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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE n persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. e P. IVA ) con sede legale in Trento – Via Dosso Dossi n. 6 – Parte_1 P.IVA_1 38122, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico dott. (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] con gli avv.ti Claudia Ramus (C.F. C.F._1
) e ST RI (C.F. ) del Foro di Trento, in forza di C.F._2 CodiceFiscale_3 procura in calce rilasciata su foglio separato, con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso lo Studio dei medesimi, in 38122 Trento – Via B. Acqui n.3; ATTRICE CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Presidente del Consiglio di amministrazione sig. , con CP_2 sede in 73048 Nordò (LE) – Via A. Volta n. 53; CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO: compravendita beni mobili – grave inadempimento venditore – domande di risoluzione parziale contratto parte non adempiuta – arricchimento senza causa – restituzione acconto versato da parte acquirente in eccedenza – risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: 1)Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, accertata e dichiarata la mancata consegna della merce oggetto di compravendita come contestata ed evidenziata in narrativa, per le quantità che risulteranno accertate, e il conseguente grave ed importante inadempimento di Pt_3
e previo accertamento, se necessario, della addebitabilità di detto mancato adempimento a fatto
[...] e/o colpa di accertare e dichiarare la parziale risoluzione giudiziale del contratto per cui Parte_3 è causa per la parte rimasta inadempiuta, e ciò per i motivi addotti in narrativa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Parte_3 2)condannare al pagamento in restituzione a dell'importo di € Parte_3 Parte_1 49.993.95, o della diversa somma maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, quale importo pagato in anticipazione per merce non consegnata da oltre interessi al tasso legale Parte_3
pagina 1 di 6 previsto per legge dalla data del pagamento del 10.08.2023 alla domanda di risoluzione e restituzione e, a far data dalla domanda di invito alla negoziazione assistita, del 24.07.2023, al tasso previsto ex art. 1284 c.c., IV comma c.c., come novellato, per le transazioni commerciali sino al giorno dell'effettivo pagamento.
3)Condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da diretti e indiretti, Parte_3 Parte_1 come analiticamente quantificati in narrativa, a causa e in conseguenza delle difformità e/o dell'inadempimento contrattuale di e complessivamente ammontanti ad € 67.788,25, o Parte_3 nella diversa somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di pagamento sino al dì della domanda e, dal dì della domanda (da considerarsi l'invito alla negoziazione assistita di cui alla pec del 24.07.2023) al medesimo tasso di cui alla normativa citata D. Lgs. 231/2002, secondo quanto previsto dall'art. 1284, IV comma c.c.
4)In ogni caso con ristoro di spese legali per l'attività stragiudiziale ed invito alla negoziazione assistita (quest'ultima non aderita) rimasti infruttuosi, come da parametri di liquidazione D.M. 55/2014 aggiornati con D.M. 147/2022 e ss.mm. e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre le addizionali di legge (oltre 15% rimb. Forf. Spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CNPA come per legge) spese di eventuali CTU e CTP. IN VIA ISTRUTTORIA Prendendo atto che Codesto Giudice ha già ritenuto (cfr. ordinanza 16.10.2024) di non ammettere le prove per testi dedotte capitolate con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc. del 10.09.2024 “in quanto i capitoli formulati vertono su circostanze già provate documentalmente”, pur ritenendo dunque che abbia provati documentalmente, con riferimento a tutte le domande avanzate, i fatti Parte_1 costitutivi delle proprie pretese, anche restitutorie e di condanna al risarcimento dei danni patiti, cionondimeno, si ribadiscono le istanze formulate in via istruttoria con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc del 10.09.2024, e pertanto si chiede, occorrendo, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, premessa la formula di rito “Vero che” Si indicano quali testi: sig. Testimone_1 SULLE CONSEGNE ESEGUITE DA DI 1000 MQ, INCOMPLETI Parte_3 CAP.1) Vero che fece consegnare presso il cantiere di MI (BS) di Parte_3 Parte_1 come prima consegna, il 19.08.2022, 500 mq di ponteggio Condor Omega, al quale mancavano alcune parti ed accessori ed in particolare al quale mancavano 11 telai, 47 correnti, 162 fermapiedi, 155 tavole zincate, 25 barete regolabili, 2 tavole con botola, 2 scale e 5 cancelletti (come da bolla che si rammostra al teste del 19308.2022 – doc. 06). CAP. 2) Vero che fece consegnare presso il cantiere di Rovereto (TN) di Parte_3 Tes_2 il 31.08.2022 meno di n. 500 mq. di ponteggio Comipont a boccale al quale mancavano Parte_1 400 correnti e 50 fermapiedi (come da bolla che si rammostra al teste del 31.08.2022 – doc. 07). CAP. 3) Vero che in data 09.09.2024 il camion della ditta , mandata da Controparte_3 Parte_1 con l'indicazione di ritirare dei ponteggi provenienti da venne mandato indietro
[...] Parte_3 vuoto da (come risulta anche dalla dicitura opposta sulla fattura n. 1074 del 30.09.2022 Parte_3
– doc. 9 – che si rammostra al teste). SUI CANTIERI DI
Parte_1 CAP. 4) Vero che tra agosto 2022 e novembre 2022 erano iniziati e aperti circa trenta cantieri Superbonus 110 nei quali doveva eseguuire opere edilizie per le quali necessitava la posa
Parte_1 di ponteggi da parte di per onorare gli obblighi assunti, (come da elenco cantieri
Parte_1 prodotto sub doc. 33 che si rammostra al teste). SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI DA PRESSO ALTRI FORNITORI PER
Parte_1 SUPPLIRE ALLA MANCATA FORNITURA DI CO RL pagina 2 di 6 CAP. 5) Vero che dopo settembre 2022 dovette acquistare e pagare ad altri fornituri Parte_1 (Rest/Edil San Francesco Srl, Area 51 S.r.l.s. Digital Marketing di GMB Buiding Persona_1 Equipments Srl) i 7000 mq. di ponteggi che smise di consegnare, che servivano in quel Parte_3 periodo per onorare gli obblighi assunti per i cantieri in corso o in via di apertura ove operava pagando tali forniture ai rispettivi prezzi indicati nelle fatture prodotte sub docc. 10, 13, Parte_1 15, 18, 20, 22, 29, 30 che si rammostrano al teste. Si richiama la documentazione prodotta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 30.04.2024, notificato in pari data, conveniva in giudizio la Parte_1
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande formulate: 1) che in data 10.08.2022 concludeva con la convenuta un contratto di compravendita avente ad oggetto 8000 mq. di ponteggio edile modello Candor Omega a perni rigenerato, finalizzato all'esecuzione di opere di ristrutturazione edile di riqualificazione energetica di edifici, comprensiva di posa “cappotto” in alcuni cantieri dell'attrice (v. doc. 03); 2) che in forza di detto contratto si obbligava a vendere a Parte_3
8000 mq. di ponteggio al prezzo di € 240.000,00 oltre IVA, pari a complessivi € Parte_1
292.800,00, con prima consegna il 11.08.2022 (1000 mq), il 18.08.2022 (2000 mq), il 25.08.2022 (2000 mq), il 02.09.2022 (2000 mq.) ed il 09.09.2022 (1000 mq); 3) che il prezzo concordato doveva essere corrisposto nei seguenti termini: A) il 30% al 10.08.2022 (€ 72.000,00 + IVA); B) il 30% al 05.09.2022 (€ 72.000,00 + IVA); C) il 40% al 30.09.2022 (€96.000,00 + IVA); 4) che in data 10.08.2022 corrispondeva puntualmente il primo acconto del 30% mediante bonifico Parte_1 istantaneo di € 72.000,00 oltre IVA, in relazione al quale emetteva fattura n. 237/2022 Parte_3 dd. 29.08.2022 (v. docc. 4-5); 5) che la convenuta consegnava, in luogo degli 8000 mq. convenuti, a mezzo di due parziali forniture di materiale, rispettivamente, in data 19.08.2022 e 31.08.2022, 500 mq. di ponteggio ed accessori non completi presso il cantiere di MI (BS) e 500 mq. di Parte_1 ponteggio ed accessori non completi presso il cantiere Reteklima Barattieri di Rovereto (TN), in ritardo sul crono programma concordato e pre quantitativi non corrispondenti a quanto indicato nei DDT e difformi altresì per qualità ed in parte per marca da quanto ordinato;
6) che, in particolare, in relazione alla parziale consegna presso il cantiere di MI (BS) dd. 19.08.2022, la convenuta emetteva un DDT / bolla accompagnatoria di trasporto recante un quantitativo generico e privo di distinta, per asseriti 500 mq. consegnati, laddove, tuttavia, risultavano mancanti n. 11 telai, n. 47 corrrenti, n. 162 fermapiedi, n. 155 tavole zincate, n. 25 basette regolabili, n. 2 tavole con botola, n. 2 scale, n. 5 cancelletti (v. doc. 6); 7) che in relazione alla parziale consegna presso il cantiere di Rovereto Tes_2
(TN) dd. 31.08.2022, la convenuta emetteva un DDT / bolla accompagnatoria di trasporto recante un quantitativo non corrispondente a quanto effettivamente consegnato, mancando n. 400 correnti e n. 50 fermapiedi e risultando il materiale difforme per marca e tipologia, come riportato nel DDT;
8) che in data 05.09.2022 contestava formalmente l'incompletezza e la difformità del materiale Parte_1 consegnato della convenuta (v. doc. 8); 9) che in seguito non effettuava alcuna Parte_3 consegna, nonostante l'attrice avesse versato il 30% del prezzo di vendita concordato ed inviato in data 09.09.2022 un camion per il trasporto di una tranche dei ponteggi concordati, ritornato vuoto, con un danno per l'esborso di € 400,00 (v. docc. 9 e 24); 10) che a seguito dei gravissimi e colpevoli inadempimenti di l'attrice sospendeva il pagamento della merce, provvedendo ad Parte_3
pagina 3 di 6 acquistare il materiale non consegnatole da altri fornitori, ai quali versava complessivamente € 67.388,25, IVA esclusa, in più rispetto a quanto concordato con come si evinceva dalle Parte_3 fatture emesse dagli stessi e dagli esborsi sostenuti (v. docc. da 10 a 24); 11) che stante il protrarsi dell'inadempimento della convenuta, l'attrice comunicava con missiva dd. 10.02.2023 (v. doc. 25) la propria intenzione di far dichiarare giudizialmente la risoluzione del contratto per grave inadempimento di la quale non aveva provveduto alla consegna di 7000 mq. di ponteggio, di richiedere Parte_3 la restituzione dell'importo in eccedenza versato in acconto in data 10.08.2022 ed il risarcimento dei danni patiti;
12) che la lettera monitoria del legale dell'attrice in data 17.02.2023 (v. doc. 26) non sortiva alcun effetto;
13) che l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, inviato dai legali dell'attrice a mezzo pec in data 24.07.2023 (v. docc. 27-28), rimaneva priva di riscontro. La convenuta ancorché le fosse stato ritualmente notificato l'atto di citazione in data Parte_3
30.04.2024, non provvedeva a costituirsi, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. Con ordinanza dd. 16.10.2024 il G.I., oltre a dichiarare la contumacia della convenuta, riteneva inammissibile la prova diretta per testi dedotta dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 10.09.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, all'udienza dd. 10.09.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero, risulta documentalmente provato che in data 10.08.2022 l'attrice concludeva con la convenuta un contratto di compravendita (v. doc. 03), in forza del quale quest'ultima si impegnava Parte_3
a vendere a a consegne ripartite, entro il termine ultimo di scadenza dd. 09.09.2022 8000 Parte_1 mq. di ponteggio edile modello Condor Omega a perni rigenerato al prezzo di € 240.000,00 oltre IVA e quindi al prezzo unitario di € 30,00 al mq. e che, in conformità agli obblighi contrattuali assunti,
provvedeva al versamento del primo acconto del 30%, pari ad € 72.000,00 oltre IVA, Parte_1 ovvero € 87.840,00 a mezzo bonifico bancario istantaneo eseguito in data 10.08.2022 (v. doc. 04), in relazione al quale la convenuta emetteva fattura elettronica n. 237/2022 dd. 29.08.2022 (v. doc. 5). Risulta altresì documentalmente provato che consegnava complessivamente circa 1000 Parte_3 mq. di ponteggio ed accessori a fronte degli 8000 mq convenuti, e ciò in ritardo e a meno di due parziali forniture di materiale, rispettivamente, mq. 800 in data 19.08.2022 e mq. 800 in data 31.08.2022 (v. bolle di consegna sub docc. 06-07). Si noti che in relazione alla condotta inadempiente della convenuta, la quale ometteva di rappresentare le ragioni delle parziali e tardive forniture, l'attrice con missiva dd. 05.09.2023 (v. doc. 08) contestava formalmente la difformità, la parziale e l'incompletezza del materiale consegnato, oltre alla discrepanza delle quantità rispetto a quanto riportato nei D.D.T.. A ciò si aggiunga che l'attrice ha provato documentalmente di aver inviato un autocarro presso la sede della convenuta per il ritiro dei ponteggi, rimandato, tuttavia, privo del carico in data 09.09.2024 (v. docc. 09) e 24), rispettivamente, fattura , che riporta la dicitura “viaggio a vuoto” e Controparte_3 bonifico di a saldo della stessa), nonché di aver inviato a lettera a mezzo Parte_1 Parte_3 pec in data 10.02.2023 (v. doc. 25) a seguito del perdurante inadempimento di controparte, rappresentando l'intenzione di voler fare dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento di con contestuale richiesta di restituzione dell'importo in eccedenza Parte_3
pagina 4 di 6 versato in acconto in data 10.08.2022, detratto l'importo corrispondente alla parte di contratto adempiuta, e di risarcimento del danno. Inoltre l'attrice inviava a invito a negoziazione assistita (v. docc. 27-28), disatteso dalla Parte_3 convenuta. In punto di diritto giova rammentare che a fronte della prova, da parte del creditore, della fonte negoziale e del contestato inadempimento della controparte, grava sualla convenuta l'onere di allegare e provare l'avvenuto adempimento, totale e tempestivo, disatteso all'eviidenza della stessa, la quale ha preferito rimanere contumace. A tal riguardo vale richiamare ex plurimis Cass. n. 826/2015, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno e per l'inadempimento, deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Inoltre deve ritenersi “grave” l'inadempimento dell'obbligo di consegna, da parte della convenuta, del materiale oggetto di compravendita, tale da giustificare la domanda di risoluzione parziale del contratto limitatamente alla parte rimasta inadempiuta, risultando tale inadempimento di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove si consideri la natura e la finalità del rapporto, nonché il concreto interesse dell'attrice all'esatta e tempestiva prestazione, essendo noto a che Parte_3
l'approvvigionamento era necessario per l'approntamento puntuale dei cantieri (v. elenco cantieri – doc. 33). Oltre ai fatti costitutivi della propria pretesa, l'attrice ha fornito la prova della fondatezza della propria pretesa restitutoria avente ad oggetto l'importo versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente fornito da controparte, che accede alla richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto per la parte rimasta inadempiuta per grave inadempimento della convenuta. A tal riguardo si rammenta che ha provveduto alla consegna di circa 1000 mq. di Parte_3 materiale, a fronte degli 8000 mq. convenuti, quantificabili in 1/8 di € 240.000,00, oltre IVA, complessivi, ovvero in € 30.000,00 oltre IVA, pari a complessivi € 36.600,00 IVA compresa. Pertanto, considerato che in data 10.08.2022 ha versato a titolo di acconto € 87.840,00 Parte_1
IVA compresa, tenuto conto della spesa del trasporto, la convenuta è tenuta a restituire la somma di
€49.993,95, ovvero € 87.840,00 - € 36.600,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento (10.08.2022) sino alla domanda di risoluzione e restituzione e, a far data della domanda di invito alla negoziazione assistita dd. 24.07.2023, al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4 c.c. sino al saldo effettivo. Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, preme evidenziare che la stessa, a causa del comprovato inadempimento contrattuale di controparte, la quale ometteva di consegnare il materiale compravenduto, necessario per l'approntamento dei cantieri presso i quali era in procinto Parte_1 di eseguire opere edilizie, si trovava costretta ad acquistare con estrema urgenza da altri fornitori pagina 5 di 6 quanto non consegnatole da sostenendo un esborso complessivo di € 67.388,25 oltre Parte_3
IVA, in più rispetto a quanto avrebbe dovuto corrispondere alla convenuta, qualora fosse stata adempiente. Sul punto risulta documentalmente provato che l'attrice, a causa dell'inadempimento contrattuale della controparte, ha pagato complessivamente € 67.388,25 oltre IVA in più rispetto a quanto pattuito con per l'acquisto dell'analoga quantità di ponteggio qualora essa fosse stata adempiente (v. Parte_3 fatture acquisti e relativi bonifici di pagamento – docc. da 10 a 23 e da 29 a 32), nonché € 400,00 oltre IVA per il viaggio di un autocarro in data 09.09.2022 (v. docc. 09 e 24) per la consegna dei ponteggi, rivelatosi, tuttavia, inutile. Le spese di giudizio e del procedimento di negoziazione assistita, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della convenuta;
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dd. 10.08.2022, limitatamente alla parte rimasta inadempiuta per colpa della convenuta e, per l'effetto, che nulla è dovuto da Parte_1
a
[...] Parte_3
-condanna la convenuta al pagamento in restituzione dell'attrice dell'importo di € 49.993,95, versato in anticipazione per merce non consegnata da oltre interessi legali dalla data del Parte_3 pagamento (10.08.2023) alla domanda di risoluzione e restituzione e, a far data dalla domanda di invito alla negoziazione assistita (24.07.2023) al tasso previsto dall'art. 1284 c0. 4 c.c. sino al saldo effettivo;
-condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in favore di quest'ultima, quantificati in complessivi € 67.788,25, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di pagamento sino al giorno della domanda e, a far data dalla domanda di invito alla negoziazione assistita (24.07.2023) al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. sino al saldo effettivo;
-condanna la convenuta alla rifusione delle spese relative all'invito alla negoziazione assistita e al presente giudizio sostenute dall'attrice, che liquida, quanto alle prime, in € 800,00 oltre a spese generali 15% ed accessori, quanto alle seconde, in complessivi € 15.241,00, di cui € 14.000,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 6.000,00 per fase di trattazione ed € 4.000,00 per fase decisionale) ed € 1.241,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 1 ottobre 2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE n persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. e P. IVA ) con sede legale in Trento – Via Dosso Dossi n. 6 – Parte_1 P.IVA_1 38122, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico dott. (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] con gli avv.ti Claudia Ramus (C.F. C.F._1
) e ST RI (C.F. ) del Foro di Trento, in forza di C.F._2 CodiceFiscale_3 procura in calce rilasciata su foglio separato, con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso lo Studio dei medesimi, in 38122 Trento – Via B. Acqui n.3; ATTRICE CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Presidente del Consiglio di amministrazione sig. , con CP_2 sede in 73048 Nordò (LE) – Via A. Volta n. 53; CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO: compravendita beni mobili – grave inadempimento venditore – domande di risoluzione parziale contratto parte non adempiuta – arricchimento senza causa – restituzione acconto versato da parte acquirente in eccedenza – risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: 1)Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, accertata e dichiarata la mancata consegna della merce oggetto di compravendita come contestata ed evidenziata in narrativa, per le quantità che risulteranno accertate, e il conseguente grave ed importante inadempimento di Pt_3
e previo accertamento, se necessario, della addebitabilità di detto mancato adempimento a fatto
[...] e/o colpa di accertare e dichiarare la parziale risoluzione giudiziale del contratto per cui Parte_3 è causa per la parte rimasta inadempiuta, e ciò per i motivi addotti in narrativa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Parte_3 2)condannare al pagamento in restituzione a dell'importo di € Parte_3 Parte_1 49.993.95, o della diversa somma maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, quale importo pagato in anticipazione per merce non consegnata da oltre interessi al tasso legale Parte_3
pagina 1 di 6 previsto per legge dalla data del pagamento del 10.08.2023 alla domanda di risoluzione e restituzione e, a far data dalla domanda di invito alla negoziazione assistita, del 24.07.2023, al tasso previsto ex art. 1284 c.c., IV comma c.c., come novellato, per le transazioni commerciali sino al giorno dell'effettivo pagamento.
3)Condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da diretti e indiretti, Parte_3 Parte_1 come analiticamente quantificati in narrativa, a causa e in conseguenza delle difformità e/o dell'inadempimento contrattuale di e complessivamente ammontanti ad € 67.788,25, o Parte_3 nella diversa somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di pagamento sino al dì della domanda e, dal dì della domanda (da considerarsi l'invito alla negoziazione assistita di cui alla pec del 24.07.2023) al medesimo tasso di cui alla normativa citata D. Lgs. 231/2002, secondo quanto previsto dall'art. 1284, IV comma c.c.
4)In ogni caso con ristoro di spese legali per l'attività stragiudiziale ed invito alla negoziazione assistita (quest'ultima non aderita) rimasti infruttuosi, come da parametri di liquidazione D.M. 55/2014 aggiornati con D.M. 147/2022 e ss.mm. e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre le addizionali di legge (oltre 15% rimb. Forf. Spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CNPA come per legge) spese di eventuali CTU e CTP. IN VIA ISTRUTTORIA Prendendo atto che Codesto Giudice ha già ritenuto (cfr. ordinanza 16.10.2024) di non ammettere le prove per testi dedotte capitolate con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc. del 10.09.2024 “in quanto i capitoli formulati vertono su circostanze già provate documentalmente”, pur ritenendo dunque che abbia provati documentalmente, con riferimento a tutte le domande avanzate, i fatti Parte_1 costitutivi delle proprie pretese, anche restitutorie e di condanna al risarcimento dei danni patiti, cionondimeno, si ribadiscono le istanze formulate in via istruttoria con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc del 10.09.2024, e pertanto si chiede, occorrendo, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, premessa la formula di rito “Vero che” Si indicano quali testi: sig. Testimone_1 SULLE CONSEGNE ESEGUITE DA DI 1000 MQ, INCOMPLETI Parte_3 CAP.1) Vero che fece consegnare presso il cantiere di MI (BS) di Parte_3 Parte_1 come prima consegna, il 19.08.2022, 500 mq di ponteggio Condor Omega, al quale mancavano alcune parti ed accessori ed in particolare al quale mancavano 11 telai, 47 correnti, 162 fermapiedi, 155 tavole zincate, 25 barete regolabili, 2 tavole con botola, 2 scale e 5 cancelletti (come da bolla che si rammostra al teste del 19308.2022 – doc. 06). CAP. 2) Vero che fece consegnare presso il cantiere di Rovereto (TN) di Parte_3 Tes_2 il 31.08.2022 meno di n. 500 mq. di ponteggio Comipont a boccale al quale mancavano Parte_1 400 correnti e 50 fermapiedi (come da bolla che si rammostra al teste del 31.08.2022 – doc. 07). CAP. 3) Vero che in data 09.09.2024 il camion della ditta , mandata da Controparte_3 Parte_1 con l'indicazione di ritirare dei ponteggi provenienti da venne mandato indietro
[...] Parte_3 vuoto da (come risulta anche dalla dicitura opposta sulla fattura n. 1074 del 30.09.2022 Parte_3
– doc. 9 – che si rammostra al teste). SUI CANTIERI DI
Parte_1 CAP. 4) Vero che tra agosto 2022 e novembre 2022 erano iniziati e aperti circa trenta cantieri Superbonus 110 nei quali doveva eseguuire opere edilizie per le quali necessitava la posa
Parte_1 di ponteggi da parte di per onorare gli obblighi assunti, (come da elenco cantieri
Parte_1 prodotto sub doc. 33 che si rammostra al teste). SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI DA PRESSO ALTRI FORNITORI PER
Parte_1 SUPPLIRE ALLA MANCATA FORNITURA DI CO RL pagina 2 di 6 CAP. 5) Vero che dopo settembre 2022 dovette acquistare e pagare ad altri fornituri Parte_1 (Rest/Edil San Francesco Srl, Area 51 S.r.l.s. Digital Marketing di GMB Buiding Persona_1 Equipments Srl) i 7000 mq. di ponteggi che smise di consegnare, che servivano in quel Parte_3 periodo per onorare gli obblighi assunti per i cantieri in corso o in via di apertura ove operava pagando tali forniture ai rispettivi prezzi indicati nelle fatture prodotte sub docc. 10, 13, Parte_1 15, 18, 20, 22, 29, 30 che si rammostrano al teste. Si richiama la documentazione prodotta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 30.04.2024, notificato in pari data, conveniva in giudizio la Parte_1
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande formulate: 1) che in data 10.08.2022 concludeva con la convenuta un contratto di compravendita avente ad oggetto 8000 mq. di ponteggio edile modello Candor Omega a perni rigenerato, finalizzato all'esecuzione di opere di ristrutturazione edile di riqualificazione energetica di edifici, comprensiva di posa “cappotto” in alcuni cantieri dell'attrice (v. doc. 03); 2) che in forza di detto contratto si obbligava a vendere a Parte_3
8000 mq. di ponteggio al prezzo di € 240.000,00 oltre IVA, pari a complessivi € Parte_1
292.800,00, con prima consegna il 11.08.2022 (1000 mq), il 18.08.2022 (2000 mq), il 25.08.2022 (2000 mq), il 02.09.2022 (2000 mq.) ed il 09.09.2022 (1000 mq); 3) che il prezzo concordato doveva essere corrisposto nei seguenti termini: A) il 30% al 10.08.2022 (€ 72.000,00 + IVA); B) il 30% al 05.09.2022 (€ 72.000,00 + IVA); C) il 40% al 30.09.2022 (€96.000,00 + IVA); 4) che in data 10.08.2022 corrispondeva puntualmente il primo acconto del 30% mediante bonifico Parte_1 istantaneo di € 72.000,00 oltre IVA, in relazione al quale emetteva fattura n. 237/2022 Parte_3 dd. 29.08.2022 (v. docc. 4-5); 5) che la convenuta consegnava, in luogo degli 8000 mq. convenuti, a mezzo di due parziali forniture di materiale, rispettivamente, in data 19.08.2022 e 31.08.2022, 500 mq. di ponteggio ed accessori non completi presso il cantiere di MI (BS) e 500 mq. di Parte_1 ponteggio ed accessori non completi presso il cantiere Reteklima Barattieri di Rovereto (TN), in ritardo sul crono programma concordato e pre quantitativi non corrispondenti a quanto indicato nei DDT e difformi altresì per qualità ed in parte per marca da quanto ordinato;
6) che, in particolare, in relazione alla parziale consegna presso il cantiere di MI (BS) dd. 19.08.2022, la convenuta emetteva un DDT / bolla accompagnatoria di trasporto recante un quantitativo generico e privo di distinta, per asseriti 500 mq. consegnati, laddove, tuttavia, risultavano mancanti n. 11 telai, n. 47 corrrenti, n. 162 fermapiedi, n. 155 tavole zincate, n. 25 basette regolabili, n. 2 tavole con botola, n. 2 scale, n. 5 cancelletti (v. doc. 6); 7) che in relazione alla parziale consegna presso il cantiere di Rovereto Tes_2
(TN) dd. 31.08.2022, la convenuta emetteva un DDT / bolla accompagnatoria di trasporto recante un quantitativo non corrispondente a quanto effettivamente consegnato, mancando n. 400 correnti e n. 50 fermapiedi e risultando il materiale difforme per marca e tipologia, come riportato nel DDT;
8) che in data 05.09.2022 contestava formalmente l'incompletezza e la difformità del materiale Parte_1 consegnato della convenuta (v. doc. 8); 9) che in seguito non effettuava alcuna Parte_3 consegna, nonostante l'attrice avesse versato il 30% del prezzo di vendita concordato ed inviato in data 09.09.2022 un camion per il trasporto di una tranche dei ponteggi concordati, ritornato vuoto, con un danno per l'esborso di € 400,00 (v. docc. 9 e 24); 10) che a seguito dei gravissimi e colpevoli inadempimenti di l'attrice sospendeva il pagamento della merce, provvedendo ad Parte_3
pagina 3 di 6 acquistare il materiale non consegnatole da altri fornitori, ai quali versava complessivamente € 67.388,25, IVA esclusa, in più rispetto a quanto concordato con come si evinceva dalle Parte_3 fatture emesse dagli stessi e dagli esborsi sostenuti (v. docc. da 10 a 24); 11) che stante il protrarsi dell'inadempimento della convenuta, l'attrice comunicava con missiva dd. 10.02.2023 (v. doc. 25) la propria intenzione di far dichiarare giudizialmente la risoluzione del contratto per grave inadempimento di la quale non aveva provveduto alla consegna di 7000 mq. di ponteggio, di richiedere Parte_3 la restituzione dell'importo in eccedenza versato in acconto in data 10.08.2022 ed il risarcimento dei danni patiti;
12) che la lettera monitoria del legale dell'attrice in data 17.02.2023 (v. doc. 26) non sortiva alcun effetto;
13) che l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, inviato dai legali dell'attrice a mezzo pec in data 24.07.2023 (v. docc. 27-28), rimaneva priva di riscontro. La convenuta ancorché le fosse stato ritualmente notificato l'atto di citazione in data Parte_3
30.04.2024, non provvedeva a costituirsi, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. Con ordinanza dd. 16.10.2024 il G.I., oltre a dichiarare la contumacia della convenuta, riteneva inammissibile la prova diretta per testi dedotta dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 10.09.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, all'udienza dd. 10.09.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero, risulta documentalmente provato che in data 10.08.2022 l'attrice concludeva con la convenuta un contratto di compravendita (v. doc. 03), in forza del quale quest'ultima si impegnava Parte_3
a vendere a a consegne ripartite, entro il termine ultimo di scadenza dd. 09.09.2022 8000 Parte_1 mq. di ponteggio edile modello Condor Omega a perni rigenerato al prezzo di € 240.000,00 oltre IVA e quindi al prezzo unitario di € 30,00 al mq. e che, in conformità agli obblighi contrattuali assunti,
provvedeva al versamento del primo acconto del 30%, pari ad € 72.000,00 oltre IVA, Parte_1 ovvero € 87.840,00 a mezzo bonifico bancario istantaneo eseguito in data 10.08.2022 (v. doc. 04), in relazione al quale la convenuta emetteva fattura elettronica n. 237/2022 dd. 29.08.2022 (v. doc. 5). Risulta altresì documentalmente provato che consegnava complessivamente circa 1000 Parte_3 mq. di ponteggio ed accessori a fronte degli 8000 mq convenuti, e ciò in ritardo e a meno di due parziali forniture di materiale, rispettivamente, mq. 800 in data 19.08.2022 e mq. 800 in data 31.08.2022 (v. bolle di consegna sub docc. 06-07). Si noti che in relazione alla condotta inadempiente della convenuta, la quale ometteva di rappresentare le ragioni delle parziali e tardive forniture, l'attrice con missiva dd. 05.09.2023 (v. doc. 08) contestava formalmente la difformità, la parziale e l'incompletezza del materiale consegnato, oltre alla discrepanza delle quantità rispetto a quanto riportato nei D.D.T.. A ciò si aggiunga che l'attrice ha provato documentalmente di aver inviato un autocarro presso la sede della convenuta per il ritiro dei ponteggi, rimandato, tuttavia, privo del carico in data 09.09.2024 (v. docc. 09) e 24), rispettivamente, fattura , che riporta la dicitura “viaggio a vuoto” e Controparte_3 bonifico di a saldo della stessa), nonché di aver inviato a lettera a mezzo Parte_1 Parte_3 pec in data 10.02.2023 (v. doc. 25) a seguito del perdurante inadempimento di controparte, rappresentando l'intenzione di voler fare dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento di con contestuale richiesta di restituzione dell'importo in eccedenza Parte_3
pagina 4 di 6 versato in acconto in data 10.08.2022, detratto l'importo corrispondente alla parte di contratto adempiuta, e di risarcimento del danno. Inoltre l'attrice inviava a invito a negoziazione assistita (v. docc. 27-28), disatteso dalla Parte_3 convenuta. In punto di diritto giova rammentare che a fronte della prova, da parte del creditore, della fonte negoziale e del contestato inadempimento della controparte, grava sualla convenuta l'onere di allegare e provare l'avvenuto adempimento, totale e tempestivo, disatteso all'eviidenza della stessa, la quale ha preferito rimanere contumace. A tal riguardo vale richiamare ex plurimis Cass. n. 826/2015, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno e per l'inadempimento, deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Inoltre deve ritenersi “grave” l'inadempimento dell'obbligo di consegna, da parte della convenuta, del materiale oggetto di compravendita, tale da giustificare la domanda di risoluzione parziale del contratto limitatamente alla parte rimasta inadempiuta, risultando tale inadempimento di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove si consideri la natura e la finalità del rapporto, nonché il concreto interesse dell'attrice all'esatta e tempestiva prestazione, essendo noto a che Parte_3
l'approvvigionamento era necessario per l'approntamento puntuale dei cantieri (v. elenco cantieri – doc. 33). Oltre ai fatti costitutivi della propria pretesa, l'attrice ha fornito la prova della fondatezza della propria pretesa restitutoria avente ad oggetto l'importo versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente fornito da controparte, che accede alla richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto per la parte rimasta inadempiuta per grave inadempimento della convenuta. A tal riguardo si rammenta che ha provveduto alla consegna di circa 1000 mq. di Parte_3 materiale, a fronte degli 8000 mq. convenuti, quantificabili in 1/8 di € 240.000,00, oltre IVA, complessivi, ovvero in € 30.000,00 oltre IVA, pari a complessivi € 36.600,00 IVA compresa. Pertanto, considerato che in data 10.08.2022 ha versato a titolo di acconto € 87.840,00 Parte_1
IVA compresa, tenuto conto della spesa del trasporto, la convenuta è tenuta a restituire la somma di
€49.993,95, ovvero € 87.840,00 - € 36.600,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento (10.08.2022) sino alla domanda di risoluzione e restituzione e, a far data della domanda di invito alla negoziazione assistita dd. 24.07.2023, al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4 c.c. sino al saldo effettivo. Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, preme evidenziare che la stessa, a causa del comprovato inadempimento contrattuale di controparte, la quale ometteva di consegnare il materiale compravenduto, necessario per l'approntamento dei cantieri presso i quali era in procinto Parte_1 di eseguire opere edilizie, si trovava costretta ad acquistare con estrema urgenza da altri fornitori pagina 5 di 6 quanto non consegnatole da sostenendo un esborso complessivo di € 67.388,25 oltre Parte_3
IVA, in più rispetto a quanto avrebbe dovuto corrispondere alla convenuta, qualora fosse stata adempiente. Sul punto risulta documentalmente provato che l'attrice, a causa dell'inadempimento contrattuale della controparte, ha pagato complessivamente € 67.388,25 oltre IVA in più rispetto a quanto pattuito con per l'acquisto dell'analoga quantità di ponteggio qualora essa fosse stata adempiente (v. Parte_3 fatture acquisti e relativi bonifici di pagamento – docc. da 10 a 23 e da 29 a 32), nonché € 400,00 oltre IVA per il viaggio di un autocarro in data 09.09.2022 (v. docc. 09 e 24) per la consegna dei ponteggi, rivelatosi, tuttavia, inutile. Le spese di giudizio e del procedimento di negoziazione assistita, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della convenuta;
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dd. 10.08.2022, limitatamente alla parte rimasta inadempiuta per colpa della convenuta e, per l'effetto, che nulla è dovuto da Parte_1
a
[...] Parte_3
-condanna la convenuta al pagamento in restituzione dell'attrice dell'importo di € 49.993,95, versato in anticipazione per merce non consegnata da oltre interessi legali dalla data del Parte_3 pagamento (10.08.2023) alla domanda di risoluzione e restituzione e, a far data dalla domanda di invito alla negoziazione assistita (24.07.2023) al tasso previsto dall'art. 1284 c0. 4 c.c. sino al saldo effettivo;
-condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in favore di quest'ultima, quantificati in complessivi € 67.788,25, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di pagamento sino al giorno della domanda e, a far data dalla domanda di invito alla negoziazione assistita (24.07.2023) al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. sino al saldo effettivo;
-condanna la convenuta alla rifusione delle spese relative all'invito alla negoziazione assistita e al presente giudizio sostenute dall'attrice, che liquida, quanto alle prime, in € 800,00 oltre a spese generali 15% ed accessori, quanto alle seconde, in complessivi € 15.241,00, di cui € 14.000,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 6.000,00 per fase di trattazione ed € 4.000,00 per fase decisionale) ed € 1.241,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 1 ottobre 2025 Dott. M. Morandini
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