di piena prova, la pretesa creditoria, atteso che l'ingiunzione di pagamento si baserebbe sulla sola fattura emessa dalla opposta;
9. che la somma ingiunta risulterebbe priva di riscontro probatorio anche sotto il profilo del quantum debeatur, non avendo l'opponente sottoscritto alcun preventivo o contratto indicante i costi dell'intervento e del ricovero;
10. infine, la in virtù dell'accordo CP_2
stipulato con il coniuge della paziente, sarebbe tenuta ad indennizzare la stessa delle somme richieste, in quanto incluse nel servizio assicurativo.
La clinica opposta, costituitasi in giudizio, specificava che:
1. nel sottoscrivere la scheda di ricovero, la paziente, diversamente da quanto prospettato nelle sue difese, sarebbe stata informata dell'eventualità di dover sostenere, nella loro interezza, i costi per le prestazioni sanitarie richieste, nell'ipotesi di mancata copertura delle spese da parte di una compagnia assicurativa;
9
2. in ragione di ciò, l'opponente ben avrebbe dovuto consultare il tariffario dei servizi in regime di assistenza diretta (prestabilito con la società di mutua assicurazione) prima di concludere un contratto con la clinica, sicché ogni sua contestazione sull'ammontare del credito ingiunto rappresenterebbe unicamente il tentativo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto;
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita la
, la quale, Controparte_2
nel contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dall'opponente, rappresentava che:
1. l'azione giudiziale muoverebbe da errate premesse di fatto e di diritto, avendo parte opponente travisato nella propria narrativa la natura del rapporto tra società di mutuo soccorso e singolo socio e, di conseguenza, quello intercorso tra le parti in causa;
2. invero, la e, in linea generale, le società di CP_2
mutua assicurazione, differenziandosi dalle compagnie assicuratrici in ragione del carattere mutualistico – e, dunque, non perseguendo uno scopo di lucro – eserciterebbero attività di natura squisitamente assistenziale a favore dei soci, non intervenendo pertanto un automatico trasferimento del rischio dal socio alla società al momento della costituzione del vincolo associativo;
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3. inoltre, al momento dell'adesione alla , il CP_2
coniuge della beneficiaria avrebbe accettato tutte le condizioni previste per la partecipazione allo scopo mutualistico, incluse quelle riguardanti la documentazione da produrre a supporto di ciascuna domanda di assistenza sanitaria, le tempistiche di copertura e di decorrenza delle prestazioni ed i motivi di esclusione;
4. in particolare, nella documentazione fornita dalla società e sottoscritta dal socio era prevista l'esplicita esclusione delle spese mediche derivanti da uno stato patologico preesistente alla sottoscrizione del sussidio;
prescrizione volta ad evitare che l'assistito potesse gravare la collettività dei soci con il rimborso di spese pressoché certe al momento dell'adesione alla mutua;
5. tanto premesso, la richiesta di presa in carico (PIC) per intervento di colecistectomia ed ernia ombelicale presso una struttura convenzionata era stata in un primo momento autorizzata per il solo intervento di colecistectomia, in quanto si riteneva che l'intervento di ernia ombelicale fosse collegato ad una patologia pregressa;
6. secondo il regolamento del sussidio in oggetto,
l'autorizzazione di presa in carico non comporterebbe, di per sé, impegno formale per la alla CP_2 11
successiva liquidazione del rimborso, essendo quest'ultimo condizionato alla verifica della documentazione trasmessa dalla struttura sanitaria;
7. in fase di liquidazione, a causa di fondati sospetti che l'intervento autorizzato fosse comunque relativo ad una patologia pregressa, con comunicazione del
5.10.2018 si richiedevano al coniuge dell'odierna opponente i referti di alcuni esami strumentali effettuati dalla stessa negli anni precedenti, informandolo altresì della sospensione della pratica di rimborso;
8. successivamente, non essendo pervenuta la documentazione richiesta, necessaria per verificare le circostanze di esordio della patologia, con missiva del
9.10.2019 la mutua comunicava il rigetto della richiesta di rimborso.
In apertura di motivazione va rimarcato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione 12
in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, prima di affrontare le questioni attinenti al merito della controversia, è opportuno ribadire quanto già rilevato, nell'ordinanza del 6.12.2022, in relazione all'eccepita improcedibilità dell'opposizione per il mancato invio, prima dell'instaurazione del presente giudizio, dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014; in ragione della riproposizione di detta eccezione da parte della terza chiamata nella propria comparsa conclusionale. Al riguardo, va infatti rammentato che la menzionata disposizione, pur prescrivendo quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 13
cinquantamila euro il previo esperimento del procedimento de quo, provvede altresì ad elencare una serie di fattispecie in cui detto presupposto processuale è escluso: tra le quali figurano, a chiare lettere, i “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (art. 3, comma 3, lett. a) D.L. n.
134/2014, convertito in l. n. 162/2014). L'evidente corollario delle esposte considerazioni, in ragione della natura del presente giudizio, è che non possa ritenersi sussistente il prospettato vizio procedurale, sicché la relativa eccezione va disattesa.
Passando all'esame delle contestazioni mosse dall'odierna opponente alla pretesa creditoria oggetto di ingiunzione, va rilevato che queste, pur interessando, da un lato, il profilo dell'an e, d'altro lato, quello del quantum debeatur, muovono sostanzialmente dalle medesime deduzioni in punto di fatto, ovverosia che la paziente non avrebbe mai sottoscritto un contratto di spedalità con la casa di cura e, in particolare, non avrebbe pattuito la somma, poi ingiunta, a titolo di corrispettivo;
tantoché la Pt_1
sostiene che lo stesso sarebbe stato concordato unicamente tra la struttura sanitaria e la mutua assicuratrice. In replica alle deduzioni avversarie, la depositava, in CP_1
sede di costituzione, la cartella clinica sottoscritta dalla paziente e il tariffario delle prestazioni sanitarie in convenzione con per il tramite della Coopsalute CP_2 14
s.c.p.a. (doc. 1 e 2 della comparsa di costituzione della
, allegando, in forza di tale produzione CP_1
documentale, l'esistenza di un regolare contratto concluso tra la cliente e la struttura. Quanto all'eccepita assenza di un preventivo scritto che indicasse, in via preventiva, le spese relative agli interventi chirurgici in questione, la clinica deduce l'inesistenza di un obbligo deontologico (a suo dire, comunque non vincolante nei confronti di una società per azioni), o di diversa natura, di comunicare, in sede di raccolta del consenso informato al trattamento sanitario, anche le tariffe che sarebbero state applicate alla paziente in regime convenzionato. Ad avviso della società opposta, era piuttosto onere dell'interessata verificare, prima della conclusione del contratto, le condizioni applicate e le spese che la stessa avrebbe dovuto affrontare in caso di mancato indennizzo da parte della mutua assicuratrice. Ciò detto, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio incombente sulle parti, deve ricordarsi, come sostenuto dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del 15
diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (SS.UU.
13533/2001). Nel caso oggetto della presente disamina, dalla produzione documentale in atti risulta provata la fonte negoziale del diritto di credito ingiunto, ossia la conclusione di un contratto di spedalità tra l'opponente e la clinica opposta (doc. 1 della comparsa di costituzione della CP_1
nonché dal fascicolo del procedimento monitorio). In
[...]
linea generale, il rapporto instauratosi tra paziente e struttura sanitaria (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) trae fonte da un contratto atipico a prestazioni corrispettive – pertanto autonomo rispetto al contratto di prestazione d'opera intellettuale – dal quale, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore o da altro ente), insorgono a carico della struttura, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie alle prestazioni mediche (ex aliis, Cass. SS.UU. n.
577/2008). Tanto premesso, risulta incontestato l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in questione da parte della sia per quanto CP_1
riguarda la prestazione medica principale sia per quelle accessorie. Parimenti pacifica è la circostanza 16
dell'inadempimento della controparte, non avendo la paziente fornito prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c.. Giova altresì evidenziare che non può considerarsi causa di nullità del contratto, o comunque circostanza idonea a paralizzare la pretesa creditoria, la mancata presentazione di un preventivo spese in sede di stipula, atteso che, all'atto di sottoscrizione della scheda di ricovero, la paziente aderiva allo schema contrattuale in tutti i suoi elementi, tra gli altri, accettando le condizioni generali sulla ripartizione dei costi in caso di mancata copertura assicurativa (laddove si invita il cliente a verificare
“anticipatamente all'entrata in clinica” le condizioni della propria polizza tra cui, evidentemente, il tariffario applicabile al regime in convenzione, p. 42 del doc. 1 alla comparsa di costituzione della , ovvero approvando CP_1
specificamente per iscritto la clausola sulle prestazioni non rientrati tra quelle erogate dalla casa di cura, oggetto di autonoma regolazione tra paziente e personale medico scelto
(p. 44 del doc. 1 alla comparsa di costituzione della CP_1
. Trattasi, a ben vedere, di previsioni negoziali
[...]
conosciute o che l'opponente avrebbe dovuto conoscere, ai sensi dell'art. 1341 c.c., usando l'ordinaria diligenza. Dal tenore generale delle disposizioni contrattuali, si ritiene che il regime di assistenza in forma diretta configuri una mera 17
ipotesi di accollo semplice o “interno” tra la debitrice e la
(ancorché sottoposto alle regole del sussidio CP_2
sanitario), il quale, pertanto, non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione. D'altronde, risulta chiara l'intenzione di parte opposta, quale creditrice della prestazione di pagamento del corrispettivo, di non liberare il debitore originario della propria obbligazione, prevedendo espressamente che “in caso di mancata copertura diretta delle spese ovvero di diniego di copertura, in qualsiasi momento, da parte della propria Compagnia di
Assicurazione, la declinerà ogni responsabilità e CP_1
le prestazioni suddette si intenderanno a totale carico del paziente” (p. 42 del doc. 1 alla comparsa di costituzione della
. In ragione di quanto esposto, deve ritenersi CP_1
sussistente il diritto della clinica opposta a vedersi riconosciuto il saldo del corrispettivo residuo, ancora insoluto, per le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, come liquidato nel decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione.
In ordine alla domanda di manleva proposta da parte opponente nei confronti della terza chiamata, non possono ritenersi avverate le condizioni legittimanti l'indennizzo delle spese sanitarie sopportate dalla paziente, in ossequio alle disposizioni regolamentari del sussidio sanitario in esame.
Già dal primo scritto difensivo, la ha dedotto che CP_2 18
la procedura di indennizzo venne sospesa per consentire alla
Centrale salute ulteriori verifiche sulla natura della patologia trattata, stante la non operatività del sussidio in relazione a
“stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data della data di adesione”
(art. 17 del Regolamento del Sussidio “Senis B”, doc. 2 alla comparsa di costituzione della , nonché p. 17 ss. CP_2
della Guida operativa ai servizi associativi, doc. 8 alla comparsa di costituzione della ). La beneficiaria, CP_2
d'altro canto, era stata già informata, con l'autorizzazione alla presa in carico in forma diretta, dell'eventualità che la definizione della richiesta di rimborso potesse essere subordinata ad un'ulteriore attività istruttoria (doc. 3 alla comparsa di costituzione della ), ovvero che il CP_2
suddetto nulla osta non costituisse “impegno e garanzia alla successiva liquidazione”. In proposito, la società produceva comunicazione datata 5.10.2018 rivolta all'assistito, in cui lo stesso era invitato ad integrare la documentazione fornita a supporto della richiesta di rimborso, producendo altresì “il referto della risonanza magnetica colangio, ulteriori referti medici di eventuali esami strumentali eseguiti a marzo 2017, copia cartella clinica dell'intervento chirurgico di sleeve gastrectomy del 2015” (doc. 4 alla comparsa di costituzione della ). Orbene, non avendo parte opponente CP_2
trasmesso la documentazione medica richiesta, la relativa 19
pratica di rimborso veniva rigettata con comunicazione del
9.10.2019. Invero, l'assistito era tenuto ad adempiere a tale richiesta, fornendo in tempi ragionevoli i referti in questione
– depositati, invece, a giudizio instaurato, nella sola memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – dal momento che l'integrazione documentale costituiva un obbligo generale (e, dunque, applicabile anche al caso di assistenza diretta) a suo carico, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del regolamento del sussidio “Senis B”. Ebbene, laddove lo stesso avesse assolto il proprio obbligo istruttorio e nell'ipotesi in cui la società, nonostante ciò, avesse rigettato la richiesta di rimborso
(ritenendo comunque lo stato patologico anteriore alla data di adesione al sussidio), questi ben avrebbe potuto legittimamente contestare, anche in sede giudiziale, la valutazione compiuta dalla , sulla base di una CP_2
diversa lettura del quadro clinico. Tuttavia, nello scenario presente, risulta evidente che l'inadempimento dell'obbligo de quo – peraltro concernente documentazione nella disponibilità della odierna opponente, tantoché depositata in atti – costituisca indice di una condotta posta in grave violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
e che giustificava, di per sé, l'esclusione della richiesta di rimborso, rendendo a priori superflua ogni ulteriore valutazione sull'esordio della patologia. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il 20
rifiuto opposto dalla al pagamento dell'indennizzo CP_2
richiesto appare legittimo, essendo giustificato dall'impossibilità di ricondurre le spese sostenute dall'opponente alle prestazioni garantite dal sussidio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per quanto riguarda i compensi professionali, in base ai parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria solo documentale e dello scaglione di riferimento. Quanto alle spese sostenute del terzo chiamato in garanzia, vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 62306/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione;
❖ condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
❖ condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 21
Così deciso in Roma il 7.1.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)