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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Tapparo contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e
Giacomo Quarneti
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellata contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2141/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 25.10.2023 e depositata in data 30.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.2141/2023 emessa dal Tribunale di Padova Giudice
Dottoressa Margherita Longhi nell'ambito del giudizio N.R.G. 3813/2021 depositata in data 30.102.2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito in via principale: Per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare parte appellata e/o CP_3
Terza Chiamata eventualmente anche in solido tra di loro, al pagamento della CP_4 somma di € 6.581,11 a titolo di contributi comunitari Pac riconosciuti formalmente ma non pagati in quanto compensati con presunti debiti per prelievi supplementari, oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, compensarsi le spese di giudizio ex art. 92 comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“In principalità che Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia rigetti l'appello nel merito, essendo fondata e legittima la compensazione atecnica operata da per CP_3 conto di e, per l'effetto, confermi la sentenza n. 2141/23 del 30.10.2023 emessa dal CP_4
Tribunale di Padova.
In subordine nella denegata ipotesi di soccombenza, che sia manlevata da e venga altresì CP_3 CP_4 dichiarata la sola legittimazione passiva di (alla quale sono state riversate le somme CP_4 compensate) alla restituzione a favore di parte appellante delle premialità PAC già compensate, nei limiti dell'importo liquidato (€ 6.268,45).
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1070/2021 del 29.04.2021 il Tribunale di Padova ingiungeva all' in agricoltura (d'ora in poi, ) di pagare in Controparte_1 CP_3 favore di l'importo di €6.581,11 a titolo di contributi comunitari che gli Parte_1 erano stati liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC) con riferimento alle annualità 2019-2020, ma che non gli erano stati corrisposti da in quanto CP_3 compensati con il controcredito relativo al prelievo supplementare sul latte.
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il CP_3 citato decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' (d'ora in poi, ) in qualità di ente Controparte_2 CP_4 titolare del credito relativo al prelievo supplementare, e contestando la fondatezza della pretesa avversaria.
In particolare l'opponente eccepiva la compensazione con il controcredito relativo al prelievo supplementare per il latte prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnata all'azienda, che poteva definirsi certo, liquido ed esigibile, considerati i numerosi provvedimenti emessi dal giudice amministrativo all'esito dei ricorsi proposti contro le intimazioni di pagamento inviate alla azienda agricola;
deduceva altresì che il credito di quest'ultimo era pari ad €6.268,45 e non ad €6.581,11.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultima non si costituiva e veniva CP_4 dichiarata contumace.
Quindi il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di . CP_3
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a quattro motivi di gravame.
3 2.1 Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato la compensazione eccepita da come compensazione impropria, in quanto tale non CP_3 soggetta ai limiti sanciti dall'art. 1246 cod. civ., aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza n. 24325 del 03.11.2020 della Suprema Corte, senza considerare che tale pronuncia è isolata ed è stata superata da successive pronunce di segno contrario, sia di legittimità che di merito.
Nega che il credito opposto in compensazione sia certo, liquido ed esigibile.
Contesta altresì che, con riferimento alle pronunce del giudice amministrativo richiamate nella sentenza impugnata, che hanno rigettato i ricorsi proposti da Parte_2 contro gli accertamenti relativi ai prelievi supplementari sul latte, sia invocabile il limite derivante dalla formazione del giudicato, essendo tali pronunce state emesse prima che la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze 27 giugno 2019 C 348-18 e 11 settembre 2019 C 46-18, accertasse l'illegittimità della normativa relativa al sistema di contingentamento produttivo e quindi l'erroneità dei prelievi imputati.
Lamenta infine che non abbia fornito la prova della notifica degli atti di CP_3 accertamento/imputazione dei prelievi supplementari e che dalla documentazione ex adverso dimessa non è dato comprendere quali siano le campagne lattiere per le quali sarebbero dovute dall'azienda agricola le somme richieste a tale titolo.
2.2 Con il secondo motivo critica la decisione laddove ha accertato che il controcredito opposto in compensazione da per i prelievi supplementari sul latte è di importo CP_3 inferiore a quello indicato dall'opponente, in quanto l'eccezione di compensazione si riferisce in parte a controcrediti di diversa natura.
In particolare si duole che il giudice di prime cure abbia fondato il proprio convincimento sul rilievo che il non avesse svolto alcuna contestazione, quando invece egli Parte_1 aveva sempre insistito per la conferma dell'importo del credito azionato in via monitoria.
2.3 Con il terzo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove non ha attribuito rilevanza alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sopra richiamate, che hanno dichiarato le disposizioni italiane in materia di operazioni nazionali di compensazione non conformi al diritto dell'Unione europea, e non ha considerato che: a)
4 con la sentenza n. 1321 o 1324/2021 il Consiglio di Stato ha annullato in via definitiva le campagne produttive lattiere ed i relativi prelievi supplementari imputati per le campagne
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001; b) una circolare di del 24.10.2023, CP_4 dando attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno
2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, ha provveduto ad effettuare i ricalcoli del prelievo supplementare del latte e a comunicare i relativi esiti, quantomeno per la campagna lattiera 2014/2015; c) la recente legge n. 103/2023 stabilisce espressamente il ricalcolo dei prelievi erroneamente imputati in violazione delle norme eurounitarie.
2.4 Con il quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannato alla rifusione delle spese di lite, adducendo che i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia ne giustificherebbero comunque l'integrale compensazione.
3. Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
4. , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_4
5. I primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
5.1 Conviene, in via preliminare, procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento, che risulta applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis,
e dell'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in merito all'ambito applicativo della disciplina della compensazione nella materia in oggetto.
Al riguardo è utile ricordare che il Reg. CE n. 1034 del 2008, in tema di organismi pagatori e liquidazione dei conti FEAGA e FEASR, recante modifiche del Regolamento CE n. 885 del 2006, al terzo "considerando", ha stabilito che "l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (...) un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da
5 recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. E' quindi opportuno rendere obbligatoria
l'applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri".
Il citato Reg. CE n. 885 del 2006 (come modificato dal Reg. n. 1034 del 2008) ha disposto:
"Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli
Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito" (art.
5- ter); in relazione "ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica, ecc.", "l'organismo pagatore è tenuto a riscuoter(li) per conto del FEAGA e del FEASR" (allegato I, 2-E).
Il Reg. CE n. 1290 del 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ha previsto: "Sono considerate entrate con destinazione specifica gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari" (art. 34).
Il Reg. CE n. 595 del 2004, in tema di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, ha stabilito: "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché
l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento" (art. 17).
La L. 11 novembre 2005, n. 231, di conv. con mod. del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura, sostituendo il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974 n. 727, ha previsto che "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE)
n. 1663/95 della del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, CP_5 pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (art. 3, comma 5- duodecies).
6 Successivamente la L. 9 aprile 2009, n. 33, di conv. con mod. del D.L. 11 febbraio 2009, n.
5, art.
8-ter (Istituzione del Registro nazionale dei debiti) ha stabilito: "Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione
Europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005" (comma 1); Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno
2006, così' come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,
è istituito presso l' ( il Registro nazionale Controparte_2 CP_4 dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente” (comma 2); "L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (comma 4); "In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel
Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito" (comma 5); l'art.
8- quinquies, comma 2, stabilisce: "L (...) intima a ciascun debitore il versamento delle CP_4 somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale" (comma 1).
Dunque, come osservato anche dal Consiglio di Stato, i regolamenti europei impongono agli Stati membri di recuperare i debiti gravanti sui beneficiari dei contributi mediante il
7 meccanismo della deduzione degli importi dovuti (purché accertati in conformità alla legislazione nazionale) delle somme a debito, in quanto tale meccanismo è particolarmente efficace e poco oneroso (così il terzo “considerando” del Reg. n. 1034/08 della
Commissione). In particolare, con riguardo ai produttori di latte, l'art. 17 del Reg. CE n.
595/2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento". E' in tale prospettiva, quindi, che possono essere valutate eventuali limitazioni che la normativa nazionale pone rispetto all'attuazione del recupero mediante compensazione, tenuto conto che “per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione Europea
e, qualora ciò non sia possibile, a disapplicare le stesse per contrasto con il dictum
Europeo (così Cons. Stato 02/02/2015, n. 487).
5.2 Ciò posto, la Suprema Corte ha recentemente riconosciuto (mutando l'orientamento seguito in precedenza) che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (v. Cass.
n. 24325 del 03/11/2020; Cass. n. 41593 del 27/12/2021; Cass. n. 16530 del 23/05/2022;
Cass. n. 12721 del 10/05/2023; Cass. n. 5672 del 04/03/2024).
8 In particolare, nella citata sentenza n. 41593/2021 è stato puntualizzato che: "L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario,
è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa Europea, e insito nel modo Part stesso con il quale è strutturata ed opera la implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel
Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari "autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro" (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art.
5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; la L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 5, di conversione del D.L.
n. 5 del 2009, dispone che "in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano
l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito"); b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene "L'iscrizione (...) degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli (equivalga) all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
9 d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un CP_4 accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale "per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (D.L. n. 182 del
2005, art. 3, comma 5-duodecies, convertito in L. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art.
1246 c.c., non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.
Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020)”.
Dunque il credito azionato dal relativo ai contributi comunitari previsti Parte_1 nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria, è senza dubbio suscettibile di cosiddetta compensazione impropria o atecnica con il debito della sua azienda agricola per il prelievo supplementare per il latte prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnata, rispetto alla quale non operano i limiti posti dall'art. 1246 c.c.
Ai fini della compensazione è tuttavia indispensabile che il controcredito vantato da CP_4
a titolo di recupero dell'indebito sia stato accertato in modo definitivo (mediante accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito), perché, sia prima che anche dopo l'emanazione del regolamento comunitario n. 1034 del 2008, i requisiti legali di compensabilità dei crediti vanno ricostruiti alla stregua della normativa nazionale: è la stessa norma comunitaria del
2008 che prevede che possano essere compensati con il credito di recupero di uno Stato membro solo "i debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale".
Ne discende che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in un separato giudizio, in quanto potrà essere "liquidato" soltanto in quel giudizio, dovendo ancora precisarsi che l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi,
10 emessi in quel giudizio ancora pendente, non consentono di ravvisare il necessario requisito della "definitività", e dunque della "certezza" del controcredito richiesta per operare la compensazione, trattandosi di titoli accertativi del credito pur sempre connotati dalla provvisorietà, in quanto suscettibili di riforma o revoca nel corso dei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. n. 13279 del 28/06/2016 e Cass. n. 5002 del 28/02/2017).
5.3 In merito al denunciato contrasto della normativa interna rispetto a quella eurounionale in relazione alle norme disciplinanti la determinazione del prelievo supplementare, è vero che con le sentenze del 27.06.2019 nel giudizio C-348/18, dell'11.09.2019 nel giudizio C-
46/18 e del 13.01.2022 nel giudizio C-377/19, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato contrarie al diritto dell'Unione le norme italiane disciplinanti il calcolo del prelievo supplementare.
Più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia UE del 27.6.2019, C-348/18 e dell'11.9.2019, C-46/18 sopra richiamate hanno accertato l'incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
Tuttavia, la giurisprudenza europea, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché "il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo" (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-
453/00, Kühne & Heitz, ECLI:EU:C:2004:17).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le
11 stesse recenti sentenze della CGUE C-497/20, Randstad Italia, del 21 dicembre 2021 e C-
261/21, del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia Persona_1 procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
In plurime pronunce il Consiglio di Stato ha precisato che "la violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo, in quanto l'art. 21 septies l. 241/90 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l'ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell'unione europea sia la norma attributiva del potere, e non - come nel caso in esame - le modalità di applicazione di essa. Va soggiunto che pacifici principi in merito all'efficacia oggettivamente e soggettivamente limitata del giudicato, ex art. 2909 c.c., impediscono di dare ingresso alla tesi dell'estensione alla presente res litigiosa degli effetti di statuizioni relativi ad annate o soggetti diversi" (Cons. Stato, sez. III, n. 1603/2022) e che "la definitività dell'imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell'atto. Note e plurime sono, infatti, le prese di posizione del giudice comunitario volte a ribadire la necessità che - nell'ottica di una stabilità del diritto e dei rapporti giuridici - le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n. 42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n.
424) e lo stesso principio riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo. Altrettanto chiara è l'affermazione contenuta in tali pronunce secondo cui il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Le modalità di attuazione del principio
12 dell'autorità di cosa giudicata rientrano, infatti, nell'ordinamento giuridico interno degli
Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi" (Cons.
Stato, sez. III, n. 3910/2022; v. anche Cons. di Stato sez. VI, n. 9772/2023).
5.4 Nel caso in esame il giudice di prime cure, con statuizione che non è stata specificamente censurata, ha elencato i provvedimenti giurisdizionali con cui il giudice amministrativo ha rigettato le impugnazioni proposte dal contro le richieste di Parte_1 pagamento dei prelievi supplementari sul latte riferiti a determinate annualità o ha dichiarato perenti i relativi ricorsi, rilevando che tali provvedimenti sono divenuti definitivi e che il credito vantato da a tale titolo eccede quello azionato in via monitoria dal CP_3
anche sommando ad esso quello di ammontare pari ad €51.529,56 oggetto Parte_1 del distinto decreto ingiuntivo n. 2303/2020 emesso dal Tribunale di Padova, relativo ai contributi PAC spettanti all'opponente con riferimento agli anni 2008-2018 (decreto che peraltro è stato revocato con sentenza n. 1390 del 04.07.2023 del Tribunale di Padova all'esito del giudizio di opposizione promosso da ). CP_3
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'opposizione proposta da CP_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1070/2021 del Tribunale di Padova risulta fondata.
6. Il quarto motivo di gravame è fondato.
Le difficoltà interpretative della disciplina di settore e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) compensa le spese del giudizio di primo grado tra e ; Parte_1 CP_3
2) dichiara la contumacia di relativamente al presente grado di giudizio;
CP_4
3) compensa tra tutte le parti in causa le spese del presente grado di giudizio.
13 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Tapparo contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e
Giacomo Quarneti
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellata contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2141/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 25.10.2023 e depositata in data 30.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.2141/2023 emessa dal Tribunale di Padova Giudice
Dottoressa Margherita Longhi nell'ambito del giudizio N.R.G. 3813/2021 depositata in data 30.102.2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito in via principale: Per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare parte appellata e/o CP_3
Terza Chiamata eventualmente anche in solido tra di loro, al pagamento della CP_4 somma di € 6.581,11 a titolo di contributi comunitari Pac riconosciuti formalmente ma non pagati in quanto compensati con presunti debiti per prelievi supplementari, oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, compensarsi le spese di giudizio ex art. 92 comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“In principalità che Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia rigetti l'appello nel merito, essendo fondata e legittima la compensazione atecnica operata da per CP_3 conto di e, per l'effetto, confermi la sentenza n. 2141/23 del 30.10.2023 emessa dal CP_4
Tribunale di Padova.
In subordine nella denegata ipotesi di soccombenza, che sia manlevata da e venga altresì CP_3 CP_4 dichiarata la sola legittimazione passiva di (alla quale sono state riversate le somme CP_4 compensate) alla restituzione a favore di parte appellante delle premialità PAC già compensate, nei limiti dell'importo liquidato (€ 6.268,45).
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1070/2021 del 29.04.2021 il Tribunale di Padova ingiungeva all' in agricoltura (d'ora in poi, ) di pagare in Controparte_1 CP_3 favore di l'importo di €6.581,11 a titolo di contributi comunitari che gli Parte_1 erano stati liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC) con riferimento alle annualità 2019-2020, ma che non gli erano stati corrisposti da in quanto CP_3 compensati con il controcredito relativo al prelievo supplementare sul latte.
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il CP_3 citato decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' (d'ora in poi, ) in qualità di ente Controparte_2 CP_4 titolare del credito relativo al prelievo supplementare, e contestando la fondatezza della pretesa avversaria.
In particolare l'opponente eccepiva la compensazione con il controcredito relativo al prelievo supplementare per il latte prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnata all'azienda, che poteva definirsi certo, liquido ed esigibile, considerati i numerosi provvedimenti emessi dal giudice amministrativo all'esito dei ricorsi proposti contro le intimazioni di pagamento inviate alla azienda agricola;
deduceva altresì che il credito di quest'ultimo era pari ad €6.268,45 e non ad €6.581,11.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultima non si costituiva e veniva CP_4 dichiarata contumace.
Quindi il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di . CP_3
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a quattro motivi di gravame.
3 2.1 Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato la compensazione eccepita da come compensazione impropria, in quanto tale non CP_3 soggetta ai limiti sanciti dall'art. 1246 cod. civ., aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza n. 24325 del 03.11.2020 della Suprema Corte, senza considerare che tale pronuncia è isolata ed è stata superata da successive pronunce di segno contrario, sia di legittimità che di merito.
Nega che il credito opposto in compensazione sia certo, liquido ed esigibile.
Contesta altresì che, con riferimento alle pronunce del giudice amministrativo richiamate nella sentenza impugnata, che hanno rigettato i ricorsi proposti da Parte_2 contro gli accertamenti relativi ai prelievi supplementari sul latte, sia invocabile il limite derivante dalla formazione del giudicato, essendo tali pronunce state emesse prima che la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze 27 giugno 2019 C 348-18 e 11 settembre 2019 C 46-18, accertasse l'illegittimità della normativa relativa al sistema di contingentamento produttivo e quindi l'erroneità dei prelievi imputati.
Lamenta infine che non abbia fornito la prova della notifica degli atti di CP_3 accertamento/imputazione dei prelievi supplementari e che dalla documentazione ex adverso dimessa non è dato comprendere quali siano le campagne lattiere per le quali sarebbero dovute dall'azienda agricola le somme richieste a tale titolo.
2.2 Con il secondo motivo critica la decisione laddove ha accertato che il controcredito opposto in compensazione da per i prelievi supplementari sul latte è di importo CP_3 inferiore a quello indicato dall'opponente, in quanto l'eccezione di compensazione si riferisce in parte a controcrediti di diversa natura.
In particolare si duole che il giudice di prime cure abbia fondato il proprio convincimento sul rilievo che il non avesse svolto alcuna contestazione, quando invece egli Parte_1 aveva sempre insistito per la conferma dell'importo del credito azionato in via monitoria.
2.3 Con il terzo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove non ha attribuito rilevanza alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sopra richiamate, che hanno dichiarato le disposizioni italiane in materia di operazioni nazionali di compensazione non conformi al diritto dell'Unione europea, e non ha considerato che: a)
4 con la sentenza n. 1321 o 1324/2021 il Consiglio di Stato ha annullato in via definitiva le campagne produttive lattiere ed i relativi prelievi supplementari imputati per le campagne
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001; b) una circolare di del 24.10.2023, CP_4 dando attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno
2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, ha provveduto ad effettuare i ricalcoli del prelievo supplementare del latte e a comunicare i relativi esiti, quantomeno per la campagna lattiera 2014/2015; c) la recente legge n. 103/2023 stabilisce espressamente il ricalcolo dei prelievi erroneamente imputati in violazione delle norme eurounitarie.
2.4 Con il quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannato alla rifusione delle spese di lite, adducendo che i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia ne giustificherebbero comunque l'integrale compensazione.
3. Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
4. , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_4
5. I primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
5.1 Conviene, in via preliminare, procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento, che risulta applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis,
e dell'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in merito all'ambito applicativo della disciplina della compensazione nella materia in oggetto.
Al riguardo è utile ricordare che il Reg. CE n. 1034 del 2008, in tema di organismi pagatori e liquidazione dei conti FEAGA e FEASR, recante modifiche del Regolamento CE n. 885 del 2006, al terzo "considerando", ha stabilito che "l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (...) un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da
5 recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. E' quindi opportuno rendere obbligatoria
l'applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri".
Il citato Reg. CE n. 885 del 2006 (come modificato dal Reg. n. 1034 del 2008) ha disposto:
"Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli
Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito" (art.
5- ter); in relazione "ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica, ecc.", "l'organismo pagatore è tenuto a riscuoter(li) per conto del FEAGA e del FEASR" (allegato I, 2-E).
Il Reg. CE n. 1290 del 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ha previsto: "Sono considerate entrate con destinazione specifica gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari" (art. 34).
Il Reg. CE n. 595 del 2004, in tema di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, ha stabilito: "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché
l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento" (art. 17).
La L. 11 novembre 2005, n. 231, di conv. con mod. del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura, sostituendo il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974 n. 727, ha previsto che "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE)
n. 1663/95 della del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, CP_5 pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (art. 3, comma 5- duodecies).
6 Successivamente la L. 9 aprile 2009, n. 33, di conv. con mod. del D.L. 11 febbraio 2009, n.
5, art.
8-ter (Istituzione del Registro nazionale dei debiti) ha stabilito: "Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione
Europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005" (comma 1); Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno
2006, così' come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,
è istituito presso l' ( il Registro nazionale Controparte_2 CP_4 dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente” (comma 2); "L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (comma 4); "In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel
Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito" (comma 5); l'art.
8- quinquies, comma 2, stabilisce: "L (...) intima a ciascun debitore il versamento delle CP_4 somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale" (comma 1).
Dunque, come osservato anche dal Consiglio di Stato, i regolamenti europei impongono agli Stati membri di recuperare i debiti gravanti sui beneficiari dei contributi mediante il
7 meccanismo della deduzione degli importi dovuti (purché accertati in conformità alla legislazione nazionale) delle somme a debito, in quanto tale meccanismo è particolarmente efficace e poco oneroso (così il terzo “considerando” del Reg. n. 1034/08 della
Commissione). In particolare, con riguardo ai produttori di latte, l'art. 17 del Reg. CE n.
595/2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento". E' in tale prospettiva, quindi, che possono essere valutate eventuali limitazioni che la normativa nazionale pone rispetto all'attuazione del recupero mediante compensazione, tenuto conto che “per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione Europea
e, qualora ciò non sia possibile, a disapplicare le stesse per contrasto con il dictum
Europeo (così Cons. Stato 02/02/2015, n. 487).
5.2 Ciò posto, la Suprema Corte ha recentemente riconosciuto (mutando l'orientamento seguito in precedenza) che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (v. Cass.
n. 24325 del 03/11/2020; Cass. n. 41593 del 27/12/2021; Cass. n. 16530 del 23/05/2022;
Cass. n. 12721 del 10/05/2023; Cass. n. 5672 del 04/03/2024).
8 In particolare, nella citata sentenza n. 41593/2021 è stato puntualizzato che: "L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario,
è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa Europea, e insito nel modo Part stesso con il quale è strutturata ed opera la implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel
Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari "autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro" (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art.
5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; la L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 5, di conversione del D.L.
n. 5 del 2009, dispone che "in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano
l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito"); b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene "L'iscrizione (...) degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli (equivalga) all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
9 d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un CP_4 accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale "per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (D.L. n. 182 del
2005, art. 3, comma 5-duodecies, convertito in L. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art.
1246 c.c., non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.
Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020)”.
Dunque il credito azionato dal relativo ai contributi comunitari previsti Parte_1 nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria, è senza dubbio suscettibile di cosiddetta compensazione impropria o atecnica con il debito della sua azienda agricola per il prelievo supplementare per il latte prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnata, rispetto alla quale non operano i limiti posti dall'art. 1246 c.c.
Ai fini della compensazione è tuttavia indispensabile che il controcredito vantato da CP_4
a titolo di recupero dell'indebito sia stato accertato in modo definitivo (mediante accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito), perché, sia prima che anche dopo l'emanazione del regolamento comunitario n. 1034 del 2008, i requisiti legali di compensabilità dei crediti vanno ricostruiti alla stregua della normativa nazionale: è la stessa norma comunitaria del
2008 che prevede che possano essere compensati con il credito di recupero di uno Stato membro solo "i debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale".
Ne discende che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in un separato giudizio, in quanto potrà essere "liquidato" soltanto in quel giudizio, dovendo ancora precisarsi che l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi,
10 emessi in quel giudizio ancora pendente, non consentono di ravvisare il necessario requisito della "definitività", e dunque della "certezza" del controcredito richiesta per operare la compensazione, trattandosi di titoli accertativi del credito pur sempre connotati dalla provvisorietà, in quanto suscettibili di riforma o revoca nel corso dei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. n. 13279 del 28/06/2016 e Cass. n. 5002 del 28/02/2017).
5.3 In merito al denunciato contrasto della normativa interna rispetto a quella eurounionale in relazione alle norme disciplinanti la determinazione del prelievo supplementare, è vero che con le sentenze del 27.06.2019 nel giudizio C-348/18, dell'11.09.2019 nel giudizio C-
46/18 e del 13.01.2022 nel giudizio C-377/19, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato contrarie al diritto dell'Unione le norme italiane disciplinanti il calcolo del prelievo supplementare.
Più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia UE del 27.6.2019, C-348/18 e dell'11.9.2019, C-46/18 sopra richiamate hanno accertato l'incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
Tuttavia, la giurisprudenza europea, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché "il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo" (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-
453/00, Kühne & Heitz, ECLI:EU:C:2004:17).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le
11 stesse recenti sentenze della CGUE C-497/20, Randstad Italia, del 21 dicembre 2021 e C-
261/21, del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia Persona_1 procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
In plurime pronunce il Consiglio di Stato ha precisato che "la violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo, in quanto l'art. 21 septies l. 241/90 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l'ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell'unione europea sia la norma attributiva del potere, e non - come nel caso in esame - le modalità di applicazione di essa. Va soggiunto che pacifici principi in merito all'efficacia oggettivamente e soggettivamente limitata del giudicato, ex art. 2909 c.c., impediscono di dare ingresso alla tesi dell'estensione alla presente res litigiosa degli effetti di statuizioni relativi ad annate o soggetti diversi" (Cons. Stato, sez. III, n. 1603/2022) e che "la definitività dell'imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell'atto. Note e plurime sono, infatti, le prese di posizione del giudice comunitario volte a ribadire la necessità che - nell'ottica di una stabilità del diritto e dei rapporti giuridici - le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n. 42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n.
424) e lo stesso principio riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo. Altrettanto chiara è l'affermazione contenuta in tali pronunce secondo cui il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Le modalità di attuazione del principio
12 dell'autorità di cosa giudicata rientrano, infatti, nell'ordinamento giuridico interno degli
Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi" (Cons.
Stato, sez. III, n. 3910/2022; v. anche Cons. di Stato sez. VI, n. 9772/2023).
5.4 Nel caso in esame il giudice di prime cure, con statuizione che non è stata specificamente censurata, ha elencato i provvedimenti giurisdizionali con cui il giudice amministrativo ha rigettato le impugnazioni proposte dal contro le richieste di Parte_1 pagamento dei prelievi supplementari sul latte riferiti a determinate annualità o ha dichiarato perenti i relativi ricorsi, rilevando che tali provvedimenti sono divenuti definitivi e che il credito vantato da a tale titolo eccede quello azionato in via monitoria dal CP_3
anche sommando ad esso quello di ammontare pari ad €51.529,56 oggetto Parte_1 del distinto decreto ingiuntivo n. 2303/2020 emesso dal Tribunale di Padova, relativo ai contributi PAC spettanti all'opponente con riferimento agli anni 2008-2018 (decreto che peraltro è stato revocato con sentenza n. 1390 del 04.07.2023 del Tribunale di Padova all'esito del giudizio di opposizione promosso da ). CP_3
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'opposizione proposta da CP_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1070/2021 del Tribunale di Padova risulta fondata.
6. Il quarto motivo di gravame è fondato.
Le difficoltà interpretative della disciplina di settore e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) compensa le spese del giudizio di primo grado tra e ; Parte_1 CP_3
2) dichiara la contumacia di relativamente al presente grado di giudizio;
CP_4
3) compensa tra tutte le parti in causa le spese del presente grado di giudizio.
13 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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