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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3211/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.10.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ANTONIO
TAFURI (c.f. e MAURO IAVARONE (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, alla via Vittoria Colonna n. 14;
APPELLANTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
(ex NZ ) (c.f. , in persona del legale rappresentante
[...] _3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di
NAPOLI (c.f. Polisweb ADS80030620639), presso cui ope legis è domiciliata, in P.IVA_2
Napoli alla via Diaz n. 11;
APPELLATA
NONCHÉ
(P.IVA ), subentrata ex lege alla Controparte_4 P.IVA_3 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in persona del Controparte_5
1 Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per atto Notaio
(rep. n. 19077 e racc. n. 10946 del 30.7. 2019) allegata in calce alla comparsa di Persona_1 costituzione e risposta, dall'avv. MARSICO MAURIZIO MASSIMO (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla C.F._4
Piazza Matteotti n. 1;
APPELLATA
E
(P.IVA , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_6 P.IVA_4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su un foglio separato da ritenersi materialmente congiunto ed apposto in calce all'originale analogico della comparsa di costituzione in appello inserita nel relativo fascicolo di parte, dall'avv. SARNATARO CARMELA (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla via E. C.F._5
Cosenza n. 26;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la Controparte_7 per ottenere il risarcimento del danno (quantificato in €
[...]
344.000,00) consistente nella diminuzione di valore del fondo di sua proprietà, sito nel Comune di
Casoria, in conseguenza dell'interruzione di via Sportiglione. Deduceva, in particolare, l'attore: che il fondo in questione si trovava all'interno di un Piano di Edilizia Economica e Popolare, con accesso per un breve tratto da via Mauro Calvanese e per circa settanta metri da via Sportiglione, via di collegamento tra la predetta via Calvanese (nel Comune di Casoria) e via Mario Pagano, a confine con il Comune di Afragola;
che, a seguito della realizzazione delle infrastrutture del post terremoto, l'ex NZ aveva disposto la realizzazione di una strada che da Afragola, _3
passando per Casoria, andava ad immettersi sulla Circumvallazione Esterna di Napoli e sui raccordi autostradali, con predisposizione di guard rails continui e conseguente interclusione della via
Sportiglione, divenuta una strada cieca, mentre nel progetto originario si immetteva direttamente sulla predetta strada di collegamento;
che l'interruzione viaria realizzata, priva di ragioni tecniche o amministrative e, quindi, illegittima, non consentendo più il collegamento diretto verso il
[...]
, aveva comportato una sensibile diminuzione del valore del suo fondo, con conseguente CP_8
diritto al risarcimento del danno richiesto.
Costituendosi in giudizio l'Amministrazione convenuta eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo eventualmente responsabile del comportamento illecito
2 dedotto solo il concessionario dell'opera pubblica che aveva materialmente realizzato l'opera (il
), di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Nel merito, eccepiva, Controparte_6 comunque, l'infondatezza della domanda.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, a sua volta, il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva, deducendo che l'apposizione del guard rails, dalla quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato il danno ingiusto, era avvenuta ad opera del proprietario della strada, ossia ad opera dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, di cui chiedeva la chiamata in causa.
A sua volta, la costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere titolare della strada in questione.
Con sentenza n. 4650/2019, pubblicata in data 7.5.2019, il Tribunale adito rigettava la domanda, affermando che dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado emergeva che la vocazione urbanistica del fondo attoreo era rientrante nella categoria “E3” (area verde di rispetto stradale, con vincolo ambientale e servitù aereoportuale) e non in quella di Edilizia Economica e
Popolare, con conseguente invarianza del valore del fondo a seguito della chiusura della via
Sportiglione, strada sterrata interpoderale, “in disuso in quanto evidentemente ritenuta non utilizzabile”, non precisamente delimitata e solo interrotta e non eliminata dagli interventi attuati con le opere per cui è causa. Precisava, anche, il primo giudice che, dagli atti acquisiti dal CTU e dagli accertamenti da lui direttamente compiuti, era emerso che la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata alla parte nel 2003 dal medesimo funzionario comunale (ed allegata a fondamento della citazione), era stata frutto di un errore, con conseguente irrilevanza della
“documentazione depositata da parte attrice costituita da provvedimenti, anche giudiziari, emessi verosimilmente sulla base di certificazioni errate”. Aggiungeva, altresì, che, comunque,
l'esecuzione delle opere di completamento della rampa P della strada NT (ossia le opere in questione) doveva ritenersi legittima, attesa la loro regolare esecuzione in virtù della convenzione n.
5 del 21.11.1981 e dell'atto aggiuntivo n. 1642 rep. 1.3.1991, l'avvenuto collaudo e la segnalazione effettuata all'Amministrazione, in sede di collaudo stesso, della “opportunità di adeguare le barriere di sicurezza (guard rails) in conformità al D.M. LL.PP. n. 223 del 18.2.1992, nonostante il decreto sia intervenuto successivamente alla procedura di affidamento del lavoro”. Con specifico riferimento alle deduzioni di parte attrice, poi, il Tribunale precisava ulteriormente che, avendo agito l'Amministrazione in virtù dei poteri straordinari conferitile dalla legge 219/1981, non era tenuta ad acquisire le autorizzazioni degli altri Enti interessati dall'opera realizzata. Ritenendo, infine, la sussistenza di giusti motivi (individuati nella natura della lite, nelle questioni trattate in
3 fatto e in diritto e nelle reciproche posizioni processuali), compensava interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello il sig. , censurando la decisione impugnata con plurimi motivi. In particolare, con i Parte_1 primi tre motivi, l'appellante ha lamentato il travisamento dei fatti e l'errore compiuto dal primo giudice, sulla scorta della CTU espletata, per avere qualificato come a vocazione “E3”
l'appezzamento di terreno di sua proprietà, anziché come terreno di natura edificabile, così come, peraltro, emergente in modo inequivoco da tutta la documentazione depositata in primo grado.
Nello specifico, l'appellante ha lamentato: con il primo motivo, l'errore del giudice nell'inesatta qualificazione del terreno come ricadente in area “E3”, “laddove, invece, l'attore lo aveva chiaramente ed esplicitamente qualificato come ricadente in ambito PEEP, come risulta dalla certificazione di destinazione urbanistica in atti rilasciata dal di Casoria”; con il secondo CP_8 motivo, l'errore compiuto per aver valutato la destinazione urbanistica del terreno sulla base del certificato di destinazione urbanistica acquisito ex post dal CTU nel corso delle operazioni peritali, anziché sulla base delle sole allegazioni e del solo certificato di destinazione urbanistica da lui depositato in giudizio (quello del 2003) e, con il terzo motivo, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, deducendo che il CTU, da un lato, una volta emersa la discrasia tra le due certificazioni urbanistiche (quella del 2003 e quella del 2016), non aveva acquisito e tenuto conto di tutta la ulteriore molteplice documentazione depositata dal CTP di parte attrice a dimostrazione della natura edificatoria del terreno e, quindi, dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal funzionario comunale al perito d'ufficio circa l'errore compiuto nel rilascio della prima certificazione;
dall'altro lato, non aveva considerato (seguito nell'errore dal giudice) le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte (tra cui quella volta a dimostrare che anche ove l'area fosse stata non edificabile, non per questo l'interruzione della strada intercomunale non determinava una diminuzione del suo valore). Con il quarto motivo di appello, poi, il sig. ha Pt_1 lamentato l'errore compiuto dal primo giudice nella qualificazione della via Sportiglione come
“strada sterrata interpoderale”, anziché come “strada di collegamento intercomunale”, evidenziando che solo dopo la sua interruzione la strada aveva perso la sua funzione di collegamento intercomunale, con riduzione di valore del fondo di sua proprietà. Con il quinto motivo, poi,
l'appellante ha invocato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa la mancata autorizzazione dei Comuni interessati all'apposizione del guard rails, non dimostrata dalle convenute;
e, infine, con il sesto motivo di appello, ha censurato l'affermazione compiuta dal primo giudice di strada “in disuso”, evidenziando che tale qualificazione contraddiceva apertamente il rigetto della domanda pronunciato con la sentenza impugnata, dimostrando, di per sé, la perdita di valore del fondo
4 (derivante dalla ridotta possibilità di utilizzo della strada), che il Tribunale aveva escluso recependo acriticamente le conclusioni del CTU. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accertare il carattere abusivo delle opere realizzate, di accertare il deprezzamento del suo fondo e, per l'effetto, di condannare le convenute, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 345.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta congrua.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 29.11.2019, si è costituita in giudizio la
(ex NZ Controparte_7
), riportandosi a tutte le difese già svolte in primo grado e chiedendo la conferma della _3
sentenza impugnata.
Anche la si è costituita con comparsa depositata in data Controparte_4
29.11.2019, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e riproponendo per il resto le difese (di rito e di merito) già formulate in primo grado.
Il , invece, nel costituirsi tempestivamente in data 15.11.2019 (per Controparte_6
l'udienza del 3.12.2019), oltre a chiedere il rigetto dell'appello, riportandosi anch'esso sostanzialmente alle difese già svolte in primo grado, ha proposto appello incidentale tardivo, censurando la sentenza nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite, lamentando che la compensazione delle stesse era stata effettuata sulla base di una motivazione del tutto apparente.
All'udienza del 30.10.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che l'azione risarcitoria esercitata dall'odierno appellante deve ritenersi fondata sull'art. 2043 c.c., avendo questi invocato la realizzazione, da parte dell'ex NZ _3
(autorizzato agli interventi ai sensi dell'art. 84 l. 219/1981), di un comportamento “illegittimo, arbitrario e ingiustificato”, dal quale era scaturito per lui un danno ingiusto (la diminuzione di valore del terreno di sua proprietà).
La norma invocata individua, quale principale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno aquiliano, la realizzazione, da parte del danneggiante, di un fatto che provoca ad altri un danno “ingiusto”, ossia di un comportamento dannoso adottato in violazione di norme giuridiche ovvero, nel caso di colpa per omissione, di un'inerzia posta in essere in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento; requisito che, nel caso di specie, si traduce nel compimento di un'attività illegittima o in un comportamento illecito da parte della Pubblica Amministrazione.
Orbene, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante escludendo sia il danno, sia il compimento di un fatto illecito da parte della Pubblica
5 Amministrazione agente, qualificando come legittima l'attività posta in essere dalla P.A., dedotta dall'attore come fonte di danno. Su tale ultimo aspetto, infatti, il Tribunale ha espressamente motivato (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), affermando che le opere di completamento della rampa stradale erano state realizzate in virtù della convenzione n. 5 del 21.11.1981 e dell'atto aggiuntivo n. 1642 rep. 1.3.1991; che esse erano state regolarmente collaudate e che l'apposizione dei guard rails (dai quali la parte fa discendere in via principale l'avvenuta interclusione viaria e, quindi, il danno subito) era avvenuta su espressa segnalazione effettuata all'Amministrazione in sede di collaudo stesso, al fine di garantire il rispetto dell'opera alle prescrizioni di sicurezza introdotte dal
D.M. LL.PP. n. 223 del 18.2.1992, ritenuto applicabile nonostante la sua approvazione successivamente alla procedura di affidamento del lavoro.
Con specifico riferimento, poi, all'eccezione di parte attrice inerente la mancanza di autorizzazioni degli Enti interessati all'opera, poi, il Tribunale ha precisato ulteriormente che:
“Tenuto conto che il Commissario di Governo, ex funzionario , agiva in deroga alla _3
normativa in vigore, avendo poteri straordinari di intervento in base al titolo VIII della legge n.
219/81 (in particolare si veda l'art. 84) per cui le opere realizzate non necessitavano di alcuna autorizzazione comunale preventiva e devono considerarsi pienamente legittime dal punto di vista urbanistico”.
Questa Corte ritiene che l'accertamento della sussistenza di un comportamento illegittimo da parte dell'Amministrazione agente abbia carattere preliminare rispetto alla valutazione dell'eventuale verificazione del danno, atteso che solo in presenza del primo, l'eventuale danno subito dalla parte può integrare gli estremi del danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.
Con il quinto motivo di appello - l'unico inerente tale punto della motivazione della sentenza impugnata - l'appellante ha invocato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa la mancata autorizzazione dei Comuni interessati all'apposizione del guard rails, deducendo che la parte convenuta aveva sostenuto che le opere di collegamento viario realizzate erano legittime, richiamando i poteri di cui all'art. 84 l. 219/1981 – Titolo VIII in modo “inconferente con riguardo all'opera di cui si discute” e senza tener conto che “la realizzazione di un'opera pubblica, per di più interessante in maniera non marginale il territorio di più Comuni, come nella specie, abbisogna comunque delle opportune ed ineludibili autorizzazioni, esplicite o anche implicite, degli Enti interessati a vario titolo”, mancanti nel caso di specie.
Il motivo, così come articolato, è inammissibile, in quanto censura la sentenza per omessa motivazione del giudice circa la necessità delle autorizzazioni degli Enti coinvolti, senza confrontarsi con la reale ed effettiva motivazione offerta sul punto dalla stessa.
6 La decisione impugnata, infatti, dopo aver affermato che l'ex NZ godeva di _3 poteri di intervento straordinari derivantigli dall'art. 84 l. 219/1981 (ritenuto, quindi, implicitamente applicabile alla fattispecie in esame), ha escluso espressamente la necessità di munirsi di autorizzazioni comunali per l'esecuzione delle opere. Non si ravvisa, quindi, nel caso in esame,
l'omissione di motivazione denunciata nel motivo di appello.
Peraltro, a ben vedere, il motivo è comunque inammissibile per genericità, atteso che l'appellante ha sostenuto la contraria tesi dell'inapplicabilità dell'art. 84 l. 219/1981 alla fattispecie in esame, invocando la perdurante necessità delle predette autorizzazioni, senza chiarire le ragioni per cui la disciplina espressamente ritenuta applicabile dal primo giudice (l'art. 84 l. 219/1981) era
“inconferente” rispetto alla fattispecie concreta, né quelle per cui essa escludeva il riconoscimento di poteri straordinari in capo all'ex NZ , tali da richiedere in ogni caso la necessità _3 delle autorizzazioni comunali per l'esecuzione delle opere per cui è causa.
In altri termini, il motivo di appello in esame si è limitato alla mera riproposizione della linea di difesa già formulata in primo grado da e disattesa con la motivazione resa dalla Parte_1
sentenza impugnata, non presentando alcuna specifica correlazione con la motivazione di detta pronuncia (cfr., tra le molte, Cass., S.U., 23299/2011; Cass., 13080/2008; Cass., 15733/2007).
Nessuna specifica argomentazione si rinviene, infatti, nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale con riferimento alla ritenuta sussistenza di poteri straordinari in capo all'Amministrazione procedente e alla non necessità delle autorizzazioni degli enti interessati.
L'inammissibilità del motivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento della legittimità delle opere realizzate dalle Amministrazioni appellate, con conseguente assorbimento degli altri motivi di appello;
ed infatti, anche ove gli altri motivi inerenti all'erronea esclusione del danno (deprezzamento del fondo) fossero accolti, ciò non potrebbe comunque comportare l'accoglimento della domanda dell'appellante.
Infondato è anche l'appello incidentale proposto dal e volto ad ottenere la Controparte_6
riforma della sentenza di primo grado nei suoi confronti nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese di lite.
In base alla prospettazione dell'appellante incidentale, la motivazione della sentenza di primo grado sul punto è stata solo apparente con riferimento alla necessaria indicazione dei “gravi ed eccezionali motivi” di cui all'art. 92 c.p.c., avendo il Tribunale argomentato la compensazione attuata, nonostante la soccombenza integrale dell'attore, sulla base di mere formule di stile.
Nella motivazione della decisione impugnata, in ordine alla statuizione sulle spese, si legge:
“sussistono senz'altro giusti motivi ex art. 92, 2° comma, c.p.c. (nella formulazione anteriore ex l.
7 69/2009 ed applicabile ratione temporis), stante la natura della lite ed avuto riguardo alle questioni trattate, in fatto e in diritto, nonché alle reciproche posizioni processuali – per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio”.
Osserva il Collegio che la formulazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. applicabile alla fattispecie in esame, in relazione alla data di iscrizione a ruolo della causa in primo grado
(23.3.2005), non è quella anteriore alle modifiche introdotte all'articolo dalla l. 69/2009 (come erroneamente sostenuto dal Tribunale), bensì quella anteriore alle modifiche apportate alla norma dalla l. 263/2005, la quale prevedeva che: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
L'art. 2, comma 1 lett. a), l. 263/2005, che ha modificato la norma in esame introducendo l'obbligo della motivazione esplicita in ordine ai “giusti motivi” che consentono la compensazione delle spese, ha operato, infatti, solo per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2006), restando i giudizi avviati anteriormente a tale data
(quale è quello in esame) disciplinati dalla formulazione previgente.
Orbene, con riferimento alla norma applicabile, la concorde giurisprudenza di legittimità affermava che “In tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n.
263), poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a
"giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia” (cfr. Cass.,
20457/2011; in senso analogo, Cass., 2397/2008, secondo la quale “In tema di regolamento delle spese processuali, il giudice può compensare le stesse per giusti motivi senza obbligo di precisarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante
l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione, in relazione alla compensazione per giusti motivi, il principio sancito dall'art. 111, comma sesto, Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato”).
8 Nel caso di specie, quindi, la statuizione della compensazione integrale delle spese fondata dal primo giudice sulla natura della lite, sulle questioni trattate e sulle reciproche posizioni processuali, tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto e di diritto enunciate nella motivazione, tra cui in particolare la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata all'attore dal Comune di Casoria nel 2003 e la chiamata in causa del non direttamente ad opera dell'attore, ma della _6
convenuta , costituivano senza dubbio "giusti motivi" per compensare le Controparte_1 spese di lite tra l'attore e il , non risultando, peraltro, le ragioni indicate, né illogiche, né _6
contraddittorie rispetto alla decisione adottata.
Per le ragioni esposte, stante il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale proposto dal , la sentenza impugnata va confermata. Controparte_6
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante principale e l'appellato _6
, stante la soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante principale e gli altri due appellati
( x Controparte_9 CP
) e la , invece, seguono la soccombenza e sono liquidate in _3 Controparte_4
dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, sulla base dello scaglione di riferimento, ai valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non espletata.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, decidendo sull'appello principale proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_10
della e del
[...] Controparte_4
, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo appellato nei Controparte_6 confronti dell'appellante principale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4650/2019, pubblicata il 7.5.2019, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra e il Parte_1
; Controparte_6
9 3) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1
liquida, in favore delle appellate Controparte_9
(ex NZ ) e della in € 7.120,00 per
[...] _3 Controparte_4
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap come per legge, in favore di ciascuna delle predette appellate;
4) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3211/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 30.10.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ANTONIO
TAFURI (c.f. e MAURO IAVARONE (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, alla via Vittoria Colonna n. 14;
APPELLANTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
(ex NZ ) (c.f. , in persona del legale rappresentante
[...] _3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di
NAPOLI (c.f. Polisweb ADS80030620639), presso cui ope legis è domiciliata, in P.IVA_2
Napoli alla via Diaz n. 11;
APPELLATA
NONCHÉ
(P.IVA ), subentrata ex lege alla Controparte_4 P.IVA_3 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in persona del Controparte_5
1 Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per atto Notaio
(rep. n. 19077 e racc. n. 10946 del 30.7. 2019) allegata in calce alla comparsa di Persona_1 costituzione e risposta, dall'avv. MARSICO MAURIZIO MASSIMO (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla C.F._4
Piazza Matteotti n. 1;
APPELLATA
E
(P.IVA , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_6 P.IVA_4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su un foglio separato da ritenersi materialmente congiunto ed apposto in calce all'originale analogico della comparsa di costituzione in appello inserita nel relativo fascicolo di parte, dall'avv. SARNATARO CARMELA (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla via E. C.F._5
Cosenza n. 26;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la Controparte_7 per ottenere il risarcimento del danno (quantificato in €
[...]
344.000,00) consistente nella diminuzione di valore del fondo di sua proprietà, sito nel Comune di
Casoria, in conseguenza dell'interruzione di via Sportiglione. Deduceva, in particolare, l'attore: che il fondo in questione si trovava all'interno di un Piano di Edilizia Economica e Popolare, con accesso per un breve tratto da via Mauro Calvanese e per circa settanta metri da via Sportiglione, via di collegamento tra la predetta via Calvanese (nel Comune di Casoria) e via Mario Pagano, a confine con il Comune di Afragola;
che, a seguito della realizzazione delle infrastrutture del post terremoto, l'ex NZ aveva disposto la realizzazione di una strada che da Afragola, _3
passando per Casoria, andava ad immettersi sulla Circumvallazione Esterna di Napoli e sui raccordi autostradali, con predisposizione di guard rails continui e conseguente interclusione della via
Sportiglione, divenuta una strada cieca, mentre nel progetto originario si immetteva direttamente sulla predetta strada di collegamento;
che l'interruzione viaria realizzata, priva di ragioni tecniche o amministrative e, quindi, illegittima, non consentendo più il collegamento diretto verso il
[...]
, aveva comportato una sensibile diminuzione del valore del suo fondo, con conseguente CP_8
diritto al risarcimento del danno richiesto.
Costituendosi in giudizio l'Amministrazione convenuta eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo eventualmente responsabile del comportamento illecito
2 dedotto solo il concessionario dell'opera pubblica che aveva materialmente realizzato l'opera (il
), di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Nel merito, eccepiva, Controparte_6 comunque, l'infondatezza della domanda.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, a sua volta, il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva, deducendo che l'apposizione del guard rails, dalla quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato il danno ingiusto, era avvenuta ad opera del proprietario della strada, ossia ad opera dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, di cui chiedeva la chiamata in causa.
A sua volta, la costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere titolare della strada in questione.
Con sentenza n. 4650/2019, pubblicata in data 7.5.2019, il Tribunale adito rigettava la domanda, affermando che dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado emergeva che la vocazione urbanistica del fondo attoreo era rientrante nella categoria “E3” (area verde di rispetto stradale, con vincolo ambientale e servitù aereoportuale) e non in quella di Edilizia Economica e
Popolare, con conseguente invarianza del valore del fondo a seguito della chiusura della via
Sportiglione, strada sterrata interpoderale, “in disuso in quanto evidentemente ritenuta non utilizzabile”, non precisamente delimitata e solo interrotta e non eliminata dagli interventi attuati con le opere per cui è causa. Precisava, anche, il primo giudice che, dagli atti acquisiti dal CTU e dagli accertamenti da lui direttamente compiuti, era emerso che la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata alla parte nel 2003 dal medesimo funzionario comunale (ed allegata a fondamento della citazione), era stata frutto di un errore, con conseguente irrilevanza della
“documentazione depositata da parte attrice costituita da provvedimenti, anche giudiziari, emessi verosimilmente sulla base di certificazioni errate”. Aggiungeva, altresì, che, comunque,
l'esecuzione delle opere di completamento della rampa P della strada NT (ossia le opere in questione) doveva ritenersi legittima, attesa la loro regolare esecuzione in virtù della convenzione n.
5 del 21.11.1981 e dell'atto aggiuntivo n. 1642 rep. 1.3.1991, l'avvenuto collaudo e la segnalazione effettuata all'Amministrazione, in sede di collaudo stesso, della “opportunità di adeguare le barriere di sicurezza (guard rails) in conformità al D.M. LL.PP. n. 223 del 18.2.1992, nonostante il decreto sia intervenuto successivamente alla procedura di affidamento del lavoro”. Con specifico riferimento alle deduzioni di parte attrice, poi, il Tribunale precisava ulteriormente che, avendo agito l'Amministrazione in virtù dei poteri straordinari conferitile dalla legge 219/1981, non era tenuta ad acquisire le autorizzazioni degli altri Enti interessati dall'opera realizzata. Ritenendo, infine, la sussistenza di giusti motivi (individuati nella natura della lite, nelle questioni trattate in
3 fatto e in diritto e nelle reciproche posizioni processuali), compensava interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello il sig. , censurando la decisione impugnata con plurimi motivi. In particolare, con i Parte_1 primi tre motivi, l'appellante ha lamentato il travisamento dei fatti e l'errore compiuto dal primo giudice, sulla scorta della CTU espletata, per avere qualificato come a vocazione “E3”
l'appezzamento di terreno di sua proprietà, anziché come terreno di natura edificabile, così come, peraltro, emergente in modo inequivoco da tutta la documentazione depositata in primo grado.
Nello specifico, l'appellante ha lamentato: con il primo motivo, l'errore del giudice nell'inesatta qualificazione del terreno come ricadente in area “E3”, “laddove, invece, l'attore lo aveva chiaramente ed esplicitamente qualificato come ricadente in ambito PEEP, come risulta dalla certificazione di destinazione urbanistica in atti rilasciata dal di Casoria”; con il secondo CP_8 motivo, l'errore compiuto per aver valutato la destinazione urbanistica del terreno sulla base del certificato di destinazione urbanistica acquisito ex post dal CTU nel corso delle operazioni peritali, anziché sulla base delle sole allegazioni e del solo certificato di destinazione urbanistica da lui depositato in giudizio (quello del 2003) e, con il terzo motivo, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, deducendo che il CTU, da un lato, una volta emersa la discrasia tra le due certificazioni urbanistiche (quella del 2003 e quella del 2016), non aveva acquisito e tenuto conto di tutta la ulteriore molteplice documentazione depositata dal CTP di parte attrice a dimostrazione della natura edificatoria del terreno e, quindi, dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal funzionario comunale al perito d'ufficio circa l'errore compiuto nel rilascio della prima certificazione;
dall'altro lato, non aveva considerato (seguito nell'errore dal giudice) le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte (tra cui quella volta a dimostrare che anche ove l'area fosse stata non edificabile, non per questo l'interruzione della strada intercomunale non determinava una diminuzione del suo valore). Con il quarto motivo di appello, poi, il sig. ha Pt_1 lamentato l'errore compiuto dal primo giudice nella qualificazione della via Sportiglione come
“strada sterrata interpoderale”, anziché come “strada di collegamento intercomunale”, evidenziando che solo dopo la sua interruzione la strada aveva perso la sua funzione di collegamento intercomunale, con riduzione di valore del fondo di sua proprietà. Con il quinto motivo, poi,
l'appellante ha invocato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa la mancata autorizzazione dei Comuni interessati all'apposizione del guard rails, non dimostrata dalle convenute;
e, infine, con il sesto motivo di appello, ha censurato l'affermazione compiuta dal primo giudice di strada “in disuso”, evidenziando che tale qualificazione contraddiceva apertamente il rigetto della domanda pronunciato con la sentenza impugnata, dimostrando, di per sé, la perdita di valore del fondo
4 (derivante dalla ridotta possibilità di utilizzo della strada), che il Tribunale aveva escluso recependo acriticamente le conclusioni del CTU. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accertare il carattere abusivo delle opere realizzate, di accertare il deprezzamento del suo fondo e, per l'effetto, di condannare le convenute, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 345.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta congrua.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 29.11.2019, si è costituita in giudizio la
(ex NZ Controparte_7
), riportandosi a tutte le difese già svolte in primo grado e chiedendo la conferma della _3
sentenza impugnata.
Anche la si è costituita con comparsa depositata in data Controparte_4
29.11.2019, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e riproponendo per il resto le difese (di rito e di merito) già formulate in primo grado.
Il , invece, nel costituirsi tempestivamente in data 15.11.2019 (per Controparte_6
l'udienza del 3.12.2019), oltre a chiedere il rigetto dell'appello, riportandosi anch'esso sostanzialmente alle difese già svolte in primo grado, ha proposto appello incidentale tardivo, censurando la sentenza nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite, lamentando che la compensazione delle stesse era stata effettuata sulla base di una motivazione del tutto apparente.
All'udienza del 30.10.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che l'azione risarcitoria esercitata dall'odierno appellante deve ritenersi fondata sull'art. 2043 c.c., avendo questi invocato la realizzazione, da parte dell'ex NZ _3
(autorizzato agli interventi ai sensi dell'art. 84 l. 219/1981), di un comportamento “illegittimo, arbitrario e ingiustificato”, dal quale era scaturito per lui un danno ingiusto (la diminuzione di valore del terreno di sua proprietà).
La norma invocata individua, quale principale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno aquiliano, la realizzazione, da parte del danneggiante, di un fatto che provoca ad altri un danno “ingiusto”, ossia di un comportamento dannoso adottato in violazione di norme giuridiche ovvero, nel caso di colpa per omissione, di un'inerzia posta in essere in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento; requisito che, nel caso di specie, si traduce nel compimento di un'attività illegittima o in un comportamento illecito da parte della Pubblica Amministrazione.
Orbene, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante escludendo sia il danno, sia il compimento di un fatto illecito da parte della Pubblica
5 Amministrazione agente, qualificando come legittima l'attività posta in essere dalla P.A., dedotta dall'attore come fonte di danno. Su tale ultimo aspetto, infatti, il Tribunale ha espressamente motivato (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), affermando che le opere di completamento della rampa stradale erano state realizzate in virtù della convenzione n. 5 del 21.11.1981 e dell'atto aggiuntivo n. 1642 rep. 1.3.1991; che esse erano state regolarmente collaudate e che l'apposizione dei guard rails (dai quali la parte fa discendere in via principale l'avvenuta interclusione viaria e, quindi, il danno subito) era avvenuta su espressa segnalazione effettuata all'Amministrazione in sede di collaudo stesso, al fine di garantire il rispetto dell'opera alle prescrizioni di sicurezza introdotte dal
D.M. LL.PP. n. 223 del 18.2.1992, ritenuto applicabile nonostante la sua approvazione successivamente alla procedura di affidamento del lavoro.
Con specifico riferimento, poi, all'eccezione di parte attrice inerente la mancanza di autorizzazioni degli Enti interessati all'opera, poi, il Tribunale ha precisato ulteriormente che:
“Tenuto conto che il Commissario di Governo, ex funzionario , agiva in deroga alla _3
normativa in vigore, avendo poteri straordinari di intervento in base al titolo VIII della legge n.
219/81 (in particolare si veda l'art. 84) per cui le opere realizzate non necessitavano di alcuna autorizzazione comunale preventiva e devono considerarsi pienamente legittime dal punto di vista urbanistico”.
Questa Corte ritiene che l'accertamento della sussistenza di un comportamento illegittimo da parte dell'Amministrazione agente abbia carattere preliminare rispetto alla valutazione dell'eventuale verificazione del danno, atteso che solo in presenza del primo, l'eventuale danno subito dalla parte può integrare gli estremi del danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.
Con il quinto motivo di appello - l'unico inerente tale punto della motivazione della sentenza impugnata - l'appellante ha invocato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa la mancata autorizzazione dei Comuni interessati all'apposizione del guard rails, deducendo che la parte convenuta aveva sostenuto che le opere di collegamento viario realizzate erano legittime, richiamando i poteri di cui all'art. 84 l. 219/1981 – Titolo VIII in modo “inconferente con riguardo all'opera di cui si discute” e senza tener conto che “la realizzazione di un'opera pubblica, per di più interessante in maniera non marginale il territorio di più Comuni, come nella specie, abbisogna comunque delle opportune ed ineludibili autorizzazioni, esplicite o anche implicite, degli Enti interessati a vario titolo”, mancanti nel caso di specie.
Il motivo, così come articolato, è inammissibile, in quanto censura la sentenza per omessa motivazione del giudice circa la necessità delle autorizzazioni degli Enti coinvolti, senza confrontarsi con la reale ed effettiva motivazione offerta sul punto dalla stessa.
6 La decisione impugnata, infatti, dopo aver affermato che l'ex NZ godeva di _3 poteri di intervento straordinari derivantigli dall'art. 84 l. 219/1981 (ritenuto, quindi, implicitamente applicabile alla fattispecie in esame), ha escluso espressamente la necessità di munirsi di autorizzazioni comunali per l'esecuzione delle opere. Non si ravvisa, quindi, nel caso in esame,
l'omissione di motivazione denunciata nel motivo di appello.
Peraltro, a ben vedere, il motivo è comunque inammissibile per genericità, atteso che l'appellante ha sostenuto la contraria tesi dell'inapplicabilità dell'art. 84 l. 219/1981 alla fattispecie in esame, invocando la perdurante necessità delle predette autorizzazioni, senza chiarire le ragioni per cui la disciplina espressamente ritenuta applicabile dal primo giudice (l'art. 84 l. 219/1981) era
“inconferente” rispetto alla fattispecie concreta, né quelle per cui essa escludeva il riconoscimento di poteri straordinari in capo all'ex NZ , tali da richiedere in ogni caso la necessità _3 delle autorizzazioni comunali per l'esecuzione delle opere per cui è causa.
In altri termini, il motivo di appello in esame si è limitato alla mera riproposizione della linea di difesa già formulata in primo grado da e disattesa con la motivazione resa dalla Parte_1
sentenza impugnata, non presentando alcuna specifica correlazione con la motivazione di detta pronuncia (cfr., tra le molte, Cass., S.U., 23299/2011; Cass., 13080/2008; Cass., 15733/2007).
Nessuna specifica argomentazione si rinviene, infatti, nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale con riferimento alla ritenuta sussistenza di poteri straordinari in capo all'Amministrazione procedente e alla non necessità delle autorizzazioni degli enti interessati.
L'inammissibilità del motivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento della legittimità delle opere realizzate dalle Amministrazioni appellate, con conseguente assorbimento degli altri motivi di appello;
ed infatti, anche ove gli altri motivi inerenti all'erronea esclusione del danno (deprezzamento del fondo) fossero accolti, ciò non potrebbe comunque comportare l'accoglimento della domanda dell'appellante.
Infondato è anche l'appello incidentale proposto dal e volto ad ottenere la Controparte_6
riforma della sentenza di primo grado nei suoi confronti nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese di lite.
In base alla prospettazione dell'appellante incidentale, la motivazione della sentenza di primo grado sul punto è stata solo apparente con riferimento alla necessaria indicazione dei “gravi ed eccezionali motivi” di cui all'art. 92 c.p.c., avendo il Tribunale argomentato la compensazione attuata, nonostante la soccombenza integrale dell'attore, sulla base di mere formule di stile.
Nella motivazione della decisione impugnata, in ordine alla statuizione sulle spese, si legge:
“sussistono senz'altro giusti motivi ex art. 92, 2° comma, c.p.c. (nella formulazione anteriore ex l.
7 69/2009 ed applicabile ratione temporis), stante la natura della lite ed avuto riguardo alle questioni trattate, in fatto e in diritto, nonché alle reciproche posizioni processuali – per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio”.
Osserva il Collegio che la formulazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. applicabile alla fattispecie in esame, in relazione alla data di iscrizione a ruolo della causa in primo grado
(23.3.2005), non è quella anteriore alle modifiche introdotte all'articolo dalla l. 69/2009 (come erroneamente sostenuto dal Tribunale), bensì quella anteriore alle modifiche apportate alla norma dalla l. 263/2005, la quale prevedeva che: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
L'art. 2, comma 1 lett. a), l. 263/2005, che ha modificato la norma in esame introducendo l'obbligo della motivazione esplicita in ordine ai “giusti motivi” che consentono la compensazione delle spese, ha operato, infatti, solo per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2006), restando i giudizi avviati anteriormente a tale data
(quale è quello in esame) disciplinati dalla formulazione previgente.
Orbene, con riferimento alla norma applicabile, la concorde giurisprudenza di legittimità affermava che “In tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n.
263), poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a
"giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia” (cfr. Cass.,
20457/2011; in senso analogo, Cass., 2397/2008, secondo la quale “In tema di regolamento delle spese processuali, il giudice può compensare le stesse per giusti motivi senza obbligo di precisarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante
l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione, in relazione alla compensazione per giusti motivi, il principio sancito dall'art. 111, comma sesto, Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato”).
8 Nel caso di specie, quindi, la statuizione della compensazione integrale delle spese fondata dal primo giudice sulla natura della lite, sulle questioni trattate e sulle reciproche posizioni processuali, tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto e di diritto enunciate nella motivazione, tra cui in particolare la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata all'attore dal Comune di Casoria nel 2003 e la chiamata in causa del non direttamente ad opera dell'attore, ma della _6
convenuta , costituivano senza dubbio "giusti motivi" per compensare le Controparte_1 spese di lite tra l'attore e il , non risultando, peraltro, le ragioni indicate, né illogiche, né _6
contraddittorie rispetto alla decisione adottata.
Per le ragioni esposte, stante il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale proposto dal , la sentenza impugnata va confermata. Controparte_6
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante principale e l'appellato _6
, stante la soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante principale e gli altri due appellati
( x Controparte_9 CP
) e la , invece, seguono la soccombenza e sono liquidate in _3 Controparte_4
dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, sulla base dello scaglione di riferimento, ai valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non espletata.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, decidendo sull'appello principale proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_10
della e del
[...] Controparte_4
, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo appellato nei Controparte_6 confronti dell'appellante principale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4650/2019, pubblicata il 7.5.2019, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra e il Parte_1
; Controparte_6
9 3) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1
liquida, in favore delle appellate Controparte_9
(ex NZ ) e della in € 7.120,00 per
[...] _3 Controparte_4
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap come per legge, in favore di ciascuna delle predette appellate;
4) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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