Articolo 39 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
27 luglio 1954
Art. 39.

Nessun conferimento d'indennita' o di pensione diretta puo' essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 26 lettera c) e 33.

E' pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del relativo contributo.

Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli Istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per il diritto al conseguimento della indennita' una volta tanto, e' ridotto ad anno compiuto di servizio utile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954