Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 29 MAGGIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 1422/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall' avv. Assunta Battaglia Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 29.01.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex L.118/71, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta (Deficit uditivo bilaterale, esiti di intervento per Aneurisma Aortica in buon equilibrio emodinamico, esiti di tioridectomia per carcinoma) non invalida ex lege n. 118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie, di cui è affetta la ricorrente e ha evidenziato che il deficit uditivo, risulta essere la patologia più rilevante ed è rappresentato da una perdita in DB bilaterale (sommando la perdita alle frewquenze di 500, 1000 e 2000) pari a 240”. La patologia tiroidea -carcinoma papillifero tiroideo-
è di tipo pT1a, trattato chirurgicamente e con successiva terapia radiometabolica (2019), risulta essere una neoplasia a prognosi favorevole e con scarso impegno funzionale giacché trattasi di una lesione multifocale, non capsulata ma poco invasiva in trattamento ormonale sostitutivo e in follow up clinico strumentale negativo per segni di ripresa). Con riferimento agli esiti di intervento di Aneurisma Aortica - dissezione aortica tipo A, allo stato risulta essere in buon compenso emodinamico, adeguatamente valutata come I classe NHYA.
Con riferimento alla patologia depressiva di cui parte ricorrente si duole non essere stata valutata adeguatamente, va rilevato, in primo luogo, che l'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio ha evidenziato un soggetto collaborante, partecipe al colloquio, orientato nel tempo e nello spazio. Integre le capacità mnesico-cognitive. Inoltre, il certificato medico più recente dal quale si desumerebbe l'esistenza di una sindrome ansioso depressiva è del 3 agosto 2021 e lo stesso non è accompagnato o seguito da alcuna prescrizione farmacologica.
Infine, la parte ricorrente non ha depositato documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, che comprovasse un aggravamento, con special riguardo alla patologia depressiva, delle condizioni di salute della ricorrente e tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di
ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto. Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza
CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_ 3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini