Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NA RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione dell’Interno intimata in ordine all’istanza di inserimento dello straniero ricorrente in una struttura preposta all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, giusta istanza del 22 novembre 2024 e successivi solleciti del 22 gennaio 2025, 12 febbraio 2025, 27 marzo 2025;
nonché
dell’obbligo della Amministrazione dell’Interno intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
e per la condanna
della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. G. Bray, in sostituzione dell'Avv. D. RI, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 aprile 2025 e depositato in pari data, l’extracomunitario ricorrente - cittadino somalo privo di mezzi di sussistenza richiedente la protezione internazionale - ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione dell’Interno intimata in ordine all’istanza di inserimento del predetto straniero in una struttura preposta all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, giusta istanza del 22 novembre 2024 e successivi solleciti del 22 gennaio 2025, 12 febbraio 2025, 27 marzo 2025.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’obbligo della Amministrazione dell’Interno intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, nonché la condanna della stessa a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a..
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- di essere un richiedente la protezione internazionale che ha fatto ingresso in Italia nel mese di maggio del 2024, manifestando la volontà di richiedere asilo dinanzi agli Uffici della Questura di Brindisi, con pedissequa richiesta di inserimento presso una struttura governativa preposta all’accoglienza degli stranieri richiedenti la protezione internazionale, essendo privo di mezzi di sussistenza e di riferimenti di ogni genere;
- che, in data 17 luglio 2024, la Questura di Brindisi gli ha rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, senza tuttavia, disporre l’inserimento presso alcuna struttura di accoglienza;
- che, successivamente, sono seguite numerose p.e.c. di sollecito ai fini dell’asserito dovuto inserimento presso una struttura di accoglienza, rimaste tutte senza esito.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE ART. 17 DIRETTIVA 013/32/UE, ARTT. 8 E 11 DECRETO LEGISLATIVO N. 142/2015. VIOLAZIONE ART 2 COSTITUZIONE. E ART. 2 C.E.D.U.
Il 4 aprile 2025, il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il 7 aprile 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, si è costituito in giudizio.
Il 28 aprile 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato dei documenti, tra i quali la relazione della Prefettura di Brindisi sui fatti di causa prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2025, con la quale l’Amministrazione Prefettizia ha reso noto che, in ragione di “ problemi di disponibilità di posti nei centri di accoglienza collocati sul territorio della provincia di Brindisi, dovuti al continuo flusso migratorio registratosi lungo le coste siciliane, non si è potuto evadere in tempi congrui la richiesta pervenuta dal ricorrente, per il tramite del rappresentante avv. RI, volta ad ottenere l’accesso alla rete di accoglienza ” e che, ad ogni buon conto, “ dopo varie interlocuzioni con i gestori delle strutture di accoglienza, si è provveduto ad assicurare una collocazione al sig. -OMISSIS- presso il centro CAS Carbrun avente sede a Carovigno (BR) ”, ritenendo intervenuta, dunque, la cessazione dell’oggetto del contendere.
Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato il 10 giugno 2025, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso questo Tribunale, ha accolto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente in relazione al presente giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, ritualmente e tempestivamente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a., e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio della P.A. dall’art. 87, terzo comma, c.p.a., è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che risulta “per tabulas” che la Prefettura di Brindisi, nelle more del giudizio, con la sopracitata nota (indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, contenente la relazione sui fatti di causa) prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2025, ha reso noto che “ dopo varie interlocuzioni con i gestori delle strutture di accoglienza, si è provveduto ad assicurare una collocazione al sig. -OMISSIS- presso il centro CAS Carbrun avente sede a Carovigno (BR) ”.
In applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Idem, Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559), infatti, va ribadito che: “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227; Idem 20 dicembre 2019, n. 8615; Idem, Sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata, al contrario, dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 ottobre 2011, n. 5533) ”.
Ne deriva che, trattandosi nella specie di un giudizio proposto avverso il silenzio inadempimento, poichè la P.A. intimata ha, nelle more del processo, provveduto al chiesto inserimento dello straniero ricorrente in una struttura preposta all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.,
Le spese processuali del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti, attesa l’impossibilità di disporre, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa in favore dello Stato nei confronti della parte resistente, soccombente ex art. 91 c.p.c. (in quanto Amministrazione Statale), per le somme liquidate a titolo di compenso del difensore del ricorrente, che vanno poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente medesimo al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a..
Spese processuali compensate.
Si liquida, ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002, in favore dell’avv. NA RI, difensore del ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS- del 10 giugno 2025 della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R.), il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta, in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.