Sentenza 6 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/04/2021, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2021
N. 00443/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2020, proposto da
Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. e EN YA ER s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Cocchi e ER Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar IA TEntrionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via dei Borromeo 16;
nei confronti
AU ON s.p.a. non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
della nota a firma del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare IA TEntrionale (AdSPMAS) 27 febbraio 2020 prot. n. 3464, nonché di ogni altro atto del provvedimento, nessuno escluso e, per quanto di ragione, della nota a firma del Presidente di AdSPMAS in pari data prot. n. 3463.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar IA TEntrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. (d’ora in poi VTP) è la concessionaria dei servizi di assistenza ai passeggeri per navi da crociera per il Porto di Venezia.
La Società è titolare di una concessione demaniale rep. 30251 del 31 maggio 2000, nella qualità di affidataria di tale servizio di interesse generale, avente ad oggetto i beni demaniali strumentali all’esercizio dell’attività la cui scadenza è fissata alla data del 31 maggio 2024. Sono ricompresi nella concessione le banchine di S. AR e RI TE AR utilizzate per gli accosti delle navi di più limitata portata.
EN YA ER s.r.l. (d’ora in poi VYP) è una società totalmente partecipata da VTP per la gestione del traffico passeggeri in ambito portuale indotto da grandi yacht , superyacht e navi da crociera RY , a sua volta titolare della concessione rep n. 34366 dell’8 aprile 2013, scaduta il 30 aprile 2019 e prorogata nelle more della rinnovazione fino al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto la banchina e gli specchi acquei di S. Biagio, Piazzale IC e Punta della Salute.
Entrambe le Società in data 30 ottobre 2019 hanno congiuntamente presentato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar IA TEntrionale (d’ora in poi Autorità Portuale) un’istanza ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata ad ottenere i titoli autorizzativi e concessori, compresa la necessaria concessione demaniale pluriennale dei beni demaniali strumentali, per un’operazione di partenariato pubblico - privato, comprensiva dei tre accosti oggetto della concessione di VYP e di alcuni degli accosti ricompresi nella concessione di VTP, la cui scadenza è prevista nel 2024.
L’Autorità Portuale in data 31 gennaio 2020 ha pubblicato, ai sensi dell’art. 18 del regolamento della navigazione marittima, l’istanza presentata dalla costituenda associazione temporanea di imprese tra AU ON s.p.a. e SE TI & C. s.r.l. volta ad ottenere in concessione alcune banchine tra le quali vi sono anche quelle attualmente affidate a VTP e VYP per lo svolgimento di attività di assistenza ai passeggeri, unitamente all’istanza medio tempore presentata da VYP per ottenere, in luogo della concessione scaduta, una concessione provvisoria fino al suo rinnovo.
In data 27 febbraio 2020 sono state portate a conoscenza delle ricorrenti due note del Presidente dell’Autorità Portuale.
Con nota prot. n. 3464 è stato comunicato che “ con riferimento all’istanza richiamata in oggetto e al foglio ivi descritto, la scrivente Autorità comunica alle società di indirizzo che per i compendi siti in RI San Biagio, Punta della Dogana e pontile demaniale “Ex IC” (rif. Attodi concessione demaniale rep. N. 34366 del 8/04/2013 e licenza di concessione rep. n. 35618 del 13/11/2020) tenuto conto del loro rilevante interesse pubblico portuale nonché delle opere ad essi connesse, ritiene procedere all’individuazione del futuro concessionario previa selezione ad evidenza pubblica che verrà avviata entro il corrente anno ”.
Con nota prot. n. 3463 è stato comunicato che “ in riferimento alle istanze prot. AdSPMAS n. 16743 del 29/11/2019 successiva precisazione del 24/01/2020 prot. AdSPMAS n. 1473, aventi per oggetto il rilascio in concessione dei compendi siti in RI San Biagio, Punta della Dogana Pontile Demaniale «Ex IC» – Rif. atto di concessione demaniale rep. 34366 del 8/04/2013 e licenza di concessione rep. n. 35618 del 13/1/2020 – la Scrivente Autorità comunica a codesta Società che tenuto conto dell’interesse pubblico portuale sotteso alla valorizzazione dei beni demaniali e delle opere ad esse connessi, ritiene di procedere all’individuazione del futuro concessionario degli stessi, previa selezione ad evidenza pubblica che verrà avviata nel corso del corrente anno. Per quanto sopra si comunica altresì che al fine di dar corso al regolare iter volto alla predisposizione di detta procedura ad evidenza pubblica, salvaguardando nel contempo l’interesse pubblico portuale connesso al mantenimento dell’operatività dei beni demaniali ed opere connesse volte al traffico di mega yacht, la Scrivente sta conducendo l’istruttoria volta al rilascio del provvedimento concessorio ex art. 10 reg. Cod. Nav .”.
Con il ricorso in epigrafe tali note sono impugnate con quattro motivi.
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016, il difetto di istruttoria, il difetto di contraddittorio procedimentale e lo sviamento.
Le ricorrenti sostengono che la proposta di progetto dalle stesse presentata è stata sostanzialmente respinta con le note impugnate che pertanto avrebbero dovuto necessariamente essere precedute dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 6, 8 e 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il difetto di istruttoria perché oggetto dell’istanza presentata dalle ricorrenti è una proposta di partenariato pubblico - privato avente ad oggetto un servizio e le opere strumentali al suo svolgimento. Poiché tale istanza comprendeva anche la richiesta di rilascio di concessioni il diniego avrebbe dovuto essere preceduto dal parere obbligatorio del comitato di gestione e lo svolgimento di tale adempimento avrebbe potuto condurre ad un esito diverso dal diniego.
Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016 in relazione agli articoli 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione nonché lo sviamento, perché, a seguito della presentazione della proposta l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare la valutazione della fattibilità tecnica ed economica della stessa, e tale omissione evidenzia il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione perché la proposta è stata respinta senza alcun riferimento ai contenuti del progetto oggetto dell’istanza presentata.
Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano a violazione dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016 in relazione agli articoli 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità, la perplessità, la contraddittorietà e lo sviamento perché l’Amministrazione si è pronunciata in ritardo, rispetto al termine perentorio di tre mesi previsto dal citato art. 183, comma 15, non ha valutato la fattibilità tecnico economica della proposta di partenariato, e in data 31 gennaio 2020 ha dato avvio ad una selezione comparativa ai sensi degli articoli 36 e 37 cod. nav. in relazione all’istanza concorrente che era stata presentata, senza tuttavia aver prima pubblicato la proposta delle ricorrenti che infine è stata respinta con le note impugnate.
Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sotto plurimi profili e chiedendone la reiezione nel merito.
All’udienza del 24 febbraio 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.
Infatti le note impugnate sono prive di valenza provvedimentale ed in quanto tali non possiedono alcuna autonoma lesività.
Costituiscono infatti delle note con le quali l’Autorità Portuale preannuncia, con una mera dichiarazione di intenti, la volontà di procedere all’individuazione del futuro concessionario previo esperimento di una selezione ad evidenza pubblica: è pertanto evidente che tali atti non recano una lesione attuale che potrebbe eventualmente realizzarsi solamente ove a tale intenzione seguano effettivamente degli atti di natura provvedimentale.
Va osservato che il contegno processuale complessivo delle ricorrenti e gli sviluppi procedimentali sopravvenuti avvalorano tali conclusioni. Infatti le ricorrenti con ricorso r.g. n. 898 del 2020, depositato in giudizio il 17 settembre 2020, in data successiva all’adozione degli atti oggetto di impugnazione in questa sede, hanno proposto un’azione ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., contro il silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto alla proposta di partenariato pubblico – privato dalle stesse presentata, dimostrando in tal modo di non considerare le note qui impugnate come un diniego, e quel ricorso è stato infine dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza di questa Sezione 8 febbraio 2021, n. 178, perché l’Autorità Portuale in data 14 dicembre 2020 ha adottato e comunicato un provvedimento con cui, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, ha motivatamente respinto le proposte di partenariato pubblico privato presentate dalle ricorrenti.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia insorta anche a causa dell’inerzia dell’Amministrazione, nonché del carattere in rito della pronuncia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO